TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1044 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a AN (Tp) in [...] Parte_1 C.F._1
11/03/1953, elettivamente domiciliato in Acquappesa (Cs) alla via Cristoforo Colombo n. 32 presso lo studio dell'avv. Porzio Giuseppe, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 14/10/2024; attore
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata alla via Valitutti n. 18 presso lo studio dell'avv. Fedele Scrivano che, unitamente all'avv. Lucio Maria Perrimezzi, la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/02/2024; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 14/10/2024, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
SC in data 1/09/1988 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 29, parte II, serie A, anno 1988), in costanza del quale è nata il [...] una figlia di nome
1 , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. A fondamento della domanda ha Per_1 rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di PA nella procedura di separazione dei coniugi, durante la quale è stata emessa, in data 31.07.2019, la sentenza non definitiva sullo status n. 623/2019, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in data 01.09.1988 in
SC (CS) (Atto n. 29 p. 2 s. A Uff. 1, anno 1988); - Mantenere l'accordo fra le parti, stabilito in sede di separazione, di occupare ciascuno una porzione dell'immobile in comproprietà sito alla Via Petrulla n. 16 in PA (CS), ovvero la porzione di CP_1 immobile fuori terra e tutto il piano sottostante seminterrato;
- Disporre la Parte_1 trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di SC (Comune di celebrazione del matrimonio) e di PA (Comune di residenza di entrambe le parti) per le annotazioni di legge. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 21.10.2024. si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
10.12.2024. La stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. il 01.09.1988 in PA CP_1 Parte_1
(CS);
2. Disporre che l'abitazione coniugale sita in PA (CS) alla Via Petrulla n. 16, attualmente in comunione fra le parti, continui ad essere occupata da entrambi i coniugi, disponendo nel contempo che – per come già previsto in sede di concessione dei provvedimenti necessari e urgenti nel giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi n. 161/2018 presso il
Tribunale di PA – la Sig.ra continui a occupare la porzione di immobile fuori CP_1 terra, mentre il Sig. il locale seminterrato;
3. Disporre altresì, per i motivi di cui Parte_1 in narrativa, che venga concesso un assegno di mantenimento a carico del Sig. e Parte_1 in favore della Sig.ra di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese;
4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. 3.
Disporre altresì, per i motivi di cui in narrativa, che venga concesso un assegno di mantenimento a carico del Sig. e in favore della Sig.ra di € 350,00, Parte_1 CP_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese;
4.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Fissata l'udienza del 13.01.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, dando atto di non volersi riconciliare, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi. Inoltre, su richiesta dell'attore, le parti hanno precisato le conclusioni ai fini della pronuncia sullo status, con il
2 prosieguo del giudizio in ordine alle altre questioni oggetto del contendere. Quindi, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza non definitiva n. 623/2019 emessa il
31.07.2019, passata in giudicato, il Tribunale di PA ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 CP_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il processo deve continuare, necessitando la risoluzione delle altre questioni in contestazione di approfondimenti. Segue, quindi, alla presente pronuncia l'emissione di un'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, rimettendo alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1044/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SC in data 1/09/1988 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del medesimo Comune al n. 29, parte II, serie A, anno 1988);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di SC perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- rimette la causa in istruttoria, con separata ordinanza, per il prosieguo, riservando alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali.
Così deciso in PA il 17/01/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
3