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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/09/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7793 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26/11/2024, assunto in decisione all'udienza in data 18/09/2025 e vertente
TRA
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LAZAR GIORGIO GIUSEPPE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituito;
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione in data 18.09.2025, ove parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo:
“pronunciare la separazione dei Sigg. e Parte_1 Controparte_2 , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto
[...] di matrimonio, alle seguenti condizioni:
La Sig.ra , che da tempo ha fissato la propria residenza in Monza via Val Cismon 2, Parte_1 considerata l'irreperibilità del consorte, nulla ha da chiedergli.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
***
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 [...]
al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione giudiziale, esponendo Controparte_1 che dal loro matrimonio, contratto in data 11.09.2007 a IS MO, non erano nati figli e che il progetto di vita comune era ben presto naufragato dato che il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale, rendendosi di fatto irreperibile.
La ricorrente dava atto che, rispetto allo status, non vi erano ulteriori aspetti da regolamentare, anche in considerazione dell'autosufficienza economica di entrambe le parti.
All'udienza del 18.09.2025, ove il convenuto non risultava costituito e non compariva neppure personalmente, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
. Controparte_1
insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice, Parte_1 ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile, anche in considerazione dell'irreperibilità del convenuto.
II. Data l'assenza di figli e di questioni economiche da disciplinare, nessun'altra statuizione deve essere resa rispetto allo status.
III. Data la natura e l'esito del giudizio, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data Controparte_1
26/11/2024, così provvede:
I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 CP_1 CP_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile a IS MO (MI) in data
[...]
11.09.2007 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IS MO (MI) al n. 103, parte
I, anno 2007);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di IS MO (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Nessun'altra statuizione rispetto allo status;
IV. Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26/11/2024, assunto in decisione all'udienza in data 18/09/2025 e vertente
TRA
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LAZAR GIORGIO GIUSEPPE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituito;
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione in data 18.09.2025, ove parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo:
“pronunciare la separazione dei Sigg. e Parte_1 Controparte_2 , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto
[...] di matrimonio, alle seguenti condizioni:
La Sig.ra , che da tempo ha fissato la propria residenza in Monza via Val Cismon 2, Parte_1 considerata l'irreperibilità del consorte, nulla ha da chiedergli.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
***
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 [...]
al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione giudiziale, esponendo Controparte_1 che dal loro matrimonio, contratto in data 11.09.2007 a IS MO, non erano nati figli e che il progetto di vita comune era ben presto naufragato dato che il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale, rendendosi di fatto irreperibile.
La ricorrente dava atto che, rispetto allo status, non vi erano ulteriori aspetti da regolamentare, anche in considerazione dell'autosufficienza economica di entrambe le parti.
All'udienza del 18.09.2025, ove il convenuto non risultava costituito e non compariva neppure personalmente, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
. Controparte_1
insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice, Parte_1 ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile, anche in considerazione dell'irreperibilità del convenuto.
II. Data l'assenza di figli e di questioni economiche da disciplinare, nessun'altra statuizione deve essere resa rispetto allo status.
III. Data la natura e l'esito del giudizio, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data Controparte_1
26/11/2024, così provvede:
I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 CP_1 CP_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile a IS MO (MI) in data
[...]
11.09.2007 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IS MO (MI) al n. 103, parte
I, anno 2007);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di IS MO (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Nessun'altra statuizione rispetto allo status;
IV. Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona