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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/11/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso depositato in data 10.7.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Floriani pec
, dall'avv. Nicolò Portaluppi pec Email_1
e dall'avv. Giulia Spirito pec Email_2
Email_3
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 5
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E ZZ pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_4
Marinelli pec t Email_6
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
“Dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con condanna dell' alla rifusione delle spese in CP_1
favore del ricorrente”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata con compensazione delle spese di lite”
MOTIVAZIONE
§1. le ordinanze ingiunzioni opposte
La sanzione, pari a € 1.125,41, irrogata da – sede di Trento, con l'ordinanza CP_1
ingiunzione emessa sub prot. n. OI – 002695625 e la sanzione, pari a € 5.449,50, irrogata da – sede di Trento, con l'ordinanza ingiunzione emessa sub prot. n. OI – CP_1
002695741, entrambe nei confronti di , quale trasgressore, vengono Parte_1
fondate dall' sulla asserita consumazione, nel periodo novembre 2014 e, CP_2
rispettivamente, nel periodo dicembre 2014 - aprile 2015, di illeciti ex art. 2 co. 1 e 1-bis
D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in L.11.11.1983, n. 638 (“
1. Le ritenute previdenziali ed
pagina 2 di 5 assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153 , debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. ”).
§2. le ragioni della decisione
Nel proprio atto introduttivo l'opponente ha eccepito, in via principale, la “nullità” delle ordinanze ingiunzioni opposte, adducendo l' “omessa notifica” dei prodromici atti di accertamento n. .8300.10/10.2019.0221459 e n. .8300.14.10.2019.0224635 CP_1 CP_1
menzionati nelle ordinanze ingiunzioni medesime.
- - -
Costituendosi in giudizio, l' ha così dedotto: CP_1
pagina 3 di 5 “A seguito dell'opposizione, da un attento esame della documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, lo stesso è risultato notificato al signor presso il Parte_1
liquidatore della società e dallo stesso liquidatore non ritirato. Formalmente l'atto risulta Parte_2
notificato per compiuta giacenza presso l'indirizzo del liquidatore della società . Parte_2
CP_ L , preso atto che non risulta effettuata al responsabile odierna parte opponente nessuna regolare notifica dell'avviso di accertamento, ha predisposto, in via di autotutela, l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte. CP_ Per tale ragione, l provvederà ad annullare la sanzione amministrativa posta a carico della parte opponente con conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione opposta”.
In data 7.10.2025 l' ha depositato i “provvedimenti di annullamento delle ordinanze CP_2
ingiunzioni oggetto di causa”.
- - -
Alla luce della concorde posizione assunta dalle parti a seguito dell'annullamento in via di autotutela, da parte di delle sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni CP_1
opposte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese, occorre considerare che l' dopo aver emesso le ordinanze CP_1
ingiunzione de quibus, l'ha annullate, riconoscendone così l'infondatezza, ma lo ha fatto mediante determinazioni depositate in data 7.10.2025, ossia successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, che era avvenuto in data 10.7.2025.
Quindi, alla luce del criterio della soccombenza virtuale (ex multis, di recente, Cass. S.U.
21.9.2021, n. 24478; Cass. 28.3.2022, n. 9899; Cass. 29.7.2021, n. 21757;), l' va CP_1
condannato alla rifusione delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, considerando sia il valore della controversia, sia il fatto che le esigenze difensive sono in gran parte cessate già al momento della costituzione in giudizio dell' (quando CP_1
pagina 4 di 5 l'ente ha dichiarato che avrebbe proceduto all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte).
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI LA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente , delle CP_1 Parte_1
spese di giudizio, liquidate nella somma di € 1.300,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 25 novembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI LA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso depositato in data 10.7.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Floriani pec
, dall'avv. Nicolò Portaluppi pec Email_1
e dall'avv. Giulia Spirito pec Email_2
Email_3
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 5
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E ZZ pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_4
Marinelli pec t Email_6
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
“Dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con condanna dell' alla rifusione delle spese in CP_1
favore del ricorrente”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata con compensazione delle spese di lite”
MOTIVAZIONE
§1. le ordinanze ingiunzioni opposte
La sanzione, pari a € 1.125,41, irrogata da – sede di Trento, con l'ordinanza CP_1
ingiunzione emessa sub prot. n. OI – 002695625 e la sanzione, pari a € 5.449,50, irrogata da – sede di Trento, con l'ordinanza ingiunzione emessa sub prot. n. OI – CP_1
002695741, entrambe nei confronti di , quale trasgressore, vengono Parte_1
fondate dall' sulla asserita consumazione, nel periodo novembre 2014 e, CP_2
rispettivamente, nel periodo dicembre 2014 - aprile 2015, di illeciti ex art. 2 co. 1 e 1-bis
D.L. 12.9.1983, n. 463 conv. in L.11.11.1983, n. 638 (“
1. Le ritenute previdenziali ed
pagina 2 di 5 assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153 , debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. ”).
§2. le ragioni della decisione
Nel proprio atto introduttivo l'opponente ha eccepito, in via principale, la “nullità” delle ordinanze ingiunzioni opposte, adducendo l' “omessa notifica” dei prodromici atti di accertamento n. .8300.10/10.2019.0221459 e n. .8300.14.10.2019.0224635 CP_1 CP_1
menzionati nelle ordinanze ingiunzioni medesime.
- - -
Costituendosi in giudizio, l' ha così dedotto: CP_1
pagina 3 di 5 “A seguito dell'opposizione, da un attento esame della documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, lo stesso è risultato notificato al signor presso il Parte_1
liquidatore della società e dallo stesso liquidatore non ritirato. Formalmente l'atto risulta Parte_2
notificato per compiuta giacenza presso l'indirizzo del liquidatore della società . Parte_2
CP_ L , preso atto che non risulta effettuata al responsabile odierna parte opponente nessuna regolare notifica dell'avviso di accertamento, ha predisposto, in via di autotutela, l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte. CP_ Per tale ragione, l provvederà ad annullare la sanzione amministrativa posta a carico della parte opponente con conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione opposta”.
In data 7.10.2025 l' ha depositato i “provvedimenti di annullamento delle ordinanze CP_2
ingiunzioni oggetto di causa”.
- - -
Alla luce della concorde posizione assunta dalle parti a seguito dell'annullamento in via di autotutela, da parte di delle sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni CP_1
opposte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese, occorre considerare che l' dopo aver emesso le ordinanze CP_1
ingiunzione de quibus, l'ha annullate, riconoscendone così l'infondatezza, ma lo ha fatto mediante determinazioni depositate in data 7.10.2025, ossia successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, che era avvenuto in data 10.7.2025.
Quindi, alla luce del criterio della soccombenza virtuale (ex multis, di recente, Cass. S.U.
21.9.2021, n. 24478; Cass. 28.3.2022, n. 9899; Cass. 29.7.2021, n. 21757;), l' va CP_1
condannato alla rifusione delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, considerando sia il valore della controversia, sia il fatto che le esigenze difensive sono in gran parte cessate già al momento della costituzione in giudizio dell' (quando CP_1
pagina 4 di 5 l'ente ha dichiarato che avrebbe proceduto all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte).
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI LA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente , delle CP_1 Parte_1
spese di giudizio, liquidate nella somma di € 1.300,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 25 novembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI LA
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