TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8994/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 22/06/1954 a LATINA (LT) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]24 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. BEVILACQUA CARLO EMANUELE elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 13/03/1956 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]78 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. BEVILACQUA CARLO EMANUELE elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore
Divorziati con sentenza n. 8819/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il 10.11.2022 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 8819/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il 10.11.2022.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2 mantenimento la somma mensile di € 150,00 da versare entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico sul
c/c intestato alla stessa. L'assegno mensile sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 8819/2022 del Tribunale di
Milano, pubblicata il 10.11.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 01/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 22/06/1954 a LATINA (LT) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]24 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. BEVILACQUA CARLO EMANUELE elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 13/03/1956 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]78 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. BEVILACQUA CARLO EMANUELE elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore
Divorziati con sentenza n. 8819/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il 10.11.2022 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 8819/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il 10.11.2022.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2 mantenimento la somma mensile di € 150,00 da versare entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico sul
c/c intestato alla stessa. L'assegno mensile sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 8819/2022 del Tribunale di
Milano, pubblicata il 10.11.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 01/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato