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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3665/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Viale Immacolata 95016 Mascali;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LATTUCA WALTER SEBASTIANO DARIO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
domiciliato in v.le della Liberta', 221 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. FEDE
[...]
MACI ANTONINA giusta procura in atti.
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 22 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato via pec in data 8.04.2024 La Parte_1 conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, e per essa, quale Controparte_1 mandataria per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto CP_2 ingiuntivo R.G. 13214/2023 n. 4629/2023 del 27.12.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 100.000,00; gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, quale saldo debitore derivante dal contratto di mutuo ipotecario concesso dal Banco di
Sicilia S.p.A. alla società di € 640.000,00, con atto del 15.02.2008, a Parte_2 garanzia del quale si costituiva fideiussore con lettera del 15.02.2008. Parte_1
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva la qualifica di consumatore in capo allo stesso e, conseguentemente, la disciplina consumeristica a questo applicabile, in particolare in ordine alla pretesa violazione da parte della al termine di cui all'art. 1957 c.c. Controparte_3
Eccepiva, da ultimo, l'errata quantificazione del debito ingiunto, anche alla luce dell'errata stima degli immobili nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 582/2018 R.G.E. del Tribunale di
Catania, rilevando come le indagini effettuate dal CTU in quella sede risultassero errate.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria
e diversa eccezione, deduzione ed istanza, nel formulare ferma opposizione fin d'ora all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato e, in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenessero sussistenti i presupposti per la concessione, anche solo parziale, della provvisoria esecutorietà, si chiede che la stessa venga subordinata al rilascio di idonea e congrua cauzione pari all'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nel merito, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, da distrarre in favore dei sottoscritto difensore anticipatario”.
Con comparsa responsiva del 5.09.2024 si costituiva in giudizio e per essa, Controparte_1 quale mandataria chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale CP_2 conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 9.09.2024 il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 18.12.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. pagina 2 di 5 Con ordinanza del 9.01.2025 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutività del D.I. opposto, rilevava che era stato già espletato il procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale allegato, rigettava la richiesta di CTU formulata dall'opponente e rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.09.2025, disponendo la discussione orale della stessa.
Indi all'udienza del 22.09.2025 il Giudice si riservava di decidere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
L'opponente eccepisce, in primo luogo, che abbia sottoscritto il contratto di garanzia Parte_1 in qualità di “consumatore” tenuto conto della “minima entità della sua partecipazione al capitale sociale rispetto alla Società e alle condizioni personali del garante”, e che lo Parte_2 stesso “agiva per scopi di natura privata e in funzione del legame personale (figlio) con la Sig.ra
[...]
, … socia ed effettiva amministratrice della debitrice principale”. Per_1
La doglianza in esame non può trovare accoglimento, atteso che risulta documentato in sede monitoria che era socio amministratore della società debitrice principale Parte_1 Parte_2
sia attraverso la visura “Report impresa” al 2.11.2023 (cfr. doc. 13 fasc. monitorio), che attraverso
[...] gli atti notarili rogati dal Notaio (contratto di mutuo fondiario del 15.02.2008 e Persona_2 successive somministrazioni rateali e atto di erogazione, svincolo ipotecario e frazionamento di mutuo del 18.04.2013 – v. all. 4, 6, 7, 8, 9 e 10 fasc. monitorio), da cui emerge che è Parte_1 intervenuto nei suddetti atti sempre nella qualità di “amministratore unico e legale rappresentante della società in nome collettivo " , con sede in Giarre Viale Delle Province Parte_2
n. 127/A, ove domicilia per la carica”.
Difatti, la fideiussione sottoscritta in data 15.02.2008 da , quando lo stesso era Parte_1 amministratore e socio della s.n.c. garantita, non può essere qualificata come “contratto sottoscritto da persona fisica che non abbia agito per finalità professionali o imprenditoriali”, ma per esigenze riconducibili alla vita privata.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre escluso l'applicazione della disciplina consumeristica al rappresentante della società (cfr. Cass. SS.UU. ordinanza n. 5868 del 27.02.2023), ribadendo che la qualità di consumatore non possa essere eccepita dal fideiussore-rappresentante della società, in quanto per ritenersi consumatore il fideiussore deve stipulare un contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale.
Laddove la società commerciale garantita dal fideiussore sia riconducibile al medesimo, anche solo sulla scorta di plurimi elementi indiziari, è da escludere la qualità di “consumatore” del garante.
Dunque, sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel presente giudizio, deve escludersi che La pagina 3 di 5 , amministratore della società garantita al momento del rilascio della fideiussione, possa Parte_1 essere qualificato come “consumatore”.
Alla luce di ciò, infondata ed inammissibile è l'eccezione relativa al presunto carattere abusivo della deroga all'art. 1957 c.c., sollevata da parte opponente in considerazione della errata qualifica di
“consumatore” del Pt_1
Peraltro, l'eccezione in esame, nel merito, risulta essere comunque infondata, atteso che nessuna decadenza si era verificata al momento della intimazione dell'atto di precetto sopra indicato, in quanto la aveva intimato alla società (a mezzo pec del 3.08.2015) e al garante a mezzo CP_3 Parte_1 raccomandata A.R. datata 29.07.2015 (cfr. all. 11-12 prod. opposta) il pagamento immediato di €
571.488,60 oltre interessi ed accessori.
Dal momento che la fideiussione rilasciata da rientra nel novero delle garanzie c.d. “a Parte_1 prima richiesta”, (essendo previsto all'art. 7 che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al
Banco, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”) la deroga all'applicazione dell'art. 1957 comma 1 c.c., deve essere letta come riferita solo al termine indicato nell'art. 1957 comma 1 c.c. e non agli altri suoi contenuti;
quindi la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente una mera richiesta stragiudiziale di pagamento, tale da interrompere il termine decadenziale, e non anche alle modalità di esercizio dell'azione.
Con la seconda eccezione, l'opponente sostiene che il credito vantato dalla odierna opposta sia errato in conseguenza della presunta errata quantificazione del valore degli immobili pignorati nella procedura esecutiva immobiliare n. 582/2018 RGE del Tribunale di Catania promossa da Controparte_1 contro la società .
[...] Parte_2
Anche tale eccezione è da ritenersi infondata, in quanto non è stato provato che il debitore esecutato (la società in persona del socio amministratore ) abbia formulato Parte_2 Parte_1 alcun rilievo alla relazione di stima nella procedura di esecuzione immobiliare n. 582/2018 RGE, pur avendo regolarmente ricevuto copia della suddetta perizia ed essendo presente il medesimo Pt_1
in sede di sopralluogo dell'esperto stimatore avvenuto in data 6.02.2021, come risulta dal
[...] verbale allegato alla relazione di stima (cfr. all. 13 prod. opposta).
Inoltre, le contestazioni relative ad un presunto mancato computo da parte del CTU delle rate per oneri concessori pagati al dalla Compagnia Assicurativa Allianz S.p.A. non possono Controparte_4 comunque trovare spazio nella presente sede di opposizione.
Alle generiche argomentazioni avanzate dall'opponente non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico- contabile: la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le pagina 4 di 5 lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr.
Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo andrà integralmente confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3665/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione.
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 4.300,00 per compesni, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 25 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3665/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Viale Immacolata 95016 Mascali;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LATTUCA WALTER SEBASTIANO DARIO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
domiciliato in v.le della Liberta', 221 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. FEDE
[...]
MACI ANTONINA giusta procura in atti.
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 22 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato via pec in data 8.04.2024 La Parte_1 conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, e per essa, quale Controparte_1 mandataria per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto CP_2 ingiuntivo R.G. 13214/2023 n. 4629/2023 del 27.12.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 100.000,00; gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, quale saldo debitore derivante dal contratto di mutuo ipotecario concesso dal Banco di
Sicilia S.p.A. alla società di € 640.000,00, con atto del 15.02.2008, a Parte_2 garanzia del quale si costituiva fideiussore con lettera del 15.02.2008. Parte_1
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva la qualifica di consumatore in capo allo stesso e, conseguentemente, la disciplina consumeristica a questo applicabile, in particolare in ordine alla pretesa violazione da parte della al termine di cui all'art. 1957 c.c. Controparte_3
Eccepiva, da ultimo, l'errata quantificazione del debito ingiunto, anche alla luce dell'errata stima degli immobili nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 582/2018 R.G.E. del Tribunale di
Catania, rilevando come le indagini effettuate dal CTU in quella sede risultassero errate.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria
e diversa eccezione, deduzione ed istanza, nel formulare ferma opposizione fin d'ora all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato e, in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenessero sussistenti i presupposti per la concessione, anche solo parziale, della provvisoria esecutorietà, si chiede che la stessa venga subordinata al rilascio di idonea e congrua cauzione pari all'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nel merito, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, da distrarre in favore dei sottoscritto difensore anticipatario”.
Con comparsa responsiva del 5.09.2024 si costituiva in giudizio e per essa, Controparte_1 quale mandataria chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale CP_2 conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 9.09.2024 il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 18.12.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. pagina 2 di 5 Con ordinanza del 9.01.2025 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutività del D.I. opposto, rilevava che era stato già espletato il procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale allegato, rigettava la richiesta di CTU formulata dall'opponente e rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.09.2025, disponendo la discussione orale della stessa.
Indi all'udienza del 22.09.2025 il Giudice si riservava di decidere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
L'opponente eccepisce, in primo luogo, che abbia sottoscritto il contratto di garanzia Parte_1 in qualità di “consumatore” tenuto conto della “minima entità della sua partecipazione al capitale sociale rispetto alla Società e alle condizioni personali del garante”, e che lo Parte_2 stesso “agiva per scopi di natura privata e in funzione del legame personale (figlio) con la Sig.ra
[...]
, … socia ed effettiva amministratrice della debitrice principale”. Per_1
La doglianza in esame non può trovare accoglimento, atteso che risulta documentato in sede monitoria che era socio amministratore della società debitrice principale Parte_1 Parte_2
sia attraverso la visura “Report impresa” al 2.11.2023 (cfr. doc. 13 fasc. monitorio), che attraverso
[...] gli atti notarili rogati dal Notaio (contratto di mutuo fondiario del 15.02.2008 e Persona_2 successive somministrazioni rateali e atto di erogazione, svincolo ipotecario e frazionamento di mutuo del 18.04.2013 – v. all. 4, 6, 7, 8, 9 e 10 fasc. monitorio), da cui emerge che è Parte_1 intervenuto nei suddetti atti sempre nella qualità di “amministratore unico e legale rappresentante della società in nome collettivo " , con sede in Giarre Viale Delle Province Parte_2
n. 127/A, ove domicilia per la carica”.
Difatti, la fideiussione sottoscritta in data 15.02.2008 da , quando lo stesso era Parte_1 amministratore e socio della s.n.c. garantita, non può essere qualificata come “contratto sottoscritto da persona fisica che non abbia agito per finalità professionali o imprenditoriali”, ma per esigenze riconducibili alla vita privata.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre escluso l'applicazione della disciplina consumeristica al rappresentante della società (cfr. Cass. SS.UU. ordinanza n. 5868 del 27.02.2023), ribadendo che la qualità di consumatore non possa essere eccepita dal fideiussore-rappresentante della società, in quanto per ritenersi consumatore il fideiussore deve stipulare un contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale.
Laddove la società commerciale garantita dal fideiussore sia riconducibile al medesimo, anche solo sulla scorta di plurimi elementi indiziari, è da escludere la qualità di “consumatore” del garante.
Dunque, sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel presente giudizio, deve escludersi che La pagina 3 di 5 , amministratore della società garantita al momento del rilascio della fideiussione, possa Parte_1 essere qualificato come “consumatore”.
Alla luce di ciò, infondata ed inammissibile è l'eccezione relativa al presunto carattere abusivo della deroga all'art. 1957 c.c., sollevata da parte opponente in considerazione della errata qualifica di
“consumatore” del Pt_1
Peraltro, l'eccezione in esame, nel merito, risulta essere comunque infondata, atteso che nessuna decadenza si era verificata al momento della intimazione dell'atto di precetto sopra indicato, in quanto la aveva intimato alla società (a mezzo pec del 3.08.2015) e al garante a mezzo CP_3 Parte_1 raccomandata A.R. datata 29.07.2015 (cfr. all. 11-12 prod. opposta) il pagamento immediato di €
571.488,60 oltre interessi ed accessori.
Dal momento che la fideiussione rilasciata da rientra nel novero delle garanzie c.d. “a Parte_1 prima richiesta”, (essendo previsto all'art. 7 che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al
Banco, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”) la deroga all'applicazione dell'art. 1957 comma 1 c.c., deve essere letta come riferita solo al termine indicato nell'art. 1957 comma 1 c.c. e non agli altri suoi contenuti;
quindi la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente una mera richiesta stragiudiziale di pagamento, tale da interrompere il termine decadenziale, e non anche alle modalità di esercizio dell'azione.
Con la seconda eccezione, l'opponente sostiene che il credito vantato dalla odierna opposta sia errato in conseguenza della presunta errata quantificazione del valore degli immobili pignorati nella procedura esecutiva immobiliare n. 582/2018 RGE del Tribunale di Catania promossa da Controparte_1 contro la società .
[...] Parte_2
Anche tale eccezione è da ritenersi infondata, in quanto non è stato provato che il debitore esecutato (la società in persona del socio amministratore ) abbia formulato Parte_2 Parte_1 alcun rilievo alla relazione di stima nella procedura di esecuzione immobiliare n. 582/2018 RGE, pur avendo regolarmente ricevuto copia della suddetta perizia ed essendo presente il medesimo Pt_1
in sede di sopralluogo dell'esperto stimatore avvenuto in data 6.02.2021, come risulta dal
[...] verbale allegato alla relazione di stima (cfr. all. 13 prod. opposta).
Inoltre, le contestazioni relative ad un presunto mancato computo da parte del CTU delle rate per oneri concessori pagati al dalla Compagnia Assicurativa Allianz S.p.A. non possono Controparte_4 comunque trovare spazio nella presente sede di opposizione.
Alle generiche argomentazioni avanzate dall'opponente non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico- contabile: la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le pagina 4 di 5 lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr.
Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo andrà integralmente confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3665/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione.
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 4.300,00 per compesni, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 25 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 5 di 5