TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/09/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5773/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 26/9/2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
nata in [...] il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Iuri Chironi
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del pro-tempore, rappresentato e CP_1 CP_2 difeso dall'Avvocato Maria Rosaria Papalato
Resistente
Oggetto: indennizzo da infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 26/5/2022, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di lavorare con mansioni di cameriera addetta al servizio clienti alle dipendenze dell'impresa “La Drogheria” s.r.l. esercente attività di Ristorante Pizzeria in Lecce e di aver subito un infortunio sul lavoro in data 1/1/2019, scivolando nella sala ove erano i clienti e riportando “edema e algie da trauma distorsivo ginocchio sin con limitazione funzionale”, diagnosticato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, nonché di aver accertato, a seguito degli esami prescritti di aver riportato “lesione del crociato anteriore” e di essere stata sottoposta a Giugno 2019 ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento- espone che l'infortunio è stato denunciato dal datore di lavoro e che l'istituto con atto del
15/9/2020 ha negato il diritto all'indennizzo, riconoscendo una invalidità del 4%, e chiede accertarsi che il grado di invalidità riportato a seguito dell'infortunio è pari almeno al 7/8% e comunque superiore a quello valutato dall' , con condanna dell' al CP_3 CP_1 pagamento della relativa prestazione in conto capitale (quantificata in
€ 11.046,73), previo espletamento di consulenza tecnica e con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si è costituito in giudizio l' che nella sua memoria difensiva CP_1 richiamava le valutazioni espresse dai suoi sanitari e chiede il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto nella misura che segue.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione
2 alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato, il C.T.U. nella relazione depositata il 25/7/2025, dopo accurata indagine medico-legale, ha accertato a carico dell'istante un complesso quadro patologico derivante dall'infortunio occorso, che determina la lesione della integrità psico-fisica dell'istante, residuando postumi permanenti nella misura del 7% dall'epoca della domanda.
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il
CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni validamente contrastanti le conclusioni peritali.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale in ragione di una menomazione dell' integrità psico-fisica del 7% dall'1/1/2019, data dell'infortunio, la domanda va accolta e l' condannato al CP_1 pagamento delle relative prestazioni nella misura prevista dal D.M. del
Ministero del Lavoro n.45/2019 (non si può aderire alla quantificazione operata da parte ricorrente perché in atti è stata depositata esclusivamente busta paga del 2020 successiva all'infortunio).
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n. 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n.
412/91).
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo, mentre le spese di consulenza tecnica, anticipate dall' , vanno poste in via definitiva a carico CP_3 di . CP_1
P.Q.M.
3 IL TRIBUNALE DI LECCE accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in conto capitale corrispondente ad una inabilità permanente del 7% dall'1/1/2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del CP_1 dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in € 1.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in CP_1 separato decreto.
Lecce, li 26 Settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
4