Articolo 1 della Legge 23 aprile 2003, n. 110
Articolo 2
Versione
22 maggio 2003
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Maputo il 14 dicembre 1998.
Entrata in vigore il 22 maggio 2003