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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/07/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2964 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2964 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37, presso lo studio dell'Avv. Thomas Bassino e dell'Avv. Alessandro Galia, dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE IN OPPOSIZIONE -
E
C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Torino, Corso Palestro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Paolo Fabris de Fabris (pec: , dal Email_1 quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1007/2022 del 28 settembre 2022.
Conclusioni: all'udienza del 17 dicembre 2024 i difensori delle parti hanno concluso come da relativo verbale.
1 In particolare, il difensore della parte opponente ha richiamato le istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art 183, comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c. e le conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6 n.1 c.p.c.-.
Il difensore della parte opposta ha concluso chiedendo: “In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, II termine
c.p.c., in data 23 maggio 2023, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, III termine c.p.c., in data 12 giugno 2023
In via principale nel merito: respingere, siccome inammissibili e, comunque, infondati i motivi di opposizione e le domande tutte formulate, anche riconvenzionali, da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 7 novembre 2022, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1007/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 28 settembre 2022; in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare comunque tenuta e, per l'effetto, condannare in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 13.000,00 in linea capitale, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, o la veriore somma accertanda in corso di causa, mandando assolta da ogni avversa pretesa;
Controparte_1 in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite anche del procedimento monitorio, oltre IVA, C.P.A.
e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1007/2022 – emesso e pubblicato il 28 settembre 2022 e regolarmente notificato all'odierna società opponente a mezzo pec in pari data – il Tribunale di
Cuneo ingiungeva alla società (d'ora in avanti, per brevità, , il Parte_1 Parte_1 pagamento in favore di (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1 Parte_2
[..
[...] [
della somma di euro 13.000,00 quale importo portato dalla fattura n. 57 del 13 ottobre
[...]
2021 rimasta impagata e relativa al contratto di sub-appalto stipulato inter partes avente ad oggetto l'esecuzione di lavori presso il Condominio San Luca, sito in Roburent (CN), via
Giangirone nn. 6, 7, 8, oltre ad interessi moratori e spese del procedimento di ingiunzione.
Avverso tale decreto la società ingiunta proponeva opposizione – con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 7 novembre 2022 – lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede monitoria, tanto in fatto quanto in diritto.
Parte opponente – convenuta in senso sostanziale – eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di controparte evidenziando, al riguardo, che la fattura dalla medesima azionata era stata ceduta alla Banca Alpi Marittime e notificata al debitore ceduto in data 13 gennaio 2022.
Difesasi nel merito, poi, la società opponente rappresentava che le parti avevano sottoscritto, in data 3 giugno 2021, il contratto di sub-appalto mediante il quale era stato affidato alla società l'incarico di eseguire lo smantellamento del tetto del Condominio San Controparte_1
Luca, sito in Roburent (CN), via Giangirone n. 6, 7, 8, la doppia listellatura con tavolato, la posa di gronde, lamiere e falde e la posa di linee vita e paraneve, a fronte del complessivo corrispettivo di euro 81.600,00 e che, con successivo accordo dell'8 ottobre 2021, le stesse parti avevano stabilito le modalità di fatturazione e dei pagamenti, dando atto che a quella data era stato corrisposto in favore di l'importo di euro 25.500,00 e che le ulteriori Controparte_1 somme dovute sarebbero state versate secondo il seguente calendario: - in data 15 ottobre
2021 avrebbe dovuto essere corrisposta la somma di euro 20.000,00; - in data 29 ottobre 2021 avrebbe dovuto essere corrisposta la somma di euro 20.000,00; - entro il 12 novembre 2021 avrebbe dovuto essere corrisposta la somma di euro 13.000,00; - a fine lavori avrebbe dovuto essere corrisposta la restante somma di euro 3.100,00. Parte opponente evidenziava, dunque, che la società aveva corrisposto quanto dovuto in favore di Parte_1 Controparte_1 omettendo di saldare esclusivamente la fattura n. 57/2021 dell'importo di euro 13.000,00 in quanto costretta a sospendere temporaneamente tale pagamento in dipendenza delle molteplici contestazioni ricevute dalla committenza, Condominio San Luca, tramite il General
Contractor in relazione ai lavori subappaltati;
al riguardo osservava che le Controparte_2 richieste di intervento manutentivo e di eliminazione dei vizi erano state prontamente inoltrate ad rimanendo, tuttavia, prive di riscontro. Rilevava, in particolare, che, in data Controparte_1
3 27 aprile 2022, aveva inviato comunicazione a mezzo pec con cui aveva Controparte_2 denunciato alcune difformità alla copertura dell'edificio eseguita da Controparte_1 evidenziando, la non corretta esecuzione delle opere relative a scossaline e grondaie ed alle pulizie di cantiere e che di tali contestazioni la società ricorrente era stata prontamente informata con richiesta di tempestivo intervento, che, tuttavia, non vi era stato;
assumeva, peraltro, di avere, in data 6 giugno 2022, nuovamente sollecitato l'intervento di CP_1
la quale, il successivo 8 giugno 2022, aveva riscontrato la richiesta precisando che non
[...] avrebbe provveduto ad alcun ulteriore lavoro sino all'effettivo saldo della fattura n. 57 del 13 ottobre 2021. Parte opponente evidenziava, altresì, che, in data 22 agosto 2022, la società aveva denunciato difformità al sistema anticaduta installato da Controparte_2 CP_1 ed il giorno successivo quest'ultima era stata resa edotta degli ulteriori vizi riscontrati ed
[...] invitata a provvedere alla loro tempestiva regolarizzazione. Alla luce di ciò, parte opponente eccepiva, ex art. 1460 c.c., l'altrui inadempimento, evidenziando altresì di avere subito un danno in dipendenza dello stesso, pari ai costi preventivati per l'eliminazione dei riscontrati vizi. Domandava, pertanto, in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti e quantificati nell'importo di euro 18.624,05 (di cui euro 16.624,05 per i costi da sostenere al fine di eliminare i vizi denunciati ed euro 2.000,00 quale danno economico e di immagine), credito che, ove posto in compensazione parziale con quanto vantato dalla controparte, avrebbe in ogni caso fatto residuare il proprio diritto ad ottenere il pagamento della somma di euro 5.624,05.
Tanto premesso, parte opponente concludeva chiedendo: “- In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della e per l'effetto Controparte_1 revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 1007/2022, rg 1648/2022 del 28.09.2022 emesso dal
Tribunale di Cuneo, Dott.ssa Martello.
- Nel merito: accertare la sussistenza dei presupposti dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c. sollevata dalla e per l'effetto revocare/annullare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1007/2022, rg 1648/2022 del 28.09.2022 emesso dal Tribunale di Cuneo, Dott.ssa
Martello.
- In via riconvenzionale: accertare l'inesatto adempimento della Controparte_1 in relazione al contratto di subappalto sottoscritto in data 03.06.2021 con Parte_1
4 e per l'effetto condannarla a risarcire la del danno patito ammontante ad Parte_1
Euro 18.624,05 o alla maggiore o inferiore somma accertata in corso di causa
- Dichiarare la parziale compensazione dei crediti opposti e pertanto dichiarare estinto il credito di Euro 13.000,00 vantato dalla in ragione della fattura Controparte_1
57/2021, e per l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 1007/2022, rg 1648/2022 del
28.09.2022 emesso dal Tribunale di Cuneo, Dott.ssa Martello, e condannarla a risarcire la il danno residuo ammontante ad Euro 5.624,05 o alla maggiore o inferiore Parte_1 somma accertata in corso di causa
- in ogni caso: condannare il convenuto opposto al ristoro delle spese sostenute dalla parte attrice opponente relative al presente giudizio”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società – Controparte_1 attrice in senso sostanziale – la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, tanto in fatto quanto in diritto. Nello specifico, parte opposta, nell'evidenziare l'assenza di contestazione ad opera della controparte della fattura azionata, delle lavorazioni effettuate e del mancato pagamento degli importi ingiunti, in via preliminare contestava la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla società rilevando al Parte_1 riguardo che alcuna prova quest'ultima aveva fornito in relazione all'intervenuta cessione del credito in favore di Banca Alpi Marittime atteso che la medesima era esclusivamente titolare di un mandato all'incasso per anticipo fatture. Assumeva, poi, la temerarietà dell'eccezione di inadempimento in considerazione della circostanza che la fattura n. 57/2021 posta a fondamento del provvedimento monitorio presentava quale causale delle operazioni edili effettuate “Installazione abbaini – rimozione guaina, innalzamento e rasatura camini.
Installazione e saldatura faldaline in piombo”, lavori che non erano stati oggetto di contestazione da parte della società opponente. Infine, avuto riguardo alla domanda riconvenzionale, ne contestava la fondatezza tenuto conto dell'assenza di inadempimento a sé imputabile ed in considerazione, in ogni caso, di assenza di prova dei lamentati danni.
La società opposta concludeva pertanto chiedendo: “In via preliminare:
Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1007/2022 emesso il 28 settembre 2022, dal Tribunale di Cuneo per i motivi di cui in narrativa;
In via principale nel merito:
5 respingere, siccome inammissibili e, comunque, infondati i motivi di opposizione e le domande tutte formulate, anche riconvenzionali, da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 7 novembre 2022, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1007/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 28 settembre 2022; in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare comunque tenuta e, per l'effetto, condannare in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 13.000,00 in linea capitale, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, o la veriore somma accertanda in corso di causa, mandando assolta da ogni avversa pretesa;
Controparte_1 in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite anche del procedimento monitorio, oltre IVA, C.P.A.
e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale”.
All'esito dell'udienza del 23 marzo 2023 di prima comparizione e trattazione, con ordinanza resa in pari data, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; con il deposito della prima memoria istruttoria parte opponente precisava che il danno patito a seguito dell'inadempimento di era Controparte_1 ammontante al complessivo importo di euro 17.504,05 (di cui euro 15.504,05 derivante dai costi da sostenere per l'eliminazione dei vizi ed euro 2.000,00 quale danno economico e di immagine). Precisava, pertanto, le proprie domande, chiedendo: “- In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della e per Controparte_1
l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 1007/2022, rg 1648/2022 del 28.09.2022 emesso dal Tribunale di Cuneo, Dott.ssa Martello.
- Nel merito: accertare la sussistenza dei presupposti dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c. sollevata dalla e per l'effetto revocare/annullare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1007/2022, rg 1648/2022 del 28.09.2022 emesso dal Tribunale di Cuneo,
Dott.ssa Martello.
6 - In via riconvenzionale: accertare l'inesatto adempimento della Controparte_1 in relazione al contratto di subappalto sottoscritto in data 03.06.2021 con Parte_1
e per l'effetto condannarla a risarcire la del danno patito ammontante ad Parte_1
Euro 17.504,05 o alla maggiore o inferiore somma accertata in corso di causa
- Dichiarare la parziale compensazione dei crediti opposti e pertanto dichiarare estinto il credito di Euro 13.000,00 vantato dalla in ragione della fattura Controparte_1
57/2021, e per l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 1007/2022, rg 1648/2022 del
28.09.2022 emesso dal Tribunale di Cuneo, Dott.ssa Martello, e condannarla a risarcire la il danno residuo ammontante ad Euro 4.504,05 o alla maggiore o inferiore Parte_1 somma accertata in corso di causa
- in ogni caso: condannare il convenuto opposto al ristoro delle spese sostenute dalla parte attrice opponente relative al presente giudizio”.
Depositate le rispettive memorie istruttorie, considerata l'inammissibilità delle istanze ivi articolate e ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, la stessa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 dicembre 2024 ove, sulle conclusioni delle parti, era riservata la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per scritti conclusionali e memorie di replica (60 giorni + 20 giorni).
• Ammissibilità.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata dalla società
atteso il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del Parte_1 decreto ingiuntivo (28 settembre 2022) e la notifica della citazione in opposizione avvenuta in data 7 novembre 2022, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (14 novembre 2022).
• Merito.
Venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
Occorre, in via preliminare, affrontare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta;
parte opponente ha assunto la carenza di legittimazione della società
[...]
a domandare il pagamento dell'importo di euro 13.000,00 portato dalla fattura n. 57 CP_1 de 13 ottobre 2021 in quanto la stessa, a suo dire, sarebbe stata ceduta in favore della Banca
7 Alpi Marittime;
a fondamento della sollevata eccezione, l'opponente ha evidenziato di avere ricevuto, quale debitore ceduto, la comunicazione della cessione da parte dell'istituto di credito cessionario in data 13 gennaio 2022.
Parte opposta, nel contestare la fondatezza della menzionata eccezione, ha eccepito, oltre alla carenza di prova in ordine alla esistenza di una cessione, la circostanza di avere conferito mandato irrevocabile all'incasso all'istituto di credito per anticipo fatture.
Giova a questo punto operare alcune doverose precisazioni in relazione ai diversi concetti di legittimazione ad agire e titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la legittimazione consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere (o subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità di quel rapporto, con conseguente dovere del giudice di verificarne
l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento;
si tratta di una condizione dell'azione - necessaria per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito - la cui sussistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
In altri termini, la legittimazione ad agire (o a contraddire), quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicchè una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
La concreta titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, invece, si configura come una questione che attiene al merito della lite, concernendo la fondatezza (o
l'infondatezza) della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore ed il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 26/06/2018, (ud. 23/03/2018, dep.
26/06/2018), n. 16814).
Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, nonché dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti nel corso del presente giudizio, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta formulata da parte opponente deve ritenersi più
8 propriamente attinente al merito della controversia in esame e, nello specifico, alla concreta titolarità del rapporto debitorio in capo alla società opposta.
Al riguardo, dunque, dall'esame della documentazione prodotta in atti e, in particolare, della comunicazione del 13 gennaio 2022 depositata dalla società opponente medesima (cfr. doc. n.
3 allegato alla produzione di parte opponente), non vi è prova della dedotta intervenuta cessione, essendo, invece, emerso che la società opposta aveva conferito alla Banca Alpi
Marittime mandato irrevocabile all'incasso, non mutando conseguentemente la titolarità del credito in capo ad oggetto della fattura emessa nei riguardi della stazione Controparte_1 appaltante, credito del quale era rimasta, pertanto, titolare la mandante;
ed invero, è noto che il mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo, e la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 05/03/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 05/03/2019), n.6382).
Ne deriva che, alla luce delle complessive considerazioni che precedono, l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata e va, pertanto, disattesa.
In assenza di ulteriori questioni preliminari e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, va in primo luogo osservato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio
9 non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.
Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio nelle ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo il medesimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. I suddetti principi non mutano nel caso del procedimento monitorio per effetto dell'opposizione. Invero, in questa ipotesi non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. (cfr. Cass. sentenza n. 826/2015, secondo cui
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al
10 creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione"; nella giurisprudenza di merito si veda ex multis Tribunale Torino sez.
VIII, 28/09/2020, n. 3279; Tribunale Bolzano sez. I, 29/06/2020, (ud. 29/06/2020, dep.
29/06/2020), n.510; Tribunale Ravenna, sent., 06/08/2019).
Tali criteri – in tema di riparto dell'onere della prova – devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo – ai fini del caso di che ivi ne occupa – il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115
c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che – come già accadeva in precedenza – le prove proposte dalle parti o dal
Pubblico Ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Fatte queste premesse sul piano metodologico, alla luce dei menzionati principi, deve ritenersi assolto dalla parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere, sulla stessa gravante, relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, anche alla luce dell'assenza di specifica contestazione dell'opponente in ordine alla sussistenza del rapporto negoziale intercorso tra le parti avente ad oggetto il sub-appalto di lavori, tra i quali quelli indicati nella fattura n. 57 del 13 ottobre 2021 depositata agli atti del giudizio sin dalla fase monitoria.
Al riguardo, peraltro, è necessario effettuare alcune doverose precisazioni in relazione al valore probatorio delle fatture commerciali (tenuto conto che, nel caso di specie, parte opposta ha fondato le proprie pretese sulla produzione – sin dalla fase monitoria – di tale documentazione: cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte ricorrente).
Ed invero, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
pertanto, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria,
11 originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di una fattura rimasta, secondo la prospettazione della parte opposta, insoluta, vige il principio per cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito: di talché essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo allorquando – come nel caso in esame
– tale rapporto non sia contestato tra le parti. Peraltro, nel caso di specie, parte opponente non ha espressamente e specificatamente contestato la fattura azionata ed il relativo importo, e, anzi, ha ammesso di non avere corrisposto in favore di controparte le somme ivi indicate.
Giova, al contempo, evidenziare che, quale unico ed articolato motivo di opposizione, la società ha eccepito l'altrui inesatto adempimento, consistente nella presenza di vizi Parte_1
e difformità delle opere effettuate dalla società sub-appaltatrice odierna opposta, contestate dalla committenza ed a quest'ultima prontamente inoltrate;
in particolare, ha lamentato “la non corretta esecuzione delle opere relative a scossaline e grondaie e pulizie di cantiere” e che “le gronde, in diversi tratti, sono state posizionate con pendenze non consone al regolare deflusso delle acque meteoriche, inoltre, oltre ad essere ammaccate, presentano saldature a vista non effettuate a regola d'arte e siliconate dall'interno. (…) In alcuni tratti le scossaline, essendo aderenti ai frontalini del tetto, formano dei gocciolamenti che hanno già macchiato i frontalini stessi. Inoltre non sono stati posizionati i cappellotti coprivite” (cfr. atto di citazione in opposizione, pagg. 4-5), nonché difformità al sistema anticaduta installato da Controparte_1
Orbene, appare opportuno rilevare come le contestazioni sollevate dall'opponente ai fini dell'eccepito altrui inadempimento siano risultate eccessivamente generiche, avendo la società affidato l'evidenziazione dei profili di contestazione delle opere effettuate dalla Parte_1 contorparte ad una laconica e lacunosa attività deduttiva. Le allegazioni formulate a sostegno del lamentato inesatto adempimento, peraltro, oltre ad essere risultate del tutto sfornite di adeguato supporto probatorio, devono altresì ritenersi eccentriche rispetto alle prestazioni
12 indicate in fattura – la cui esecuzione, in ogni caso, non è stata espressamente e specificatamente contestata dall'opponente – in relazione alle quali la società subappaltatrice, odierna opposta, ha richiesto il pagamento. Ed invero, tali ultime lavorazioni erano afferenti ad opere eseguite presso il Condominio San Luca, sito In Roburent (CN), via Giangirone nn. 6-7-
8 ed avevano ad oggetto l'installazione di abbaini, l'innalzamento e rasatura dei camini nonché
l'installazione di faldaline in piombo (cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte opposta in sede monitoria).
La ricostruzione fattuale prospettata da parte opposta nel ricorso monitorio e nella propria comparsa di costituzione e risposta ha, pertanto, trovato riscontro nella documentazione prodotta dalla parte stessa nel presente giudizio (e, giova ribadire, non oggetto di specifica contestazione e disconoscimento).
In definitiva, in tema di inadempimento contrattuale, la regola "exceptio non rite adimpleti contractus" di cui all'articolo 1460 c.c. si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 8425.2006).
L'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente, quale espressione del principio di autotutela, postula pertanto la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede, da accertare attraverso la comparazione dei comportamenti delle parti che è riservata insindacabilmente al giudice del merito (così Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2010, n. 74).
Nel caso in esame – e tanto vale, vieppiù, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di propri crediti risarcitori –, non ha fornito alcuna prova né dell'inadempimento imputabile alla società Parte_1 subappaltatrice, odierna parte opposta, né che tale condotta aveva comportato la necessità di sostenere ulteriori esborsi economici e pregiudizi alla propria immagine, non potendo al riguardo costituire idonei elementi a supporto di tali pur scarne allegazioni i documenti prodotti con la seconda memoria istruttoria (cfr. doc. n. 19, 20 e 21 allegati alla produzione di parte opponente) in quanto, trattandosi di fatture – e, dunque, di documenti di formazione unilaterale
– non consentono di fornire la prova dei pagamenti essendo, infatti, principio consolidato,
13 quello secondo cui la produzione delle fatture di acquisto non può costituire elemento di prova dell'effettivo esborso, trattandosi di elementi indiziari privi di autonoma valenza probatoria in assenza di ulteriori riscontri obiettivi.
Parimenti alcuna prova è stata fornita da parte opponente in relazione ai lamentati pregiudizi all'immagine asseritamente subiti in dipendenza della condotta inadempiente della controparte, essendosi limitata ad affermare laconicamente che “Il danno economico e di immagine è evidente e potrà essere liquidato in via equitativa dal giudice, nell'importo di euro
2.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa” (cfr. memoria ex art. 186, comma 3 n. 1 c.p.c. si parte opponente).
Sul punto va evidenziato che, per quanto il danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti, quali l'onore e la reputazione, è un danno-conseguenza che può essere provato mediante presunzioni ed è suscettibile di quantificazione in via equitativa, lo stesso non può farsi coincidere sic et simpliciter con lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, non essendo ammissibile nel nostro ordinamento la figura del c.d. danno in re ipsa.
Ne discende che anche tale pregiudizio dev'essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, “trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire" (v. Cass. sez. III, ord. 18.1.2018, n. 907; e, in senso analogo,
Cass. sez. I, sent. 25.1.2017, n. 1931).
Tale indirizzo giurisprudenziale, del resto, è conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle di San Martino del 2008, ove si è chiaramente affermato che è “da respingere... l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (così, in particolare, Cass. SU, sent. 11.11.2008, n. 26972).
Anche Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento,
e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa
14 dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del
28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3).
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434).
Anche nei confronti delle persone giuridiche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (tra le altre, Cass., sez. 3,
04/06/2007, n. 12929; Cass., sez. 1, 25/07/2013, n. 18082; Cass., sez. L, 01/10/2013, n.
22396; Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23401; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643, con riferimento alla prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo).
La giurisprudenza di legittimità ha già da tempo precisato (cfr. da ultimo Cassazione civile sez.
III, 10/07/2023, (ud. 17/04/2023, dep. 10/07/2023), n.19551; Cass., sez. 3, 04/06/2007, n.
12929) che un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. U, 22/07/2015, n.
15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia
15 che esso derivi da reato (cfr. Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1,
26/09/2013, n. 22100; Cass., sez. 3, 15/07/2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Va ribadito che, nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova, finanche presuntiva, dell'esistenza del danno ingiusto che afferma di avere subito né ha fornito elementi di prova per la sua quantificazione, talché risulta precluso il ricorso all'equità. Non è infatti emerso, all'esito dell'istruttoria, la sussistenza di affari o relazioni commerciali che fossero stati impediti o anche soltanto ostacolati, né le eventuali condizioni peggiorative che CP_3 avrebbe dovuto sopportare a causa dell'asserito inadempimento altrui.
Com'è noto, infatti, alla quantificazione equitativa del danno, il giudice può procedere, ex art. 1226 c.c., solo a condizione che l''impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare dipenda da lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo, non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato (cfr. ex multis, cfr. Cass. civ. Sez. III, 15-03-
2007, n. 5997; Cass. civ. Sez. I Sent., 15-02-2008, n. 3794; Cass. civ. Sez. III, 16-07-2002, n.
10271).
Appare, dunque, evidente come, nel caso di specie, le risultanze documentali e l'assenza di specifica contestazione costituiscano tutti elementi che, complessivamente considerati, non possono che indurre a ritenere l'assoluta infondatezza della spiegata opposizione che deve, conseguentemente, essere interamente rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
e giova evidenziare che non avrebbe potuto giungersi a conclusioni differenti neanche alla luce della inammissibile prova testimoniale richiesta, siccome avente ad oggetto circostanze non contestate, documentalmente provate e, in ogni caso, valutazioni in ordine alle quali i testi non avrebbero potuto deporre.
Occorre, infine, precisare che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., nessuna statuizione va adottata in punto di esecutorietà, essendo il decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo ex art. 642
c.p.c.-.
Per le medesime ragioni che hanno condotto al rigetto dell'opposizione, già evidenziate nell'ambito della trattazione, deve ritenersi altresì infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente che conseguentemente, non può trovare accoglimento.
• Spese del giudizio.
16 Quanto alla regolazione delle spese di lite del presente giudizio, le stesse si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n.
55/2014 - relative allo scaglione corrispondente al valore della lite, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1007/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 28 settembre 2022 (r.g. n. 1648/2022), già esecutivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t.;
3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rifusione in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.540,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Cuneo, il 3 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2964 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37, presso lo studio dell'Avv. Thomas Bassino e dell'Avv. Alessandro Galia, dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE IN OPPOSIZIONE -
E
C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Torino, Corso Palestro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Paolo Fabris de Fabris (pec: , dal Email_1 quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1007/2022 del 28 settembre 2022.
Conclusioni: all'udienza del 17 dicembre 2024 i difensori delle parti hanno concluso come da relativo verbale.
1 In particolare, il difensore della parte opponente ha richiamato le istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art 183, comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c. e le conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6 n.1 c.p.c.-.
Il difensore della parte opposta ha concluso chiedendo: “In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, II termine
c.p.c., in data 23 maggio 2023, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, III termine c.p.c., in data 12 giugno 2023
In via principale nel merito: respingere, siccome inammissibili e, comunque, infondati i motivi di opposizione e le domande tutte formulate, anche riconvenzionali, da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 7 novembre 2022, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1007/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 28 settembre 2022; in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare comunque tenuta e, per l'effetto, condannare in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 13.000,00 in linea capitale, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, o la veriore somma accertanda in corso di causa, mandando assolta da ogni avversa pretesa;
Controparte_1 in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite anche del procedimento monitorio, oltre IVA, C.P.A.
e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1007/2022 – emesso e pubblicato il 28 settembre 2022 e regolarmente notificato all'odierna società opponente a mezzo pec in pari data – il Tribunale di
Cuneo ingiungeva alla società (d'ora in avanti, per brevità, , il Parte_1 Parte_1 pagamento in favore di (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1 Parte_2
[..
[...] [
della somma di euro 13.000,00 quale importo portato dalla fattura n. 57 del 13 ottobre
[...]
2021 rimasta impagata e relativa al contratto di sub-appalto stipulato inter partes avente ad oggetto l'esecuzione di lavori presso il Condominio San Luca, sito in Roburent (CN), via
Giangirone nn. 6, 7, 8, oltre ad interessi moratori e spese del procedimento di ingiunzione.
Avverso tale decreto la società ingiunta proponeva opposizione – con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 7 novembre 2022 – lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede monitoria, tanto in fatto quanto in diritto.
Parte opponente – convenuta in senso sostanziale – eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di controparte evidenziando, al riguardo, che la fattura dalla medesima azionata era stata ceduta alla Banca Alpi Marittime e notificata al debitore ceduto in data 13 gennaio 2022.
Difesasi nel merito, poi, la società opponente rappresentava che le parti avevano sottoscritto, in data 3 giugno 2021, il contratto di sub-appalto mediante il quale era stato affidato alla società l'incarico di eseguire lo smantellamento del tetto del Condominio San Controparte_1
Luca, sito in Roburent (CN), via Giangirone n. 6, 7, 8, la doppia listellatura con tavolato, la posa di gronde, lamiere e falde e la posa di linee vita e paraneve, a fronte del complessivo corrispettivo di euro 81.600,00 e che, con successivo accordo dell'8 ottobre 2021, le stesse parti avevano stabilito le modalità di fatturazione e dei pagamenti, dando atto che a quella data era stato corrisposto in favore di l'importo di euro 25.500,00 e che le ulteriori Controparte_1 somme dovute sarebbero state versate secondo il seguente calendario: - in data 15 ottobre
2021 avrebbe dovuto essere corrisposta la somma di euro 20.000,00; - in data 29 ottobre 2021 avrebbe dovuto essere corrisposta la somma di euro 20.000,00; - entro il 12 novembre 2021 avrebbe dovuto essere corrisposta la somma di euro 13.000,00; - a fine lavori avrebbe dovuto essere corrisposta la restante somma di euro 3.100,00. Parte opponente evidenziava, dunque, che la società aveva corrisposto quanto dovuto in favore di Parte_1 Controparte_1 omettendo di saldare esclusivamente la fattura n. 57/2021 dell'importo di euro 13.000,00 in quanto costretta a sospendere temporaneamente tale pagamento in dipendenza delle molteplici contestazioni ricevute dalla committenza, Condominio San Luca, tramite il General
Contractor in relazione ai lavori subappaltati;
al riguardo osservava che le Controparte_2 richieste di intervento manutentivo e di eliminazione dei vizi erano state prontamente inoltrate ad rimanendo, tuttavia, prive di riscontro. Rilevava, in particolare, che, in data Controparte_1
3 27 aprile 2022, aveva inviato comunicazione a mezzo pec con cui aveva Controparte_2 denunciato alcune difformità alla copertura dell'edificio eseguita da Controparte_1 evidenziando, la non corretta esecuzione delle opere relative a scossaline e grondaie ed alle pulizie di cantiere e che di tali contestazioni la società ricorrente era stata prontamente informata con richiesta di tempestivo intervento, che, tuttavia, non vi era stato;
assumeva, peraltro, di avere, in data 6 giugno 2022, nuovamente sollecitato l'intervento di CP_1
la quale, il successivo 8 giugno 2022, aveva riscontrato la richiesta precisando che non
[...] avrebbe provveduto ad alcun ulteriore lavoro sino all'effettivo saldo della fattura n. 57 del 13 ottobre 2021. Parte opponente evidenziava, altresì, che, in data 22 agosto 2022, la società aveva denunciato difformità al sistema anticaduta installato da Controparte_2 CP_1 ed il giorno successivo quest'ultima era stata resa edotta degli ulteriori vizi riscontrati ed
[...] invitata a provvedere alla loro tempestiva regolarizzazione. Alla luce di ciò, parte opponente eccepiva, ex art. 1460 c.c., l'altrui inadempimento, evidenziando altresì di avere subito un danno in dipendenza dello stesso, pari ai costi preventivati per l'eliminazione dei riscontrati vizi. Domandava, pertanto, in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti e quantificati nell'importo di euro 18.624,05 (di cui euro 16.624,05 per i costi da sostenere al fine di eliminare i vizi denunciati ed euro 2.000,00 quale danno economico e di immagine), credito che, ove posto in compensazione parziale con quanto vantato dalla controparte, avrebbe in ogni caso fatto residuare il proprio diritto ad ottenere il pagamento della somma di euro 5.624,05.
Tanto premesso, parte opponente concludeva chiedendo: “- In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della e per l'effetto Controparte_1 revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 1007/2022, rg 1648/2022 del 28.09.2022 emesso dal
Tribunale di Cuneo, Dott.ssa Martello.
- Nel merito: accertare la sussistenza dei presupposti dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c. sollevata dalla e per l'effetto revocare/annullare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1007/2022, rg 1648/2022 del 28.09.2022 emesso dal Tribunale di Cuneo, Dott.ssa
Martello.
- In via riconvenzionale: accertare l'inesatto adempimento della Controparte_1 in relazione al contratto di subappalto sottoscritto in data 03.06.2021 con Parte_1
4 e per l'effetto condannarla a risarcire la del danno patito ammontante ad Parte_1
Euro 18.624,05 o alla maggiore o inferiore somma accertata in corso di causa
- Dichiarare la parziale compensazione dei crediti opposti e pertanto dichiarare estinto il credito di Euro 13.000,00 vantato dalla in ragione della fattura Controparte_1
57/2021, e per l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 1007/2022, rg 1648/2022 del
28.09.2022 emesso dal Tribunale di Cuneo, Dott.ssa Martello, e condannarla a risarcire la il danno residuo ammontante ad Euro 5.624,05 o alla maggiore o inferiore Parte_1 somma accertata in corso di causa
- in ogni caso: condannare il convenuto opposto al ristoro delle spese sostenute dalla parte attrice opponente relative al presente giudizio”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società – Controparte_1 attrice in senso sostanziale – la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, tanto in fatto quanto in diritto. Nello specifico, parte opposta, nell'evidenziare l'assenza di contestazione ad opera della controparte della fattura azionata, delle lavorazioni effettuate e del mancato pagamento degli importi ingiunti, in via preliminare contestava la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla società rilevando al Parte_1 riguardo che alcuna prova quest'ultima aveva fornito in relazione all'intervenuta cessione del credito in favore di Banca Alpi Marittime atteso che la medesima era esclusivamente titolare di un mandato all'incasso per anticipo fatture. Assumeva, poi, la temerarietà dell'eccezione di inadempimento in considerazione della circostanza che la fattura n. 57/2021 posta a fondamento del provvedimento monitorio presentava quale causale delle operazioni edili effettuate “Installazione abbaini – rimozione guaina, innalzamento e rasatura camini.
Installazione e saldatura faldaline in piombo”, lavori che non erano stati oggetto di contestazione da parte della società opponente. Infine, avuto riguardo alla domanda riconvenzionale, ne contestava la fondatezza tenuto conto dell'assenza di inadempimento a sé imputabile ed in considerazione, in ogni caso, di assenza di prova dei lamentati danni.
La società opposta concludeva pertanto chiedendo: “In via preliminare:
Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1007/2022 emesso il 28 settembre 2022, dal Tribunale di Cuneo per i motivi di cui in narrativa;
In via principale nel merito:
5 respingere, siccome inammissibili e, comunque, infondati i motivi di opposizione e le domande tutte formulate, anche riconvenzionali, da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 7 novembre 2022, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1007/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 28 settembre 2022; in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare comunque tenuta e, per l'effetto, condannare in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 13.000,00 in linea capitale, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, o la veriore somma accertanda in corso di causa, mandando assolta da ogni avversa pretesa;
Controparte_1 in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite anche del procedimento monitorio, oltre IVA, C.P.A.
e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale”.
All'esito dell'udienza del 23 marzo 2023 di prima comparizione e trattazione, con ordinanza resa in pari data, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; con il deposito della prima memoria istruttoria parte opponente precisava che il danno patito a seguito dell'inadempimento di era Controparte_1 ammontante al complessivo importo di euro 17.504,05 (di cui euro 15.504,05 derivante dai costi da sostenere per l'eliminazione dei vizi ed euro 2.000,00 quale danno economico e di immagine). Precisava, pertanto, le proprie domande, chiedendo: “- In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della e per Controparte_1
l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 1007/2022, rg 1648/2022 del 28.09.2022 emesso dal Tribunale di Cuneo, Dott.ssa Martello.
- Nel merito: accertare la sussistenza dei presupposti dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c. sollevata dalla e per l'effetto revocare/annullare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1007/2022, rg 1648/2022 del 28.09.2022 emesso dal Tribunale di Cuneo,
Dott.ssa Martello.
6 - In via riconvenzionale: accertare l'inesatto adempimento della Controparte_1 in relazione al contratto di subappalto sottoscritto in data 03.06.2021 con Parte_1
e per l'effetto condannarla a risarcire la del danno patito ammontante ad Parte_1
Euro 17.504,05 o alla maggiore o inferiore somma accertata in corso di causa
- Dichiarare la parziale compensazione dei crediti opposti e pertanto dichiarare estinto il credito di Euro 13.000,00 vantato dalla in ragione della fattura Controparte_1
57/2021, e per l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 1007/2022, rg 1648/2022 del
28.09.2022 emesso dal Tribunale di Cuneo, Dott.ssa Martello, e condannarla a risarcire la il danno residuo ammontante ad Euro 4.504,05 o alla maggiore o inferiore Parte_1 somma accertata in corso di causa
- in ogni caso: condannare il convenuto opposto al ristoro delle spese sostenute dalla parte attrice opponente relative al presente giudizio”.
Depositate le rispettive memorie istruttorie, considerata l'inammissibilità delle istanze ivi articolate e ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, la stessa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 dicembre 2024 ove, sulle conclusioni delle parti, era riservata la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per scritti conclusionali e memorie di replica (60 giorni + 20 giorni).
• Ammissibilità.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata dalla società
atteso il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del Parte_1 decreto ingiuntivo (28 settembre 2022) e la notifica della citazione in opposizione avvenuta in data 7 novembre 2022, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (14 novembre 2022).
• Merito.
Venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
Occorre, in via preliminare, affrontare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta;
parte opponente ha assunto la carenza di legittimazione della società
[...]
a domandare il pagamento dell'importo di euro 13.000,00 portato dalla fattura n. 57 CP_1 de 13 ottobre 2021 in quanto la stessa, a suo dire, sarebbe stata ceduta in favore della Banca
7 Alpi Marittime;
a fondamento della sollevata eccezione, l'opponente ha evidenziato di avere ricevuto, quale debitore ceduto, la comunicazione della cessione da parte dell'istituto di credito cessionario in data 13 gennaio 2022.
Parte opposta, nel contestare la fondatezza della menzionata eccezione, ha eccepito, oltre alla carenza di prova in ordine alla esistenza di una cessione, la circostanza di avere conferito mandato irrevocabile all'incasso all'istituto di credito per anticipo fatture.
Giova a questo punto operare alcune doverose precisazioni in relazione ai diversi concetti di legittimazione ad agire e titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la legittimazione consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere (o subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità di quel rapporto, con conseguente dovere del giudice di verificarne
l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento;
si tratta di una condizione dell'azione - necessaria per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito - la cui sussistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
In altri termini, la legittimazione ad agire (o a contraddire), quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicchè una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
La concreta titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, invece, si configura come una questione che attiene al merito della lite, concernendo la fondatezza (o
l'infondatezza) della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore ed il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 26/06/2018, (ud. 23/03/2018, dep.
26/06/2018), n. 16814).
Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, nonché dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti nel corso del presente giudizio, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta formulata da parte opponente deve ritenersi più
8 propriamente attinente al merito della controversia in esame e, nello specifico, alla concreta titolarità del rapporto debitorio in capo alla società opposta.
Al riguardo, dunque, dall'esame della documentazione prodotta in atti e, in particolare, della comunicazione del 13 gennaio 2022 depositata dalla società opponente medesima (cfr. doc. n.
3 allegato alla produzione di parte opponente), non vi è prova della dedotta intervenuta cessione, essendo, invece, emerso che la società opposta aveva conferito alla Banca Alpi
Marittime mandato irrevocabile all'incasso, non mutando conseguentemente la titolarità del credito in capo ad oggetto della fattura emessa nei riguardi della stazione Controparte_1 appaltante, credito del quale era rimasta, pertanto, titolare la mandante;
ed invero, è noto che il mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo, e la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 05/03/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 05/03/2019), n.6382).
Ne deriva che, alla luce delle complessive considerazioni che precedono, l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata e va, pertanto, disattesa.
In assenza di ulteriori questioni preliminari e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, va in primo luogo osservato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio
9 non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.
Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio nelle ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo il medesimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. I suddetti principi non mutano nel caso del procedimento monitorio per effetto dell'opposizione. Invero, in questa ipotesi non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. (cfr. Cass. sentenza n. 826/2015, secondo cui
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al
10 creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione"; nella giurisprudenza di merito si veda ex multis Tribunale Torino sez.
VIII, 28/09/2020, n. 3279; Tribunale Bolzano sez. I, 29/06/2020, (ud. 29/06/2020, dep.
29/06/2020), n.510; Tribunale Ravenna, sent., 06/08/2019).
Tali criteri – in tema di riparto dell'onere della prova – devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo – ai fini del caso di che ivi ne occupa – il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115
c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che – come già accadeva in precedenza – le prove proposte dalle parti o dal
Pubblico Ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Fatte queste premesse sul piano metodologico, alla luce dei menzionati principi, deve ritenersi assolto dalla parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere, sulla stessa gravante, relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, anche alla luce dell'assenza di specifica contestazione dell'opponente in ordine alla sussistenza del rapporto negoziale intercorso tra le parti avente ad oggetto il sub-appalto di lavori, tra i quali quelli indicati nella fattura n. 57 del 13 ottobre 2021 depositata agli atti del giudizio sin dalla fase monitoria.
Al riguardo, peraltro, è necessario effettuare alcune doverose precisazioni in relazione al valore probatorio delle fatture commerciali (tenuto conto che, nel caso di specie, parte opposta ha fondato le proprie pretese sulla produzione – sin dalla fase monitoria – di tale documentazione: cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte ricorrente).
Ed invero, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
pertanto, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria,
11 originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di una fattura rimasta, secondo la prospettazione della parte opposta, insoluta, vige il principio per cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito: di talché essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo allorquando – come nel caso in esame
– tale rapporto non sia contestato tra le parti. Peraltro, nel caso di specie, parte opponente non ha espressamente e specificatamente contestato la fattura azionata ed il relativo importo, e, anzi, ha ammesso di non avere corrisposto in favore di controparte le somme ivi indicate.
Giova, al contempo, evidenziare che, quale unico ed articolato motivo di opposizione, la società ha eccepito l'altrui inesatto adempimento, consistente nella presenza di vizi Parte_1
e difformità delle opere effettuate dalla società sub-appaltatrice odierna opposta, contestate dalla committenza ed a quest'ultima prontamente inoltrate;
in particolare, ha lamentato “la non corretta esecuzione delle opere relative a scossaline e grondaie e pulizie di cantiere” e che “le gronde, in diversi tratti, sono state posizionate con pendenze non consone al regolare deflusso delle acque meteoriche, inoltre, oltre ad essere ammaccate, presentano saldature a vista non effettuate a regola d'arte e siliconate dall'interno. (…) In alcuni tratti le scossaline, essendo aderenti ai frontalini del tetto, formano dei gocciolamenti che hanno già macchiato i frontalini stessi. Inoltre non sono stati posizionati i cappellotti coprivite” (cfr. atto di citazione in opposizione, pagg. 4-5), nonché difformità al sistema anticaduta installato da Controparte_1
Orbene, appare opportuno rilevare come le contestazioni sollevate dall'opponente ai fini dell'eccepito altrui inadempimento siano risultate eccessivamente generiche, avendo la società affidato l'evidenziazione dei profili di contestazione delle opere effettuate dalla Parte_1 contorparte ad una laconica e lacunosa attività deduttiva. Le allegazioni formulate a sostegno del lamentato inesatto adempimento, peraltro, oltre ad essere risultate del tutto sfornite di adeguato supporto probatorio, devono altresì ritenersi eccentriche rispetto alle prestazioni
12 indicate in fattura – la cui esecuzione, in ogni caso, non è stata espressamente e specificatamente contestata dall'opponente – in relazione alle quali la società subappaltatrice, odierna opposta, ha richiesto il pagamento. Ed invero, tali ultime lavorazioni erano afferenti ad opere eseguite presso il Condominio San Luca, sito In Roburent (CN), via Giangirone nn. 6-7-
8 ed avevano ad oggetto l'installazione di abbaini, l'innalzamento e rasatura dei camini nonché
l'installazione di faldaline in piombo (cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte opposta in sede monitoria).
La ricostruzione fattuale prospettata da parte opposta nel ricorso monitorio e nella propria comparsa di costituzione e risposta ha, pertanto, trovato riscontro nella documentazione prodotta dalla parte stessa nel presente giudizio (e, giova ribadire, non oggetto di specifica contestazione e disconoscimento).
In definitiva, in tema di inadempimento contrattuale, la regola "exceptio non rite adimpleti contractus" di cui all'articolo 1460 c.c. si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 8425.2006).
L'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente, quale espressione del principio di autotutela, postula pertanto la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede, da accertare attraverso la comparazione dei comportamenti delle parti che è riservata insindacabilmente al giudice del merito (così Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2010, n. 74).
Nel caso in esame – e tanto vale, vieppiù, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di propri crediti risarcitori –, non ha fornito alcuna prova né dell'inadempimento imputabile alla società Parte_1 subappaltatrice, odierna parte opposta, né che tale condotta aveva comportato la necessità di sostenere ulteriori esborsi economici e pregiudizi alla propria immagine, non potendo al riguardo costituire idonei elementi a supporto di tali pur scarne allegazioni i documenti prodotti con la seconda memoria istruttoria (cfr. doc. n. 19, 20 e 21 allegati alla produzione di parte opponente) in quanto, trattandosi di fatture – e, dunque, di documenti di formazione unilaterale
– non consentono di fornire la prova dei pagamenti essendo, infatti, principio consolidato,
13 quello secondo cui la produzione delle fatture di acquisto non può costituire elemento di prova dell'effettivo esborso, trattandosi di elementi indiziari privi di autonoma valenza probatoria in assenza di ulteriori riscontri obiettivi.
Parimenti alcuna prova è stata fornita da parte opponente in relazione ai lamentati pregiudizi all'immagine asseritamente subiti in dipendenza della condotta inadempiente della controparte, essendosi limitata ad affermare laconicamente che “Il danno economico e di immagine è evidente e potrà essere liquidato in via equitativa dal giudice, nell'importo di euro
2.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa” (cfr. memoria ex art. 186, comma 3 n. 1 c.p.c. si parte opponente).
Sul punto va evidenziato che, per quanto il danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti, quali l'onore e la reputazione, è un danno-conseguenza che può essere provato mediante presunzioni ed è suscettibile di quantificazione in via equitativa, lo stesso non può farsi coincidere sic et simpliciter con lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, non essendo ammissibile nel nostro ordinamento la figura del c.d. danno in re ipsa.
Ne discende che anche tale pregiudizio dev'essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, “trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire" (v. Cass. sez. III, ord. 18.1.2018, n. 907; e, in senso analogo,
Cass. sez. I, sent. 25.1.2017, n. 1931).
Tale indirizzo giurisprudenziale, del resto, è conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle di San Martino del 2008, ove si è chiaramente affermato che è “da respingere... l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (così, in particolare, Cass. SU, sent. 11.11.2008, n. 26972).
Anche Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento,
e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa
14 dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del
28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3).
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434).
Anche nei confronti delle persone giuridiche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (tra le altre, Cass., sez. 3,
04/06/2007, n. 12929; Cass., sez. 1, 25/07/2013, n. 18082; Cass., sez. L, 01/10/2013, n.
22396; Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23401; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643, con riferimento alla prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo).
La giurisprudenza di legittimità ha già da tempo precisato (cfr. da ultimo Cassazione civile sez.
III, 10/07/2023, (ud. 17/04/2023, dep. 10/07/2023), n.19551; Cass., sez. 3, 04/06/2007, n.
12929) che un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. U, 22/07/2015, n.
15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia
15 che esso derivi da reato (cfr. Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1,
26/09/2013, n. 22100; Cass., sez. 3, 15/07/2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Va ribadito che, nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova, finanche presuntiva, dell'esistenza del danno ingiusto che afferma di avere subito né ha fornito elementi di prova per la sua quantificazione, talché risulta precluso il ricorso all'equità. Non è infatti emerso, all'esito dell'istruttoria, la sussistenza di affari o relazioni commerciali che fossero stati impediti o anche soltanto ostacolati, né le eventuali condizioni peggiorative che CP_3 avrebbe dovuto sopportare a causa dell'asserito inadempimento altrui.
Com'è noto, infatti, alla quantificazione equitativa del danno, il giudice può procedere, ex art. 1226 c.c., solo a condizione che l''impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare dipenda da lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo, non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato (cfr. ex multis, cfr. Cass. civ. Sez. III, 15-03-
2007, n. 5997; Cass. civ. Sez. I Sent., 15-02-2008, n. 3794; Cass. civ. Sez. III, 16-07-2002, n.
10271).
Appare, dunque, evidente come, nel caso di specie, le risultanze documentali e l'assenza di specifica contestazione costituiscano tutti elementi che, complessivamente considerati, non possono che indurre a ritenere l'assoluta infondatezza della spiegata opposizione che deve, conseguentemente, essere interamente rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
e giova evidenziare che non avrebbe potuto giungersi a conclusioni differenti neanche alla luce della inammissibile prova testimoniale richiesta, siccome avente ad oggetto circostanze non contestate, documentalmente provate e, in ogni caso, valutazioni in ordine alle quali i testi non avrebbero potuto deporre.
Occorre, infine, precisare che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., nessuna statuizione va adottata in punto di esecutorietà, essendo il decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo ex art. 642
c.p.c.-.
Per le medesime ragioni che hanno condotto al rigetto dell'opposizione, già evidenziate nell'ambito della trattazione, deve ritenersi altresì infondata la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente che conseguentemente, non può trovare accoglimento.
• Spese del giudizio.
16 Quanto alla regolazione delle spese di lite del presente giudizio, le stesse si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n.
55/2014 - relative allo scaglione corrispondente al valore della lite, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1007/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 28 settembre 2022 (r.g. n. 1648/2022), già esecutivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t.;
3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 rifusione in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.540,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Cuneo, il 3 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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