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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16196/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16196/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. CORIALE ANGELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in AVIGLIANA il Parte_1 Parte_2
16/09/2023.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 15 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 2 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e quello di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza;
DÀ ATTO che la casa coniugale di proprietà del Sig rimane allo stesso mentre la Sig.ra Parte_1 tornerà in Romania a far data dal 1° luglio 2024; Parte_2
DÀ ATTO che i coniugi danno atto che ad eccezione delle pattuizioni previste nel presente verbale, non vi è altra questione economica da definire così che nessuno di essi avrà più nulla a pretendere nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione o titolo, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16196/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. CORIALE ANGELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in AVIGLIANA il Parte_1 Parte_2
16/09/2023.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 15 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 2 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e quello di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza;
DÀ ATTO che la casa coniugale di proprietà del Sig rimane allo stesso mentre la Sig.ra Parte_1 tornerà in Romania a far data dal 1° luglio 2024; Parte_2
DÀ ATTO che i coniugi danno atto che ad eccezione delle pattuizioni previste nel presente verbale, non vi è altra questione economica da definire così che nessuno di essi avrà più nulla a pretendere nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione o titolo, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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