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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/11/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto R.G. n. 9018/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Cavalli, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Carsaniga, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto cumulativamente di pronunciare dapprima sentenza di separazione personale dei coniugi e a seguire di divorzio, indicando da ultimo come segue le condizioni del divorzio:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Noceto (PR).
2) In relazione alla cessione della casa coniugale In merito alla casa coniugale sita in
Salsomaggiore Terme (PR), via Vittorio Rossi n. 4/b, di proprietà della moglie, le parti hanno
1 raggiunto l'accordo di trasferire la nuda proprietà alle tre figlie minori, Persona_1 (13/12/2012) di anni 11 (13/12/2012) di anni 11 e Persona_2 Persona_3 (15/07/2016 ) di anni 8, e il diritto di abitazione a favore del sig. fino al Parte_2 31/12/2038, (successivamente a tale data l'immobile sarà a totale ed esclusiva disponibilità delle figlie) a fronte del versamento a titolo di corrispettivo della cessione dell'immobile alle figlie minorenni e del diritto di abitazione a favore del sig. in forma mista, Parte_2 tramite: a) estinzione del mutuo pari ad Euro 110.529,56, ancora in essere alla data di oggi o comunque pari alla somma che risulterà dovuta al momento dell'estinzione, da parte del sig Parte_2
o di persona da nominare alla data del rogito notarile da fissarsi entro e non oltre il
[...] 31.12.2024 ( salvo proroghe imputabili alle tempistiche del Giudice tutelare e/o omologa del
Tribunale) avanti al Notaio di ZA, che comunicherà la data di Persona_4 svolgimento al sig. e alla signora Parte_2 Parte_1 b) riconoscimento delle somme già versate da per il predetto mutuo, pari Parte_2 ad Euro 105.808,08 (di cui Euro 77.048,57 come quota capitale ed Euro 28.759,51 per interessi) da parte della sig,ra a favore di e riconoscimento delle somme Pt_1 Parte_2 maturate e versate fino al trasferimento dell'immobile; c) versamento di Euro 15.000,00 da corrispondere alla sig.ra da parte del sig Parte_1
o da persona da nominare, con la seguente modalità: Parte_2 Euro 2.500,00 già versati in data 14/10/2022;
Euro 2.500,00 già versati in data 17/10/2022;
Euro 3.000,00 già versati in data 22/11/2022; Euro 3.000,00 già versati in data 29/12/2022;
Euro 4.000,00 da versarsi al momento del rogito. 3) Il rogito per la vendita dell'immobile sito in Salsomaggiore Terme (PR), Via Vittorio Rossi n°4/b relative pertinenze e posto auto, avverrà entro e non oltre il 31.12.2024, avanti il Notaio
di ZA, salvo lo stesso non necessiti di maggiore tempo, ed indichi una Persona_4 data diversa e successiva al 31.12.2024 e salvo proroghe imputabili alle tempistiche del Giudice tutelare e della omologa di separazione e divorzio, come da comunicazioni dei rispettivi avvocati. Le spese notarili, imposte e quant'altro conseguente alla suddetta compravendita sono a carico della parte acquirente Parte_2 Parte venditrice/donante dovrà consegnare e/o rendersi parte diligente nel Parte_1 verificare con il sig. la documentazione, necessaria al Notaio, in tempo Parte_2 utile per il rogito che verrà fissato, per il trasferimento dell'immobile alle figlie e al riconoscimento del diritto di abitazione al marito (a titolo Parte_2 esemplificativo APE, certificazioni di conformità etc).
4) Nell'ipotesi in cui entrambe le parti o anche solo una di esse non si rendesse adempiente rispetto gli accordi di cui ai punti n° 2) e 3) le stesse saranno liberate dagli obblighi in essi previsti.
5) Nella ipotesi in cui la signora successivamente al corretto adempimento da parte di Pt_1 entrambi i coniugi dei punti 2) e 3), richiedesse ed ottenesse l'assegnazione della casa coniugale per sé e per le figlie, in deroga agli accordi intercorsi, la stessa si obbliga a sostenere la somma di
Euro 800,00 mensili a titolo di canone di locazione a favore del sig. a Parte_2 far tempo dalla data del rilascio della casa coniugale da parte del sig. e fino Parte_2 all'indipendenza delle figlie, oltre alla restituzione delle somme versate di cui ai punti 2) e 3). 6) Le parti dichiarano di avvalersi del disposto di cui all'art 19 Legge 06/03/1987 n. 74 nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
2 154/1999, come previsto dall'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa nella Circolare 18/E del 29 maggio 2013 e nella Circolare 2/E del 21 Febbraio 2014, pertanto tali trasferimenti immobiliari dovranno ritenersi esenti da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecarie e catastale e che tale trasferimento viene eseguito in forza del principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione cfr: decisione n. 21761 del 29 luglio 2021, ) in forza del quale l'atto giudiziario che ratifica l'accordo di separazione e di divorzio è suscettibile di trasferire i beni immobili da un coniuge all'altro, assumendo forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. che implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione, titolo valido per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1- bis, della l. n. 52 del 1985. Le parti precisano inoltre che il trasferimento immobiliare in oggetto è funzionale e indispensabile al fine di risolvere la crisi coniugale tra i coniugi e costituisce l'unica soluzione esperibile per dirimere le controversie di carattere patrimoniale tra loro.
7) Gli arredi di cui alla casa coniugale rimarranno a servizio del predetto immobile ad eccezione dell'asciugatrice, del tapis roulant, della specchiera posizionata nella stanza da bagno, e di un televisore, che vengono assegnati alla sig.ra e le parti danno atto che sono già stati ritirati e Pt_1 sono nella disponibilità della signora Pt_1
8) La sig.ra ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale in data 15/10/2022 e Parte_1 provvederà entro 30 giorni dal rogito notarile a trasferire la propria residenza e il proprio domicilio in ZA in via Giotto n.2.
9) I coniugi hanno concordato e confermato che, a far tempo dall'uscita della moglie dalla casa coniugale in data 15/10/2022, le spese per le utenze, tasse, spese condominiali ordinarie e straordinarie, lavori di manutenzione ordinari o straordinari, ristrutturazioni, sanatorie, sanzioni, cartelle di pagamento, tributi presenti e futuri e qualsivoglia ulteriore spesa presente e futura anche se non ancora maturata, anche quivi non espressamente prevista, relativa alla predetta abitazione, saranno a carico in via esclusiva del sig. fino al godimento da parte dello stesso Parte_2 dell'immobile e comunque all'indipendenza economica delle figlie, salvo il godimento a qualsiasi titolo della sig.ra Pt_1
10) Le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso, con collocamento paritario ma residenza meramente anagrafica presso la madre, a
ZA (PR). In caso di trasferimento della madre in altra città diversa da ZA (PR), dovrà esservi il previo consenso del padre, per il nuovo spostamento della residenza anagrafica delle figlie.
11) Entrambi i coniugi si impegnano, comunque, a garantire alle figlie un'adeguata presenza ed assistenza, curando che le decisioni di maggior rilievo in ordine alla cura ed all'educazione delle stesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scelta della scuola, interventi dentistici o sanitari invasivi e particolarmente costosi ecc.) siano prese di comune accordo.
Entrambi i genitori comunque avranno facoltà di partecipare ai momenti significativi della vita delle figlie.
12) I coniugi concordemente stabiliscono che le minori trascorrano con entrambi i genitori un periodo paritario di tempo nell'arco delle settimane. Si concorda pertanto tra le parti un calendario così suddiviso su 2 settimane e con decorrenza il Lunedì: 2 gg (padre)+2 gg (madre)+3 gg (padre)+2 gg (madre)+2 gg (padre)+3 gg (madre).
Il tutto compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi delle predette.
3 Saranno naturalmente possibili eventuali modifiche e cambi sempre che vengano comunicati, accettati e compensati con pari cambi e/o sostituzioni per tempo tra le parti.
Si precisa altresì che le figlie minori frequenteranno le scuole medie nella città di Salsomaggiore e all'uscita di scuola avranno la possibilità di recarsi ed usufruire della casa coniugale indipendentemente dal giorno di pertinenza dei genitori.
Quanto sopra per il tempo strettamente necessario alla madre di recuperare le figlie, nei giorni di sua competenza, che comunque sempre sotto la di lei responsabilità. 13) Le figlie minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali ad anni alternati con la madre e con il padre, avendo cura di alternare tra i genitori le varie festività ed in particolare il Natale con il Capodanno e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Così pure i coniugi alterneranno tra loro le varie festività durante l'anno e i compleanni. 14) Durante il periodo feriale estivo, i genitori potranno tenere con sé le minori ciascuno per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi previamente tra gli stessi entro il giorno 31 Maggio di ogni anno, tenendo presente le problematiche di lavoro e di ferie a disposizione dei medesimi.
Quanto sopra salvo diverso accordo tra i genitori stessi. Nel periodo in cui le figlie si troveranno in vacanza con un genitore, l'altro potrà contattarle telefonicamente anche giornalmente. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare il recapito telefonico nonché l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura con congruo anticipo rispetto alla partenza prevista.
15) Per quanto concerne il mantenimento delle minori, stante la predetta distribuzione del tempo di assegnazione, ciascun genitore provvederà direttamente con le proprie risorse al relativo quotidiano mantenimento (pasti a casa, trasferimenti scolastici, gestione influenze, ecc..).
16) Il sig. si impegna a far frequentare alle tre figlie, fin tanto che le Parte_2 medesime vorranno praticarlo, l'attività sportiva di pattinaggio artistico. Si precisa pertanto che tutte le spese di iscrizione, rette mensili, spese per le attrezzature ed eventuali spese accessorie saranno a carico esclusivo del medesimo.
17) Il sig. si impegna a gestire e mantenere a proprie cure e spese la Parte_2Per_ gatta domestica “ ” presso l'abitazione di via Vittorio Rossi 4/b a Salsomaggiore Terme.
18) In ragione di tutto quanto sopra e con l'eccezione di quanto previsto ai punti 16 e 17, i coniugi concordemente stabiliscono di ripartire tra gli stessi, a far tempo dal 29.9.2023, nella misura del
50% per il marito e 50% per la moglie, le seguenti spese che si renderanno necessarie per le figlie e nello specifico: Spese che *non richiedono* il preventivo accordo tra i coniugi:
- spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal ssn, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, farmaci ed integratori,
- tasse e spese scolastiche, mensa scolastica, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica,
- trasporto pubblico da e per la scuola;
- testi di studio;
- gite scolastiche che importino un costo unitario non superiore a Euro 40,00 a bambina;
- lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori
(importo non superiore ad Euro 15,00 all'ora a bambina);
- centri vacanza, soggiorni estivi a iniziative delle locali parrocchie e /o centri analoghi (colonie)
e luoghi assimilati (per spese non superiori a complessivi Euro 40,00 per bambina).
- parrucchiera ed estetista quando necessaria (importi non superiori a 40 euro a bambina).
*Spese che devono essere previamente concordate dai coniugi:*
4 - imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
- spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal ssn, ticket sanitari, farmaci ed integratori, non essenziali in quanto non debitamente prescritte dal medico di base;
- corsi educativi e sportivi, diversi da quanto già garantito nel presente accordo da Parte_2
, con relative attrezzature e spese accessorie quali oneri di trasferta, ritiri estivi,
[...] partecipazione a tornei di categoria, rimborso carburante, chilometrico autostradale e alberghiero del genitore accompagnatore (in mancanza di un accordo il genitore si accollerà totalmente le spese);
- particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico
(es. computer e relativi accessori e aggiornamenti);
- educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali;
- corsi privati per l'apprendimento delle lingue;
- soggiorni all'estero;
- gite scolastiche che importino una spesa superiore a 40 euro a bambina;
- viaggi di istruzione e/o diporto;
- vacanze estive e/o invernali;
- organizzazione cerimonie, ricevimenti e feste dedicati alle figlieM
- vestiario di importo superiore ad euro 40,00 a bambina;
- regali di compleanno e/o Natale a compagni di classe, maestre e insegnanti, compagni di corso e amici;
- ricariche telefoniche;
- giocattoli, biciclette;
- acquisti auto o motorini;
- spese patente;
e quant'altro non specificamente indicato nel primo punto. Per i regali ai parenti o la partecipazione a cerimonie, eventi, feste di parenti, le spese saranno a carico del genitore facente parte della famiglia che organizza l'evento o la cerimonia. Altresì le spese per il vestiario ordinario saranno sostenute autonomamente da ciascun genitore.
Le spese che non importano il preventivo assenso dell'altro genitore, devono essere debitamente documentate e quindi rimborsate al coniuge che le ha sostenute entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale e amministrativa.
Quanto alle spese che necessitano del preventivo accordo dei genitori, anch'esse dovranno essere debitamente documentate, e la relativa somma di spettanza sarà versata al momento dell'atto dell'accordo stesso. 19) L'assegno unico di cui al d.lvo 21.12.2021 n.230 sarà percepito integralmente dalla sig.ra così come le detrazioni ed altre eventuali agevolazioni fiscali per i figli a carico. Parte_1 A tal fine il sig. si obbliga a consegnare a richiesta della sig.ra la Parte_2 Pt_1 documentazione fiscale ed amministrativa ed anche delle spese dal medesimo anticipate al fine di consentire alla stessa le operazioni di cui sopra.
20) I signori e si impegnano a comunicarsi gli eventuali cambiamenti di Parte_2 Pt_1 residenza o domicilio. Quando hanno con sé le figlie minori, darsi reciprocamente comunicazione degli spostamenti nelle varie località che siano superiori ai 100 Km.
21) Le parti dichiarano di darsi reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità, valido per l'espatrio, anche per quanto riguarda le figlie minori.
22) I coniugi si asterranno per un periodo di almeno un anno dalla data del presente atto da eventuali convivenze e comunque nello svolgimento dei loro rapporti con eventuali partners a
5 non creare situazioni di conflitto tra questi ultimi e le minori, nonché a vigilare su eventuali disagi. I coniugi si asterranno dal consentire agli eventuali partners di svolgere funzioni genitoriali.
23) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra le figlie e le rispettive famiglie di origine.
24) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze dei rispettivi legali.
25) Le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo.
26) Le parti a fronte del corretto adempimento del presente ricorso, con particolare riferimento alle clausole n° 2) e 3), danno atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto gli obblighi nei confronti delle figlie
27) I coniugi dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza chiamata per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che, resi edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica in udienza, di avervi aderito liberamente e coscientemente;
I coniugi infatti non intendono reciprocamente conciliarsi e confermano le conclusioni rassegnate nell'odierno ricorso. 28) I signori e dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione Parte_2 Pt_1 dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso con contestuale domanda di separazione personale dei coniugi e di susseguente divorzio, rassegnando, quanto alla seconda domanda, le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con sentenza in data 20.3.2025 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti, fissando con separata ordinanza emessa in pari data l'udienza del 2.10.2025 ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.), ed hanno dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'udienza di comparizione personale in sede di separazione.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse della prole minore
(il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore stessa.
6 Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi nata a Parte_1 ZA (PR) in data 14.3.1973, e nato a [...] il [...], Parte_2 alle condizioni riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in AR nella Camera di Consiglio in data 10.11.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
7
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto R.G. n. 9018/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Cavalli, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Carsaniga, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto cumulativamente di pronunciare dapprima sentenza di separazione personale dei coniugi e a seguire di divorzio, indicando da ultimo come segue le condizioni del divorzio:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Noceto (PR).
2) In relazione alla cessione della casa coniugale In merito alla casa coniugale sita in
Salsomaggiore Terme (PR), via Vittorio Rossi n. 4/b, di proprietà della moglie, le parti hanno
1 raggiunto l'accordo di trasferire la nuda proprietà alle tre figlie minori, Persona_1 (13/12/2012) di anni 11 (13/12/2012) di anni 11 e Persona_2 Persona_3 (15/07/2016 ) di anni 8, e il diritto di abitazione a favore del sig. fino al Parte_2 31/12/2038, (successivamente a tale data l'immobile sarà a totale ed esclusiva disponibilità delle figlie) a fronte del versamento a titolo di corrispettivo della cessione dell'immobile alle figlie minorenni e del diritto di abitazione a favore del sig. in forma mista, Parte_2 tramite: a) estinzione del mutuo pari ad Euro 110.529,56, ancora in essere alla data di oggi o comunque pari alla somma che risulterà dovuta al momento dell'estinzione, da parte del sig Parte_2
o di persona da nominare alla data del rogito notarile da fissarsi entro e non oltre il
[...] 31.12.2024 ( salvo proroghe imputabili alle tempistiche del Giudice tutelare e/o omologa del
Tribunale) avanti al Notaio di ZA, che comunicherà la data di Persona_4 svolgimento al sig. e alla signora Parte_2 Parte_1 b) riconoscimento delle somme già versate da per il predetto mutuo, pari Parte_2 ad Euro 105.808,08 (di cui Euro 77.048,57 come quota capitale ed Euro 28.759,51 per interessi) da parte della sig,ra a favore di e riconoscimento delle somme Pt_1 Parte_2 maturate e versate fino al trasferimento dell'immobile; c) versamento di Euro 15.000,00 da corrispondere alla sig.ra da parte del sig Parte_1
o da persona da nominare, con la seguente modalità: Parte_2 Euro 2.500,00 già versati in data 14/10/2022;
Euro 2.500,00 già versati in data 17/10/2022;
Euro 3.000,00 già versati in data 22/11/2022; Euro 3.000,00 già versati in data 29/12/2022;
Euro 4.000,00 da versarsi al momento del rogito. 3) Il rogito per la vendita dell'immobile sito in Salsomaggiore Terme (PR), Via Vittorio Rossi n°4/b relative pertinenze e posto auto, avverrà entro e non oltre il 31.12.2024, avanti il Notaio
di ZA, salvo lo stesso non necessiti di maggiore tempo, ed indichi una Persona_4 data diversa e successiva al 31.12.2024 e salvo proroghe imputabili alle tempistiche del Giudice tutelare e della omologa di separazione e divorzio, come da comunicazioni dei rispettivi avvocati. Le spese notarili, imposte e quant'altro conseguente alla suddetta compravendita sono a carico della parte acquirente Parte_2 Parte venditrice/donante dovrà consegnare e/o rendersi parte diligente nel Parte_1 verificare con il sig. la documentazione, necessaria al Notaio, in tempo Parte_2 utile per il rogito che verrà fissato, per il trasferimento dell'immobile alle figlie e al riconoscimento del diritto di abitazione al marito (a titolo Parte_2 esemplificativo APE, certificazioni di conformità etc).
4) Nell'ipotesi in cui entrambe le parti o anche solo una di esse non si rendesse adempiente rispetto gli accordi di cui ai punti n° 2) e 3) le stesse saranno liberate dagli obblighi in essi previsti.
5) Nella ipotesi in cui la signora successivamente al corretto adempimento da parte di Pt_1 entrambi i coniugi dei punti 2) e 3), richiedesse ed ottenesse l'assegnazione della casa coniugale per sé e per le figlie, in deroga agli accordi intercorsi, la stessa si obbliga a sostenere la somma di
Euro 800,00 mensili a titolo di canone di locazione a favore del sig. a Parte_2 far tempo dalla data del rilascio della casa coniugale da parte del sig. e fino Parte_2 all'indipendenza delle figlie, oltre alla restituzione delle somme versate di cui ai punti 2) e 3). 6) Le parti dichiarano di avvalersi del disposto di cui all'art 19 Legge 06/03/1987 n. 74 nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
2 154/1999, come previsto dall'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa nella Circolare 18/E del 29 maggio 2013 e nella Circolare 2/E del 21 Febbraio 2014, pertanto tali trasferimenti immobiliari dovranno ritenersi esenti da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecarie e catastale e che tale trasferimento viene eseguito in forza del principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione cfr: decisione n. 21761 del 29 luglio 2021, ) in forza del quale l'atto giudiziario che ratifica l'accordo di separazione e di divorzio è suscettibile di trasferire i beni immobili da un coniuge all'altro, assumendo forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. che implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione, titolo valido per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1- bis, della l. n. 52 del 1985. Le parti precisano inoltre che il trasferimento immobiliare in oggetto è funzionale e indispensabile al fine di risolvere la crisi coniugale tra i coniugi e costituisce l'unica soluzione esperibile per dirimere le controversie di carattere patrimoniale tra loro.
7) Gli arredi di cui alla casa coniugale rimarranno a servizio del predetto immobile ad eccezione dell'asciugatrice, del tapis roulant, della specchiera posizionata nella stanza da bagno, e di un televisore, che vengono assegnati alla sig.ra e le parti danno atto che sono già stati ritirati e Pt_1 sono nella disponibilità della signora Pt_1
8) La sig.ra ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale in data 15/10/2022 e Parte_1 provvederà entro 30 giorni dal rogito notarile a trasferire la propria residenza e il proprio domicilio in ZA in via Giotto n.2.
9) I coniugi hanno concordato e confermato che, a far tempo dall'uscita della moglie dalla casa coniugale in data 15/10/2022, le spese per le utenze, tasse, spese condominiali ordinarie e straordinarie, lavori di manutenzione ordinari o straordinari, ristrutturazioni, sanatorie, sanzioni, cartelle di pagamento, tributi presenti e futuri e qualsivoglia ulteriore spesa presente e futura anche se non ancora maturata, anche quivi non espressamente prevista, relativa alla predetta abitazione, saranno a carico in via esclusiva del sig. fino al godimento da parte dello stesso Parte_2 dell'immobile e comunque all'indipendenza economica delle figlie, salvo il godimento a qualsiasi titolo della sig.ra Pt_1
10) Le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso, con collocamento paritario ma residenza meramente anagrafica presso la madre, a
ZA (PR). In caso di trasferimento della madre in altra città diversa da ZA (PR), dovrà esservi il previo consenso del padre, per il nuovo spostamento della residenza anagrafica delle figlie.
11) Entrambi i coniugi si impegnano, comunque, a garantire alle figlie un'adeguata presenza ed assistenza, curando che le decisioni di maggior rilievo in ordine alla cura ed all'educazione delle stesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scelta della scuola, interventi dentistici o sanitari invasivi e particolarmente costosi ecc.) siano prese di comune accordo.
Entrambi i genitori comunque avranno facoltà di partecipare ai momenti significativi della vita delle figlie.
12) I coniugi concordemente stabiliscono che le minori trascorrano con entrambi i genitori un periodo paritario di tempo nell'arco delle settimane. Si concorda pertanto tra le parti un calendario così suddiviso su 2 settimane e con decorrenza il Lunedì: 2 gg (padre)+2 gg (madre)+3 gg (padre)+2 gg (madre)+2 gg (padre)+3 gg (madre).
Il tutto compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi delle predette.
3 Saranno naturalmente possibili eventuali modifiche e cambi sempre che vengano comunicati, accettati e compensati con pari cambi e/o sostituzioni per tempo tra le parti.
Si precisa altresì che le figlie minori frequenteranno le scuole medie nella città di Salsomaggiore e all'uscita di scuola avranno la possibilità di recarsi ed usufruire della casa coniugale indipendentemente dal giorno di pertinenza dei genitori.
Quanto sopra per il tempo strettamente necessario alla madre di recuperare le figlie, nei giorni di sua competenza, che comunque sempre sotto la di lei responsabilità. 13) Le figlie minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali ad anni alternati con la madre e con il padre, avendo cura di alternare tra i genitori le varie festività ed in particolare il Natale con il Capodanno e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Così pure i coniugi alterneranno tra loro le varie festività durante l'anno e i compleanni. 14) Durante il periodo feriale estivo, i genitori potranno tenere con sé le minori ciascuno per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi previamente tra gli stessi entro il giorno 31 Maggio di ogni anno, tenendo presente le problematiche di lavoro e di ferie a disposizione dei medesimi.
Quanto sopra salvo diverso accordo tra i genitori stessi. Nel periodo in cui le figlie si troveranno in vacanza con un genitore, l'altro potrà contattarle telefonicamente anche giornalmente. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare il recapito telefonico nonché l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura con congruo anticipo rispetto alla partenza prevista.
15) Per quanto concerne il mantenimento delle minori, stante la predetta distribuzione del tempo di assegnazione, ciascun genitore provvederà direttamente con le proprie risorse al relativo quotidiano mantenimento (pasti a casa, trasferimenti scolastici, gestione influenze, ecc..).
16) Il sig. si impegna a far frequentare alle tre figlie, fin tanto che le Parte_2 medesime vorranno praticarlo, l'attività sportiva di pattinaggio artistico. Si precisa pertanto che tutte le spese di iscrizione, rette mensili, spese per le attrezzature ed eventuali spese accessorie saranno a carico esclusivo del medesimo.
17) Il sig. si impegna a gestire e mantenere a proprie cure e spese la Parte_2Per_ gatta domestica “ ” presso l'abitazione di via Vittorio Rossi 4/b a Salsomaggiore Terme.
18) In ragione di tutto quanto sopra e con l'eccezione di quanto previsto ai punti 16 e 17, i coniugi concordemente stabiliscono di ripartire tra gli stessi, a far tempo dal 29.9.2023, nella misura del
50% per il marito e 50% per la moglie, le seguenti spese che si renderanno necessarie per le figlie e nello specifico: Spese che *non richiedono* il preventivo accordo tra i coniugi:
- spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal ssn, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, farmaci ed integratori,
- tasse e spese scolastiche, mensa scolastica, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica,
- trasporto pubblico da e per la scuola;
- testi di studio;
- gite scolastiche che importino un costo unitario non superiore a Euro 40,00 a bambina;
- lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori
(importo non superiore ad Euro 15,00 all'ora a bambina);
- centri vacanza, soggiorni estivi a iniziative delle locali parrocchie e /o centri analoghi (colonie)
e luoghi assimilati (per spese non superiori a complessivi Euro 40,00 per bambina).
- parrucchiera ed estetista quando necessaria (importi non superiori a 40 euro a bambina).
*Spese che devono essere previamente concordate dai coniugi:*
4 - imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
- spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal ssn, ticket sanitari, farmaci ed integratori, non essenziali in quanto non debitamente prescritte dal medico di base;
- corsi educativi e sportivi, diversi da quanto già garantito nel presente accordo da Parte_2
, con relative attrezzature e spese accessorie quali oneri di trasferta, ritiri estivi,
[...] partecipazione a tornei di categoria, rimborso carburante, chilometrico autostradale e alberghiero del genitore accompagnatore (in mancanza di un accordo il genitore si accollerà totalmente le spese);
- particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico
(es. computer e relativi accessori e aggiornamenti);
- educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali;
- corsi privati per l'apprendimento delle lingue;
- soggiorni all'estero;
- gite scolastiche che importino una spesa superiore a 40 euro a bambina;
- viaggi di istruzione e/o diporto;
- vacanze estive e/o invernali;
- organizzazione cerimonie, ricevimenti e feste dedicati alle figlieM
- vestiario di importo superiore ad euro 40,00 a bambina;
- regali di compleanno e/o Natale a compagni di classe, maestre e insegnanti, compagni di corso e amici;
- ricariche telefoniche;
- giocattoli, biciclette;
- acquisti auto o motorini;
- spese patente;
e quant'altro non specificamente indicato nel primo punto. Per i regali ai parenti o la partecipazione a cerimonie, eventi, feste di parenti, le spese saranno a carico del genitore facente parte della famiglia che organizza l'evento o la cerimonia. Altresì le spese per il vestiario ordinario saranno sostenute autonomamente da ciascun genitore.
Le spese che non importano il preventivo assenso dell'altro genitore, devono essere debitamente documentate e quindi rimborsate al coniuge che le ha sostenute entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale e amministrativa.
Quanto alle spese che necessitano del preventivo accordo dei genitori, anch'esse dovranno essere debitamente documentate, e la relativa somma di spettanza sarà versata al momento dell'atto dell'accordo stesso. 19) L'assegno unico di cui al d.lvo 21.12.2021 n.230 sarà percepito integralmente dalla sig.ra così come le detrazioni ed altre eventuali agevolazioni fiscali per i figli a carico. Parte_1 A tal fine il sig. si obbliga a consegnare a richiesta della sig.ra la Parte_2 Pt_1 documentazione fiscale ed amministrativa ed anche delle spese dal medesimo anticipate al fine di consentire alla stessa le operazioni di cui sopra.
20) I signori e si impegnano a comunicarsi gli eventuali cambiamenti di Parte_2 Pt_1 residenza o domicilio. Quando hanno con sé le figlie minori, darsi reciprocamente comunicazione degli spostamenti nelle varie località che siano superiori ai 100 Km.
21) Le parti dichiarano di darsi reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità, valido per l'espatrio, anche per quanto riguarda le figlie minori.
22) I coniugi si asterranno per un periodo di almeno un anno dalla data del presente atto da eventuali convivenze e comunque nello svolgimento dei loro rapporti con eventuali partners a
5 non creare situazioni di conflitto tra questi ultimi e le minori, nonché a vigilare su eventuali disagi. I coniugi si asterranno dal consentire agli eventuali partners di svolgere funzioni genitoriali.
23) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra le figlie e le rispettive famiglie di origine.
24) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze dei rispettivi legali.
25) Le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo.
26) Le parti a fronte del corretto adempimento del presente ricorso, con particolare riferimento alle clausole n° 2) e 3), danno atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto gli obblighi nei confronti delle figlie
27) I coniugi dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza chiamata per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che, resi edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica in udienza, di avervi aderito liberamente e coscientemente;
I coniugi infatti non intendono reciprocamente conciliarsi e confermano le conclusioni rassegnate nell'odierno ricorso. 28) I signori e dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione Parte_2 Pt_1 dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso con contestuale domanda di separazione personale dei coniugi e di susseguente divorzio, rassegnando, quanto alla seconda domanda, le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con sentenza in data 20.3.2025 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti, fissando con separata ordinanza emessa in pari data l'udienza del 2.10.2025 ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.), ed hanno dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'udienza di comparizione personale in sede di separazione.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse della prole minore
(il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore stessa.
6 Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi nata a Parte_1 ZA (PR) in data 14.3.1973, e nato a [...] il [...], Parte_2 alle condizioni riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in AR nella Camera di Consiglio in data 10.11.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
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