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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/07/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4434/2023 RG avente ad
OGGETTO: FONDO vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. EMANUELE GUARINO, ed elett.nte dom.to presso Parte_1 il difensore in Napoli alla Via Bologna, 138;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31/07/2023 il ricorrente come in epigrafe, deduceva di aver presentato, in data 18/01/2023, domanda di intervento al fondo di garanzia per la somma di € 3.757,10 a titolo di crediti di lavoro per ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio 2020 e ratei di 13ma e 14ma); di essere stato assunto alle dipendenze della società Manitalidea Spa in data 01/04/2014 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% con mansioni di pulitore e inquadramento nel livello II del CCNL Pulizie/Multiservizi; di aver presentato le proprie dimissioni per giusta causa, in data 29/02/2020, non ricevendo nulla a titolo di retribuzione delle mensilità di dicembre 2019, gennaio 2020, per i ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità, ratei ferie, permessi e ROL, festività maturati e non goduti;
di aver presentato, in seguito alla apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria della società Manitalidea spa, domanda di ammissione al passivo;
di essere stato ammesso al passivo per € 2.243,40 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.513,70 per ratei di 13ma e 14ma così come da prospetto dello stato passivo dichiarato esecutivo in data
30/06/2022; di aver inoltrato apposita domanda telematica alla sede territorialmente competente dell' per accedere al Fondo di garanzia, senza alcun esito, richiedendo alla curatela del CP_1 fallimento la compilazione del modello Sr52 senza riscontro;
di aver presentato, in data CP_
31/07/2023, ricorso amministrativo telematico al Comitato Provinciale senza esito alcuno. CP_ Ciò premesso, parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere il pagamento della somma complessiva di € 3.757,10 di cui €2.243,40 per crediti relativi alle retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020, ed €1.513,70 per ratei di 13^ e 14^. CP_ L' al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter. Oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire dal Fondo di garanzia CP_ dell' l'importo di € 3.757,10 di cui €2.243,40 per crediti relativi alle retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020 ed € 1.513,70 per ratei di 13^ e 14^ . La norma di riferimento è l'art. 2 della l. n. 297 del 29 maggio 1982 che ha istituito il fondo di garanzia per il pagamento del TFR. Successivamente l'art. 2 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 80, in attuazione alla direttiva 80/987/CEE in materia di tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha esteso il fondo di garanzia anche alle ultime tre mensilità. CP_ Possono accedere al fondo di Garanzia i lavoratori dipendenti del settore privato, i soci lavoratori delle cooperative ed i dipendenti degli enti pubblici economici. Innanzitutto occorre che il lavoratore dimostri l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la sua cessazione ed il mancato pagamento del TFR e/o delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro. Tuttavia l'attivazione del fondo di garanzia è condizionato non solo alla mera inadempienza del datore di lavoro, ma anche al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli art. 97 e 209 della L.F. b) nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
c) in caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa ovvero alla sentenza che decide su eventuali opposizioni o impugnazioni;
d) in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide sull'eventuale contestazione;
e) nel caso di soggetti non fallibili dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione. In relazione CP_ all'ottenimento di accesso al fondo l' nella fase amministrativa, tende a richiedere la prova di vari tentativi di pignoramento negativi volti a dimostrare l'incapienza del datore di lavoro che non può essere dichiarato fallito Per stabilire la natura della prestazione posta a carico del fondo, occorre verificare se il fondo si sostituisca nell'adempimento della medesima obbligazione posta a carico del debitore oppure se costituisca un'autonoma obbligazione previdenziale assicurativa, motivo per cui la domanda al fondo costituisce un distinto diritto rispetto all'obbligazione a carico del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni ed il TFR al lavoratore. Inizialmente la giurisprudenza si era assestata sulla natura retributiva e sussidiaria del fondo di garanzia rispetto agli obblighi a carico del datore di lavoro di corrispondere le ultime tre mensilità ed il TFR. La tesi della natura retributiva dell'intervento del fondo di garanzia era stata accolta dalla Sezioni Unite della Cassazione (6 Cass. s.u. sent. 3 ottobre 2002, n. 14220)che basandosi su un'analisi letterale dell'art. 2 L n. 297/1982 a norma del quale il Fondo “si sostituisce” al datore di lavoro nel pagamento della somma dovuta, costituendo un accollo cumulativo ex lege e non una forma assicurativa previdenziale, riteneva applicabile l'art. 1310 c.c., per cui l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un obbligato aveva effetti anche sulla sfera giuridica degli altri coobbligati. Tuttavia a partire dal 2008 la giurisprudenza ha nuovamente iniziato a ritenere l'intervento del fondo una forma di assicurazione previdenziale (cfr. 7 Cass. sez lav. 5 maggio 2008, n. 11009). L'intervento del fondo di garanzia non è sottoposto alla medesime condizioni dell'azione nei confronti del datore di lavoro. Non è sufficiente, infatti, che il datore si renda inadempiente in relazione al versamento delle ultime tre mensilità e del TFR perché il lavoratore possa richiedere il versamento di quanto a lui dovuto al fondo di garanzia, ma è necessario che si verifichi una delle condizioni descritte. A ciò va aggiunto che il medesimo art. 2 del D.lgs 80/1902 utilizza più volte il sostantivo
“prestazione” che depone per la natura assicurativa previdenziale dell'obbligazione posta a carico del fondo. Sulla base dell'assenza dei medesimi presupposti per richiedere il pagamento al datore o al fondo e sull'analisi della norma, la giurisprudenza si è attestata nel considerare il fondo una forma di assicurazione previdenziale a vantaggio del lavoratore che si attiva in presenza dei presupposti previsti dalla legge (cfr. 8 Cass. sez. lav., sent. del 3 gennaio 2020 n. 32; Cass. Sez. lav., sent. 21 dicembre 2017, n. 307129). Secondo tale orientamento, risulta inapplicabile la disciplina dell'art. 1310 c.c., tipica delle obbligazioni solidali Calando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si rileva che il ricorrente era stato ammesso al passivo nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria della società Manitalidea S.p.A. (n. 1/2020), incardinata dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Torino, dichiarata aperta il 04/02/2020 e che il rapporto di lavoro risultava cessato il 29/02/2020, ma che l' non versava alcun importo né a titolo di retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio CP_2 2020, Né di ratei di 13^ e 14^, senz'altro ricadenti nella garanzia del Fondo ex art. 1 e ss. del d.lgs. 80/92. Benché in assenza della costituzione dell'istituto non è dato comprendere nel caso di specie quale sia stata la causa ostativa al riconoscimento della prestazione invocata da parte ricorrente, in analogia ad altri contenziosi intrapresi da colleghi di lavoro del ricorrente e decisi dalla sezione Per_ (cfr. sent. nel proc. Rg 3540723 di questo giudicante) oltre che alla luce della CP_ documentazione versata in atti, appare verosimile che l non liquidava la prestazione in via amministrativa in al momento di trasmissione della domanda amministrativa il non era in Pt_1 possesso del modello SR52, compilato dal responsabile della procedura concorsuale, a cui infatti veniva inoltrata apposita richiesta di trasmissione del predetto modello, rimasta priva di riscontro. Tuttavia come evidenziato dal ricorrente tali importi sono comunque dovuti, come da SR 54 compilato, documentazione ad avviso del giudicante è sufficiente a comprovare la verifica effettuata in sede fallimentare del credito preteso, per cui, essendo l' ancora inadempiente, CP_1 lo stesso va condannato a corrispondere la prestazione. Nel quantum, va rilevato che nel provvedimento di ammissione al passivo, risultava l'ammissione non solo di € 2.243,40 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (nello specifico dicembre 2019 e gennaio 2020) ma anche della somma di euro 1.513,70 per ratei 13^ e 14^ mensilità. Va tuttavia al riguardo rilevato che in tema di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' CP_1 di cui alla l. n. 297 del 1982, in caso di insolvenza del datore di lavoro, gli importi relativi alle ultime tre mensilità retributive spettanti ai lavoratori sono esenti da contribuzione e si calcolano con applicazione del limite del triplo del trattamento di integrazione salariale mensile determinato al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali. Come osservato dalla suprema Corte (Cass n.13102/1999) l'importo dovuto non è ragguagliato a mese, bensì a trimestre, riferendosi il divieto del cumulo del pagamento garantito dal Fondo solo alle "retribuzioni corrisposte nell'arco dei tre mesi" conclusivi del rapporto, in cui rientrano a parere di chi scrive anche i ratei relativi alle mensilità aggiuntive. Pertanto, all'udienza del 02/07/2024 il Giudice rilevato che la parte aveva chiesto il pagamento di euro 3.757,10 a titolo di ultime 3 mensilità e di 13^ e 14^ e che per l'anno 2019 il triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale al netto delle ritenute era pari ad euro 2.805,63 e per il 2020 ad euro 2819,67e dunque inferiore all'importo richiesto, invitava la parte a dedurre sul punto ed eventualmente a ridurre la domanda. Con note del 06/05/2025 parte ricorrente limitava la domanda ad € 2.819,67 pari al triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale al netto delle ritenute. La domanda così come limitata è fondata e meritevole di accoglimento. Considerato pertanto che il diritto del lavoratore di ottenere dall' - quale gestore del Fondo CP_1 di garanzia - la corresponsione degli emolumenti retributivi corrispondenti alle ultime tre mensilità lavorative rappresenta un diritto di credito di natura previdenziale, distinto ed autonomo dal diritto di credito retributivo al medesimo spettante nei confronti del datore di lavoro, l' anno di riferimento per l'individuazione del massimale è quello di insorgenza del diritto costituito dall'ammissione allo stato passivo trattandosi di società fallibile (Cass n 2234 del 2023) cui corrisponde l'obbligo dell'ente. Il ricorso va in conclusione entro tali limiti accolto. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunciando così provvede: CP_ accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento di € 2.819,67 oltre interessi e rivalutazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite quantificate in € 886,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione. Si comunichi Nola, 09/07/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4434/2023 RG avente ad
OGGETTO: FONDO vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. EMANUELE GUARINO, ed elett.nte dom.to presso Parte_1 il difensore in Napoli alla Via Bologna, 138;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31/07/2023 il ricorrente come in epigrafe, deduceva di aver presentato, in data 18/01/2023, domanda di intervento al fondo di garanzia per la somma di € 3.757,10 a titolo di crediti di lavoro per ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio 2020 e ratei di 13ma e 14ma); di essere stato assunto alle dipendenze della società Manitalidea Spa in data 01/04/2014 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% con mansioni di pulitore e inquadramento nel livello II del CCNL Pulizie/Multiservizi; di aver presentato le proprie dimissioni per giusta causa, in data 29/02/2020, non ricevendo nulla a titolo di retribuzione delle mensilità di dicembre 2019, gennaio 2020, per i ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità, ratei ferie, permessi e ROL, festività maturati e non goduti;
di aver presentato, in seguito alla apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria della società Manitalidea spa, domanda di ammissione al passivo;
di essere stato ammesso al passivo per € 2.243,40 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio 2020), ed € 1.513,70 per ratei di 13ma e 14ma così come da prospetto dello stato passivo dichiarato esecutivo in data
30/06/2022; di aver inoltrato apposita domanda telematica alla sede territorialmente competente dell' per accedere al Fondo di garanzia, senza alcun esito, richiedendo alla curatela del CP_1 fallimento la compilazione del modello Sr52 senza riscontro;
di aver presentato, in data CP_
31/07/2023, ricorso amministrativo telematico al Comitato Provinciale senza esito alcuno. CP_ Ciò premesso, parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere il pagamento della somma complessiva di € 3.757,10 di cui €2.243,40 per crediti relativi alle retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020, ed €1.513,70 per ratei di 13^ e 14^. CP_ L' al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter. Oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire dal Fondo di garanzia CP_ dell' l'importo di € 3.757,10 di cui €2.243,40 per crediti relativi alle retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020 ed € 1.513,70 per ratei di 13^ e 14^ . La norma di riferimento è l'art. 2 della l. n. 297 del 29 maggio 1982 che ha istituito il fondo di garanzia per il pagamento del TFR. Successivamente l'art. 2 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 80, in attuazione alla direttiva 80/987/CEE in materia di tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha esteso il fondo di garanzia anche alle ultime tre mensilità. CP_ Possono accedere al fondo di Garanzia i lavoratori dipendenti del settore privato, i soci lavoratori delle cooperative ed i dipendenti degli enti pubblici economici. Innanzitutto occorre che il lavoratore dimostri l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la sua cessazione ed il mancato pagamento del TFR e/o delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro. Tuttavia l'attivazione del fondo di garanzia è condizionato non solo alla mera inadempienza del datore di lavoro, ma anche al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli art. 97 e 209 della L.F. b) nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
c) in caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa ovvero alla sentenza che decide su eventuali opposizioni o impugnazioni;
d) in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide sull'eventuale contestazione;
e) nel caso di soggetti non fallibili dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione. In relazione CP_ all'ottenimento di accesso al fondo l' nella fase amministrativa, tende a richiedere la prova di vari tentativi di pignoramento negativi volti a dimostrare l'incapienza del datore di lavoro che non può essere dichiarato fallito Per stabilire la natura della prestazione posta a carico del fondo, occorre verificare se il fondo si sostituisca nell'adempimento della medesima obbligazione posta a carico del debitore oppure se costituisca un'autonoma obbligazione previdenziale assicurativa, motivo per cui la domanda al fondo costituisce un distinto diritto rispetto all'obbligazione a carico del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni ed il TFR al lavoratore. Inizialmente la giurisprudenza si era assestata sulla natura retributiva e sussidiaria del fondo di garanzia rispetto agli obblighi a carico del datore di lavoro di corrispondere le ultime tre mensilità ed il TFR. La tesi della natura retributiva dell'intervento del fondo di garanzia era stata accolta dalla Sezioni Unite della Cassazione (6 Cass. s.u. sent. 3 ottobre 2002, n. 14220)che basandosi su un'analisi letterale dell'art. 2 L n. 297/1982 a norma del quale il Fondo “si sostituisce” al datore di lavoro nel pagamento della somma dovuta, costituendo un accollo cumulativo ex lege e non una forma assicurativa previdenziale, riteneva applicabile l'art. 1310 c.c., per cui l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un obbligato aveva effetti anche sulla sfera giuridica degli altri coobbligati. Tuttavia a partire dal 2008 la giurisprudenza ha nuovamente iniziato a ritenere l'intervento del fondo una forma di assicurazione previdenziale (cfr. 7 Cass. sez lav. 5 maggio 2008, n. 11009). L'intervento del fondo di garanzia non è sottoposto alla medesime condizioni dell'azione nei confronti del datore di lavoro. Non è sufficiente, infatti, che il datore si renda inadempiente in relazione al versamento delle ultime tre mensilità e del TFR perché il lavoratore possa richiedere il versamento di quanto a lui dovuto al fondo di garanzia, ma è necessario che si verifichi una delle condizioni descritte. A ciò va aggiunto che il medesimo art. 2 del D.lgs 80/1902 utilizza più volte il sostantivo
“prestazione” che depone per la natura assicurativa previdenziale dell'obbligazione posta a carico del fondo. Sulla base dell'assenza dei medesimi presupposti per richiedere il pagamento al datore o al fondo e sull'analisi della norma, la giurisprudenza si è attestata nel considerare il fondo una forma di assicurazione previdenziale a vantaggio del lavoratore che si attiva in presenza dei presupposti previsti dalla legge (cfr. 8 Cass. sez. lav., sent. del 3 gennaio 2020 n. 32; Cass. Sez. lav., sent. 21 dicembre 2017, n. 307129). Secondo tale orientamento, risulta inapplicabile la disciplina dell'art. 1310 c.c., tipica delle obbligazioni solidali Calando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si rileva che il ricorrente era stato ammesso al passivo nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria della società Manitalidea S.p.A. (n. 1/2020), incardinata dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Torino, dichiarata aperta il 04/02/2020 e che il rapporto di lavoro risultava cessato il 29/02/2020, ma che l' non versava alcun importo né a titolo di retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio CP_2 2020, Né di ratei di 13^ e 14^, senz'altro ricadenti nella garanzia del Fondo ex art. 1 e ss. del d.lgs. 80/92. Benché in assenza della costituzione dell'istituto non è dato comprendere nel caso di specie quale sia stata la causa ostativa al riconoscimento della prestazione invocata da parte ricorrente, in analogia ad altri contenziosi intrapresi da colleghi di lavoro del ricorrente e decisi dalla sezione Per_ (cfr. sent. nel proc. Rg 3540723 di questo giudicante) oltre che alla luce della CP_ documentazione versata in atti, appare verosimile che l non liquidava la prestazione in via amministrativa in al momento di trasmissione della domanda amministrativa il non era in Pt_1 possesso del modello SR52, compilato dal responsabile della procedura concorsuale, a cui infatti veniva inoltrata apposita richiesta di trasmissione del predetto modello, rimasta priva di riscontro. Tuttavia come evidenziato dal ricorrente tali importi sono comunque dovuti, come da SR 54 compilato, documentazione ad avviso del giudicante è sufficiente a comprovare la verifica effettuata in sede fallimentare del credito preteso, per cui, essendo l' ancora inadempiente, CP_1 lo stesso va condannato a corrispondere la prestazione. Nel quantum, va rilevato che nel provvedimento di ammissione al passivo, risultava l'ammissione non solo di € 2.243,40 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (nello specifico dicembre 2019 e gennaio 2020) ma anche della somma di euro 1.513,70 per ratei 13^ e 14^ mensilità. Va tuttavia al riguardo rilevato che in tema di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' CP_1 di cui alla l. n. 297 del 1982, in caso di insolvenza del datore di lavoro, gli importi relativi alle ultime tre mensilità retributive spettanti ai lavoratori sono esenti da contribuzione e si calcolano con applicazione del limite del triplo del trattamento di integrazione salariale mensile determinato al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali. Come osservato dalla suprema Corte (Cass n.13102/1999) l'importo dovuto non è ragguagliato a mese, bensì a trimestre, riferendosi il divieto del cumulo del pagamento garantito dal Fondo solo alle "retribuzioni corrisposte nell'arco dei tre mesi" conclusivi del rapporto, in cui rientrano a parere di chi scrive anche i ratei relativi alle mensilità aggiuntive. Pertanto, all'udienza del 02/07/2024 il Giudice rilevato che la parte aveva chiesto il pagamento di euro 3.757,10 a titolo di ultime 3 mensilità e di 13^ e 14^ e che per l'anno 2019 il triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale al netto delle ritenute era pari ad euro 2.805,63 e per il 2020 ad euro 2819,67e dunque inferiore all'importo richiesto, invitava la parte a dedurre sul punto ed eventualmente a ridurre la domanda. Con note del 06/05/2025 parte ricorrente limitava la domanda ad € 2.819,67 pari al triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale al netto delle ritenute. La domanda così come limitata è fondata e meritevole di accoglimento. Considerato pertanto che il diritto del lavoratore di ottenere dall' - quale gestore del Fondo CP_1 di garanzia - la corresponsione degli emolumenti retributivi corrispondenti alle ultime tre mensilità lavorative rappresenta un diritto di credito di natura previdenziale, distinto ed autonomo dal diritto di credito retributivo al medesimo spettante nei confronti del datore di lavoro, l' anno di riferimento per l'individuazione del massimale è quello di insorgenza del diritto costituito dall'ammissione allo stato passivo trattandosi di società fallibile (Cass n 2234 del 2023) cui corrisponde l'obbligo dell'ente. Il ricorso va in conclusione entro tali limiti accolto. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunciando così provvede: CP_ accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento di € 2.819,67 oltre interessi e rivalutazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite quantificate in € 886,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione. Si comunichi Nola, 09/07/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Fucci