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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1326/2024 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per lo scioglimento del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO MATTA (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II nr. 5;
ricorrente
pagina 1 di 8 contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_1 C.F._3
Olbia, Via Modena nr. 374;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti;
per il PM: “visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare, per le ragioni meglio indicate nell'espositiva, lo scioglimento del matrimonio dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], celebrato in Kiev (Ucraina) il 20.05.2011 e CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Olbia al n. 13, parte II, serie C, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. Affidare la minore figlia ad entrambi i genitori, ferma restando la sua Per_1
stabile residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della minore;
3. Determinare nella misura di € 150,00 mensili l'assegno divorzile che il IG. , entro il giorno 10 di ogni mese, dovrà CP_1 corrispondere alla IG.ra . Determinare, inoltre, nella misura di € 150,00 in Parte_1 caso di permanenza in Ucraina, ovvero di € 300,00 in caso di residenza in Italia, il contributo che il
IG. dovrà corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, alla IG.ra CP_1 Parte_1
per il mantenimento della minore figlia;
4. Con vittoria di spese e competenze
[...] Per_1 professionali in caso di contestazione”.
pagina 2 di 8 A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente rilevava:
- di avere contratto matrimonio civile con la parte resistente il 20.05.2011 in Kiev (Ucraina) e che, dalla loro unione, nell'anno 2011 nasceva una figlia, ; Per_1
- che, nel corso del tempo, i rapporti tra i coniugi si deterioravano e, nell'anno 2013, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere la pronuncia della separazione giudiziale;
- che, con sentenza nr. 49 del 2015, il Tribunale di Tempio Pausania disponeva quanto segue: “il
Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, dichiara la separazione personale dei coniugi e;
dichiara inammissibile la domanda di Parte_1 CP_1
addebito proposta dalla resistente;
affida la figlia ad entrambi i genitori ferma restando la sua Per_1
stabile residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della minore;
dispone che corrisponda alla CP_1
ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento della
e quella di € 450,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT”;
- che, con sentenza nr. 313/2015, del 19.06.2015, pubblicata il 03.07.2015, emessa all'esito del procedimento di cui al N.R.G. 100/2015, la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rideterminava, a carico del resistente, in € 150,00 mensili l'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento in favore di parte ricorrente, ed in € 150,00 mensili, in caso di permanenza di in Per_1
Ucraina, ovvero in € 300,00 mensili, in caso di rientro della medesima in Italia, l'importo dovuto a titolo di mantenimento in favore della prole minore;
- che, dalla data della separazione, i coniugi non riprendevano più la convivenza, con definitivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i medesimi, e conseguente sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge nr. 898/1970;
- che, nel corso del tempo, le condizioni economiche della ricorrente, disoccupata, restavano immutate, per cui l'unica entrata sulla quale la stessa poteva contare era l'assegno di mantenimento corrisposto dalla parte resistente.
All'udienza del 19 febbraio 2025, tenutasi mediante collegamenti audiovisivi, vista l'impossibilità di tentare la conciliazione tra i coniugi per l'assenza della parte resistente, si procedeva all'ascolto di parte ricorrente.
pagina 3 di 8 All'esito, il Giudice Relatore assegnava alla ricorrente termine per integrare il ricorso, secondo quanto richiesto dall'art. 473 bis 12 c.p.c., comma 1, lett. b), e per produrre il certificato di residenza anagrafico aggiornato del resistente, disponendo rinvio per il prosieguo del giudizio.
Con nota di deposito del 2 aprile 2025, parte ricorrente allegava documento identità e certificato di residenza anagrafica della figlia minore, stato di famiglia della ricorrente e certificato di residenza aggiornato del Pisu.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 18 giugno 2025, parte ricorrente si richiamava alle richieste di cui alla memoria integrativa del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 9 luglio 2025.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della parte resistente, vista la regolarità della
CP_ notifica eseguita nei confronti della medesima, e la mancata costituzione del nel presente procedimento.
Sempre in via preliminare, non si ritiene doversi ammettere i mezzi istruttori dedotti dalla parte ricorrente, in quanto superflui ai fini della presente decisione.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata, e merita accoglimento, per i motivi che seguono.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Sarà quest'ultimo ad eseguire le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto pagina 4 di 8 di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, ed a trasmettere la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto (nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Rispetto alle ulteriori richieste di parte ricorrente, occorre osservare che le conclusioni rassegnate dalla sono conformi a quanto già stabilito nel giudizio di appello della separazione, con Parte_1
la sentenza nr. 313 del 2015 del 19 giugno 2015, dal cui dispositivo il Collegio non ritiene di doversi discostare, vista la mancata allegazione di circostanze idonee a determinare il venir meno dei presupposti che hanno condotto la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, a disciplinare l'affidamento, collocazione della prole e diritto di visita del genitore non collocatario, nonché il mantenimento in favore della prole e del coniuge nei termini di cui alla predetta pronuncia.
Invero, il tema dell'affidamento condiviso della figlia minore non risulta essere stato mai oggetto di contestazione tra le parti, e l'ormai radicato centro di interessi di presso la madre, già ritenuto Per_1 sussistente dalla Corte d'Appello, appare confermato anche in questa sede di divorzio. In particolare, la ricorrente, all'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, ha dichiarato quanto segue: “io ed il resistente ci siamo separati da più di 11 anni, io adesso vivo in Ucraina, con mia figlia , Per_1
che ha compiuto a settembre 13 anni. Io e mio marito abbiamo continuato a vivere separati per tutto questo tempo. Io vivo con mia figlia e mia madre, siamo a casa di mia madre perché mia madre vive in un paese piccolo, e per la situazione che c'è in Ucraina è più sicuro. Non era più possibile vivere con il CP_
, così io ho deciso di fare rientro nel mio paese d'origine. Mia figlia sta abbastanza bene qui, ha fatto le scuole qui, sta bene. In estate, un mese l'anno, va dal padre in Sardegna. Loro si vedono solo in estate, nel mese di luglio o di agosto. Durante l'anno si sentono molto raramente, si scambiano foto, ma non c'è molta comunicazione. Lui partecipa poco e niente (…)”.
Pertanto, il Collegio ritiene doversi disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Considerato che la minore è ormai prossima al raggiungimento del 14esimo anno d'età, e che la ricorrente stessa ha riferito una sorta di routine nelle visite padre-figlia, tale per cui è solita fare Per_1
rientro dal padre in Sardegna solo nel periodo estivo, rispetto al diritto di visita del resistente si ritiene doversi confermare quando già stabilito in sede di separazione, ovvero che il padre potrà vedere, e tenere con sè quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della Per_1
minore.
Anche le richieste economiche della ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento. pagina 5 di 8 Nello specifico, si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere alla ricorrente un importo a titolo di assegno divorzile. Ciò sulla base delle condizioni economiche e personali della parte ricorrente, desumibili dalla documentazione prodotta in atti, dalla quale si evince che la stessa, salvo un breve periodo in cui ha svolto un lavoro saltuario, è disoccupata, ed ha percepito per il 2022 ed il 2023 rispettivamente € 1.734,00 ed € 1.063,00 annui, mentre per il 2024 non ha percepito alcun reddito, per cui l'unica fonte di sostentamento per la medesima appare riconducibile all'importo percepito dal resistente a titolo di mantenimento. Inoltre, occorre considerare il deterioramento delle condizioni di vita in Ucraina, a causa della guerra in corso, per cui la crisi economica ha portato ad un aumento della povertà, e delle difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali.
Tali circostanze sono state confermate dalla ricorrente stessa che, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha dichiarato: “(…) Io al momento non lavoro. Ho provato a lavorare, e qualche anno fa ho lavorato come ragioniera in un'azienda agricola, ma ora è un momento difficile. Riesco ad andare avanti con
l'aiuto dei miei familiari (…)”. D'altra parte, è emerso che il resistente percepisce un importo a titolo di pensione, per avere lavorato diversi anni alle dipendenze dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile) e che, attualmente, svolge attività di guida turistica e di insegnante di lingue (“Lui prima lavorava in un'azienda, adesso è in pensione, ma sta facendo attività con il turismo, organizza escursioni. Questo lo so perché una volta all'anno, quando accompagno mia figlia in aeroporto in
Polonia, lui la viene a prendere, ci vediamo e mi racconta queste cose, in più, cercando su internet, si trovano queste cose su di lui”).
Rispetto al quantum dell'importo del predetto assegno, si ritiene congruo determinarlo nella somma indicata dalla ricorrente in € 150,00 mensili, come già disposto in sede di separazione, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che il resistente dovrà versare entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla parte ricorrente.
Occorre altresì porre a carico del resistente, genitore non collocatario, un importo a titolo di mantenimento indiretto in favore della figlia minore, che si ritiene equo disporre nella somma indicata dalla ricorrente, già rideterminata dalla Corte d'Appello in sede di separazione, di € 150 mensili in caso di permanenza della minore in Ucraina, e di € 300,00 mensili in caso di rientro della medesima sul territorio nazionale, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che il resistente dovrà versare entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla parte ricorrente.
Da ultimo, occorre osservare che la condotta processuale della parte resistente, che è rimasta contumace nel presente giudizio, acclara la carenza di interesse ad allegare elementi diversi rispetto a pagina 6 di 8 quelli che si evincono dalla ricostruzione dei fatti resa dalla parte ricorrente, tali da fare ritenere maggiormente rispondenti alle esigenze del caso di specie soluzioni diverse rispetto a quelle già adottate dalla Corte d'Appello, e richieste dalla ricorrente nella presente sede di divorzio.
Con riferimento alle spese di lite, considerato che parte ricorrente ha chiesto la condanna di controparte al pagamento delle spese solo in caso di contestazioni, vista la natura familiare della controversia, ed i rapporti tra le parti, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia di parte resistente;
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/05/2011 in Kiev (UKR) tra , CP_1
nato il [...] a [...] e , nata il [...] a [...], Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al nr. 13, Parte II, Serie C;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
DISPONE l'affidamento della figlia minore delle parti, , ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere, e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della minore;
PONE a carico di , a titolo di assegno divorzile in favore della parte ricorrente, la CP_1 corresponsione dell'importo di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, CP_ che il verserà alla ricorrente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico all'IBAN che sarà indicato dalla medesima;
pagina 7 di 8 PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore della prole, la CP_1 corresponsione dell'importo di € 150,00 mensili, per il periodo di permanenza della figlia minore in
Ucraina, di € 300,00 mensili, in caso di rientro della minore in Italia, importi rivalutabili annualmente CP_ secondo gli indici ISTAT, che il verserà alla ricorrente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico all'IBAN che sarà indicato dalla medesima;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 9 luglio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1326/2024 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per lo scioglimento del matrimonio”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO MATTA (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II nr. 5;
ricorrente
pagina 1 di 8 contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_1 C.F._3
Olbia, Via Modena nr. 374;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti;
per il PM: “visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare, per le ragioni meglio indicate nell'espositiva, lo scioglimento del matrimonio dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], celebrato in Kiev (Ucraina) il 20.05.2011 e CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Olbia al n. 13, parte II, serie C, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. Affidare la minore figlia ad entrambi i genitori, ferma restando la sua Per_1
stabile residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della minore;
3. Determinare nella misura di € 150,00 mensili l'assegno divorzile che il IG. , entro il giorno 10 di ogni mese, dovrà CP_1 corrispondere alla IG.ra . Determinare, inoltre, nella misura di € 150,00 in Parte_1 caso di permanenza in Ucraina, ovvero di € 300,00 in caso di residenza in Italia, il contributo che il
IG. dovrà corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, alla IG.ra CP_1 Parte_1
per il mantenimento della minore figlia;
4. Con vittoria di spese e competenze
[...] Per_1 professionali in caso di contestazione”.
pagina 2 di 8 A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente rilevava:
- di avere contratto matrimonio civile con la parte resistente il 20.05.2011 in Kiev (Ucraina) e che, dalla loro unione, nell'anno 2011 nasceva una figlia, ; Per_1
- che, nel corso del tempo, i rapporti tra i coniugi si deterioravano e, nell'anno 2013, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale, al fine di ottenere la pronuncia della separazione giudiziale;
- che, con sentenza nr. 49 del 2015, il Tribunale di Tempio Pausania disponeva quanto segue: “il
Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, dichiara la separazione personale dei coniugi e;
dichiara inammissibile la domanda di Parte_1 CP_1
addebito proposta dalla resistente;
affida la figlia ad entrambi i genitori ferma restando la sua Per_1
stabile residenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della minore;
dispone che corrisponda alla CP_1
ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento della
e quella di € 450,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT”;
- che, con sentenza nr. 313/2015, del 19.06.2015, pubblicata il 03.07.2015, emessa all'esito del procedimento di cui al N.R.G. 100/2015, la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rideterminava, a carico del resistente, in € 150,00 mensili l'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento in favore di parte ricorrente, ed in € 150,00 mensili, in caso di permanenza di in Per_1
Ucraina, ovvero in € 300,00 mensili, in caso di rientro della medesima in Italia, l'importo dovuto a titolo di mantenimento in favore della prole minore;
- che, dalla data della separazione, i coniugi non riprendevano più la convivenza, con definitivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i medesimi, e conseguente sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge nr. 898/1970;
- che, nel corso del tempo, le condizioni economiche della ricorrente, disoccupata, restavano immutate, per cui l'unica entrata sulla quale la stessa poteva contare era l'assegno di mantenimento corrisposto dalla parte resistente.
All'udienza del 19 febbraio 2025, tenutasi mediante collegamenti audiovisivi, vista l'impossibilità di tentare la conciliazione tra i coniugi per l'assenza della parte resistente, si procedeva all'ascolto di parte ricorrente.
pagina 3 di 8 All'esito, il Giudice Relatore assegnava alla ricorrente termine per integrare il ricorso, secondo quanto richiesto dall'art. 473 bis 12 c.p.c., comma 1, lett. b), e per produrre il certificato di residenza anagrafico aggiornato del resistente, disponendo rinvio per il prosieguo del giudizio.
Con nota di deposito del 2 aprile 2025, parte ricorrente allegava documento identità e certificato di residenza anagrafica della figlia minore, stato di famiglia della ricorrente e certificato di residenza aggiornato del Pisu.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 18 giugno 2025, parte ricorrente si richiamava alle richieste di cui alla memoria integrativa del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 9 luglio 2025.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della parte resistente, vista la regolarità della
CP_ notifica eseguita nei confronti della medesima, e la mancata costituzione del nel presente procedimento.
Sempre in via preliminare, non si ritiene doversi ammettere i mezzi istruttori dedotti dalla parte ricorrente, in quanto superflui ai fini della presente decisione.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata, e merita accoglimento, per i motivi che seguono.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Sarà quest'ultimo ad eseguire le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto pagina 4 di 8 di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, ed a trasmettere la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto (nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Rispetto alle ulteriori richieste di parte ricorrente, occorre osservare che le conclusioni rassegnate dalla sono conformi a quanto già stabilito nel giudizio di appello della separazione, con Parte_1
la sentenza nr. 313 del 2015 del 19 giugno 2015, dal cui dispositivo il Collegio non ritiene di doversi discostare, vista la mancata allegazione di circostanze idonee a determinare il venir meno dei presupposti che hanno condotto la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, a disciplinare l'affidamento, collocazione della prole e diritto di visita del genitore non collocatario, nonché il mantenimento in favore della prole e del coniuge nei termini di cui alla predetta pronuncia.
Invero, il tema dell'affidamento condiviso della figlia minore non risulta essere stato mai oggetto di contestazione tra le parti, e l'ormai radicato centro di interessi di presso la madre, già ritenuto Per_1 sussistente dalla Corte d'Appello, appare confermato anche in questa sede di divorzio. In particolare, la ricorrente, all'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, ha dichiarato quanto segue: “io ed il resistente ci siamo separati da più di 11 anni, io adesso vivo in Ucraina, con mia figlia , Per_1
che ha compiuto a settembre 13 anni. Io e mio marito abbiamo continuato a vivere separati per tutto questo tempo. Io vivo con mia figlia e mia madre, siamo a casa di mia madre perché mia madre vive in un paese piccolo, e per la situazione che c'è in Ucraina è più sicuro. Non era più possibile vivere con il CP_
, così io ho deciso di fare rientro nel mio paese d'origine. Mia figlia sta abbastanza bene qui, ha fatto le scuole qui, sta bene. In estate, un mese l'anno, va dal padre in Sardegna. Loro si vedono solo in estate, nel mese di luglio o di agosto. Durante l'anno si sentono molto raramente, si scambiano foto, ma non c'è molta comunicazione. Lui partecipa poco e niente (…)”.
Pertanto, il Collegio ritiene doversi disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Considerato che la minore è ormai prossima al raggiungimento del 14esimo anno d'età, e che la ricorrente stessa ha riferito una sorta di routine nelle visite padre-figlia, tale per cui è solita fare Per_1
rientro dal padre in Sardegna solo nel periodo estivo, rispetto al diritto di visita del resistente si ritiene doversi confermare quando già stabilito in sede di separazione, ovvero che il padre potrà vedere, e tenere con sè quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della Per_1
minore.
Anche le richieste economiche della ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento. pagina 5 di 8 Nello specifico, si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere alla ricorrente un importo a titolo di assegno divorzile. Ciò sulla base delle condizioni economiche e personali della parte ricorrente, desumibili dalla documentazione prodotta in atti, dalla quale si evince che la stessa, salvo un breve periodo in cui ha svolto un lavoro saltuario, è disoccupata, ed ha percepito per il 2022 ed il 2023 rispettivamente € 1.734,00 ed € 1.063,00 annui, mentre per il 2024 non ha percepito alcun reddito, per cui l'unica fonte di sostentamento per la medesima appare riconducibile all'importo percepito dal resistente a titolo di mantenimento. Inoltre, occorre considerare il deterioramento delle condizioni di vita in Ucraina, a causa della guerra in corso, per cui la crisi economica ha portato ad un aumento della povertà, e delle difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali.
Tali circostanze sono state confermate dalla ricorrente stessa che, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha dichiarato: “(…) Io al momento non lavoro. Ho provato a lavorare, e qualche anno fa ho lavorato come ragioniera in un'azienda agricola, ma ora è un momento difficile. Riesco ad andare avanti con
l'aiuto dei miei familiari (…)”. D'altra parte, è emerso che il resistente percepisce un importo a titolo di pensione, per avere lavorato diversi anni alle dipendenze dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile) e che, attualmente, svolge attività di guida turistica e di insegnante di lingue (“Lui prima lavorava in un'azienda, adesso è in pensione, ma sta facendo attività con il turismo, organizza escursioni. Questo lo so perché una volta all'anno, quando accompagno mia figlia in aeroporto in
Polonia, lui la viene a prendere, ci vediamo e mi racconta queste cose, in più, cercando su internet, si trovano queste cose su di lui”).
Rispetto al quantum dell'importo del predetto assegno, si ritiene congruo determinarlo nella somma indicata dalla ricorrente in € 150,00 mensili, come già disposto in sede di separazione, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che il resistente dovrà versare entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla parte ricorrente.
Occorre altresì porre a carico del resistente, genitore non collocatario, un importo a titolo di mantenimento indiretto in favore della figlia minore, che si ritiene equo disporre nella somma indicata dalla ricorrente, già rideterminata dalla Corte d'Appello in sede di separazione, di € 150 mensili in caso di permanenza della minore in Ucraina, e di € 300,00 mensili in caso di rientro della medesima sul territorio nazionale, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che il resistente dovrà versare entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla parte ricorrente.
Da ultimo, occorre osservare che la condotta processuale della parte resistente, che è rimasta contumace nel presente giudizio, acclara la carenza di interesse ad allegare elementi diversi rispetto a pagina 6 di 8 quelli che si evincono dalla ricostruzione dei fatti resa dalla parte ricorrente, tali da fare ritenere maggiormente rispondenti alle esigenze del caso di specie soluzioni diverse rispetto a quelle già adottate dalla Corte d'Appello, e richieste dalla ricorrente nella presente sede di divorzio.
Con riferimento alle spese di lite, considerato che parte ricorrente ha chiesto la condanna di controparte al pagamento delle spese solo in caso di contestazioni, vista la natura familiare della controversia, ed i rapporti tra le parti, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia di parte resistente;
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/05/2011 in Kiev (UKR) tra , CP_1
nato il [...] a [...] e , nata il [...] a [...], Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al nr. 13, Parte II, Serie C;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
DISPONE l'affidamento della figlia minore delle parti, , ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere, e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze della minore;
PONE a carico di , a titolo di assegno divorzile in favore della parte ricorrente, la CP_1 corresponsione dell'importo di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, CP_ che il verserà alla ricorrente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico all'IBAN che sarà indicato dalla medesima;
pagina 7 di 8 PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore della prole, la CP_1 corresponsione dell'importo di € 150,00 mensili, per il periodo di permanenza della figlia minore in
Ucraina, di € 300,00 mensili, in caso di rientro della minore in Italia, importi rivalutabili annualmente CP_ secondo gli indici ISTAT, che il verserà alla ricorrente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico all'IBAN che sarà indicato dalla medesima;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 9 luglio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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