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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9846 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
N. 9025/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 30.10.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano e
UC CC, presso il cui studio in Giugliano in Campania
(Na), alla Piazza Gramsci, n. 6, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. Controparte_1
, in persona del curatore fallimentare, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Aniello Abbate ed elett.te dom.to presso il suo domicilio digitale, , giusta Email_1 procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.3.2021 la
[...] ha proposto opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
1109/2021, depositato il 13.2.2021 e regolarmente notificato il
17.2.2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare, alla 2 Parte_2 la somma di Euro 5.856,00, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5
D. Lgs n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei di pagamento (v. resoconto lavori del 16.10.2017) sino al saldo, nonché le spese del procedimento liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% dei compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2.1. In particolare l'opponente eccepiva l'illegittimità o nullità del ricorso per decreto ingiuntivo a motivo del proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la fattura era stata emessa in totale compensazione con il circuito di moneta complementare ICC.
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 3 Concludeva, pertanto, nel senso di: “autorizzare la chiamata in causa ed in garanzia della soc. con sede in Milano alla via CP_2
Uberto Visconte di Modrone n.
6 - Milano - 20122 P.IVA ; P.IVA_3 nel merito - revocare per i motivi innanzi esposti l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarando, per l'effetto, non dovute le somme pretese dalla società opposta;
- condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, maggiorazione del 15% per spese generali, Iva e Cpa, con richiesta di attribuzione agli scriventi procuratori, che se ne dichiarano anticipatari.”.
3. Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza, il precedente Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., “atteso che l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine al pattuito pagamento della fattura
n. 76 del 16/10/2017 mediante circuito ICC parrebbe trovare riscontro non solo nella fattura medesima, nella quale è riportata la dicitura
“fattura effettuata in totale compensazione con il circuito ICC”, ma anche nel “resoconto lavori” redatto dalla società opposta, in cui è fatto espresso riferimento al pagamento della somma in questione mediante “circuito ICC”” e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 11.4.2022.
5. Con decreto del 29.12.2021 il Giudice prendeva atto dell'istanza di interruzione depositata in data 14.12.2021 nell'interesse della
[...]
nonché dell'intervenuto fallimento della società Controparte_1 opposta, come documentato dalla sentenza prodotta in atti, e dichiarava l'interruzione del giudizio.
6. In data 25.3.2022 veniva depositato dalla Scuola Paritaria CP_3 ricorso in riassunzione e il Giudice fissava l'udienza del 7.7.2022
[...] per la prosecuzione del giudizio, onerando parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte entro il 6.5.2022.
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 4 7. Il si costituiva in giudizio con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta del 06 ottobre 2022 facendo proprie le difese svolte dalla società in bonis.
8. In seguito, il giudice, con ordinanza del 7.11.2022, respingeva l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata da parte opposta per l'inesistenza (rectius: nullità) della notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo effettuata dall'opponente al liquidatore della società in luogo che al curatore CP_1 fallimentare della stessa, in quanto quest'ultima si costituiva in giudizio sanando il vizio della stessa.
La suddetta motivazione deve ritenersi integralmente condivisa nella presente sede.
9. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 5.6.2023).
10. Assegnata la causa allo scrivente in data 16.4.2025, con coevo decreto veniva anticipata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., al 30.10.2025.
11. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
11.1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
11.1.1. Invero, risulta dagli atti che le parti non hanno inteso negare o contestare il rapporto tra le stesse intercorso né vi sono state contestazioni in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni dovute.
La vertenza riguarda esclusivamente l'avvenuto pagamento o meno di una parte residua del prezzo concordato per l'esecuzione dei lavori, pari ad € 5.856,00 richiesti in via monitoria.
A questo punto è onere della debitrice provare l'avvenuta estinzione del diritto di credito vantato dal col presente giudizio poiché va CP_1 ricordato che per pacifica giurisprudenza “…l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 5 l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio
2006, n. 2421).” (Cassazione civile, sez. III, sentenza del 27 giugno
2022, n. 20597). Pertanto, mentre resta in capo al creditore opposto l'onere di documentare il fondamento della propria pretesa, sarà
l'opponente a dover fornire prova dei fatti estintivi del diritto che giustificano la propria opposizione.
11.1.2. A fronte della ingiunzione emessa, sostiene parte debitrice di aver corrisposto l'importo indicato secondo le modalità concordate dalle parti, quindi tramite compensazione dei crediti rispettivi attraverso un circuito di credito complementare denominato del Pt_3 quale è titolare, promotore e gestore la società CP_2
11.1.3. Come premesso, l'opposto ha dato prova del proprio diritto depositando, fin dalla fase monitoria, le fatture emesse che, in mancanza di contestazione delle parti circa la validità e l'esecuzione dell'accordo, costituiscono prova idonea del diritto al pagamento. La
Suprema Corte, infatti, in merito all'efficacia probatoria delle fatture, ha precisato che “…la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, come nel caso di specie, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ., sez. III, sentenza del 15 maggio 2018, n.
11736).
11.2 Nel caso in esame, è opportuno comprendere il meccanismo di funzionamento del circuito in questione. Si tratta, nella specie, di una n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 6 pratica commerciale utilizzata tra imprese per lo scambio multilaterale di beni o servizi in compensazione. La caratteristica di tale circuito consiste nella multilateralità: la transazione commerciale non si limita a un mero scambio di merci o servizi di tipo bilaterale, bensì prevede l'assunzione di crediti, da parte di chi vende, e debiti, da parte di chi acquista, direttamente nei confronti del circuito, che possono essere saldati rispettivamente con l'acquisto e la vendita di beni e servizi nello stesso circuito in un tempo successivo.
11.2.1. Tuttavia, condizione necessaria e logicamente antecedente ai fini del funzionamento del suddetto meccanismo è che entrambe le società siano effettivamente iscritte al circuito.
11.2.2. Ciò, nel caso di specie, non emerge dagli atti.
Invero, l'allegato all'atto di opposizione denominato “contratto di adesione ICC”, a ben vedere, costituisce unicamente una richiesta (per vero solo dell'opponente) di adesione al circuito stesso e, dunque, non vale a rendere tale adesione effettiva.
A fortiori, si osservi che tale richiesta è comunque temporalmente successiva (5.12.2017) rispetto alla fattura emessa (datata 16.10.2017).
Per quanto attiene alla società opposta, non risulta agli atti nemmeno la richiesta di iscrizione al circuito.
Quand'anche, poi, volesse ammettersi (ma non è questo il caso) che le società siano iscritte al circuito (cfr. Pec del 6.5.2019 da parte di ICC, allegato dalla opposta alla comparsa di costituzione e risposta che escluderebbe l'iscrizione della opposta), non emergerebbe comunque la prova dell'avvenuto pagamento, non essendo le fatture emesse sufficienti a provare che lo stesso si sia verificato.
D'altro canto, a fronte di tre diffide ad adempiere inviate dalla società in bonis nel 2019-2020 (docc. 2,3,4, prod. parte opposta), l'opponente
è rimasta del tutto silente, senza eccepire il pagamento tramite compensazione.
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 7 Pertanto, non risultando adempiuta in alcun modo la prestazione da parte della questa va condannata Parte_1 all'adempimento della stessa, con relativo rigetto dell'opposizione.
11.2.3. Restano assorbite le altre questioni.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. 147/2022), ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio, data l'esiguità del valore della controversia (prossimo al valore minimo dello scaglione fino ad €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. n.
1109/2021;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 del , delle spese di lite che Controparte_1 liquida, quanto alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva, se dovuta, e Cpa, e dispone che il relativo pagamento avvenga in favore dello Stato.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Maria Grazia Pellegrini, MOT in tirocinio generico nominata con D.M. 4.4.2025.
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 8
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
N. 9025/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 30.10.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano e
UC CC, presso il cui studio in Giugliano in Campania
(Na), alla Piazza Gramsci, n. 6, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. Controparte_1
, in persona del curatore fallimentare, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Aniello Abbate ed elett.te dom.to presso il suo domicilio digitale, , giusta Email_1 procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.3.2021 la
[...] ha proposto opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
1109/2021, depositato il 13.2.2021 e regolarmente notificato il
17.2.2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare, alla 2 Parte_2 la somma di Euro 5.856,00, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5
D. Lgs n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei di pagamento (v. resoconto lavori del 16.10.2017) sino al saldo, nonché le spese del procedimento liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% dei compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2.1. In particolare l'opponente eccepiva l'illegittimità o nullità del ricorso per decreto ingiuntivo a motivo del proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la fattura era stata emessa in totale compensazione con il circuito di moneta complementare ICC.
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 3 Concludeva, pertanto, nel senso di: “autorizzare la chiamata in causa ed in garanzia della soc. con sede in Milano alla via CP_2
Uberto Visconte di Modrone n.
6 - Milano - 20122 P.IVA ; P.IVA_3 nel merito - revocare per i motivi innanzi esposti l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarando, per l'effetto, non dovute le somme pretese dalla società opposta;
- condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, maggiorazione del 15% per spese generali, Iva e Cpa, con richiesta di attribuzione agli scriventi procuratori, che se ne dichiarano anticipatari.”.
3. Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza, il precedente Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., “atteso che l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine al pattuito pagamento della fattura
n. 76 del 16/10/2017 mediante circuito ICC parrebbe trovare riscontro non solo nella fattura medesima, nella quale è riportata la dicitura
“fattura effettuata in totale compensazione con il circuito ICC”, ma anche nel “resoconto lavori” redatto dalla società opposta, in cui è fatto espresso riferimento al pagamento della somma in questione mediante “circuito ICC”” e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 11.4.2022.
5. Con decreto del 29.12.2021 il Giudice prendeva atto dell'istanza di interruzione depositata in data 14.12.2021 nell'interesse della
[...]
nonché dell'intervenuto fallimento della società Controparte_1 opposta, come documentato dalla sentenza prodotta in atti, e dichiarava l'interruzione del giudizio.
6. In data 25.3.2022 veniva depositato dalla Scuola Paritaria CP_3 ricorso in riassunzione e il Giudice fissava l'udienza del 7.7.2022
[...] per la prosecuzione del giudizio, onerando parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte entro il 6.5.2022.
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 4 7. Il si costituiva in giudizio con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta del 06 ottobre 2022 facendo proprie le difese svolte dalla società in bonis.
8. In seguito, il giudice, con ordinanza del 7.11.2022, respingeva l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata da parte opposta per l'inesistenza (rectius: nullità) della notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo effettuata dall'opponente al liquidatore della società in luogo che al curatore CP_1 fallimentare della stessa, in quanto quest'ultima si costituiva in giudizio sanando il vizio della stessa.
La suddetta motivazione deve ritenersi integralmente condivisa nella presente sede.
9. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 5.6.2023).
10. Assegnata la causa allo scrivente in data 16.4.2025, con coevo decreto veniva anticipata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., al 30.10.2025.
11. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
11.1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
11.1.1. Invero, risulta dagli atti che le parti non hanno inteso negare o contestare il rapporto tra le stesse intercorso né vi sono state contestazioni in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni dovute.
La vertenza riguarda esclusivamente l'avvenuto pagamento o meno di una parte residua del prezzo concordato per l'esecuzione dei lavori, pari ad € 5.856,00 richiesti in via monitoria.
A questo punto è onere della debitrice provare l'avvenuta estinzione del diritto di credito vantato dal col presente giudizio poiché va CP_1 ricordato che per pacifica giurisprudenza “…l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 5 l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio
2006, n. 2421).” (Cassazione civile, sez. III, sentenza del 27 giugno
2022, n. 20597). Pertanto, mentre resta in capo al creditore opposto l'onere di documentare il fondamento della propria pretesa, sarà
l'opponente a dover fornire prova dei fatti estintivi del diritto che giustificano la propria opposizione.
11.1.2. A fronte della ingiunzione emessa, sostiene parte debitrice di aver corrisposto l'importo indicato secondo le modalità concordate dalle parti, quindi tramite compensazione dei crediti rispettivi attraverso un circuito di credito complementare denominato del Pt_3 quale è titolare, promotore e gestore la società CP_2
11.1.3. Come premesso, l'opposto ha dato prova del proprio diritto depositando, fin dalla fase monitoria, le fatture emesse che, in mancanza di contestazione delle parti circa la validità e l'esecuzione dell'accordo, costituiscono prova idonea del diritto al pagamento. La
Suprema Corte, infatti, in merito all'efficacia probatoria delle fatture, ha precisato che “…la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, come nel caso di specie, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ., sez. III, sentenza del 15 maggio 2018, n.
11736).
11.2 Nel caso in esame, è opportuno comprendere il meccanismo di funzionamento del circuito in questione. Si tratta, nella specie, di una n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 6 pratica commerciale utilizzata tra imprese per lo scambio multilaterale di beni o servizi in compensazione. La caratteristica di tale circuito consiste nella multilateralità: la transazione commerciale non si limita a un mero scambio di merci o servizi di tipo bilaterale, bensì prevede l'assunzione di crediti, da parte di chi vende, e debiti, da parte di chi acquista, direttamente nei confronti del circuito, che possono essere saldati rispettivamente con l'acquisto e la vendita di beni e servizi nello stesso circuito in un tempo successivo.
11.2.1. Tuttavia, condizione necessaria e logicamente antecedente ai fini del funzionamento del suddetto meccanismo è che entrambe le società siano effettivamente iscritte al circuito.
11.2.2. Ciò, nel caso di specie, non emerge dagli atti.
Invero, l'allegato all'atto di opposizione denominato “contratto di adesione ICC”, a ben vedere, costituisce unicamente una richiesta (per vero solo dell'opponente) di adesione al circuito stesso e, dunque, non vale a rendere tale adesione effettiva.
A fortiori, si osservi che tale richiesta è comunque temporalmente successiva (5.12.2017) rispetto alla fattura emessa (datata 16.10.2017).
Per quanto attiene alla società opposta, non risulta agli atti nemmeno la richiesta di iscrizione al circuito.
Quand'anche, poi, volesse ammettersi (ma non è questo il caso) che le società siano iscritte al circuito (cfr. Pec del 6.5.2019 da parte di ICC, allegato dalla opposta alla comparsa di costituzione e risposta che escluderebbe l'iscrizione della opposta), non emergerebbe comunque la prova dell'avvenuto pagamento, non essendo le fatture emesse sufficienti a provare che lo stesso si sia verificato.
D'altro canto, a fronte di tre diffide ad adempiere inviate dalla società in bonis nel 2019-2020 (docc. 2,3,4, prod. parte opposta), l'opponente
è rimasta del tutto silente, senza eccepire il pagamento tramite compensazione.
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 7 Pertanto, non risultando adempiuta in alcun modo la prestazione da parte della questa va condannata Parte_1 all'adempimento della stessa, con relativo rigetto dell'opposizione.
11.2.3. Restano assorbite le altre questioni.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. 147/2022), ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio, data l'esiguità del valore della controversia (prossimo al valore minimo dello scaglione fino ad €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. n.
1109/2021;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 del , delle spese di lite che Controparte_1 liquida, quanto alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva, se dovuta, e Cpa, e dispone che il relativo pagamento avvenga in favore dello Stato.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Maria Grazia Pellegrini, MOT in tirocinio generico nominata con D.M. 4.4.2025.
n. 9025/2021 r.g.a.c. Pag. 8