TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8547/2017 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via Arangio Ruiz, n. 107, presso lo studio dell'avv. Antonio ESPOSITO,
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine C.F._2
della citazione,
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale ing. , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Controparte_2
Torquato Tasso, n. 260, presso lo studio dell'avv. Raffaele PESACANE,
dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al C.F._3 ricorso per ingiunzione,
OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo..
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 13.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2156/2017 emesso dal Tribunale di Nola in data
30.09.2017 su istanza della opposta e notificatogli in data 03.11.2017, con il quale gli
Pag. 1 veniva ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1 della somma di euro 8.986,83 a titolo di ripetizione di indebito, oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
L'opposizione era fondata sulla sopravvenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta essendo decorsi oltre dieci anni tra la messa in mora del 06.04.2007 e la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 03.11.2017.
L'opponente domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la opposta, la quale riconosceva l'avvenuta prescrizione del credito concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle spese di lite, in quanto il ricorso per ingiunzione era stato comunque depositato prima del decorso della prescrizione (13.02.2017) e che solo per un ritardo nella pronuncia del decreto ingiuntivo lo stesso era stato notificato oltre il termine di prescrizione.
All'udienza del 27.03.2018 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
rassegnate poi all'udienza del 13.02.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il credito ingiunto risulta, infatti, effettivamente prescritto, come del resto espressamente riconosciuto anche dall'opposta.
Infatti, come rilevato in giurisprudenza (da ultimo Cass.27944/2022), il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti, dal momento che il ricorso era stato depositato il
13.02.2017 quando per la prescrizione del diritto mancavano circa due mesi, tempo da ritenersi mediamente utile per l'ottenimento e la notifica di un decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da alla in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
l) Accoglie la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Compensa le spese.
Pag. 2 Così deciso in Nola, il 13/05/2025.
Il Giudice
Pag. 3