TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/10/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 17.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6036/2023 R.G.L., avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
PROMOSSA DA
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Francesco G. RU e
LV ND RU;
- opponente -
CONTRO
, con l'Avv. Carmelo Guerrera;
Controparte_1
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 26.5.2023, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662/2023 (proc. n. R.G. 4345/2023) emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma ivi indicata a titolo di retribuzioni 2022 (n. 9 mensilità con esclusione di aprile, maggio e giugno), retribuzioni gennaio e febbraio 2023, tredicesima mensilità 2022 e di TFR in conseguenza dell'allegata attività lavorativa prestata alle dipendenze della parte opponente, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da domanda nonché spese del procedimento monitorio.
A sostegno di quanto sopra, parte opponente ha dedotto la “Inammissibilità e improcedibilità” della richiesta monitoria, la “Carenza dei presupposti ex artt.633 e 634
c.p.c. Inesistenza del credito per come dichiarato in ricorso. Mancanza della prova scritta
1 del credito. Assenza delle modalità di calcolo del petitum”, la “Carenza dei presupposti ex artt.633,634 c.p.c.- Inesistenza del credito- Mancato avveramento della condizione cui era sottoposto il pagamento della retribuzione” e la “Impossibilità dell'adempimento per cause di forza maggiore”.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “…1) nel merito revocare
e/o annullare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo 2) con vittoria di spese, competenze ed onorari riformando la statuizione in decreto ingiuntivo sulle spese legali”.
Con memoria difensiva depositata in data 12.9.2023, si è costituita in giudizio parte opposta contestando le deduzioni attoree e formulando, pertanto, le seguenti conclusioni:
“…Preliminarmente, ai sensi dell'art. 648 cpc, concedere la clausola di provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta. Nel merito - rigettare
l'opposizione proposta dalla Parte_1
con ricorso depositato in data 29.05.2023 avverso il decreto n.
[...]
662/2023 (n. 4345/23 R.G.) questo confermando in ogni sua parte e statuizione. - condannare Parte_1 al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese e compensi”.
Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 5.12.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo.
Con nota di deposito del 12.6.2025 è stata prodotta la procura rilasciata da parte opponente anche all'Avv. LV ND RU.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 17.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, la presente opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
2.2. Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass.
S.U. 13533/2001).
2 Con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. C. Cass. 2421/2006; C.
Cass. 24851/2005; v., altresì, C. Cass. 22754/2013; C. Cass. 21245/2006).
Come statuito dalla Corte di Cassazione, invero, “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass.
8933/2009).
In particolare, sempre la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).
2.3. Nella specie, risulta innanzitutto documentato e incontestato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 12.2.2009 sino alla cessazione dell'11.3.2023 per dimissioni della lavoratrice (cfr. buste paga e “modulo recesso rapporto di lavoro” in atti).
2.4. A fronte della documentazione già prodotta da parte opposta nel fascicolo del procedimento monitorio e nuovamente prodotta nel presente giudizio (cfr. buste paga e
“modulo recesso rapporto di lavoro”, cit.), anche le somme ingiunte non risultano oggetto di specifica contestazione e le stesse sono comunque comprovate dai documenti in atti.
3 Ed invero, gli importi dei quali è stato ingiunto il pagamento, siccome scaturenti dalle citate buste paga in atti, si fondano su documentazione la cui riferibilità alla stessa società opponente non è stata da questa messa seriamente in discussione.
La società opponente, infatti, ha lamentato genericamente che la pretesa si fonderebbe su documentazione non idonea e insufficiente a provare il credito azionato, trascurando di considerare che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta di documenti da essa formati (in difetto di prova contraria fornita sul punto).
2.4.1. Con riferimento alle chieste retribuzioni dell'anno 2022 e 2023, innanzitutto,
l'importo complessivo ingiunto di € 17.156,00 – al netto delle ritenute – risulta dalle buste paga in atti (cfr. buste paga di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e tredicesima mensilità 2022, nonché gennaio e febbraio 2023).
Siccome emerge dalle citate buste paga e precisato da parte opposta nella propria memoria difensiva, in particolare, “…Le buste paga prodotte in atti, emesse dal datore di lavoro, indicano esattamente la quota di TFR accantonata in favore del lavoratore, nonché
l'importo delle retribuzioni dovute al NETTO delle trattenute fiscali. […]” (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione).
2.4.2. Con precipuo riferimento al TFR, inoltre, l'importo di € 21.934,00 richiesto e ingiunto in sede monitoria risulta direttamente dalla busta paga di febbraio 2023 – di incontestata provenienza datoriale – alla voce “fondo TFR in azienda” (cfr. fascicolo monitorio e documentazione prodotta da parte opposta nel presente procedimento;
detto importo è peraltro inferiore a quello di € 22.276,09 indicato a titolo di “trattamento di fine rapporto” nella busta paga di marzo 2023 prodotta da parte opponente in data 12.6.2025).
Tale importo, d'altronde, è stato correttamente calcolato e ingiunto al lordo delle ritenute fiscali, in difetto di specifiche e tempestive deduzioni svolte sul punto dalla società opponente nell'atto introduttivo (cfr. ivi pag. 4 in cui è stato solo genericamente dedotto che “…la quantificazione dell'eventuale credito non è specificata, non chiarisce se le somme sono quantificate al lordo o al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Invece è essenziale non soltanto calcolare il credito in base agli importi netti, ma anche puntualizzare e specificare le modalità di calcolo utilizzate. […]”).
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, infatti, la liquidazione dei crediti di lavoro va fatta al lordo e non al netto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, in particolare, “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali
4 gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali)” (cfr. C. Cass. 19790/2011; C. Cass. 3525/2013; C. Cass.
21010/2013; C. Cass. 18044/2015).
In tal senso, da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che “…quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio
c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto. […]” (cfr. C.
Cass. 8017/2019 e ulteriore giurisprudenza ivi citata).
Nella fattispecie in esame, peraltro, la parte opponente non ha neppure allegato e documentato nell'atto introduttivo l'effettivo e tempestivo versamento delle ritenute fiscali dovute sulla somma lorda richiesta con il decreto ingiuntivo a titolo di TFR, apparendo a tal fine tardiva e non decisiva anche l'ulteriore documentazione prodotta in data 12.6.2025
(cfr. modello F24 del 20.5.2024, da cui comunque non emerge ex se la riferibilità degli importi ivi indicati al TFR dovuto all'opposta).
Stante quanto sopra, in definitiva, le somme de quibus (con precipuo riguardo al
TFR) sono state correttamente ingiunte al lordo delle ritenute di legge (sul punto cfr. altresì pag. 4 della memoria difensiva, cit.).
2.5. Ciò posto in ordine alla prova del credito ingiunto, va esaminata e disattesa la censura attorea concernente la prospettata “…accettazione della condizione sospensiva dei
5 pagamenti” e il conseguente “…Mancato avveramento della condizione cui era sottoposto il pagamento della retribuzione” (cfr. punti nn. 1 e 3 del ricorso in opposizione).
Sotto tale profilo, la società opponente ha dedotto che “…la lavoratrice accettava la condizione imposta dalla per cui gli stipendi potevano essere Parte_1 pretesi dai dipendenti solo in corrispondenza dei pagamenti del Comune di Catania”, che
“…la prova di tale accettazione della condizione sospensiva dei pagamenti è fornita dal doc.1 che è l'accordo tra la sig.ra e la firmato il Controparte_1 Parte_1
30.11.2021, con il quale la lavoratrice, già creditrice di €26.679,00 per il servizio svolto dal gennaio 2018 al giugno 2021, accetta un piano di rientro di €500,00 al mese”, che
“…il contratto del 30.11.2021 sottopone il pagamento all'ulteriore condizione dell'adempimento da parte del Comune di Catania (O.S.L.) dei tanti pagamenti arretrati relativi agli anni 2011-2018 dovuti alla Società Cooperativa e di cui la opposta signora era a conoscenza” e che “…l'accordo del 2021 opera anche per i crediti ulteriori maturati successivamente al 30.11.2021, tanto che la condizione sospensiva ultima è l'avvenuto pagamento da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione degli arretrati dovuti alla Cooperativa. […]” (cfr. pag. 3 del ricorso in opposizione;
nello stesso senso cfr. ivi pag. 5).
La parte opposta ha invece contestato la superiore prospettazione, evidenziando che
“…Il pactum de non petendo del 30.11.2021 è stato sottoscritto (rectius: imposto) con esclusivo riferimento alle retribuzioni maturate dalla dipendente dal gennaio 2018 fino al giugno 2021. […]” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva).
2.5.1. La deduzione di parte opposta appare fondata e, per converso, va quindi disattesa la censura attorea sul punto.
Ed infatti, siccome emerge dal chiaro tenore testuale, l'invocato accordo del
30.11.2021 si riferisce esclusivamente al “…saldo delle spettanze per il periodo di prestazione effettuate dal mese di gennaio 2018 fino al mese di giugno 2021 [che] ammonta a euro 26.679,00. […]” (cfr. doc. n. 1 di parte opponente).
In tal senso, d'altronde, nell'accordo in esame la lavoratrice ha solamente dichiarato “…di essere integralmente soddisfatta e di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo per il periodo fino al 30 giugno 2021 […]” e “…di rinunziare conseguentemente a qualsiasi azione e ai sottostanti ipotetici diritti, di rinunziare a qualsiasi azione e/o diritto mai rivendicabile nei confronti della Società “
[...]
, anche a titolo diverso in relazione al periodo lavorativo Parte_2 pregresso e di essere integralmente soddisfatta e di nulla avere più a pretendere a
6 qualsiasi titolo o ragione dalla stessa società. Dal presente importo resta escluso il TFR.
[…]” (cfr. doc. n. 1 di parte opponente, cit.).
Stante quanto sopra, l'accordo del 30.11.2021 appare riferibile unicamente ai crediti sorti nel periodo ivi considerato (id est: da gennaio 2018 a giugno 2021), sicché lo stesso risulta di per sé inapplicabile ai crediti ingiunti con il decreto opposto, poiché sorti successivamente alla predetta data (id est: retribuzioni per gli anni 2022 e 2023 e TFR).
Va, pertanto, disatteso il motivo di opposizione svolto sul punto dalla società ricorrente.
2.6. Parimenti, va esaminato e disatteso il motivo di opposizione concernente l'asserita “…Impossibilità dell'adempimento per cause di forza maggiore” (cfr. pagg. 5 e 6 del ricorso).
A tal fine occorre evidenziare che, da un lato, il pagamento delle chieste retribuzioni e del TFR (non rientranti nel citato accordo del 30.11.2021) non è subordinato al pagamento alla società opponente degli importi dovuti dal Comune di Catania e, dall'altro lato, l'inadempimento del predetto Ente non può configurarsi ex se quale causa di forza maggiore per sospendere il pagamento delle retribuzioni dovute a parte opposta.
In particolare, la parte opponente ha solo genericamente allegato gli inadempimenti del Comune di Catania e la sussistenza di una causa di forza maggiore a sostegno del proprio inadempimento nei confronti dell'opposta, senza tuttavia dedurre e dimostrare alcunché con riguardo alla propria complessiva situazione economica nell'intero periodo in considerazione, peraltro a fronte dei provvedimenti di liquidazione prodotti da parte opposta (cfr. doc. n. 4).
Va, pertanto, disattesa la censura in esame formulata da parte opponente.
2.7. Appare, invece, parzialmente fondata la prospettazione attorea concernente l'avvenuto pagamento degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, siccome compiutamente formulata da parte opponente alla prima udienza del 26.9.2023 (cfr. verbale di udienza, in cui la predetta parte ha esibito “…n. 29 bonifici bancari di somme versate dalla cooperativa opponente in favore dell'opposta nel periodo compreso dall'8.11.2021 al 28.2.2023 per l'importo complessivo di € 58.820,00, somme versate in attuazione dell'accordo solutorio del 30.11.2021 già in atti”, chiedendo “…di essere autorizzato alla produzione telematica della documentazione in esame…”).
2.7.1. Al riguardo, deve preliminarmente confermarsi e ribadirsi l'ordinanza del
17.11.2023 con cui, “…a fronte di quanto dedotto e richiesto da parte opponente sin dalla prima udienza del 26.9.2023”, è stata ritenuta ammissibile – e quindi ammessa – ex art. 7 421 c.p.c. “…la documentazione esibita dalla predetta parte all'udienza del 26.9.2023 e depositata telematicamente in data 14.11.2023” (cfr. ordinanza del 17.11.2023, cit., qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta per fare parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Ed invero, siccome evidenziato nella citata ordinanza, la Suprema Corte ha sul punto osservato che “L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti” (cfr. C. Cass. 41474/2021; da ultimo, cfr. altresì C. Cass. 3155/2025 secondo cui “L'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra eccezione in senso lato”).
2.7.2. Ciò posto, tenuto conto delle date di effettuazione dei bonifici prodotti in atti e delle causali ivi riportate, non appaiono riferibili né all'accordo del 30.11.2021 né ai crediti retributivi portati dal decreto ingiuntivo de quo i seguenti bonifici effettuati da parte opponente (secondo l'elencazione contenuta nella nota di deposito del 14.11.2023 e nel
“riepilogo bonifici” prodotto in data 12.6.2025):
1) Bonifico n. 1 dell'8.11.2021 di € 500,00, poiché antecedente l'accordo del
30.11.2021 e le retribuzioni richieste con il decreto ingiuntivo opposto;
2) Bonifico n. 2 del 15.11.2021 di € 8.120,00, poiché antecedente l'accordo del
30.11.2021 e le retribuzioni richieste con il decreto ingiuntivo opposto;
3) Bonifico n. 4 del 4-5.1.2022 di € 4.000,00, poiché avente a oggetto “mesi luglio agosto settembre 2021”, non rientranti nell'accordo del 30.11.2021 e nel decreto ingiuntivo opposto;
4) Bonifico n. 6 del 5.1.2022 di € 4.000,00, poiché duplicato del n. 4 (cfr. verbale di udienza del 5.12.2023 in cui anche parte opponente ha riconosciuto la “…erronea duplicazione riscontrata da parte opposta all'udienza del 3.11.2023 con riguardo ai bonifici allegati ai nn. 4 e 6”; cfr. altresì “riepilogo bonifici” prodotto da parte opponente in data 12.6.2025, cit.);
5) Bonifico n. 29 del 27.2.2023 di € 5.000,00, poiché concernente i mesi di “aprile maggio giugno 2022” espressamente esclusi dal decreto ingiuntivo opposto.
2.7.3. Stante quanto sopra, l'eccezione di adempimento formulata da parte opponente all'udienza del 26.9.2023 va disattesa con riguardo all'importo complessivo di €
8 21.620,00 risultante dai predetti bonifici (come detto, non riferibili né all'importo oggetto dell'accordo del 30.11.2021 né ai crediti richiesti con il decreto ingiuntivo opposto).
2.7.4. Sulla base della suindicata documentazione successivamente prodotta da parte opponente e acquisita ex art. 421 c.p.c., nonché in difetto di specifiche e decisive contestazioni di parte opposta sul punto, deve invece reputarsi provata la corresponsione del residuo importo di € 40.708,00 risultante dai bonifici in atti con riguardo sia alla causale indicata nell'accordo del 30.11.2021 (id est: saldo retribuzioni da gennaio 2018 a giugno 2021 per € 26.679,00), sia – per la parte rimanente e per quel che qui rileva – alle retribuzioni oggetto del presente procedimento (id est: anno 2022 con esclusione di mesi di aprile, maggio e giugno, tredicesima mensilità 2022 e gennaio e febbraio 2023, per complessivi € 17.156,00).
2.7.5. A tal fine, in particolare, vengono in rilievo i seguenti bonifici prodotti da parte opponente in data 14.11.2023 e non specificamente confutati da parte opposta con riguardo alla loro materiale sussistenza (secondo l'elencazione contenuta nella nota di deposito del 14.11.2023 e nel “riepilogo bonifici” prodotto in data 12.6.2025):
1) bonifico n. 3 del 3.1.2022 di € 1.500,00; 2) bonifico n. 5 del 4.1.2022 di € 1.500,00; 3)
bonifico n. 7 del 24.1.2022 di € 2.000,00; 4) bonifico n. 8 del 9.2.2022 di € 1.400,00; 5)
bonifico n. 9 del 9.3.2022 di € 970,00; 6) bonifico n. 10 dell'8.4.2022 di € 3.000,00; 7)
bonifico n. 11 del 12.4.2022 di € 450,00; 8) bonifico n. 12 del 28.4.2022 di € 1.500,00; 9)
bonifico n. 13 del 28.4.2022 di € 4.150,00; 10) bonifico n. 14 dell'11.5.2022 di € 1.000,00;
11) bonifico n. 15 del 23.5.2022 di € 1.500,00; 12) bonifico n. 16 del 6.6.2022 di € 387,00;
13) bonifico n. 17 del 24.6.2022 di € 900,00; 14) bonifico n. 18 del 15.7.2022 di €
1.600,00; 15) bonifico n. 19 del 25.8.2022 di € 1.000,00; 16) bonifico n. 20 del 9.9.2022 di
€ 1.000,00; 17) bonifico n. 21 del 27.9.2022 di € 1.500,00; 18) bonifico n. 22 del 27.9.2022 di € 1.000,00; 19) bonifico n. 23 del 10.10.2022 di € 1.200,00; 20) bonifico n. 24 del
14.10.2022 di € 500,00; 21) bonifico n. 25 dell'8.11.2022 di € 5.000,00; 22) bonifico n. 26 del 14.11.2022 di € 1.000,00; 23) bonifico n. 27 del 9.12.2022 di € 700,00; 24) bonifico n.
28 del 20.12.2022 di € 5.951,00.
A fronte di ciò, d'altronde, appare infondata la censura di parte opposta secondo cui la società opponente “…ha esplicitamente imputato [i] pagamenti dedotti esclusivamente all'accordo solutorio del 30.11.2021 e quindi alle retribuzioni maturate dal 2018 al 2021.
Pertanto deve escludersi che tali pagamenti abbiano efficacia estintiva della diversa obbligazione di pagamento dedotta nel decreto ingiuntivo n. 662/23 oggi opposto, relativo
9 alle retribuzioni anno 2022 e TFR […]” (cfr. note del 20.9.2024 e, da ultimo, note del
16.10.2025).
Sul punto occorre infatti evidenziare che, da un lato, parte opponente ha prospettato nell'atto introduttivo – seppure infondatamente – l'inclusione nell'accordo del 30.11.2021 anche delle mensilità successive alla predetta data e, quindi, oggetto del presente giudizio;
dall'altro lato, all'udienza del 26.9.2023 la società opponente ha solo genericamente dedotto che le somme in esame sono state “…versate dalla cooperativa opponente in favore dell'opposta nel periodo compreso dall'8.11.2021 al 28.2.2023 per l'importo complessivo di € 58.820,00, somme versate in attuazione dell'accordo solutorio del
30.11.2021 già in atti”, senza tuttavia fare espresso e specifico riferimento alle sole
“…retribuzioni maturate dal 2018 al 2021” ed escludere, dunque, le retribuzioni successive oggetto del decreto ingiuntivo de quo (cfr. verbale di udienza).
Per altro verso, la parte opposta non ha compiutamente allegato e – soprattutto – provato l'imputabilità e la riconducibilità di tali pagamenti ad altri titoli e causali, ovvero ad altri e differenti rapporti in ipotesi intercorsi con la società opponente o con altri soggetti, apparendo altresì generica e indimostrata la deduzione – tardivamente – svolta da dalla predetta parte all'udienza del 20.6.2025 secondo cui “…i bonifici in questione sono riferibili, per quanto dichiarato dalla parte opposta, alla amministrazione della società cooperativa “solidarietà e servizi” della quale il sig. è Parte_3 amministratore di fatto;
la parte opposta precisa altresì che parimenti il era Pt_3 amministratore di fatto della società opponente il cui legale rappresentante formale è la moglie […]” (cfr. verbali di udienza del 13.6.2025 e del 20.6.2025 e Controparte_2 note del 16.10.2025).
2.7.6. Stante quanto sopra, con riguardo alle retribuzioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto (id est: anni 2022 e 2023) l'eccezione di pagamento appare fondata limitatamente all'importo di € 14.029,00, pari alla differenza tra l'anzidetto complessivo importo di € 40.708,00 versato anche per tale causale (cfr. supra punto 2.7.4) e l'importo di € 26.679,00 dovuto in base all'accordo del 30.11.2021 a titolo di saldo retribuzioni da gennaio 2018 a giugno 2021, trattandosi anche ex art. 1193 c.c. del debito più antico (ciò in disparte ogni ulteriore considerazione sul punto, non essendo tale precedente credito né il decreto ingiuntivo conseguentemente richiesto ed emesso, come documentato da parte opposta, oggetto del presente procedimento).
2.7.7. Sulla base della documentazione in atti e delle superiori argomentazioni, può pertanto reputarsi provata l'erogazione in favore di parte opposta – unicamente – di
10 complessivi € 14.029,00 in relazione alle mensilità oggetto del presente procedimento (id est: retribuzioni anno 2022 a eccezione di aprile, maggio e giugno, tredicesima mensilità
2022 e gennaio e febbraio 2023).
La presente opposizione va quindi accolta con esclusivo riferimento alla predetta somma, risultando invece parte opponente ancora debitrice della residua somma di €
3.127,00 a titolo di retribuzioni ingiunte (id est: € 17.156,00 richiesti e dovuti - € 14.029,00 corrisposti) e dell'intera somma di € 21.934,00 richiesta a titolo di TFR.
2.7.8. Nel resto va infine rimarcato che, a fronte delle allegazioni di parte opposta
(che vanno qualificate come allegazioni di inadempimento della prestazione a carico del datore di lavoro), nessun ulteriore elemento di prova è stato fornito dal datore di lavoro, il quale non ha assolto l'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare l'avvenuto integrale pagamento o l'impossibilità dell'adempimento per cause a lui non imputabili.
Come detto, secondo i principi dell'inadempimento, provato il titolo e allegato l'inadempimento da parte del lavoratore, sarebbe stato onere del debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, C. Cass. S.U. 13533/2001).
2.7.9. In definitiva, sulla base di quanto suesposto e dei suindicati – e parziali – pagamenti documentati in atti, la somma che la parte opponente deve ancora corrispondere a parte opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto (id est: retribuzioni anno
2022 con esclusione dei mesi di aprile, maggio e giugno, tredicesima mensilità 2022, retribuzioni di gennaio e febbraio 2023 e TFR), è pari a € 25.061,00 (id est: € 3.127,00 per residue retribuzioni ingiunte + € 21.934,00 per TFR).
2.8. Da tanto consegue l'accoglimento dell'opposizione con riguardo all'importo richiesto con il decreto ingiuntivo per la parte eccedente la somma di € 25.061,00.
Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, deve essere revocato in ragione del minore importo spettante al ricorrente in senso sostanziale.
Ed infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo,
11 che dunque va sempre integralmente revocato” (cfr. C. Cass. 21840/2013; C. Cass.
21432/2011).
2.9. Alla stregua di quanto esposto, la parte opponente deve essere condannata a pagare alla parte opposta, a titolo di residue retribuzioni ingiunte e TFR, l'importo complessivo di € 25.061,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo sulla base dell'importo oggetto della statuizione finale di condanna (ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte opponente.
Stante l'esito della controversia, invece, non sussistono i presupposti per la pur sollecitata condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c., né sulla base del comma 1 della citata disposizione, non avendo parte opposta allegato e provato di avere subito specifici danni, né sulla base del potere discrezionale di cui al comma 3, non essendo emersi elementi tali da giustificarne l'esercizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 25.061,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Catania, 17 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 17.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6036/2023 R.G.L., avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
PROMOSSA DA
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Francesco G. RU e
LV ND RU;
- opponente -
CONTRO
, con l'Avv. Carmelo Guerrera;
Controparte_1
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 26.5.2023, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662/2023 (proc. n. R.G. 4345/2023) emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma ivi indicata a titolo di retribuzioni 2022 (n. 9 mensilità con esclusione di aprile, maggio e giugno), retribuzioni gennaio e febbraio 2023, tredicesima mensilità 2022 e di TFR in conseguenza dell'allegata attività lavorativa prestata alle dipendenze della parte opponente, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da domanda nonché spese del procedimento monitorio.
A sostegno di quanto sopra, parte opponente ha dedotto la “Inammissibilità e improcedibilità” della richiesta monitoria, la “Carenza dei presupposti ex artt.633 e 634
c.p.c. Inesistenza del credito per come dichiarato in ricorso. Mancanza della prova scritta
1 del credito. Assenza delle modalità di calcolo del petitum”, la “Carenza dei presupposti ex artt.633,634 c.p.c.- Inesistenza del credito- Mancato avveramento della condizione cui era sottoposto il pagamento della retribuzione” e la “Impossibilità dell'adempimento per cause di forza maggiore”.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “…1) nel merito revocare
e/o annullare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo 2) con vittoria di spese, competenze ed onorari riformando la statuizione in decreto ingiuntivo sulle spese legali”.
Con memoria difensiva depositata in data 12.9.2023, si è costituita in giudizio parte opposta contestando le deduzioni attoree e formulando, pertanto, le seguenti conclusioni:
“…Preliminarmente, ai sensi dell'art. 648 cpc, concedere la clausola di provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta. Nel merito - rigettare
l'opposizione proposta dalla Parte_1
con ricorso depositato in data 29.05.2023 avverso il decreto n.
[...]
662/2023 (n. 4345/23 R.G.) questo confermando in ogni sua parte e statuizione. - condannare Parte_1 al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese e compensi”.
Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 5.12.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo.
Con nota di deposito del 12.6.2025 è stata prodotta la procura rilasciata da parte opponente anche all'Avv. LV ND RU.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 17.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, la presente opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
2.2. Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass.
S.U. 13533/2001).
2 Con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. C. Cass. 2421/2006; C.
Cass. 24851/2005; v., altresì, C. Cass. 22754/2013; C. Cass. 21245/2006).
Come statuito dalla Corte di Cassazione, invero, “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass.
8933/2009).
In particolare, sempre la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).
2.3. Nella specie, risulta innanzitutto documentato e incontestato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 12.2.2009 sino alla cessazione dell'11.3.2023 per dimissioni della lavoratrice (cfr. buste paga e “modulo recesso rapporto di lavoro” in atti).
2.4. A fronte della documentazione già prodotta da parte opposta nel fascicolo del procedimento monitorio e nuovamente prodotta nel presente giudizio (cfr. buste paga e
“modulo recesso rapporto di lavoro”, cit.), anche le somme ingiunte non risultano oggetto di specifica contestazione e le stesse sono comunque comprovate dai documenti in atti.
3 Ed invero, gli importi dei quali è stato ingiunto il pagamento, siccome scaturenti dalle citate buste paga in atti, si fondano su documentazione la cui riferibilità alla stessa società opponente non è stata da questa messa seriamente in discussione.
La società opponente, infatti, ha lamentato genericamente che la pretesa si fonderebbe su documentazione non idonea e insufficiente a provare il credito azionato, trascurando di considerare che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta di documenti da essa formati (in difetto di prova contraria fornita sul punto).
2.4.1. Con riferimento alle chieste retribuzioni dell'anno 2022 e 2023, innanzitutto,
l'importo complessivo ingiunto di € 17.156,00 – al netto delle ritenute – risulta dalle buste paga in atti (cfr. buste paga di gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e tredicesima mensilità 2022, nonché gennaio e febbraio 2023).
Siccome emerge dalle citate buste paga e precisato da parte opposta nella propria memoria difensiva, in particolare, “…Le buste paga prodotte in atti, emesse dal datore di lavoro, indicano esattamente la quota di TFR accantonata in favore del lavoratore, nonché
l'importo delle retribuzioni dovute al NETTO delle trattenute fiscali. […]” (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione).
2.4.2. Con precipuo riferimento al TFR, inoltre, l'importo di € 21.934,00 richiesto e ingiunto in sede monitoria risulta direttamente dalla busta paga di febbraio 2023 – di incontestata provenienza datoriale – alla voce “fondo TFR in azienda” (cfr. fascicolo monitorio e documentazione prodotta da parte opposta nel presente procedimento;
detto importo è peraltro inferiore a quello di € 22.276,09 indicato a titolo di “trattamento di fine rapporto” nella busta paga di marzo 2023 prodotta da parte opponente in data 12.6.2025).
Tale importo, d'altronde, è stato correttamente calcolato e ingiunto al lordo delle ritenute fiscali, in difetto di specifiche e tempestive deduzioni svolte sul punto dalla società opponente nell'atto introduttivo (cfr. ivi pag. 4 in cui è stato solo genericamente dedotto che “…la quantificazione dell'eventuale credito non è specificata, non chiarisce se le somme sono quantificate al lordo o al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Invece è essenziale non soltanto calcolare il credito in base agli importi netti, ma anche puntualizzare e specificare le modalità di calcolo utilizzate. […]”).
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, infatti, la liquidazione dei crediti di lavoro va fatta al lordo e non al netto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, in particolare, “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali
4 gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali)” (cfr. C. Cass. 19790/2011; C. Cass. 3525/2013; C. Cass.
21010/2013; C. Cass. 18044/2015).
In tal senso, da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che “…quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio
c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto. […]” (cfr. C.
Cass. 8017/2019 e ulteriore giurisprudenza ivi citata).
Nella fattispecie in esame, peraltro, la parte opponente non ha neppure allegato e documentato nell'atto introduttivo l'effettivo e tempestivo versamento delle ritenute fiscali dovute sulla somma lorda richiesta con il decreto ingiuntivo a titolo di TFR, apparendo a tal fine tardiva e non decisiva anche l'ulteriore documentazione prodotta in data 12.6.2025
(cfr. modello F24 del 20.5.2024, da cui comunque non emerge ex se la riferibilità degli importi ivi indicati al TFR dovuto all'opposta).
Stante quanto sopra, in definitiva, le somme de quibus (con precipuo riguardo al
TFR) sono state correttamente ingiunte al lordo delle ritenute di legge (sul punto cfr. altresì pag. 4 della memoria difensiva, cit.).
2.5. Ciò posto in ordine alla prova del credito ingiunto, va esaminata e disattesa la censura attorea concernente la prospettata “…accettazione della condizione sospensiva dei
5 pagamenti” e il conseguente “…Mancato avveramento della condizione cui era sottoposto il pagamento della retribuzione” (cfr. punti nn. 1 e 3 del ricorso in opposizione).
Sotto tale profilo, la società opponente ha dedotto che “…la lavoratrice accettava la condizione imposta dalla per cui gli stipendi potevano essere Parte_1 pretesi dai dipendenti solo in corrispondenza dei pagamenti del Comune di Catania”, che
“…la prova di tale accettazione della condizione sospensiva dei pagamenti è fornita dal doc.1 che è l'accordo tra la sig.ra e la firmato il Controparte_1 Parte_1
30.11.2021, con il quale la lavoratrice, già creditrice di €26.679,00 per il servizio svolto dal gennaio 2018 al giugno 2021, accetta un piano di rientro di €500,00 al mese”, che
“…il contratto del 30.11.2021 sottopone il pagamento all'ulteriore condizione dell'adempimento da parte del Comune di Catania (O.S.L.) dei tanti pagamenti arretrati relativi agli anni 2011-2018 dovuti alla Società Cooperativa e di cui la opposta signora era a conoscenza” e che “…l'accordo del 2021 opera anche per i crediti ulteriori maturati successivamente al 30.11.2021, tanto che la condizione sospensiva ultima è l'avvenuto pagamento da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione degli arretrati dovuti alla Cooperativa. […]” (cfr. pag. 3 del ricorso in opposizione;
nello stesso senso cfr. ivi pag. 5).
La parte opposta ha invece contestato la superiore prospettazione, evidenziando che
“…Il pactum de non petendo del 30.11.2021 è stato sottoscritto (rectius: imposto) con esclusivo riferimento alle retribuzioni maturate dalla dipendente dal gennaio 2018 fino al giugno 2021. […]” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva).
2.5.1. La deduzione di parte opposta appare fondata e, per converso, va quindi disattesa la censura attorea sul punto.
Ed infatti, siccome emerge dal chiaro tenore testuale, l'invocato accordo del
30.11.2021 si riferisce esclusivamente al “…saldo delle spettanze per il periodo di prestazione effettuate dal mese di gennaio 2018 fino al mese di giugno 2021 [che] ammonta a euro 26.679,00. […]” (cfr. doc. n. 1 di parte opponente).
In tal senso, d'altronde, nell'accordo in esame la lavoratrice ha solamente dichiarato “…di essere integralmente soddisfatta e di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo per il periodo fino al 30 giugno 2021 […]” e “…di rinunziare conseguentemente a qualsiasi azione e ai sottostanti ipotetici diritti, di rinunziare a qualsiasi azione e/o diritto mai rivendicabile nei confronti della Società “
[...]
, anche a titolo diverso in relazione al periodo lavorativo Parte_2 pregresso e di essere integralmente soddisfatta e di nulla avere più a pretendere a
6 qualsiasi titolo o ragione dalla stessa società. Dal presente importo resta escluso il TFR.
[…]” (cfr. doc. n. 1 di parte opponente, cit.).
Stante quanto sopra, l'accordo del 30.11.2021 appare riferibile unicamente ai crediti sorti nel periodo ivi considerato (id est: da gennaio 2018 a giugno 2021), sicché lo stesso risulta di per sé inapplicabile ai crediti ingiunti con il decreto opposto, poiché sorti successivamente alla predetta data (id est: retribuzioni per gli anni 2022 e 2023 e TFR).
Va, pertanto, disatteso il motivo di opposizione svolto sul punto dalla società ricorrente.
2.6. Parimenti, va esaminato e disatteso il motivo di opposizione concernente l'asserita “…Impossibilità dell'adempimento per cause di forza maggiore” (cfr. pagg. 5 e 6 del ricorso).
A tal fine occorre evidenziare che, da un lato, il pagamento delle chieste retribuzioni e del TFR (non rientranti nel citato accordo del 30.11.2021) non è subordinato al pagamento alla società opponente degli importi dovuti dal Comune di Catania e, dall'altro lato, l'inadempimento del predetto Ente non può configurarsi ex se quale causa di forza maggiore per sospendere il pagamento delle retribuzioni dovute a parte opposta.
In particolare, la parte opponente ha solo genericamente allegato gli inadempimenti del Comune di Catania e la sussistenza di una causa di forza maggiore a sostegno del proprio inadempimento nei confronti dell'opposta, senza tuttavia dedurre e dimostrare alcunché con riguardo alla propria complessiva situazione economica nell'intero periodo in considerazione, peraltro a fronte dei provvedimenti di liquidazione prodotti da parte opposta (cfr. doc. n. 4).
Va, pertanto, disattesa la censura in esame formulata da parte opponente.
2.7. Appare, invece, parzialmente fondata la prospettazione attorea concernente l'avvenuto pagamento degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, siccome compiutamente formulata da parte opponente alla prima udienza del 26.9.2023 (cfr. verbale di udienza, in cui la predetta parte ha esibito “…n. 29 bonifici bancari di somme versate dalla cooperativa opponente in favore dell'opposta nel periodo compreso dall'8.11.2021 al 28.2.2023 per l'importo complessivo di € 58.820,00, somme versate in attuazione dell'accordo solutorio del 30.11.2021 già in atti”, chiedendo “…di essere autorizzato alla produzione telematica della documentazione in esame…”).
2.7.1. Al riguardo, deve preliminarmente confermarsi e ribadirsi l'ordinanza del
17.11.2023 con cui, “…a fronte di quanto dedotto e richiesto da parte opponente sin dalla prima udienza del 26.9.2023”, è stata ritenuta ammissibile – e quindi ammessa – ex art. 7 421 c.p.c. “…la documentazione esibita dalla predetta parte all'udienza del 26.9.2023 e depositata telematicamente in data 14.11.2023” (cfr. ordinanza del 17.11.2023, cit., qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta per fare parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Ed invero, siccome evidenziato nella citata ordinanza, la Suprema Corte ha sul punto osservato che “L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti” (cfr. C. Cass. 41474/2021; da ultimo, cfr. altresì C. Cass. 3155/2025 secondo cui “L'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra eccezione in senso lato”).
2.7.2. Ciò posto, tenuto conto delle date di effettuazione dei bonifici prodotti in atti e delle causali ivi riportate, non appaiono riferibili né all'accordo del 30.11.2021 né ai crediti retributivi portati dal decreto ingiuntivo de quo i seguenti bonifici effettuati da parte opponente (secondo l'elencazione contenuta nella nota di deposito del 14.11.2023 e nel
“riepilogo bonifici” prodotto in data 12.6.2025):
1) Bonifico n. 1 dell'8.11.2021 di € 500,00, poiché antecedente l'accordo del
30.11.2021 e le retribuzioni richieste con il decreto ingiuntivo opposto;
2) Bonifico n. 2 del 15.11.2021 di € 8.120,00, poiché antecedente l'accordo del
30.11.2021 e le retribuzioni richieste con il decreto ingiuntivo opposto;
3) Bonifico n. 4 del 4-5.1.2022 di € 4.000,00, poiché avente a oggetto “mesi luglio agosto settembre 2021”, non rientranti nell'accordo del 30.11.2021 e nel decreto ingiuntivo opposto;
4) Bonifico n. 6 del 5.1.2022 di € 4.000,00, poiché duplicato del n. 4 (cfr. verbale di udienza del 5.12.2023 in cui anche parte opponente ha riconosciuto la “…erronea duplicazione riscontrata da parte opposta all'udienza del 3.11.2023 con riguardo ai bonifici allegati ai nn. 4 e 6”; cfr. altresì “riepilogo bonifici” prodotto da parte opponente in data 12.6.2025, cit.);
5) Bonifico n. 29 del 27.2.2023 di € 5.000,00, poiché concernente i mesi di “aprile maggio giugno 2022” espressamente esclusi dal decreto ingiuntivo opposto.
2.7.3. Stante quanto sopra, l'eccezione di adempimento formulata da parte opponente all'udienza del 26.9.2023 va disattesa con riguardo all'importo complessivo di €
8 21.620,00 risultante dai predetti bonifici (come detto, non riferibili né all'importo oggetto dell'accordo del 30.11.2021 né ai crediti richiesti con il decreto ingiuntivo opposto).
2.7.4. Sulla base della suindicata documentazione successivamente prodotta da parte opponente e acquisita ex art. 421 c.p.c., nonché in difetto di specifiche e decisive contestazioni di parte opposta sul punto, deve invece reputarsi provata la corresponsione del residuo importo di € 40.708,00 risultante dai bonifici in atti con riguardo sia alla causale indicata nell'accordo del 30.11.2021 (id est: saldo retribuzioni da gennaio 2018 a giugno 2021 per € 26.679,00), sia – per la parte rimanente e per quel che qui rileva – alle retribuzioni oggetto del presente procedimento (id est: anno 2022 con esclusione di mesi di aprile, maggio e giugno, tredicesima mensilità 2022 e gennaio e febbraio 2023, per complessivi € 17.156,00).
2.7.5. A tal fine, in particolare, vengono in rilievo i seguenti bonifici prodotti da parte opponente in data 14.11.2023 e non specificamente confutati da parte opposta con riguardo alla loro materiale sussistenza (secondo l'elencazione contenuta nella nota di deposito del 14.11.2023 e nel “riepilogo bonifici” prodotto in data 12.6.2025):
1) bonifico n. 3 del 3.1.2022 di € 1.500,00; 2) bonifico n. 5 del 4.1.2022 di € 1.500,00; 3)
bonifico n. 7 del 24.1.2022 di € 2.000,00; 4) bonifico n. 8 del 9.2.2022 di € 1.400,00; 5)
bonifico n. 9 del 9.3.2022 di € 970,00; 6) bonifico n. 10 dell'8.4.2022 di € 3.000,00; 7)
bonifico n. 11 del 12.4.2022 di € 450,00; 8) bonifico n. 12 del 28.4.2022 di € 1.500,00; 9)
bonifico n. 13 del 28.4.2022 di € 4.150,00; 10) bonifico n. 14 dell'11.5.2022 di € 1.000,00;
11) bonifico n. 15 del 23.5.2022 di € 1.500,00; 12) bonifico n. 16 del 6.6.2022 di € 387,00;
13) bonifico n. 17 del 24.6.2022 di € 900,00; 14) bonifico n. 18 del 15.7.2022 di €
1.600,00; 15) bonifico n. 19 del 25.8.2022 di € 1.000,00; 16) bonifico n. 20 del 9.9.2022 di
€ 1.000,00; 17) bonifico n. 21 del 27.9.2022 di € 1.500,00; 18) bonifico n. 22 del 27.9.2022 di € 1.000,00; 19) bonifico n. 23 del 10.10.2022 di € 1.200,00; 20) bonifico n. 24 del
14.10.2022 di € 500,00; 21) bonifico n. 25 dell'8.11.2022 di € 5.000,00; 22) bonifico n. 26 del 14.11.2022 di € 1.000,00; 23) bonifico n. 27 del 9.12.2022 di € 700,00; 24) bonifico n.
28 del 20.12.2022 di € 5.951,00.
A fronte di ciò, d'altronde, appare infondata la censura di parte opposta secondo cui la società opponente “…ha esplicitamente imputato [i] pagamenti dedotti esclusivamente all'accordo solutorio del 30.11.2021 e quindi alle retribuzioni maturate dal 2018 al 2021.
Pertanto deve escludersi che tali pagamenti abbiano efficacia estintiva della diversa obbligazione di pagamento dedotta nel decreto ingiuntivo n. 662/23 oggi opposto, relativo
9 alle retribuzioni anno 2022 e TFR […]” (cfr. note del 20.9.2024 e, da ultimo, note del
16.10.2025).
Sul punto occorre infatti evidenziare che, da un lato, parte opponente ha prospettato nell'atto introduttivo – seppure infondatamente – l'inclusione nell'accordo del 30.11.2021 anche delle mensilità successive alla predetta data e, quindi, oggetto del presente giudizio;
dall'altro lato, all'udienza del 26.9.2023 la società opponente ha solo genericamente dedotto che le somme in esame sono state “…versate dalla cooperativa opponente in favore dell'opposta nel periodo compreso dall'8.11.2021 al 28.2.2023 per l'importo complessivo di € 58.820,00, somme versate in attuazione dell'accordo solutorio del
30.11.2021 già in atti”, senza tuttavia fare espresso e specifico riferimento alle sole
“…retribuzioni maturate dal 2018 al 2021” ed escludere, dunque, le retribuzioni successive oggetto del decreto ingiuntivo de quo (cfr. verbale di udienza).
Per altro verso, la parte opposta non ha compiutamente allegato e – soprattutto – provato l'imputabilità e la riconducibilità di tali pagamenti ad altri titoli e causali, ovvero ad altri e differenti rapporti in ipotesi intercorsi con la società opponente o con altri soggetti, apparendo altresì generica e indimostrata la deduzione – tardivamente – svolta da dalla predetta parte all'udienza del 20.6.2025 secondo cui “…i bonifici in questione sono riferibili, per quanto dichiarato dalla parte opposta, alla amministrazione della società cooperativa “solidarietà e servizi” della quale il sig. è Parte_3 amministratore di fatto;
la parte opposta precisa altresì che parimenti il era Pt_3 amministratore di fatto della società opponente il cui legale rappresentante formale è la moglie […]” (cfr. verbali di udienza del 13.6.2025 e del 20.6.2025 e Controparte_2 note del 16.10.2025).
2.7.6. Stante quanto sopra, con riguardo alle retribuzioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto (id est: anni 2022 e 2023) l'eccezione di pagamento appare fondata limitatamente all'importo di € 14.029,00, pari alla differenza tra l'anzidetto complessivo importo di € 40.708,00 versato anche per tale causale (cfr. supra punto 2.7.4) e l'importo di € 26.679,00 dovuto in base all'accordo del 30.11.2021 a titolo di saldo retribuzioni da gennaio 2018 a giugno 2021, trattandosi anche ex art. 1193 c.c. del debito più antico (ciò in disparte ogni ulteriore considerazione sul punto, non essendo tale precedente credito né il decreto ingiuntivo conseguentemente richiesto ed emesso, come documentato da parte opposta, oggetto del presente procedimento).
2.7.7. Sulla base della documentazione in atti e delle superiori argomentazioni, può pertanto reputarsi provata l'erogazione in favore di parte opposta – unicamente – di
10 complessivi € 14.029,00 in relazione alle mensilità oggetto del presente procedimento (id est: retribuzioni anno 2022 a eccezione di aprile, maggio e giugno, tredicesima mensilità
2022 e gennaio e febbraio 2023).
La presente opposizione va quindi accolta con esclusivo riferimento alla predetta somma, risultando invece parte opponente ancora debitrice della residua somma di €
3.127,00 a titolo di retribuzioni ingiunte (id est: € 17.156,00 richiesti e dovuti - € 14.029,00 corrisposti) e dell'intera somma di € 21.934,00 richiesta a titolo di TFR.
2.7.8. Nel resto va infine rimarcato che, a fronte delle allegazioni di parte opposta
(che vanno qualificate come allegazioni di inadempimento della prestazione a carico del datore di lavoro), nessun ulteriore elemento di prova è stato fornito dal datore di lavoro, il quale non ha assolto l'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare l'avvenuto integrale pagamento o l'impossibilità dell'adempimento per cause a lui non imputabili.
Come detto, secondo i principi dell'inadempimento, provato il titolo e allegato l'inadempimento da parte del lavoratore, sarebbe stato onere del debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, C. Cass. S.U. 13533/2001).
2.7.9. In definitiva, sulla base di quanto suesposto e dei suindicati – e parziali – pagamenti documentati in atti, la somma che la parte opponente deve ancora corrispondere a parte opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto (id est: retribuzioni anno
2022 con esclusione dei mesi di aprile, maggio e giugno, tredicesima mensilità 2022, retribuzioni di gennaio e febbraio 2023 e TFR), è pari a € 25.061,00 (id est: € 3.127,00 per residue retribuzioni ingiunte + € 21.934,00 per TFR).
2.8. Da tanto consegue l'accoglimento dell'opposizione con riguardo all'importo richiesto con il decreto ingiuntivo per la parte eccedente la somma di € 25.061,00.
Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, deve essere revocato in ragione del minore importo spettante al ricorrente in senso sostanziale.
Ed infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo,
11 che dunque va sempre integralmente revocato” (cfr. C. Cass. 21840/2013; C. Cass.
21432/2011).
2.9. Alla stregua di quanto esposto, la parte opponente deve essere condannata a pagare alla parte opposta, a titolo di residue retribuzioni ingiunte e TFR, l'importo complessivo di € 25.061,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo sulla base dell'importo oggetto della statuizione finale di condanna (ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte opponente.
Stante l'esito della controversia, invece, non sussistono i presupposti per la pur sollecitata condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c., né sulla base del comma 1 della citata disposizione, non avendo parte opposta allegato e provato di avere subito specifici danni, né sulla base del potere discrezionale di cui al comma 3, non essendo emersi elementi tali da giustificarne l'esercizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 25.061,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Catania, 17 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
12