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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/08/2025, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Antonella Miryam STERLICCHIO Presidente rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5307 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
[...]
Avv. ACCETTOLA ATTILIO e
ON
Avv. FEDERICO MAURIZIO e LL GI Avv.CONTEGIUSEPPE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Le appellanti in epigrafe impugnano la sentenza n. 578 del 2022 con cui il Tribunale di Frosinone ha deciso quanto segue: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in Parte_2 giudizio GI LL, nonché e , chiedendo Pt_1 Parte_1 di accertare la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, di revocare e/o pronunciare l'inefficacia e/o l'inopponibilità e/o la nullità, nei confronti della LA, dell'atto di vendita stipulato, in data 7.06.2018, dal legale rappresentante, nonché socio di maggioranza ed istitore, della fallita (dalla sua costituzione, il 21.06.2001, alla dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 7/2017, del 5.06.2017), con e , a Pt_1 Parte_1 rogito del Notaio di Sora, rep. 351.533, racc. 78.133, con Persona_1 cui il LL vendeva alle sorelle gli immobili situati in Sora, Parte_1 via Madonna della Stella, ed identificati al Catasto del predetto Comune, foglio 54, part. 598, sub 2 e 3; con ordine al conservatore di annotazione della sentenza che sarà emanata. La Procedura attrice ha lamentato che, con il detto atto dispositivo, l'amministratore della fallita si poneva in condizioni di insolvenza, compromettendo la realizzazione del credito della massa da risarcimento del danno per condotte di mala gestio imputabili all'amministratore; che sussistevano i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per la revocatoria della vendita;
che, in particolare, quanto alle ragioni di credito, risultavano prelievi ingiustificati dalle casse sociali, eseguiti nel periodo compreso tra il 2012 e il fallimento, per complessivi euro 1.681.449,00, registrati nella contabilità societaria sotto la posta “crediti diversi”, pertanto la Procedura era creditrice di tale somma e delle altre conseguenti alla gestione dell'amministratore contraria ai doveri posti a suo carico dalla legge e dallo statuto e senza la diligenza richiesta dall'incarico e dalle sue competenze;
che per tale ragione il , autorizzato dal G.D., CP_1 promuoveva l'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. e contestuale sequestro conservativo per euro 1.700.000,00; quanto all'eventus damni che, dopo la notifica del ricorso cautelare (in data 9.05.2018), il LL, mediante l'atto di vendita del 7.06.2018, si spogliava di tutti i suoi beni, restando impossidente;
quanto alla partecipazione soggettiva del debitore e del terzo, che siffatto requisito si evinceva da indici presuntivi, quali il compimento dell'atto distrattivo in tempi sospetti (un mese dopo la notifica del ricorso per sequestro conservativo), la lunga dilazione dei pagamenti prevista in contratto, senza contemplare interessi interessi e con espressa rinuncia alla garanzia ipotecaria, l'emissione di assegni tratti su innumerevoli istituti bancari, la vendita avvenuta senza intermediazione immobiliare, la giovane età delle acquirenti, ai presumersi studentesse, entrambe con medesima residenza, l'acquisto di beni sottoposti ad ipoteche e per cui era in corso condono non ancora definito, l'occupazione degli stessi immobili compravenduti da parte di terzi verso i quali pendeva giudizio di rilascio. Ha resistito in giudizio GI LL, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione della LA, con le conseguenze di legge e di rito, attesa la promozione dell'azione conservativa a presidio di un credito solo “potenziale”, essendo sub iudice la pretesa risarcitoria del CP_1 verso l'amministratore; comunque, di rigettare la domanda avversaria,
pag. 2/21 siccome infondata in fatto e in diritto, per l'assenza dei presupposti dell'azione revocatoria promossa. Il LL ha respinto gli argomenti della LA a sostegno della revocatoria, dando conto che: la vendita a e Pt_1 Parte_1 avveniva in esecuzione dell'obbligo assunto con il preliminare del 9.11.2017, quando non vi erano avvisaglie di azioni della LA contro l'amministratore (con data del preliminare resa certa dalla datazione del bonifico di euro 15.000,00, eseguito dalle per acconto sulla Parte_1 vendita, del giorno 12.12.2017 e dalla datazione del successivo fax al procuratore del promittente venditore inerente il detto versamento del giorno .01.2018; le somme corrisposte per acconto venivano utilizzate per la soddisfazione dei crediti del Fisco verso il LL (crediti scaduti, vista la emissione di cartelle esattoriali, e di grado superiore rispetto a quello
“eventuale” della massa); la data del rogito notarile era procrastinata per le difficoltà riscontrate dal LL nel liberare l'immobile dalle ipoteche e da un pignoramento di cui era gravato (ancorché destinava l'acconto sul prezzo di vendita all'estinzione della procedura esecutiva); inoltre l'immobile, acquistato dal LL nel 2009 al prezzo di euro 100.000,00, era messo in vendita già nel 2013, tanto che stipulava un primo preliminare di vendita con per l'importo di euro Parte_3
140.000,00, risolto consensualmente il 7.06.2013 per difficoltà della promissaria acquirente ad accedere al credito bancario, e un secondo preliminare con la figlia della , , il 20.03.2014, Pt_3 Persona_2 anch'esso inattuato per mancata concessione del mutuo, nascendone un contenzioso, inizialmente affrontato in sede di mediazione e poi rimesso a processo ai fini del rilascio dell'immobile; i contatti per la vendita in favore delle erano favoriti dal geom. , Parte_1 Controparte_2 incaricato dal di riordinare la documentazione inerente l'immobile CP_3
e della pratica di condono. Si sono costituite in giudizio e , domando, in via Pt_1 Parte_1 pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di AS (atteso che la vis actrattiva del Tribunale fallimentare avrebbe operato solo se la revocatoria fosse stata azionata contro il fallito, nonché che i beni compravenduti, la stipula del contratto e la residenza delle convenute si collocano in Parte_4
Sora, dunque nel circondario del Tribunale di AS); in via principale e nel merito, di respingere la domanda del siccome infondata in CP_1 fatto e in diritto.
pag. 3/21 A tal fine, le convenute e hanno osservato che: Pt_1 Parte_1 esse pervenivano in totale buona fede alla stipula del contratto definitivo di compravendita del 7.06.2018, in adempimento del preliminare del 9.11.2017, avente data certa, difettava pertanto il requisito della scientia decotionis del terzo (la prova del quale era a carico del Curatore); ciò poteva inferirsi dalla mancanza di precedenti rapporti di parentela o amicizia con il LL, dall'avvio delle trattative a seguito della intermediazione del geom. , dalla assenza di elementi Controparte_4 che potessero far comprendere alle acquirenti che si trattava di una vendita contestuale di tutti gli immobili e che il venditore sarebbe stato coinvolto in un'azione di responsabilità verso una società fallita;
tenuto conto, inoltre, che il prezzo di vendita era congruo, incidendo su di esso i gravami iscritti, era integralmente versato con pagamenti tracciabili, tratti su un numero circoscritto di Banche (specificamente, dal conto loro cointestato in Banca Carige eseguivano i bonifici, tranne il primo bonifico dal conto cointestato in Banca Popolare di Fondi, e ognuna emetteva dal proprio conto gli assegni, dal conto presso Unipol e Parte_1
dal conto presso Intesa San Paolo), i pagamenti Parte_1 avvenivano con una dilazione non lunga, considerato che le acquirenti non avevano fatto accesso al credito bancario (in particolare, ciascuna delle sorelle promissarie acquirenti versava euro 2.000,00 il 30.11.2017, euro 7.500,00 il 12.12.2017 ed ulteriori euro 2.000,00 il 31.12.2017, poi ogni mese, da gennaio 2018 a maggio 2018, ciascuna versava euro 2.000,00, euro 5.500,00 ciascuna versavano a giugno 2018, seguivano 9 tranches mensili di euro 2.000,00 ciascuna, da luglio 2018 a gennaio 2019), le sorelle avevano all'epoca 28 e 23 anni, la prima era economicamente indipendente, e provvedevano in tal modo ad acquistare la casa da destinare a loro abitazione (quando liberata dagli occupanti), i tempi del contratto non erano stati affrettati, ma anzi posticipati a causa dell'impossibilità per il promittente venditore di cancellare una delle ipoteche gravanti sull'immobile; inoltre non poteva ritenersi verificato il presupposto dell'esistenza del credito, non potendosi affermare la responsabilità del LL, tantomeno per l'ammontare del danno indicato in citazione, né ritenersi esistente un eventus damni della cui prova sarebbe stata onerata la LA. Il processo è stato istruito documentalmente e mediante l'assunzione di prove orali. Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata mediante trattazione scritta, le hanno insistito nelle richieste formulate nei Pt_5
pag. 4/21 rispettivi atti introduttivi e il processo è stato assunto in decisione con termini per scritti conclusionali. Del medesimo tenore delle conclusioni rassegnate in udienza le richieste contenute nei successivi scritti ex art. 190 c.p.c.
2. In via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di AS, affermando la cognizione del Tribunale adito.
E' sufficiente osservare al riguardo che, anche a non ritenere estensibile la competenza del Tribunale fallimentare alla revocatoria ordinaria del IM contro un debitore della procedura diverso dal fallito, ai sensi del secondo comma dell'art. 66 l.fall. (del che si dubita), è il foro generale delle persone fisiche, per come individuato dall'art. 18 c.p.c., in coordinazione con l'art. 33 c.p.c., a far ritenere ritualmente allocata la giurisdizione. Infatti, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in caso di cumulo soggettivo determinato dalla trattazione in un simultaneus processus di cause connesse per l'oggetto o per il titolo (anche in caso di litisconsorzio necessario, quale quello esistente tra debitore e terzo acquirente nelle azioni revocatorie, si veda Cass. ord. 23068/2011), il processo può essere promosso davanti ad uno dei giudici individuati, per la pluralità dei convenuti, in base al foro generale di ciascuno ex artt. 18 e 19 c.p.c.. A conforto si richiama insuperato principio della Suprema Corte espresso in un caso di azione surrogatoria, ma estensibile alla fattispecie che occupa: “Poiché il creditore che esercita l'azione surrogatoria deve chiamare in giudizio anche il proprio debitore, il quale partecipa alla lite in veste di litisconsorte necessario, siffatta situazione implica, ai fini della competenza territoriale, la facoltà dell'attore di evocare in giudizio tutti i consorti scegliendo come foro competente quello attribuito dalla legge ad uno qualunque dei convenuti” (Cass. 3322/1972). Risulta dagli atti di causa che GI LL risiede ad Isola del Liri, dunque nel circondario del Tribunale di Frosinone, pertanto correttamente investito della causa.
3. L'azione revocatoria spiccata ex art. 2901 c.c. è meritevole di accoglimento.
3.1. Risultano ragioni di credito del nei Parte_2 confronti di GI LL.
pag. 5/21 Il quadro normativo al quale occorre far riferimento è dettato dall'art. 2901 c.c., secondo cui, ove ricorrano alcune, ben determinate, condizioni, "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni", e dall'art. 2902 c.c., in virtù del quale "il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato". Mette conto osservare al riguardo che nella giurisprudenza della Suprema Corte si è progressivamente formato un orientamento che ha fornito una lettura evolutiva ed espansiva dell'art. 2901 c.c., in virtù della quale al credito sottoposto a condizione sospensiva è stata equiparata la situazione del credito potenziale o eventuale, figura della quale è stata progressivamente dilatata l'estensione, fino a ricomprendervi anche il "credito litigioso". E' stato chiarito, infatti, che va accolta, agli effetti dell'azione revocatoria, una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (in termini, ex plurimis, Cass. 5619/2016 per cui
“L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (già in precedenza Cass. 1293/2012); nonché Cass. 9855/2014 per cui “Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato”). Nella specie, il lamenta un credito risarcitorio del danno CP_1 arrecato alla società in bonis dalla mala gestio dell'amministratore, cui si imputano ingiustificati prelievi dalle casse sociali, operati dal 2012 al pag. 6/21 2017, per complessivi euro 1.681.449,00, contabilizzati come “crediti diversi”. Pende innanzi al Tribunale specializzato processo per l'accertamento della responsabilità dell'amministratore e la condanna a ristorare il danno arrecato. In ogni caso, mette conto osservare che sussistono sufficienti elementi per riscontrare (incidenter tantum) ragioni di credito da presidiarsi con l'azione promossa. In punto di diritto si presenta rilevante svolgere la digressione che segue. Ai sensi dell'art. 146 l. fall. la LA è legittimata ad esercitare l'azione di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata. Condividendo ricorrente orientamento giurisprudenziale sul tema, va detto che nell'azione concorsuale elevata confluiscono in modo unitario le domande di responsabilità verso la società e verso i creditori (in termini Cass. 17033/2008); cumulandosi i presupposti di entrambe e risultando finalizzata al risultato di acquisire all'attivo fallimentare ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per fatto imputabile agli amministratori (in termini Cass. 15487/2000, Cass. 25977/2008); la procedura può avvalersi dei presupposti dell'una o dell'altra azione, con le conseguenti implicazioni in materia di dies a quo del termine di prescrizione, ammontare del danno risarcibile, onere della prova ed eccezioni opponibili, a seconda della qualificazione che si operi dell'azione di responsabilità (in termini Cass. 10378/2012); rimanendo tuttavia vincolata, una volta operata una scelta, anche ai profili eventualmente sfavorevoli che ne derivano (in termini Cass. 10488/1998). Nella vicenda in disamina, il riferimento alla pretesa di danno nella intera misura degli ammanchi di cassa conduce a ravvisare promossa l'azione di responsabilità sociale (si veda anche contenuto del ricorso per sequestro conservativo, in cui si fa riferimento ad altre condotte dell'amministratore, quali la mancata regolare tenuta della contabilità, oltre all'uso personale di liquidità della società, e la omessa attivazione per richiedere anticipatamente lo stato d'insolvenza, lasciando che si aggravasse l'esposizione passiva del successivo fallimento, in ciò sembrando dolersi dell'erosione del patrimonio societario piuttosto che della lesione inferta al ceto creditorio). Essa è regolata, quanto alla società a responsabilità limitata, dall'art. 2476 c.c., nel senso di ascrivere al vertice amministrativo la responsabilità per il danno provocato al patrimonio sociale dal contegno pag. 7/21 dell'amministratore inosservante i doveri impostigli dalla legge o dall'atto costitutivo. E' pacifico che la natura di siffatta responsabilità sia contrattuale, iscrivendosi tra i rimedi avverso l'inadempimento, soggiacenti al disposto normativo dell'art. 1218 c.c. (sulla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società già Cass. 3216/1994; Cass. 5989/1987; Cass. 3925/1979, nonché autorevoli interpreti in letteratura;
natura da riconoscersi anche quando l'azione di responsabilità sociale sia spiccata dai competenti organi fallimentari, come affermato, in parte motiva, da Cass. S.U. 9100/2015). Tale premessa consente di dipanare la questione della distribuzione del carico probatorio tra le parti in causa, dando applicazione al dictum delle Sezioni Unite di Cassazione n. 13553/2001 sul riparto dell'onere della prova nei rimedi avverso l'inadempimento. Deve ritenersi, dunque, gravante sul creditore che agisca in giudizio (per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento) la prova della fonte del proprio diritto (legale o contrattuale) e del danno patito, cui spetta pure la mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
a carico di quest'ultima è, invece, l'onere di dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In termini si è espressa recente giurisprudenza di legittimità, proprio in materia di azione di responsabilità. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che: “La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, (…)” (Cass. 17441/2016; coerentemente a quanto già affermato dalla menzionata pronuncia Sez. Un. 9100/2015, proprio sul tema della distribuzione dell'onere della prova nell'azione di responsabilità elevata dalla LA fallimentare, che ha escluso che l'assenza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili possa giustificare un'inversione dell'onere della prova sulla causalità tra inadempimento e danno). Muovendo dagli esposti principi, nel caso in disamina, deve rilevarsi che non si è tempestivamente contestato (se non negli scritti conclusionali e in modo generico) che il LL rivestisse la carica di vertice gestorio dalla pag. 8/21 costituzione della società al fallimento (oltre ad essere titolare del capitale sociale per quota di maggioranza). Risulta dal rogito notarile del Notaio
di Roma, del 17.04.2008, che gli erano conferiti Persona_3 poteri di amministrazione ordinaria ed enumerati poteri di amministrazione straordinaria della società (si veda relativo all. del
). CP_1
Nessuna confutazione si è fatta della mala gestio addebitata al LL, specificamente dedotta in citazione in termini di distrazione di liquidità dalla cassa sociale, o dell'ammontare del danno, ascritto per importi superiori ad euro 1.600.000,00 (se non con generiche affermazioni di stile). Anzi fornisce degli elementi a sostegno la risposta resa in sede di audizione dell'amministratore da parte del Curatore. Alla domanda di chiarire analiticamente i movimenti antecedenti al 2014 per euro 359.286,51, dell'anno 2015 per euro 374.620,69, dell'anno 2016 per euro 299.205,20, rispondeva “per quanto riguarda il conto crediti diversi utilizzavo questo conto da sempre, per effettuare i pagamenti in nero per quei lavori commissionati alla ed effettuati nei diversi cantieri” Parte_2
(cfr. relativo all. alla citazione). Nel giudizio che occupa non è stato fornito alcun supporto probatorio all'uso delle finanze sociali per la ordinaria gestione dell'attività d'impresa esercitata.
3.2. Conforta l'accoglimento dell'azione pauliana la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni.
Nel caso sub iudice la LA ha tacciato di inefficacia la compravendita rogata dal Notaio di Sora nella data del 7.06.2018, con cui Persona_1
GI LL vendeva, contestualmente, a e Parte_1 [...]
l'immobile sito in Sora, via Madonna della Stella, identificato al Parte_1
Catasto Fabbricati fg. 54, mapp. 598, rispettivamente cedendo alla prima sorella il sub 2 e alla seconda il sub 3, al prezzo di euro 45.000,00 ciascuna, in parte già versato a partire dal novembre 2017 e in parte da versarsi con tranches mensili fino a gennaio 2019. Sostengono i sù menzionati contraenti, oggi convenuti, che siffatto contratto dava attuazione agli obblighi assunti tra le parti con il contratto preliminare di compravendita del 9.11.2017, nel quale si prevedeva la corresponsione della somma di euro 15.000,00 da parte delle promissarie acquirenti in favore del promittente venditore, a titolo di caparra confirmatoria, ma da destinarsi alla soddisfazione dei creditori del promittente venditore che avevano ipoteca iscritta sull'immobile (in pag. 9/21 particolare e , fissando per il rogito la data Tes_1 Testimone_2 del 15.04.2018. Erano regolamentati i successivi pagamenti, prevedendo la consegna di assegni circolari per euro 20.000,00 al momento della stipula del contratto definitivo, corresponsioni con bonifico o effetti cambiari in ratei mensili di euro 4.000,00, da ripartirsi tra le sorelle acquirenti per metà ciascuna (si veda scrittura versata in atti dalle convenute ). Parte_1
Non è chiaramente evincibile dalla lettera del detto contratto preliminare che la somma di euro 15.000,00 fosse stata versata al momento della stipula. La contestazione della LA inerente la carenza di data certa, non si presenta pregevole. Anzitutto avvalora l'esistenza del contratto e la sua collocazione temporale l'ordine di bonifico disposto su conto corrente delle presso la Parte_1
Banca Popolare di Fondi proprio dell'importo di euro 15.000,00, riportante come causale la dicitura “acconto per acquisto immobile via Madonna della Stella – come da preliminare di vendita sottoscritto tra le parti”, recante il timbro della Banca con data 12.12.2017, siglata (si veda relativo all. alla citazione). A sostegno depone anche il provvedimento del GE del Tribunale di AS, depositato il 29.01.2018, che dichiarava estinto il procedimento esecutivo promosso ad istanza di , creditore alla soddisfazione Tes_1 del quale il LL si era impegnato a destinare le somme ottenute in sede di stipula del preliminare onde pervenire alla cancellazione della ipoteca dallo stesso iscritta sull'immobile. Posto quanto sopra, mette conto, anzitutto, evidenziare che “Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria (art. 2901, cod. civ.), che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto di compravendita successivamente stipulato ed è in riferimento a quest'ultimo contratto che va, quindi, accertata la sussistenza dei presupposti della revocatoria” (Cass. 20310/2004; coerente Cass. 15215/2018). Insegna altresì la Suprema Corte che “In tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'"eventus damni" rispetto al creditore procedente va valutata in riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore;
per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va pag. 10/21 valutato, invece, in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla "ratio" dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata” (Cass. 17365/2011; coerentemente Cass. 15215/2018). Deve anche osservarsi che, da un lato, il pregiudizio derivante alle ragioni creditorie dall'atto revocando non deve necessariamente consistere in un depauperamento effettivo ed attuale del patrimonio del debitore né nella totale compromissione della sua consistenza, potendo essere integrato anche da una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli;
dall'altro, la prova di tali modificazioni della garanzia patrimoniale deve essere resa dal creditore, mentre è onere del debitore provare la sufficienza del suo patrimonio residuo a soddisfare il creditore (in termini Cass. 19207/2018 per cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” ; Cass. 1896/2012; Cass. 19234/2009). Nel caso di specie, non solo l'atto dispositivo tacciato di inefficacia ha determinato la fuoriuscita dell'unico cespite attivo presente nel patrimonio del debitore (è quanto affermato dalla Banca senza ricevere specifica smentita da parte del LL, limitatosi a menzionare un attivo immobiliare rivenuto dal fallimento nel patrimonio della società in bonis); ma il debitore disponente neppure ha offerto prova alcuna della capienza del proprio patrimonio residuo al fine di tacitare la assai rilevante esposizione verso la Procedura attrice.
3.3. Gli elementi raccolti persuadono, inoltre, dell'esistenza del requisito soggettivo.
Oltre alla scientia damni del debitore disponente, di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c., nel caso in disamina rileva la partecipatio del terzo ai sensi dell'art. 2901, n. 2, c.c..
pag. 11/21 Come visto l'atto dispositivo è, infatti, a titolo oneroso (trattandosi di una compravendita). Ai fini di indagare l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto mette conto segnalare che il credito risarcitorio trova fonte nell'illecito (contrattuale o extracontrattuale) causale il danno, sicché è al tempo dell'illecito che si colloca l'insorgenza del credito. La LA si è doluta di ammanchi di cassa dal 2012. Non è dunque seriamente dubitabile che l'atto (del 2018) sia successivo al sorgere del credito. Alla rilevata antecedenza del credito rispetto all'atto oneroso consegue che, per l'accoglimento della revocatoria promossa, è sufficiente che sussista la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore disponente;
nonché la partecipazione del terzo beneficiario al medesimo atteggiamento soggettivo (non richiedendosi, dunque, la dolosa preordinazione dell'atto ad eludere le pretese creditorie). La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”. (Cass. 16221/2019; Cass. 5618/2016; Cass. 27546/2014; Cass. 17327/2011). Ha ulteriormente chiarito la Suprema Corte che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (Cass. 16825/2013). Si rammenta inoltre che la Corte di legittimità ha anticipato al momento della stipula del contratto preliminare l'indagine sulla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. (si vedano già citate Cass. 17365/2011 coerente Cass. 15215/2018). Sufficientemente persuasivo, nella specie, il quadro indiziario fornito. Quanto alla consapevolezza del debitore, deve osservarsi che la veste, in sé, di amministratore, assunta dal LL, e la proprietà del pacchetto di pag. 12/21 maggioranza del capitale sociale fino al fallimento non lasciano dubbi circa la conoscenza dell'insolvenza della società vi è Parte_2 più, dichiarata fallita in data antecedente al preliminare (del 9.11.2017), precisamente il 5.06.2017, esponendolo al rischio di rivendicazioni economiche di tipo risarcitorio da parte della LA per i danni arrecati al patrimonio societario dalla gestione illecita dallo stesso posta in essere. D'altronde, dati pure non trascurabili sono che, con la cessione immobiliare impugnata, era sottratto alla garanzia patrimoniale l'unico bene del LL aggredibile dai creditori e che la trascrizione nel registro delle imprese dell'atto dispositivo era effettuata il giorno dopo la stipula (come si evince dai dati riportati a margine del rogito notarile in atti), lasciando presumere di voler realizzare con immediatezza l'effetto di opponibilità ai terzi dell'atto. Di poco conto che vi fossero stati tentativi di vendere il compendio immobiliare posti in essere già negli anni precedenti al fallimento, poiché ciò che rileva per la fondatezza dell'azione promossa è la dannosità per le ragioni creditorie, di cui è portatrice la LA, dell'atto dispositivo, posto in essere nella consapevolezza di lederle. Convincono della partecipatio fraudis del terzo significativi e concordanti indizi. Ancorché provata l'assenza di precedenti rapporti personali o economici tra debitore disponente e terze acquirenti e la istaurazione di contatti tra i detti contraenti dell'atto revocando per mezzo del geometra di fiducia del debitore (come dallo stesso geom. riferito Controparte_2 nell'escussione testimoniale del 18.02.2021), non può trascurarsi l'emergenza, dallo stesso preliminare di compravendita, di difficoltà finanziarie in cui versava il LL, tanto che l'immobile era gravato da ipoteche e il promittente venditore necessitava della liquidità ottenuta con la corresponsione della somma a titolo di caparra confirmatoria per estinguere i debiti muniti di garanzia reale. Pertanto si presenta trascurabile la non conoscenza della società riconducibile al LL e del fallimento della stessa, nonché della pretesa risarcitoria che il CP_1 avrebbe potuto avanzare nei confronti del LL. Bastava quanto riportato nel preliminare per partecipare della consapevolezza di pregiudicare terzi debitori del venditore, sottraendo alla garanzia patrimoniale un bene facilmente aggredibile, come è un immobile, e versando un corrispettivo in denaro dilazionato in tranches mensili di non elevato importo secondo un piano di ammortamento distribuito su 15 mensilità, da novembre 2017 a gennaio 2019 (secondo Cass. 21503/2011
“In tema di domanda revocatoria ordinaria, la lunga dilazione di pagamento, senza interessi, di oltre la metà del prezzo di una pag. 13/21 compravendita, nonché l'esenzione del notaio rogante dalle ordinarie visure ipotecarie e catastali, costituiscono elementi da cui ragionevolmente desumere la rappresentazione, da parte del terzo acquirente, dell'idoneità dell'atto traslativo ad arrecare pregiudizio ai creditori del venditore”). Dilazione che era, vi è più, concessa senza prevedere interessi e senza munirsi di una forma di garanzia personale o reale dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, ciò ancorché si concludesse l'affare con persone non legate da relazioni personali o da consolidati rapporti commerciali, dell'età di 28 e 23 anni, al tempo dell'operazione negoziale, solo una delle due percettrice di redditi per importi esigui, risultati inferiori ad euro 1.000,00 al mese (come da documentazione fiscale in atti). Va anche detto che non può, invero, ritenersi provato il pagamento del prezzo di vendita con la produzione di ordinativi di bonifico e di assegni bancari e circolari, senza dare riscontro dell'esecuzione del dispositivo di pagamento mediante bonifico e dell'incasso degli assegni (prova non offerta neppure dopo la specifica contestazione sul punto del
). Quanto rilevato avvalora la soluzione qui propugnata della CP_1 stipulazione del contratto in condizioni peculiari idonee a far dubitare le acquirenti dell'esistenza di una urgenza per il venditore di disfarsi del bene. Posto quanto sopra deve pronunciarsi l'inefficacia dell'atto di vendita del 7.06.2018, nei confronti del fallimento Parte_2
Ai sensi del disposto dell'art. 2655 c.c., consegue alla revocatoria degli atti trascritti, l'annotazione della sentenza che statuisce in termini, a margine delle trascrizioni degli atti stessi.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, tenuto conto, ai fini della determinazione del valore della controversia, del disposto dell'art. 5 del d.m. citato, ma applicando una riduzione al parametro di riferimento in considerazione dell'esiguità dell'attività istruttoria in senso stretto espletata.
Va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte attrice, risultata vittoriosa, stante la dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. contenuta negli atti del processo fino alle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Deve ritenersi operata, in tal modo, una scelta in favore di tale modalità di conseguimento del compenso da parte del detto procuratore, rinunciando alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato (per cui infatti non ha formulato istanza).
pag. 14/21
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respingendo ogni ulteriore pretesa, così provvede:
in accoglimento dell'azione revocatoria promossa ex art. 2901 c.c., pronuncia l'inefficacia, nei confronti del Parte_2 dell'atto di compravendita, rogato da Notaio di Sora il Persona_1
7.06.2018 (rep. 351.533, racc. 78.133), trascritto a Frosinone in data
8.06.2018, con cui GI LL vendeva in favore di e Pt_1 [...]
, l'immobile sito in Sora, via Madonna della Stella, identificato Parte_1 al Catasto fabbricati fg. 54, mapp. 598, sub 2 e sub 3, al prezzo complessivo di euro 90.000,00;
dispone l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione di tale atto ex art. 2655 c.c.;
condanna i convenuti, in solido, alla rifusione, in favore del CP_1 attore, delle spese di lite, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del Difensore di parte vittoriosa.”. Il IM appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Il LL ha proposto appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Va premessa la tempestività dell'impugnazione tenuto conto della non applicabilità al caso di specie del termine breve. La sentenza gravata risulta notificata alle odierne impugnanti in allegato al conteggio delle spese di lite di cui l'avvocato notificante (peraltro) è distrattario. Orbene, trova applicazione il principio che segue: “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera pag. 15/21 comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado).” (Cass. 23396 del 2023). Nel caso in esame quanto notificato alle non contiene un Parte_1 univoco significato di sollecitazione della valutazione in ordine all'opportunità d'impugnare, sicchè il termine è quello ordinario. Le appellanti criticano la sentenza che ha accertato l'elemento soggettivo richiesto a loro carico per l'accoglimento della domanda di revocatoria. Il Tribunale, come sopra già riportato, sul punto ha stabilito che
“Convincono della partecipatio fraudis del terzo significativi e concordanti indizi. Ancorché provata l'assenza di precedenti rapporti personali o economici tra debitore disponente e terze acquirenti e la istaurazione di contatti tra i detti contraenti dell'atto revocando per mezzo del geometra di fiducia del debitore (come dallo stesso geom. riferito Controparte_2 nell'escussione testimoniale del 18.02.2021), non può trascurarsi l'emergenza, dallo stesso preliminare di compravendita, di difficoltà finanziarie in cui versava il LL, tanto che l'immobile era gravato da ipoteche e il promittente venditore necessitava della liquidità ottenuta con la corresponsione della somma a titolo di caparra confirmatoria per estinguere i debiti muniti di garanzia reale. Pertanto si presenta trascurabile la non conoscenza della società riconducibile al LL e del fallimento della stessa, nonché della pretesa risarcitoria che il avrebbe CP_1 potuto avanzare nei confronti del LL. Bastava quanto riportato nel preliminare per partecipare della consapevolezza di pregiudicare terzi debitori del venditore, sottraendo alla garanzia patrimoniale un bene facilmente aggredibile, come è un immobile, e versando un corrispettivo in denaro dilazionato in tranches mensili di non elevato importo secondo un piano di ammortamento distribuito su 15 mensilità, da novembre 2017 a gennaio 2019 (secondo Cass. 21503/2011 “In tema di domanda revocatoria ordinaria, la lunga dilazione di pagamento, senza interessi, di oltre la metà del prezzo di una compravendita, nonché l'esenzione del notaio rogante dalle ordinarie visure ipotecarie e catastali, costituiscono elementi da cui ragionevolmente desumere la rappresentazione, da parte del terzo acquirente, dell'idoneità dell'atto traslativo ad arrecare pregiudizio ai creditori del venditore”). Dilazione che era, vi è più, concessa senza prevedere interessi e senza munirsi di una forma di garanzia personale o reale dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, ciò ancorché si concludesse l'affare con persone non legate da relazioni personali o da consolidati rapporti commerciali, dell'età di 28 e 23 anni, al pag. 16/21 tempo dell'operazione negoziale, solo una delle due percettrice di redditi per importi esigui, risultati inferiori ad euro 1.000,00 al mese (come da documentazione fiscale in atti). Va anche detto che non può, invero, ritenersi provato il pagamento del prezzo di vendita con la produzione di ordinativi di bonifico e di assegni bancari e circolari, senza dare riscontro dell'esecuzione del dispositivo di pagamento mediante bonifico e dell'incasso degli assegni (prova non offerta neppure dopo la specifica contestazione sul punto del ). Quanto rilevato avvalora la CP_1 soluzione qui propugnata della stipulazione del contratto in condizioni peculiari idonee a far dubitare le acquirenti dell'esistenza di una urgenza per il venditore di disfarsi del bene.” Osserva la Corte che “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito ( cfr. Cass. 16825/2013) b. nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale (cfr. Cass. 5269/2018).” (Cass. 28423 del 2021). Orbene, se è vero che la consapevolezza in capo al terzo deve riguardare l'insufficienza dei beni del debitore a garantire i creditori, non pare a questa Corte che si possa prescindere dall'accertamento della conoscibilità in capo alle acquirenti dell'esistenza di altri debiti a carico del venditore dell'immobile. Né può ritenersi sufficiente quanto accertato dal Tribunale in ordine alle “difficoltà finanziarie” che sarebbero emerse dall'atto di acquisto che nulla hanno a che vedere con la presenza di altri creditori oltre a quelli “soddisfatti” attraverso la vendita. Sul punto non si comprende quale dimostrazione sia stata fornita della consapevolezza in capo alle sorelle del pregiudizio delle ragioni Parte_1 creditorie. Ed invero, al di là dei debiti risultanti dall'atto d'acquisto, ai quali il venditore ha destinato parte del prezzo, non risultano elementi che avrebbero dovuto indurre costoro a ritenere che il venditore avesse altri creditori.
pag. 17/21 Conseguentemente il Tribunale non ha potuto stabilire, se non errando, che le sorelle fossero consapevoli del pregiudizio arrecato dall'atto Parte_1 di disposizione. D'altro canto la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che “Occorre considerare che in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (per tutte: Cass. 22 marzo 2016, n. 5618; Cass. 30 dicembre 2014, n. 27546). A tal fine non è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. 5 luglio 2013, n. 16825). Nondimeno — deve precisarsi — il terzo deve essere a conoscenza del fatto che il proprio debitore abbia già assunto obbligazioni verso terzi e che, in conseguenza, l'atto revocando possa nuocere, in concreto, ai creditori dello stesso, non essendo di contro sufficiente la consapevolezza che l'atto medesimo comporti una semplice alterazione, in senso peggiorativo, del patrimonio del suddetto debitore. Ove così non fosse, l'inefficacia dell'atto dipenderebbe dalla conoscenza, da parte del creditore, del solo fatto che esso possa nuocere al disponente: laddove, di contro, l'azione revocatoria ha la funzione di tutelare il creditore contro gli atti dispositivi che sono in grado di porre in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore, sicché la scientia damni non può che essere correlata a tale ragione di pregiudizio, la quale implica, di necessità, la conoscenza, ancorché generica, da parte del terzo, dell'esposizione debitoria del disponente (che è suo debitore) nei confronti di altri. Questa Corte ha difatti in più occasioni precisato che la scientia damni ha ad oggetto anche la condizione debitoria del disponente (si veda, in proposito, Cass. 8 novembre 1985, n. 5451, secondo cui ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è richiesta la consapevolezza del fatto che il dante causa del terzo, «già vincolato verso creditori», mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecando così pregiudizio;
cfr. altresì Cass. 19 marzo 1996, n. 2303, per cui il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante investe la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla pag. 18/21 consistenza patrimoniale considerata ed ai «vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori»).” (Cass. 23326 del 2018). E' del tutto evidente che perché possa configurarsi l'elemento del consilium fraudis da parte del terzo non è sufficiente la consapevolezza in ordine al fatto che il venditore abbia dei debiti ma, piuttosto, che la vendita dell'immobile faccia divenire più difficoltosa la soddisfazione dei debitori. Orbene, nel caso di specie, è proprio attraverso la liquidità acquisita con la vendita che il LL ha dichiarato di pagare i due creditori ipotecari menzionati nel contratto preliminare, dovendo liberare l'immobile dai gravami. Pertanto, dal punto di vista delle acquirenti, i creditori in discorso sarebbero stati tacitati grazie al pagamento del prezzo. Quel che non è stato dimostrato è che le fossero a conoscenza, o potessero esserlo, di Parte_1 altri debiti del venditore. Giacchè solo nei confronti di questi si sarebbe posto un problema di sottrazione del patrimonio. Nessuna prova è stata acquisita sul punto. Quanto ad una certa fretta di alienare l'immobile va osservato che si tratta di un dato non dirimente in quanto non univocamente attribuibile all'esigenza di frodare i creditori ma, anche, ad esigenze completamente diverse. Non solo. Ma l'urgenza risulta erroneamente ravvisata dal Tribunale poiché tra il contratto preliminare ed il definitivo sono trascorsi ben sette mesi. Le restanti anomalie della vendita evidenziate nella sentenza gravata (dilazione del pagamento, assenza di interessi e mancata predisposizione di garanzie per il pagamento del prezzo) non costituiscono presunzioni precise, univoche e concordanti in quanto non riconducibili necessariamente alla consapevolezza del terzo in ordine all'esistenza di altri debiti. In ogni caso, va osservato che la dilazione del pagamento è stata di soli quindici mesi (e non di cinque anni, questa sì del tutto anomala, come quella esaminata dalla sentenza 21503/2011 della Suprema Corte di Cassazione citata dal Tribunale) e, quindi, non può considerarsi affatto inusuale. Va aggiunto che, solitamente, la mera dilazione del pagamento in alcuni mesi non richiede garanzie di pagamento del prezzo diverse ed ulteriori rispetto a quella costituita dalla caparra confirmatoria. Si tratta, comunque, di modalità forse non del tutto usuali che, tuttavia, non sottendono alcunchè di univoco nel caso di specie.
pag. 19/21 Diverso sarebbe stato se tra il venditore e le acquirenti vi fosse stato un pregresso rapporto di conoscenza, giacchè questo sì avrebbe conferito alle peculiari modalità di acquisto il valore di prova della consapevolezza in capo al terzo. Del pari irrilevante s'appalesa il dato relativo alla prova del pagamento del prezzo posto che il non dubita che l'atto di compravendita sia CP_1 stato posto in essere effettivamente. L'effettivo pagamento del prezzo sarebbe apparso rilevante nella differente ipotesi in cui fosse stato richiesto di accertare la simulazione del negozio. Sicchè, in applicazione di quanto stabilito dall'arresto che precede, che questa Corte condivide appieno, l'appello va accolto e la domanda del respinta essendo evidente che gli elementi acquisiti non CP_1 integrano la sufficienza della prova al cui assolvimento è tenuto il creditore nell'azione revocatoria. Proprio l'assenza di vincoli di parentela e di amicizia con il venditore, la data certa del preliminare accertata dal Tribunale, le condizioni della vendita, con pagamento brevemente dilazionato (che ha permesso alle convenute di pagare il prezzo con le risorse economiche che avevano, senza gravarsi del pagamento di migliaia di euro di interessi di ammortamento se avessero chiesto un mutuo), il prezzo congruo rispetto alle condizioni del bene (occupato e con gravami da cancellare) depongono per l'assenza di qualsivoglia elemento di scientia damni o fraudis in capo alle le quali hanno trovato la convenienza di acquistare Parte_1
l'immobile proprio perché non libero da persone né da gravami. Resta assorbito l'esame dell'appello del LL, basato anch'esso (tra l'altro) sulla erroneità della pronuncia in ordine all'elemento soggettivo in capo alle acquirenti. Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico del . ON
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata: rigetta la domanda di revocatoria proposta dal ON
;
[...] condanna il alla rifusione delle ON spese di lite in favore di e Parte_1 Parte_1
, nella misura che liquida in euro 12.000,00, quanto al primo
[...] grado ed euro 10.000,00, quanto al secondo grado, ed in favore di pag. 20/21 LL GI nella misura che liquida in euro 12.000,00, quanto al primo grado ed euro 10.000,00, quanto al secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente
pag. 21/21
composta dai magistrati
Antonella Miryam STERLICCHIO Presidente rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5307 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
[...]
Avv. ACCETTOLA ATTILIO e
ON
Avv. FEDERICO MAURIZIO e LL GI Avv.CONTEGIUSEPPE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Le appellanti in epigrafe impugnano la sentenza n. 578 del 2022 con cui il Tribunale di Frosinone ha deciso quanto segue: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in Parte_2 giudizio GI LL, nonché e , chiedendo Pt_1 Parte_1 di accertare la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, di revocare e/o pronunciare l'inefficacia e/o l'inopponibilità e/o la nullità, nei confronti della LA, dell'atto di vendita stipulato, in data 7.06.2018, dal legale rappresentante, nonché socio di maggioranza ed istitore, della fallita (dalla sua costituzione, il 21.06.2001, alla dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 7/2017, del 5.06.2017), con e , a Pt_1 Parte_1 rogito del Notaio di Sora, rep. 351.533, racc. 78.133, con Persona_1 cui il LL vendeva alle sorelle gli immobili situati in Sora, Parte_1 via Madonna della Stella, ed identificati al Catasto del predetto Comune, foglio 54, part. 598, sub 2 e 3; con ordine al conservatore di annotazione della sentenza che sarà emanata. La Procedura attrice ha lamentato che, con il detto atto dispositivo, l'amministratore della fallita si poneva in condizioni di insolvenza, compromettendo la realizzazione del credito della massa da risarcimento del danno per condotte di mala gestio imputabili all'amministratore; che sussistevano i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per la revocatoria della vendita;
che, in particolare, quanto alle ragioni di credito, risultavano prelievi ingiustificati dalle casse sociali, eseguiti nel periodo compreso tra il 2012 e il fallimento, per complessivi euro 1.681.449,00, registrati nella contabilità societaria sotto la posta “crediti diversi”, pertanto la Procedura era creditrice di tale somma e delle altre conseguenti alla gestione dell'amministratore contraria ai doveri posti a suo carico dalla legge e dallo statuto e senza la diligenza richiesta dall'incarico e dalle sue competenze;
che per tale ragione il , autorizzato dal G.D., CP_1 promuoveva l'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. e contestuale sequestro conservativo per euro 1.700.000,00; quanto all'eventus damni che, dopo la notifica del ricorso cautelare (in data 9.05.2018), il LL, mediante l'atto di vendita del 7.06.2018, si spogliava di tutti i suoi beni, restando impossidente;
quanto alla partecipazione soggettiva del debitore e del terzo, che siffatto requisito si evinceva da indici presuntivi, quali il compimento dell'atto distrattivo in tempi sospetti (un mese dopo la notifica del ricorso per sequestro conservativo), la lunga dilazione dei pagamenti prevista in contratto, senza contemplare interessi interessi e con espressa rinuncia alla garanzia ipotecaria, l'emissione di assegni tratti su innumerevoli istituti bancari, la vendita avvenuta senza intermediazione immobiliare, la giovane età delle acquirenti, ai presumersi studentesse, entrambe con medesima residenza, l'acquisto di beni sottoposti ad ipoteche e per cui era in corso condono non ancora definito, l'occupazione degli stessi immobili compravenduti da parte di terzi verso i quali pendeva giudizio di rilascio. Ha resistito in giudizio GI LL, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione della LA, con le conseguenze di legge e di rito, attesa la promozione dell'azione conservativa a presidio di un credito solo “potenziale”, essendo sub iudice la pretesa risarcitoria del CP_1 verso l'amministratore; comunque, di rigettare la domanda avversaria,
pag. 2/21 siccome infondata in fatto e in diritto, per l'assenza dei presupposti dell'azione revocatoria promossa. Il LL ha respinto gli argomenti della LA a sostegno della revocatoria, dando conto che: la vendita a e Pt_1 Parte_1 avveniva in esecuzione dell'obbligo assunto con il preliminare del 9.11.2017, quando non vi erano avvisaglie di azioni della LA contro l'amministratore (con data del preliminare resa certa dalla datazione del bonifico di euro 15.000,00, eseguito dalle per acconto sulla Parte_1 vendita, del giorno 12.12.2017 e dalla datazione del successivo fax al procuratore del promittente venditore inerente il detto versamento del giorno .01.2018; le somme corrisposte per acconto venivano utilizzate per la soddisfazione dei crediti del Fisco verso il LL (crediti scaduti, vista la emissione di cartelle esattoriali, e di grado superiore rispetto a quello
“eventuale” della massa); la data del rogito notarile era procrastinata per le difficoltà riscontrate dal LL nel liberare l'immobile dalle ipoteche e da un pignoramento di cui era gravato (ancorché destinava l'acconto sul prezzo di vendita all'estinzione della procedura esecutiva); inoltre l'immobile, acquistato dal LL nel 2009 al prezzo di euro 100.000,00, era messo in vendita già nel 2013, tanto che stipulava un primo preliminare di vendita con per l'importo di euro Parte_3
140.000,00, risolto consensualmente il 7.06.2013 per difficoltà della promissaria acquirente ad accedere al credito bancario, e un secondo preliminare con la figlia della , , il 20.03.2014, Pt_3 Persona_2 anch'esso inattuato per mancata concessione del mutuo, nascendone un contenzioso, inizialmente affrontato in sede di mediazione e poi rimesso a processo ai fini del rilascio dell'immobile; i contatti per la vendita in favore delle erano favoriti dal geom. , Parte_1 Controparte_2 incaricato dal di riordinare la documentazione inerente l'immobile CP_3
e della pratica di condono. Si sono costituite in giudizio e , domando, in via Pt_1 Parte_1 pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di AS (atteso che la vis actrattiva del Tribunale fallimentare avrebbe operato solo se la revocatoria fosse stata azionata contro il fallito, nonché che i beni compravenduti, la stipula del contratto e la residenza delle convenute si collocano in Parte_4
Sora, dunque nel circondario del Tribunale di AS); in via principale e nel merito, di respingere la domanda del siccome infondata in CP_1 fatto e in diritto.
pag. 3/21 A tal fine, le convenute e hanno osservato che: Pt_1 Parte_1 esse pervenivano in totale buona fede alla stipula del contratto definitivo di compravendita del 7.06.2018, in adempimento del preliminare del 9.11.2017, avente data certa, difettava pertanto il requisito della scientia decotionis del terzo (la prova del quale era a carico del Curatore); ciò poteva inferirsi dalla mancanza di precedenti rapporti di parentela o amicizia con il LL, dall'avvio delle trattative a seguito della intermediazione del geom. , dalla assenza di elementi Controparte_4 che potessero far comprendere alle acquirenti che si trattava di una vendita contestuale di tutti gli immobili e che il venditore sarebbe stato coinvolto in un'azione di responsabilità verso una società fallita;
tenuto conto, inoltre, che il prezzo di vendita era congruo, incidendo su di esso i gravami iscritti, era integralmente versato con pagamenti tracciabili, tratti su un numero circoscritto di Banche (specificamente, dal conto loro cointestato in Banca Carige eseguivano i bonifici, tranne il primo bonifico dal conto cointestato in Banca Popolare di Fondi, e ognuna emetteva dal proprio conto gli assegni, dal conto presso Unipol e Parte_1
dal conto presso Intesa San Paolo), i pagamenti Parte_1 avvenivano con una dilazione non lunga, considerato che le acquirenti non avevano fatto accesso al credito bancario (in particolare, ciascuna delle sorelle promissarie acquirenti versava euro 2.000,00 il 30.11.2017, euro 7.500,00 il 12.12.2017 ed ulteriori euro 2.000,00 il 31.12.2017, poi ogni mese, da gennaio 2018 a maggio 2018, ciascuna versava euro 2.000,00, euro 5.500,00 ciascuna versavano a giugno 2018, seguivano 9 tranches mensili di euro 2.000,00 ciascuna, da luglio 2018 a gennaio 2019), le sorelle avevano all'epoca 28 e 23 anni, la prima era economicamente indipendente, e provvedevano in tal modo ad acquistare la casa da destinare a loro abitazione (quando liberata dagli occupanti), i tempi del contratto non erano stati affrettati, ma anzi posticipati a causa dell'impossibilità per il promittente venditore di cancellare una delle ipoteche gravanti sull'immobile; inoltre non poteva ritenersi verificato il presupposto dell'esistenza del credito, non potendosi affermare la responsabilità del LL, tantomeno per l'ammontare del danno indicato in citazione, né ritenersi esistente un eventus damni della cui prova sarebbe stata onerata la LA. Il processo è stato istruito documentalmente e mediante l'assunzione di prove orali. Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata mediante trattazione scritta, le hanno insistito nelle richieste formulate nei Pt_5
pag. 4/21 rispettivi atti introduttivi e il processo è stato assunto in decisione con termini per scritti conclusionali. Del medesimo tenore delle conclusioni rassegnate in udienza le richieste contenute nei successivi scritti ex art. 190 c.p.c.
2. In via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di AS, affermando la cognizione del Tribunale adito.
E' sufficiente osservare al riguardo che, anche a non ritenere estensibile la competenza del Tribunale fallimentare alla revocatoria ordinaria del IM contro un debitore della procedura diverso dal fallito, ai sensi del secondo comma dell'art. 66 l.fall. (del che si dubita), è il foro generale delle persone fisiche, per come individuato dall'art. 18 c.p.c., in coordinazione con l'art. 33 c.p.c., a far ritenere ritualmente allocata la giurisdizione. Infatti, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in caso di cumulo soggettivo determinato dalla trattazione in un simultaneus processus di cause connesse per l'oggetto o per il titolo (anche in caso di litisconsorzio necessario, quale quello esistente tra debitore e terzo acquirente nelle azioni revocatorie, si veda Cass. ord. 23068/2011), il processo può essere promosso davanti ad uno dei giudici individuati, per la pluralità dei convenuti, in base al foro generale di ciascuno ex artt. 18 e 19 c.p.c.. A conforto si richiama insuperato principio della Suprema Corte espresso in un caso di azione surrogatoria, ma estensibile alla fattispecie che occupa: “Poiché il creditore che esercita l'azione surrogatoria deve chiamare in giudizio anche il proprio debitore, il quale partecipa alla lite in veste di litisconsorte necessario, siffatta situazione implica, ai fini della competenza territoriale, la facoltà dell'attore di evocare in giudizio tutti i consorti scegliendo come foro competente quello attribuito dalla legge ad uno qualunque dei convenuti” (Cass. 3322/1972). Risulta dagli atti di causa che GI LL risiede ad Isola del Liri, dunque nel circondario del Tribunale di Frosinone, pertanto correttamente investito della causa.
3. L'azione revocatoria spiccata ex art. 2901 c.c. è meritevole di accoglimento.
3.1. Risultano ragioni di credito del nei Parte_2 confronti di GI LL.
pag. 5/21 Il quadro normativo al quale occorre far riferimento è dettato dall'art. 2901 c.c., secondo cui, ove ricorrano alcune, ben determinate, condizioni, "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni", e dall'art. 2902 c.c., in virtù del quale "il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato". Mette conto osservare al riguardo che nella giurisprudenza della Suprema Corte si è progressivamente formato un orientamento che ha fornito una lettura evolutiva ed espansiva dell'art. 2901 c.c., in virtù della quale al credito sottoposto a condizione sospensiva è stata equiparata la situazione del credito potenziale o eventuale, figura della quale è stata progressivamente dilatata l'estensione, fino a ricomprendervi anche il "credito litigioso". E' stato chiarito, infatti, che va accolta, agli effetti dell'azione revocatoria, una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (in termini, ex plurimis, Cass. 5619/2016 per cui
“L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (già in precedenza Cass. 1293/2012); nonché Cass. 9855/2014 per cui “Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato”). Nella specie, il lamenta un credito risarcitorio del danno CP_1 arrecato alla società in bonis dalla mala gestio dell'amministratore, cui si imputano ingiustificati prelievi dalle casse sociali, operati dal 2012 al pag. 6/21 2017, per complessivi euro 1.681.449,00, contabilizzati come “crediti diversi”. Pende innanzi al Tribunale specializzato processo per l'accertamento della responsabilità dell'amministratore e la condanna a ristorare il danno arrecato. In ogni caso, mette conto osservare che sussistono sufficienti elementi per riscontrare (incidenter tantum) ragioni di credito da presidiarsi con l'azione promossa. In punto di diritto si presenta rilevante svolgere la digressione che segue. Ai sensi dell'art. 146 l. fall. la LA è legittimata ad esercitare l'azione di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata. Condividendo ricorrente orientamento giurisprudenziale sul tema, va detto che nell'azione concorsuale elevata confluiscono in modo unitario le domande di responsabilità verso la società e verso i creditori (in termini Cass. 17033/2008); cumulandosi i presupposti di entrambe e risultando finalizzata al risultato di acquisire all'attivo fallimentare ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per fatto imputabile agli amministratori (in termini Cass. 15487/2000, Cass. 25977/2008); la procedura può avvalersi dei presupposti dell'una o dell'altra azione, con le conseguenti implicazioni in materia di dies a quo del termine di prescrizione, ammontare del danno risarcibile, onere della prova ed eccezioni opponibili, a seconda della qualificazione che si operi dell'azione di responsabilità (in termini Cass. 10378/2012); rimanendo tuttavia vincolata, una volta operata una scelta, anche ai profili eventualmente sfavorevoli che ne derivano (in termini Cass. 10488/1998). Nella vicenda in disamina, il riferimento alla pretesa di danno nella intera misura degli ammanchi di cassa conduce a ravvisare promossa l'azione di responsabilità sociale (si veda anche contenuto del ricorso per sequestro conservativo, in cui si fa riferimento ad altre condotte dell'amministratore, quali la mancata regolare tenuta della contabilità, oltre all'uso personale di liquidità della società, e la omessa attivazione per richiedere anticipatamente lo stato d'insolvenza, lasciando che si aggravasse l'esposizione passiva del successivo fallimento, in ciò sembrando dolersi dell'erosione del patrimonio societario piuttosto che della lesione inferta al ceto creditorio). Essa è regolata, quanto alla società a responsabilità limitata, dall'art. 2476 c.c., nel senso di ascrivere al vertice amministrativo la responsabilità per il danno provocato al patrimonio sociale dal contegno pag. 7/21 dell'amministratore inosservante i doveri impostigli dalla legge o dall'atto costitutivo. E' pacifico che la natura di siffatta responsabilità sia contrattuale, iscrivendosi tra i rimedi avverso l'inadempimento, soggiacenti al disposto normativo dell'art. 1218 c.c. (sulla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società già Cass. 3216/1994; Cass. 5989/1987; Cass. 3925/1979, nonché autorevoli interpreti in letteratura;
natura da riconoscersi anche quando l'azione di responsabilità sociale sia spiccata dai competenti organi fallimentari, come affermato, in parte motiva, da Cass. S.U. 9100/2015). Tale premessa consente di dipanare la questione della distribuzione del carico probatorio tra le parti in causa, dando applicazione al dictum delle Sezioni Unite di Cassazione n. 13553/2001 sul riparto dell'onere della prova nei rimedi avverso l'inadempimento. Deve ritenersi, dunque, gravante sul creditore che agisca in giudizio (per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento) la prova della fonte del proprio diritto (legale o contrattuale) e del danno patito, cui spetta pure la mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
a carico di quest'ultima è, invece, l'onere di dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In termini si è espressa recente giurisprudenza di legittimità, proprio in materia di azione di responsabilità. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che: “La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, (…)” (Cass. 17441/2016; coerentemente a quanto già affermato dalla menzionata pronuncia Sez. Un. 9100/2015, proprio sul tema della distribuzione dell'onere della prova nell'azione di responsabilità elevata dalla LA fallimentare, che ha escluso che l'assenza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili possa giustificare un'inversione dell'onere della prova sulla causalità tra inadempimento e danno). Muovendo dagli esposti principi, nel caso in disamina, deve rilevarsi che non si è tempestivamente contestato (se non negli scritti conclusionali e in modo generico) che il LL rivestisse la carica di vertice gestorio dalla pag. 8/21 costituzione della società al fallimento (oltre ad essere titolare del capitale sociale per quota di maggioranza). Risulta dal rogito notarile del Notaio
di Roma, del 17.04.2008, che gli erano conferiti Persona_3 poteri di amministrazione ordinaria ed enumerati poteri di amministrazione straordinaria della società (si veda relativo all. del
). CP_1
Nessuna confutazione si è fatta della mala gestio addebitata al LL, specificamente dedotta in citazione in termini di distrazione di liquidità dalla cassa sociale, o dell'ammontare del danno, ascritto per importi superiori ad euro 1.600.000,00 (se non con generiche affermazioni di stile). Anzi fornisce degli elementi a sostegno la risposta resa in sede di audizione dell'amministratore da parte del Curatore. Alla domanda di chiarire analiticamente i movimenti antecedenti al 2014 per euro 359.286,51, dell'anno 2015 per euro 374.620,69, dell'anno 2016 per euro 299.205,20, rispondeva “per quanto riguarda il conto crediti diversi utilizzavo questo conto da sempre, per effettuare i pagamenti in nero per quei lavori commissionati alla ed effettuati nei diversi cantieri” Parte_2
(cfr. relativo all. alla citazione). Nel giudizio che occupa non è stato fornito alcun supporto probatorio all'uso delle finanze sociali per la ordinaria gestione dell'attività d'impresa esercitata.
3.2. Conforta l'accoglimento dell'azione pauliana la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni.
Nel caso sub iudice la LA ha tacciato di inefficacia la compravendita rogata dal Notaio di Sora nella data del 7.06.2018, con cui Persona_1
GI LL vendeva, contestualmente, a e Parte_1 [...]
l'immobile sito in Sora, via Madonna della Stella, identificato al Parte_1
Catasto Fabbricati fg. 54, mapp. 598, rispettivamente cedendo alla prima sorella il sub 2 e alla seconda il sub 3, al prezzo di euro 45.000,00 ciascuna, in parte già versato a partire dal novembre 2017 e in parte da versarsi con tranches mensili fino a gennaio 2019. Sostengono i sù menzionati contraenti, oggi convenuti, che siffatto contratto dava attuazione agli obblighi assunti tra le parti con il contratto preliminare di compravendita del 9.11.2017, nel quale si prevedeva la corresponsione della somma di euro 15.000,00 da parte delle promissarie acquirenti in favore del promittente venditore, a titolo di caparra confirmatoria, ma da destinarsi alla soddisfazione dei creditori del promittente venditore che avevano ipoteca iscritta sull'immobile (in pag. 9/21 particolare e , fissando per il rogito la data Tes_1 Testimone_2 del 15.04.2018. Erano regolamentati i successivi pagamenti, prevedendo la consegna di assegni circolari per euro 20.000,00 al momento della stipula del contratto definitivo, corresponsioni con bonifico o effetti cambiari in ratei mensili di euro 4.000,00, da ripartirsi tra le sorelle acquirenti per metà ciascuna (si veda scrittura versata in atti dalle convenute ). Parte_1
Non è chiaramente evincibile dalla lettera del detto contratto preliminare che la somma di euro 15.000,00 fosse stata versata al momento della stipula. La contestazione della LA inerente la carenza di data certa, non si presenta pregevole. Anzitutto avvalora l'esistenza del contratto e la sua collocazione temporale l'ordine di bonifico disposto su conto corrente delle presso la Parte_1
Banca Popolare di Fondi proprio dell'importo di euro 15.000,00, riportante come causale la dicitura “acconto per acquisto immobile via Madonna della Stella – come da preliminare di vendita sottoscritto tra le parti”, recante il timbro della Banca con data 12.12.2017, siglata (si veda relativo all. alla citazione). A sostegno depone anche il provvedimento del GE del Tribunale di AS, depositato il 29.01.2018, che dichiarava estinto il procedimento esecutivo promosso ad istanza di , creditore alla soddisfazione Tes_1 del quale il LL si era impegnato a destinare le somme ottenute in sede di stipula del preliminare onde pervenire alla cancellazione della ipoteca dallo stesso iscritta sull'immobile. Posto quanto sopra, mette conto, anzitutto, evidenziare che “Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria (art. 2901, cod. civ.), che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto di compravendita successivamente stipulato ed è in riferimento a quest'ultimo contratto che va, quindi, accertata la sussistenza dei presupposti della revocatoria” (Cass. 20310/2004; coerente Cass. 15215/2018). Insegna altresì la Suprema Corte che “In tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'"eventus damni" rispetto al creditore procedente va valutata in riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore;
per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va pag. 10/21 valutato, invece, in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla "ratio" dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata” (Cass. 17365/2011; coerentemente Cass. 15215/2018). Deve anche osservarsi che, da un lato, il pregiudizio derivante alle ragioni creditorie dall'atto revocando non deve necessariamente consistere in un depauperamento effettivo ed attuale del patrimonio del debitore né nella totale compromissione della sua consistenza, potendo essere integrato anche da una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli;
dall'altro, la prova di tali modificazioni della garanzia patrimoniale deve essere resa dal creditore, mentre è onere del debitore provare la sufficienza del suo patrimonio residuo a soddisfare il creditore (in termini Cass. 19207/2018 per cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” ; Cass. 1896/2012; Cass. 19234/2009). Nel caso di specie, non solo l'atto dispositivo tacciato di inefficacia ha determinato la fuoriuscita dell'unico cespite attivo presente nel patrimonio del debitore (è quanto affermato dalla Banca senza ricevere specifica smentita da parte del LL, limitatosi a menzionare un attivo immobiliare rivenuto dal fallimento nel patrimonio della società in bonis); ma il debitore disponente neppure ha offerto prova alcuna della capienza del proprio patrimonio residuo al fine di tacitare la assai rilevante esposizione verso la Procedura attrice.
3.3. Gli elementi raccolti persuadono, inoltre, dell'esistenza del requisito soggettivo.
Oltre alla scientia damni del debitore disponente, di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c., nel caso in disamina rileva la partecipatio del terzo ai sensi dell'art. 2901, n. 2, c.c..
pag. 11/21 Come visto l'atto dispositivo è, infatti, a titolo oneroso (trattandosi di una compravendita). Ai fini di indagare l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto mette conto segnalare che il credito risarcitorio trova fonte nell'illecito (contrattuale o extracontrattuale) causale il danno, sicché è al tempo dell'illecito che si colloca l'insorgenza del credito. La LA si è doluta di ammanchi di cassa dal 2012. Non è dunque seriamente dubitabile che l'atto (del 2018) sia successivo al sorgere del credito. Alla rilevata antecedenza del credito rispetto all'atto oneroso consegue che, per l'accoglimento della revocatoria promossa, è sufficiente che sussista la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore disponente;
nonché la partecipazione del terzo beneficiario al medesimo atteggiamento soggettivo (non richiedendosi, dunque, la dolosa preordinazione dell'atto ad eludere le pretese creditorie). La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”. (Cass. 16221/2019; Cass. 5618/2016; Cass. 27546/2014; Cass. 17327/2011). Ha ulteriormente chiarito la Suprema Corte che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (Cass. 16825/2013). Si rammenta inoltre che la Corte di legittimità ha anticipato al momento della stipula del contratto preliminare l'indagine sulla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. (si vedano già citate Cass. 17365/2011 coerente Cass. 15215/2018). Sufficientemente persuasivo, nella specie, il quadro indiziario fornito. Quanto alla consapevolezza del debitore, deve osservarsi che la veste, in sé, di amministratore, assunta dal LL, e la proprietà del pacchetto di pag. 12/21 maggioranza del capitale sociale fino al fallimento non lasciano dubbi circa la conoscenza dell'insolvenza della società vi è Parte_2 più, dichiarata fallita in data antecedente al preliminare (del 9.11.2017), precisamente il 5.06.2017, esponendolo al rischio di rivendicazioni economiche di tipo risarcitorio da parte della LA per i danni arrecati al patrimonio societario dalla gestione illecita dallo stesso posta in essere. D'altronde, dati pure non trascurabili sono che, con la cessione immobiliare impugnata, era sottratto alla garanzia patrimoniale l'unico bene del LL aggredibile dai creditori e che la trascrizione nel registro delle imprese dell'atto dispositivo era effettuata il giorno dopo la stipula (come si evince dai dati riportati a margine del rogito notarile in atti), lasciando presumere di voler realizzare con immediatezza l'effetto di opponibilità ai terzi dell'atto. Di poco conto che vi fossero stati tentativi di vendere il compendio immobiliare posti in essere già negli anni precedenti al fallimento, poiché ciò che rileva per la fondatezza dell'azione promossa è la dannosità per le ragioni creditorie, di cui è portatrice la LA, dell'atto dispositivo, posto in essere nella consapevolezza di lederle. Convincono della partecipatio fraudis del terzo significativi e concordanti indizi. Ancorché provata l'assenza di precedenti rapporti personali o economici tra debitore disponente e terze acquirenti e la istaurazione di contatti tra i detti contraenti dell'atto revocando per mezzo del geometra di fiducia del debitore (come dallo stesso geom. riferito Controparte_2 nell'escussione testimoniale del 18.02.2021), non può trascurarsi l'emergenza, dallo stesso preliminare di compravendita, di difficoltà finanziarie in cui versava il LL, tanto che l'immobile era gravato da ipoteche e il promittente venditore necessitava della liquidità ottenuta con la corresponsione della somma a titolo di caparra confirmatoria per estinguere i debiti muniti di garanzia reale. Pertanto si presenta trascurabile la non conoscenza della società riconducibile al LL e del fallimento della stessa, nonché della pretesa risarcitoria che il CP_1 avrebbe potuto avanzare nei confronti del LL. Bastava quanto riportato nel preliminare per partecipare della consapevolezza di pregiudicare terzi debitori del venditore, sottraendo alla garanzia patrimoniale un bene facilmente aggredibile, come è un immobile, e versando un corrispettivo in denaro dilazionato in tranches mensili di non elevato importo secondo un piano di ammortamento distribuito su 15 mensilità, da novembre 2017 a gennaio 2019 (secondo Cass. 21503/2011
“In tema di domanda revocatoria ordinaria, la lunga dilazione di pagamento, senza interessi, di oltre la metà del prezzo di una pag. 13/21 compravendita, nonché l'esenzione del notaio rogante dalle ordinarie visure ipotecarie e catastali, costituiscono elementi da cui ragionevolmente desumere la rappresentazione, da parte del terzo acquirente, dell'idoneità dell'atto traslativo ad arrecare pregiudizio ai creditori del venditore”). Dilazione che era, vi è più, concessa senza prevedere interessi e senza munirsi di una forma di garanzia personale o reale dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, ciò ancorché si concludesse l'affare con persone non legate da relazioni personali o da consolidati rapporti commerciali, dell'età di 28 e 23 anni, al tempo dell'operazione negoziale, solo una delle due percettrice di redditi per importi esigui, risultati inferiori ad euro 1.000,00 al mese (come da documentazione fiscale in atti). Va anche detto che non può, invero, ritenersi provato il pagamento del prezzo di vendita con la produzione di ordinativi di bonifico e di assegni bancari e circolari, senza dare riscontro dell'esecuzione del dispositivo di pagamento mediante bonifico e dell'incasso degli assegni (prova non offerta neppure dopo la specifica contestazione sul punto del
). Quanto rilevato avvalora la soluzione qui propugnata della CP_1 stipulazione del contratto in condizioni peculiari idonee a far dubitare le acquirenti dell'esistenza di una urgenza per il venditore di disfarsi del bene. Posto quanto sopra deve pronunciarsi l'inefficacia dell'atto di vendita del 7.06.2018, nei confronti del fallimento Parte_2
Ai sensi del disposto dell'art. 2655 c.c., consegue alla revocatoria degli atti trascritti, l'annotazione della sentenza che statuisce in termini, a margine delle trascrizioni degli atti stessi.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, tenuto conto, ai fini della determinazione del valore della controversia, del disposto dell'art. 5 del d.m. citato, ma applicando una riduzione al parametro di riferimento in considerazione dell'esiguità dell'attività istruttoria in senso stretto espletata.
Va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte attrice, risultata vittoriosa, stante la dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. contenuta negli atti del processo fino alle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Deve ritenersi operata, in tal modo, una scelta in favore di tale modalità di conseguimento del compenso da parte del detto procuratore, rinunciando alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato (per cui infatti non ha formulato istanza).
pag. 14/21
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respingendo ogni ulteriore pretesa, così provvede:
in accoglimento dell'azione revocatoria promossa ex art. 2901 c.c., pronuncia l'inefficacia, nei confronti del Parte_2 dell'atto di compravendita, rogato da Notaio di Sora il Persona_1
7.06.2018 (rep. 351.533, racc. 78.133), trascritto a Frosinone in data
8.06.2018, con cui GI LL vendeva in favore di e Pt_1 [...]
, l'immobile sito in Sora, via Madonna della Stella, identificato Parte_1 al Catasto fabbricati fg. 54, mapp. 598, sub 2 e sub 3, al prezzo complessivo di euro 90.000,00;
dispone l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione di tale atto ex art. 2655 c.c.;
condanna i convenuti, in solido, alla rifusione, in favore del CP_1 attore, delle spese di lite, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del Difensore di parte vittoriosa.”. Il IM appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Il LL ha proposto appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Va premessa la tempestività dell'impugnazione tenuto conto della non applicabilità al caso di specie del termine breve. La sentenza gravata risulta notificata alle odierne impugnanti in allegato al conteggio delle spese di lite di cui l'avvocato notificante (peraltro) è distrattario. Orbene, trova applicazione il principio che segue: “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera pag. 15/21 comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado).” (Cass. 23396 del 2023). Nel caso in esame quanto notificato alle non contiene un Parte_1 univoco significato di sollecitazione della valutazione in ordine all'opportunità d'impugnare, sicchè il termine è quello ordinario. Le appellanti criticano la sentenza che ha accertato l'elemento soggettivo richiesto a loro carico per l'accoglimento della domanda di revocatoria. Il Tribunale, come sopra già riportato, sul punto ha stabilito che
“Convincono della partecipatio fraudis del terzo significativi e concordanti indizi. Ancorché provata l'assenza di precedenti rapporti personali o economici tra debitore disponente e terze acquirenti e la istaurazione di contatti tra i detti contraenti dell'atto revocando per mezzo del geometra di fiducia del debitore (come dallo stesso geom. riferito Controparte_2 nell'escussione testimoniale del 18.02.2021), non può trascurarsi l'emergenza, dallo stesso preliminare di compravendita, di difficoltà finanziarie in cui versava il LL, tanto che l'immobile era gravato da ipoteche e il promittente venditore necessitava della liquidità ottenuta con la corresponsione della somma a titolo di caparra confirmatoria per estinguere i debiti muniti di garanzia reale. Pertanto si presenta trascurabile la non conoscenza della società riconducibile al LL e del fallimento della stessa, nonché della pretesa risarcitoria che il avrebbe CP_1 potuto avanzare nei confronti del LL. Bastava quanto riportato nel preliminare per partecipare della consapevolezza di pregiudicare terzi debitori del venditore, sottraendo alla garanzia patrimoniale un bene facilmente aggredibile, come è un immobile, e versando un corrispettivo in denaro dilazionato in tranches mensili di non elevato importo secondo un piano di ammortamento distribuito su 15 mensilità, da novembre 2017 a gennaio 2019 (secondo Cass. 21503/2011 “In tema di domanda revocatoria ordinaria, la lunga dilazione di pagamento, senza interessi, di oltre la metà del prezzo di una compravendita, nonché l'esenzione del notaio rogante dalle ordinarie visure ipotecarie e catastali, costituiscono elementi da cui ragionevolmente desumere la rappresentazione, da parte del terzo acquirente, dell'idoneità dell'atto traslativo ad arrecare pregiudizio ai creditori del venditore”). Dilazione che era, vi è più, concessa senza prevedere interessi e senza munirsi di una forma di garanzia personale o reale dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, ciò ancorché si concludesse l'affare con persone non legate da relazioni personali o da consolidati rapporti commerciali, dell'età di 28 e 23 anni, al pag. 16/21 tempo dell'operazione negoziale, solo una delle due percettrice di redditi per importi esigui, risultati inferiori ad euro 1.000,00 al mese (come da documentazione fiscale in atti). Va anche detto che non può, invero, ritenersi provato il pagamento del prezzo di vendita con la produzione di ordinativi di bonifico e di assegni bancari e circolari, senza dare riscontro dell'esecuzione del dispositivo di pagamento mediante bonifico e dell'incasso degli assegni (prova non offerta neppure dopo la specifica contestazione sul punto del ). Quanto rilevato avvalora la CP_1 soluzione qui propugnata della stipulazione del contratto in condizioni peculiari idonee a far dubitare le acquirenti dell'esistenza di una urgenza per il venditore di disfarsi del bene.” Osserva la Corte che “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito ( cfr. Cass. 16825/2013) b. nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale (cfr. Cass. 5269/2018).” (Cass. 28423 del 2021). Orbene, se è vero che la consapevolezza in capo al terzo deve riguardare l'insufficienza dei beni del debitore a garantire i creditori, non pare a questa Corte che si possa prescindere dall'accertamento della conoscibilità in capo alle acquirenti dell'esistenza di altri debiti a carico del venditore dell'immobile. Né può ritenersi sufficiente quanto accertato dal Tribunale in ordine alle “difficoltà finanziarie” che sarebbero emerse dall'atto di acquisto che nulla hanno a che vedere con la presenza di altri creditori oltre a quelli “soddisfatti” attraverso la vendita. Sul punto non si comprende quale dimostrazione sia stata fornita della consapevolezza in capo alle sorelle del pregiudizio delle ragioni Parte_1 creditorie. Ed invero, al di là dei debiti risultanti dall'atto d'acquisto, ai quali il venditore ha destinato parte del prezzo, non risultano elementi che avrebbero dovuto indurre costoro a ritenere che il venditore avesse altri creditori.
pag. 17/21 Conseguentemente il Tribunale non ha potuto stabilire, se non errando, che le sorelle fossero consapevoli del pregiudizio arrecato dall'atto Parte_1 di disposizione. D'altro canto la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che “Occorre considerare che in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (per tutte: Cass. 22 marzo 2016, n. 5618; Cass. 30 dicembre 2014, n. 27546). A tal fine non è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. 5 luglio 2013, n. 16825). Nondimeno — deve precisarsi — il terzo deve essere a conoscenza del fatto che il proprio debitore abbia già assunto obbligazioni verso terzi e che, in conseguenza, l'atto revocando possa nuocere, in concreto, ai creditori dello stesso, non essendo di contro sufficiente la consapevolezza che l'atto medesimo comporti una semplice alterazione, in senso peggiorativo, del patrimonio del suddetto debitore. Ove così non fosse, l'inefficacia dell'atto dipenderebbe dalla conoscenza, da parte del creditore, del solo fatto che esso possa nuocere al disponente: laddove, di contro, l'azione revocatoria ha la funzione di tutelare il creditore contro gli atti dispositivi che sono in grado di porre in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore, sicché la scientia damni non può che essere correlata a tale ragione di pregiudizio, la quale implica, di necessità, la conoscenza, ancorché generica, da parte del terzo, dell'esposizione debitoria del disponente (che è suo debitore) nei confronti di altri. Questa Corte ha difatti in più occasioni precisato che la scientia damni ha ad oggetto anche la condizione debitoria del disponente (si veda, in proposito, Cass. 8 novembre 1985, n. 5451, secondo cui ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è richiesta la consapevolezza del fatto che il dante causa del terzo, «già vincolato verso creditori», mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecando così pregiudizio;
cfr. altresì Cass. 19 marzo 1996, n. 2303, per cui il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante investe la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla pag. 18/21 consistenza patrimoniale considerata ed ai «vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori»).” (Cass. 23326 del 2018). E' del tutto evidente che perché possa configurarsi l'elemento del consilium fraudis da parte del terzo non è sufficiente la consapevolezza in ordine al fatto che il venditore abbia dei debiti ma, piuttosto, che la vendita dell'immobile faccia divenire più difficoltosa la soddisfazione dei debitori. Orbene, nel caso di specie, è proprio attraverso la liquidità acquisita con la vendita che il LL ha dichiarato di pagare i due creditori ipotecari menzionati nel contratto preliminare, dovendo liberare l'immobile dai gravami. Pertanto, dal punto di vista delle acquirenti, i creditori in discorso sarebbero stati tacitati grazie al pagamento del prezzo. Quel che non è stato dimostrato è che le fossero a conoscenza, o potessero esserlo, di Parte_1 altri debiti del venditore. Giacchè solo nei confronti di questi si sarebbe posto un problema di sottrazione del patrimonio. Nessuna prova è stata acquisita sul punto. Quanto ad una certa fretta di alienare l'immobile va osservato che si tratta di un dato non dirimente in quanto non univocamente attribuibile all'esigenza di frodare i creditori ma, anche, ad esigenze completamente diverse. Non solo. Ma l'urgenza risulta erroneamente ravvisata dal Tribunale poiché tra il contratto preliminare ed il definitivo sono trascorsi ben sette mesi. Le restanti anomalie della vendita evidenziate nella sentenza gravata (dilazione del pagamento, assenza di interessi e mancata predisposizione di garanzie per il pagamento del prezzo) non costituiscono presunzioni precise, univoche e concordanti in quanto non riconducibili necessariamente alla consapevolezza del terzo in ordine all'esistenza di altri debiti. In ogni caso, va osservato che la dilazione del pagamento è stata di soli quindici mesi (e non di cinque anni, questa sì del tutto anomala, come quella esaminata dalla sentenza 21503/2011 della Suprema Corte di Cassazione citata dal Tribunale) e, quindi, non può considerarsi affatto inusuale. Va aggiunto che, solitamente, la mera dilazione del pagamento in alcuni mesi non richiede garanzie di pagamento del prezzo diverse ed ulteriori rispetto a quella costituita dalla caparra confirmatoria. Si tratta, comunque, di modalità forse non del tutto usuali che, tuttavia, non sottendono alcunchè di univoco nel caso di specie.
pag. 19/21 Diverso sarebbe stato se tra il venditore e le acquirenti vi fosse stato un pregresso rapporto di conoscenza, giacchè questo sì avrebbe conferito alle peculiari modalità di acquisto il valore di prova della consapevolezza in capo al terzo. Del pari irrilevante s'appalesa il dato relativo alla prova del pagamento del prezzo posto che il non dubita che l'atto di compravendita sia CP_1 stato posto in essere effettivamente. L'effettivo pagamento del prezzo sarebbe apparso rilevante nella differente ipotesi in cui fosse stato richiesto di accertare la simulazione del negozio. Sicchè, in applicazione di quanto stabilito dall'arresto che precede, che questa Corte condivide appieno, l'appello va accolto e la domanda del respinta essendo evidente che gli elementi acquisiti non CP_1 integrano la sufficienza della prova al cui assolvimento è tenuto il creditore nell'azione revocatoria. Proprio l'assenza di vincoli di parentela e di amicizia con il venditore, la data certa del preliminare accertata dal Tribunale, le condizioni della vendita, con pagamento brevemente dilazionato (che ha permesso alle convenute di pagare il prezzo con le risorse economiche che avevano, senza gravarsi del pagamento di migliaia di euro di interessi di ammortamento se avessero chiesto un mutuo), il prezzo congruo rispetto alle condizioni del bene (occupato e con gravami da cancellare) depongono per l'assenza di qualsivoglia elemento di scientia damni o fraudis in capo alle le quali hanno trovato la convenienza di acquistare Parte_1
l'immobile proprio perché non libero da persone né da gravami. Resta assorbito l'esame dell'appello del LL, basato anch'esso (tra l'altro) sulla erroneità della pronuncia in ordine all'elemento soggettivo in capo alle acquirenti. Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico del . ON
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata: rigetta la domanda di revocatoria proposta dal ON
;
[...] condanna il alla rifusione delle ON spese di lite in favore di e Parte_1 Parte_1
, nella misura che liquida in euro 12.000,00, quanto al primo
[...] grado ed euro 10.000,00, quanto al secondo grado, ed in favore di pag. 20/21 LL GI nella misura che liquida in euro 12.000,00, quanto al primo grado ed euro 10.000,00, quanto al secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente
pag. 21/21