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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/10/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8224/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa ON De IC, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24/10/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8224/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI BIASE Parte_1 C.F._1 CATERINA RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/07/2025 roponeva istanza per Parte_1 accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo procedersi alla nomina di un CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Con decreto depositato il 3.9.2025 e comunicato in data 4.9.2025, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 24.10.2025 ed assegnava alla parte ricorrente il termine del giorno
10.9.2025 per la notificazione del ricorso alla controparte.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione della part ricorrente, che ha dichiarato di non aver notificato il ricorso alla parte resistente e ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 *****
Il ricorso è improcedibile,
Ed invero, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, al primo comma, quanto segue: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e all'articolo 195”.
Ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali.
Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito e richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
Tanto era stato, del resto, precisato nel decreto pronunciato in data 3.9.2025.
Sennonchè, la parte ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso alla parte resistente, per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. CP_ Nulla per le spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio dell .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 30/07/2025 , nella causa iscritta al n. 8224 /2025 CP_1
R.G.A.C. così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- nulla per le spese processuali.
Foggia, 24/10/2025
pagina 2 di 3 Il Giudice
ON De IC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa ON De IC, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24/10/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8224/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI BIASE Parte_1 C.F._1 CATERINA RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/07/2025 roponeva istanza per Parte_1 accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo procedersi alla nomina di un CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Con decreto depositato il 3.9.2025 e comunicato in data 4.9.2025, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 24.10.2025 ed assegnava alla parte ricorrente il termine del giorno
10.9.2025 per la notificazione del ricorso alla controparte.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione della part ricorrente, che ha dichiarato di non aver notificato il ricorso alla parte resistente e ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
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Il ricorso è improcedibile,
Ed invero, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, al primo comma, quanto segue: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e all'articolo 195”.
Ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali.
Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c. (ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito e richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
Tanto era stato, del resto, precisato nel decreto pronunciato in data 3.9.2025.
Sennonchè, la parte ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso alla parte resistente, per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. CP_ Nulla per le spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio dell .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato il 30/07/2025 , nella causa iscritta al n. 8224 /2025 CP_1
R.G.A.C. così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- nulla per le spese processuali.
Foggia, 24/10/2025
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ON De IC
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