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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/08/2025, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.g.n°11830/ 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa Cristina
Capone ha pronunziato ex art.190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°11830 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: altri contratti d'opera
TRA
(c.f./p.iva ) in persona del legale rappresentate p.t. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Guglielmo Ara giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di opposizione, tutti elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura aziendale sita in
Frattamaggiore (NA) alla via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam)
Attrice - Opponente
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F./P.IVA Controparte_1
) rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, P.IVA_2 dall'avv.to Luigi Raia elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Somma Vesuviana (NA) alla via Aldo Moro n.32
Convenuta - Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la
1 R.g.n°11830/ 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n.3679/2022 - pronunziato nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli Nord in data
14/15.09.22 nel procedimento avente r.g.n. 6397/2022, notificato in data 21.10.2022 – con il quale, su ricorso della odierna convenuta, le era stato ingiunto il pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di €.695.501,41, oltre interessi, spese e competenze della procedura, in ragione del mancato pagamento del supposto credito residuo relativo a prestazioni rese e fatturate dalla cedente società
accreditata con il negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, per la Branca Patologia Parte_3 CP_2
Clinica, di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio.
Ritenendo non dovute le somme di cui alle fatture azionate nel monitorio, quali motivi di opposizione deduceva: - la non debenza delle somme richieste per le annualità di cui alle fatture, in quanto esse erano state formalmente contestate per avvenuto superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione CA (alle date indicate nelle specifiche comunicazioni), nonché per applicazione della R.T.U. e formale richiesta alla per il rilascio di note di credito;
- che, per l'anno Parte_3
2014 erano state allegate fatture afferenti, contrariamente a quanto dichiarato dalla opposta, alle diverse branche sanitarie della patologia clinica e della medicina nucleare le quali, tuttavia, erano state formalmente contestate, per superamento del tetto di spesa, applicazione della regressione tariffaria unica e richiesta di note di credito;
- che, per l'anno 2015, oltre alle contestazioni relative all'avvenuto superamento del tetto di spesa, solo due delle fatture relative alla predetta annualità erano state registrate dalla cedente sulla procedura informatica Cacomm, mentre le altre si riferivano a inesistenti prestazioni sanitarie mai certificate dalla cedente mediante l'inserimento nella detta procedura, prodromica all'emissione delle fatture;
- che la comunicazione dell'avvenuto superamento del tetto di spese costituiva, per giurisprudenza costante, costituiva causa ostativa alla pretesa creditoria azionata.
Chiedeva, pertanto di: “Revocare il d.i. opposto;
- Condannare l'opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva l'opposta in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 contestando, in fatto ed in diritto, l'avversa opposizione ritenendola infondata esponendo: - la mancata comunicazione del tetto di spesa e, quindi, la fondatezza della pretesa creditoria;
- contestava la documentazione depositata dalla opponente e l'argomentazione riferentesi alla branca della medicina nucleare, in quanto tutte le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto riguardano Part la sola branca della patologia clinica;
- che, non avendo l' imostrato l'avvenuto superamento del tetto di spesa, il credito azionato nel monitorio era fondato e la relativa pretesa doveva essere accolta;
2 R.g.n°11830/ 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
- - che l'art. 7 dei contratti stipulati tra le parti in data 27.08.2012, 27.09.2013, 18.11.2013, 16.01.2015
e 04.05.2016 per le annualità 2012-2013-2014-2015, afferenti la Branca di Patologia Clinica, Part prevedeva che: “1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari all'85% e/o 90% del fatturato mensile.
2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre. Il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte della sottoscritta struttura privata delle note credito Part richieste dalla , sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5. 4. Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della C.O.M. della struttura privata, poiché tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno solare, il saldo delle fatture rese nei primi tre trimestri, per la parte corrispondente al superamento C.O.M. in maturazione, sarà liquidato entro il 31 maggio dell'anno successivo.
5. Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente Part comma 2 è subordinata al ricevimento da parte della della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito…”; - che, pertanto, incombeva sull' l'onere di provare di aver Parte_2 tempestivamente effettuato la comunicazione prevista dall'art. 7 dei contratti;
- che il presunto superamento del tetto spesa era stato comunicato al Centro cedente convenzionato in data successiva all'espletamento delle prestazioni in regime di convenzione;
- che, in via subordinata, doveva essere accolta la pretesa ai sensi dell'art.2041 c.c., - che sussistevano le ragioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva, pertanto: “In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di €.695.501,41, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. Nel merito: 2) Rigettare l'opposizione, in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n° 3679/2022 del Tribunale di Napoli Nord, per la somma di € 695.501,41 oltre accessori. 3) Per l'effetto, condannare l' , in persona del Parte_1
Direttore Generale pro tempore, al pagamento, in favore della Società della Controparte_1
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
somma di €.695.501,41, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art.
1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 4) In subordine, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento da parte dell' , per i motivi esposti al punto 4) della comparsa di Parte_1 costituzione e risposta. 5) Condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con diretta attribuzione in favore del procuratore antistatario. 6) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà, come per legge. 7) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia.”.
All'udienza del 29.09.2023 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano richiesti i termini ex art.183 c.p.c. all'esito dei quali la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Le parti concludevano come in atti, riportandosi a tutte le argomentazioni difensive ed istanze già proposte.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che risultano incontestate la tempestività della spiegata opposizione e la legittimazione, attiva e passiva, delle parti.
Fermo quanto precede, e sempre in via preliminare, deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione
n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che
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resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Vi è di più. Per costante giurisprudenza - sia di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez.
II, 8 giugno 1979 n. 3261; Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1997, n. 5573) sia di merito (cfr. Trib.
Roma 7 agosto 1991, Trib. Firenze 2 agosto 1991, Trib. Vercelli 18 aprile 1991) - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di
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provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il convenuto opposto è
e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Fermo tutto quanto precede, nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Invero, per i criteri di riparto dell'onere probatorio di cui si è dato conto poco sopra, non risultano contestati il soggetto creditore e la validità ed efficacia della cessione (di cui la opposta ha comunque allegato l'atto di cessione da parte della e la sua pubblicazione in Gazzetta Pt_3
Ufficiale), il rapporto contrattuale con la parte cedente dei crediti azionati in via monitoria né, tantomeno, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni per le quali è stato ingiunto il pagamento.
Ciò chiarito e precisato, appare degna di rilievo e fondata l'argomentazione della società convenuta in opposizione riguardante la mancata comunicazione dell'avvenuto superamento del tetto di spesa assegnato alla branca patologia clinica.
Occorre a tal riguardo prendere le mosse dall'art. 5 comma 3 dei contratti allegati dalla ricorrente nel monitorio (e non contestati) stipulati tra le parti in data
27.08.2012, 27.09.2013, 18.11.2013, 16.01.2015 e 04.05.2016 per le annualità 2012-2013-2014- Parte 2015, afferenti la , i quali prescrivono che l' “ comunicherà a ciascun Parte_4 centro privato con lettera racc.ta A.R. ( o a mezzo Pec – secondo Posta Elettronica Certificata, Part secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi):
1. la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
2. la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”, facendo dipendere dalla data della avvenuta comunicazione il criterio determinativo per la remunerazioni delle prestazioni prima e dopo l'eventuale superamento del tetto di spesa, secondo quanto ivi previsto (cfr. lett.a) e lett.b)) qualora l'esaurimento del tetto di spesa si Part fosse verificato a consuntivo prima o dopo l'ultima comunicazione effettuata dall'
Inoltre, i relativi art.7, prescrivevano che: ““1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la Part
corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari all'85% e/o 90% del fatturato mensile.
2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre.
Il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte della sottoscritta struttura privata Part delle note credito richieste dalla , sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni
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rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5. 4. Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della
C.O.M. della struttura privata, poiché tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno solare, il saldo delle fatture rese nei primi tre trimestri, per la parte corrispondente al superamento C.O.M. in maturazione, sarà liquidato entro il 31 maggio dell'anno successivo.
5. Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente Part comma 2 è subordinata al ricevimento da parte della della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito…”.
Considerato l'evidente e chiaro tenore del dato testuale che precede, deve affermarsi che Part l' non ha dimostrato di aver adempiuto correttamente a quanto essa era onerata, ossia alla comunicazione mensile, tramite raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata, “a ciascun centro privato” della “percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti” e della
“data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Part
Non risulta, invero, affatto dimostrato che l' abbia adempiuto alle prescrizioni di cui alle disposizioni sopra riportate, in quanto le comunicazioni via pec pur allegate, tuttavia, non sono accompagnate da alcuna prova della loro ricezione, tale da consentire che l'onere comunicativo Part dell' ossa ritenersi osservato. L'esame dei documenti prodotti consente, così, di escludere che Part l' si sia resa parte diligente nell'adempimento dell'onere di cui all'art.5, comma 3, sopra richiamato, non avendo essa dimostrato di aver inviato le comunicazioni ivi specificate dalla predetta disposizione a “ciascun centro privato”. Part
Deve, così, concordarsi con l'odierna opposta, ritenendo che l' si sia resa inadempiente dell'obbligo contrattuale di cui era gravata ai sensi dell'art. 5, comma 3, con conseguente superamento dei motivi di opposizione qui espressi: avendo essa incentrato le ragioni di opposizione sulla non debenza delle somme richieste perché, a suo dire l'attività sarebbe stata svolta nonostante ed in dispregio delle comunicazioni di superamento dei tetti di spesa, non avendo essa dimostrato la correttezza, tempestività e ritualità delle comunicazioni cui era tenuta di superamento del budget, le sue doglianze non possono accogliersi. Part
Orbene, stante la infondatezza delle argomentazioni difensive dell' per tutte le ragioni che precedono l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo qui opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerata l'assenza dell'espletamento di attività istruttoria,
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secondo i criteri ed i valori minimi in ragione della serialità del contenzioso (con esclusione della fase decisoria, non avendo le parti depositato memorie) di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. 13.08.2022 n.147 (nello scaglione ricompreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00) per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede pronunziando ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo qui opposto;
2) CONDANNA l'opponente , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 in favore della parte opposta, in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio che si liquidano in €.10.590,45 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi a favore dell'avv.to Luigi Raia dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Aversa il giorno 18.08.2025.
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa Cristina
Capone ha pronunziato ex art.190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°11830 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: altri contratti d'opera
TRA
(c.f./p.iva ) in persona del legale rappresentate p.t. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Guglielmo Ara giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di opposizione, tutti elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura aziendale sita in
Frattamaggiore (NA) alla via P. M. Vergara (Palazzo ex Inam)
Attrice - Opponente
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F./P.IVA Controparte_1
) rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, P.IVA_2 dall'avv.to Luigi Raia elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Somma Vesuviana (NA) alla via Aldo Moro n.32
Convenuta - Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la
1 R.g.n°11830/ 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n.3679/2022 - pronunziato nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli Nord in data
14/15.09.22 nel procedimento avente r.g.n. 6397/2022, notificato in data 21.10.2022 – con il quale, su ricorso della odierna convenuta, le era stato ingiunto il pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di €.695.501,41, oltre interessi, spese e competenze della procedura, in ragione del mancato pagamento del supposto credito residuo relativo a prestazioni rese e fatturate dalla cedente società
accreditata con il negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, per la Branca Patologia Parte_3 CP_2
Clinica, di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio.
Ritenendo non dovute le somme di cui alle fatture azionate nel monitorio, quali motivi di opposizione deduceva: - la non debenza delle somme richieste per le annualità di cui alle fatture, in quanto esse erano state formalmente contestate per avvenuto superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione CA (alle date indicate nelle specifiche comunicazioni), nonché per applicazione della R.T.U. e formale richiesta alla per il rilascio di note di credito;
- che, per l'anno Parte_3
2014 erano state allegate fatture afferenti, contrariamente a quanto dichiarato dalla opposta, alle diverse branche sanitarie della patologia clinica e della medicina nucleare le quali, tuttavia, erano state formalmente contestate, per superamento del tetto di spesa, applicazione della regressione tariffaria unica e richiesta di note di credito;
- che, per l'anno 2015, oltre alle contestazioni relative all'avvenuto superamento del tetto di spesa, solo due delle fatture relative alla predetta annualità erano state registrate dalla cedente sulla procedura informatica Cacomm, mentre le altre si riferivano a inesistenti prestazioni sanitarie mai certificate dalla cedente mediante l'inserimento nella detta procedura, prodromica all'emissione delle fatture;
- che la comunicazione dell'avvenuto superamento del tetto di spese costituiva, per giurisprudenza costante, costituiva causa ostativa alla pretesa creditoria azionata.
Chiedeva, pertanto di: “Revocare il d.i. opposto;
- Condannare l'opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva l'opposta in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 contestando, in fatto ed in diritto, l'avversa opposizione ritenendola infondata esponendo: - la mancata comunicazione del tetto di spesa e, quindi, la fondatezza della pretesa creditoria;
- contestava la documentazione depositata dalla opponente e l'argomentazione riferentesi alla branca della medicina nucleare, in quanto tutte le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto riguardano Part la sola branca della patologia clinica;
- che, non avendo l' imostrato l'avvenuto superamento del tetto di spesa, il credito azionato nel monitorio era fondato e la relativa pretesa doveva essere accolta;
2 R.g.n°11830/ 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
- - che l'art. 7 dei contratti stipulati tra le parti in data 27.08.2012, 27.09.2013, 18.11.2013, 16.01.2015
e 04.05.2016 per le annualità 2012-2013-2014-2015, afferenti la Branca di Patologia Clinica, Part prevedeva che: “1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari all'85% e/o 90% del fatturato mensile.
2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre. Il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte della sottoscritta struttura privata delle note credito Part richieste dalla , sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5. 4. Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della C.O.M. della struttura privata, poiché tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno solare, il saldo delle fatture rese nei primi tre trimestri, per la parte corrispondente al superamento C.O.M. in maturazione, sarà liquidato entro il 31 maggio dell'anno successivo.
5. Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente Part comma 2 è subordinata al ricevimento da parte della della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito…”; - che, pertanto, incombeva sull' l'onere di provare di aver Parte_2 tempestivamente effettuato la comunicazione prevista dall'art. 7 dei contratti;
- che il presunto superamento del tetto spesa era stato comunicato al Centro cedente convenzionato in data successiva all'espletamento delle prestazioni in regime di convenzione;
- che, in via subordinata, doveva essere accolta la pretesa ai sensi dell'art.2041 c.c., - che sussistevano le ragioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva, pertanto: “In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di €.695.501,41, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. Nel merito: 2) Rigettare l'opposizione, in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n° 3679/2022 del Tribunale di Napoli Nord, per la somma di € 695.501,41 oltre accessori. 3) Per l'effetto, condannare l' , in persona del Parte_1
Direttore Generale pro tempore, al pagamento, in favore della Società della Controparte_1
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
somma di €.695.501,41, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art.
1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 4) In subordine, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento da parte dell' , per i motivi esposti al punto 4) della comparsa di Parte_1 costituzione e risposta. 5) Condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con diretta attribuzione in favore del procuratore antistatario. 6) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà, come per legge. 7) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia.”.
All'udienza del 29.09.2023 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano richiesti i termini ex art.183 c.p.c. all'esito dei quali la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Le parti concludevano come in atti, riportandosi a tutte le argomentazioni difensive ed istanze già proposte.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che risultano incontestate la tempestività della spiegata opposizione e la legittimazione, attiva e passiva, delle parti.
Fermo quanto precede, e sempre in via preliminare, deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione
n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che
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resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Vi è di più. Per costante giurisprudenza - sia di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez.
II, 8 giugno 1979 n. 3261; Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1997, n. 5573) sia di merito (cfr. Trib.
Roma 7 agosto 1991, Trib. Firenze 2 agosto 1991, Trib. Vercelli 18 aprile 1991) - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di
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provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il convenuto opposto è
e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Fermo tutto quanto precede, nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Invero, per i criteri di riparto dell'onere probatorio di cui si è dato conto poco sopra, non risultano contestati il soggetto creditore e la validità ed efficacia della cessione (di cui la opposta ha comunque allegato l'atto di cessione da parte della e la sua pubblicazione in Gazzetta Pt_3
Ufficiale), il rapporto contrattuale con la parte cedente dei crediti azionati in via monitoria né, tantomeno, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni per le quali è stato ingiunto il pagamento.
Ciò chiarito e precisato, appare degna di rilievo e fondata l'argomentazione della società convenuta in opposizione riguardante la mancata comunicazione dell'avvenuto superamento del tetto di spesa assegnato alla branca patologia clinica.
Occorre a tal riguardo prendere le mosse dall'art. 5 comma 3 dei contratti allegati dalla ricorrente nel monitorio (e non contestati) stipulati tra le parti in data
27.08.2012, 27.09.2013, 18.11.2013, 16.01.2015 e 04.05.2016 per le annualità 2012-2013-2014- Parte 2015, afferenti la , i quali prescrivono che l' “ comunicherà a ciascun Parte_4 centro privato con lettera racc.ta A.R. ( o a mezzo Pec – secondo Posta Elettronica Certificata, Part secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi):
1. la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
2. la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”, facendo dipendere dalla data della avvenuta comunicazione il criterio determinativo per la remunerazioni delle prestazioni prima e dopo l'eventuale superamento del tetto di spesa, secondo quanto ivi previsto (cfr. lett.a) e lett.b)) qualora l'esaurimento del tetto di spesa si Part fosse verificato a consuntivo prima o dopo l'ultima comunicazione effettuata dall'
Inoltre, i relativi art.7, prescrivevano che: ““1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la Part
corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari all'85% e/o 90% del fatturato mensile.
2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro novanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono. Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre.
Il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte della sottoscritta struttura privata Part delle note credito richieste dalla , sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni
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rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5. 4. Qualora in corso d'anno si prospetti un superamento della
C.O.M. della struttura privata, poiché tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell'intero anno solare, il saldo delle fatture rese nei primi tre trimestri, per la parte corrispondente al superamento C.O.M. in maturazione, sarà liquidato entro il 31 maggio dell'anno successivo.
5. Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente Part comma 2 è subordinata al ricevimento da parte della della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito…”.
Considerato l'evidente e chiaro tenore del dato testuale che precede, deve affermarsi che Part l' non ha dimostrato di aver adempiuto correttamente a quanto essa era onerata, ossia alla comunicazione mensile, tramite raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata, “a ciascun centro privato” della “percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti” e della
“data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Part
Non risulta, invero, affatto dimostrato che l' abbia adempiuto alle prescrizioni di cui alle disposizioni sopra riportate, in quanto le comunicazioni via pec pur allegate, tuttavia, non sono accompagnate da alcuna prova della loro ricezione, tale da consentire che l'onere comunicativo Part dell' ossa ritenersi osservato. L'esame dei documenti prodotti consente, così, di escludere che Part l' si sia resa parte diligente nell'adempimento dell'onere di cui all'art.5, comma 3, sopra richiamato, non avendo essa dimostrato di aver inviato le comunicazioni ivi specificate dalla predetta disposizione a “ciascun centro privato”. Part
Deve, così, concordarsi con l'odierna opposta, ritenendo che l' si sia resa inadempiente dell'obbligo contrattuale di cui era gravata ai sensi dell'art. 5, comma 3, con conseguente superamento dei motivi di opposizione qui espressi: avendo essa incentrato le ragioni di opposizione sulla non debenza delle somme richieste perché, a suo dire l'attività sarebbe stata svolta nonostante ed in dispregio delle comunicazioni di superamento dei tetti di spesa, non avendo essa dimostrato la correttezza, tempestività e ritualità delle comunicazioni cui era tenuta di superamento del budget, le sue doglianze non possono accogliersi. Part
Orbene, stante la infondatezza delle argomentazioni difensive dell' per tutte le ragioni che precedono l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo qui opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerata l'assenza dell'espletamento di attività istruttoria,
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secondo i criteri ed i valori minimi in ragione della serialità del contenzioso (con esclusione della fase decisoria, non avendo le parti depositato memorie) di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. 13.08.2022 n.147 (nello scaglione ricompreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00) per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede pronunziando ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo qui opposto;
2) CONDANNA l'opponente , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 in favore della parte opposta, in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio che si liquidano in €.10.590,45 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi a favore dell'avv.to Luigi Raia dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Aversa il giorno 18.08.2025.
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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