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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/12/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2004/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2004/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Valerio Fenati e Federico Baldazzi
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note depositate il 17.09.2025: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità del sig. nella causazione delle lesioni patite Controparte_1
del sig. e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite Parte_1
dall'odierno attore per complessivi € 43.396,00 comprensivi del danno subito, pregiudizi biologici, nonché delle spese mediche sostenute, fatti salvi i danni morali ed esistenziali per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice affinché li determini secondo equità, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Il tutto con vittoria di spese di causa, compensi di avvocato, oltre 15% Spese Generali, 4% CPA ed IVA come per legge, compensi e spese tutte per i quali gli scriventi procuratori ex art. 93 c.p.c. Si sono dichiarati antistatari”.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione dapprima notificato presso l'unico domicilio conosciuto del convenuto, poi ri- notificato nelle forme dell'art. 143 co. 2 c.p.c. con consegna di copia al Pubblico Ministero, Pt_1
ha convenuto in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni
[...] Controparte_1
causatigli dal convenuto in data 12.03.2018 alle ore 10:00 circa, allorché entrambi si trovavano sulla m/n
RS (n. MO , bandiera panamense, mentre la nave era in fase di attracco alla banchina del Nume_1
porto di Ravenna.
L'attore, ufficiale a bordo sulla nave, ha esposto che nelle predette circostanze di luogo e tempo il convenuto lo aggrediva da dietro assestandogli un colpo sul naso, infierendo poi con numerosi colpi al naso e agli zigomi che gli causavano lesioni gravissime e fratture, per le quali veniva traportato lo stesso giorno all'ospedale di Ravenna ed il giorno seguente all'Ospedale Bufalini di Cesena, dove il 13.03.2018 subiva un intervento chirurgico maxillo-facciale, venendo dimesso il 27.03.2018.
Ciò premesso, richiamata la sentenza ex art. 444 c.p.p. del 16.07.2020 emessa dal Tribunale di Ravenna nei confronti del convenuto, e prodotta in atti una consulenza medico legale di parte indicante un danno biologico permanente pari al 12-13%, 40 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 20 giorni di ITP al
25%, chiedeva la rifusione del danno non patrimoniale per IP con personalizzazione, IT come sopra, spese mediche e spese per ricostruzione dentale pari a complessivi € 43.396,00, con rivalutazione e interessi, oltre al danno morale, da quantificarsi in via equitativa.
2. La causa, depositate le memorie autorizzate ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata istruita in via documentale e con l'espletamento di CTU medico legale.
***
3. Preliminarmente, sussiste la giurisdizione del giudice italiano nei confronti di soggetti stranieri – tali essendo sia l'attore che il convenuto – nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968), in ragione del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione pagina 2 di 6 del diritto della vittima. (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27164 del 26/10/2018).
I fatti di causa esposti dall'attore hanno trovato conferma nei documenti prodotti, ed in particolare: la sentenza del Tribunale di Ravenna, che ha riconosciuto come pacifica la sussistenza del reato di lesione personale grave aggravata in danno all'attore e la sua attribuibilità al convenuto (doc. 7); le spontanee dichiarazioni del convenuto (doc. 9): “Nella giornata di ieri 12.03.2018 dopo l'ormeggio della nave presso la banchina “Terminal Nord”, avvenuto verso le ore 10:45 circa, salivo sul ponte per vedere il porto d'arrivo. Sul ponte vi era il 2° Uff. di coperta insieme a un altro filippino (…) Oltre a deridermi l spesso Parte_1 Pt_1
quando gli passavo vicino mi toccava il fondoschiena (…) Anche nella circostanza di ieri dopo i sorrisi, l mi Pt_1
toccava nuovamente il sedere facendomi arrabbiare talmente tanto che gli sferravo di traverso un pungo con la mano destra. L cadeva a terra e tentava di rialzarsi ma ricadeva perdendo le forze (…)”. Pt_1
Valutate le prove documentali e tenuto conto della mancata comparizione del convenuto contumace ex art. 232 c.p.c., i fatti di causa in punto di an debeatur possono dirsi accertati.
In merito al quantum, l'attore, straniero risiedente all'estero che lavora abitualmente su navi, già in sede istruttoria aveva rappresentato, tramite i propri legali, la propria impossibilità a sottoporsi ad esame peritale.
Per tali ragioni il CTU incaricato ha potuto svolgere la propria perizia unicamente sui documenti prodotti in causa (scheda del PS dell'Ospedale di Ravenna, cartella clinica relativa al ricovero nella UO
Chirurgia Maxillo-Facciale di Cesena, relazione del CTP), concludendo per la sussistenza di un nesso eziologico fra le lesioni certificate al PS e trattate dall'Ospedale di Cesena ed il colpo inferto dal convenuto all'attore. Sempre in ragione della documentazione prodotta, ha stimato un danno biologico temporaneo totale della durata di 40 giorni, una ITP al 50% della durata di 30 giorni e una ITP al 25% della durata di 30 giorni. La consulente ha ritenuto altresì plausibile e condivisibile la stima del danno biologico permanente indicata dal CTP nella misura del 12/13%.
Ritenuti condivisibili gli esiti della C.T.U. depositata dalla Dr. ai fini della liquidazione deve Per_1
darsi conto dell'adozione, avvenuta con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, del Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025.
A riguardo, sebbene la disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della pagina 3 di 6 quale "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore" - sia ostativa rispetto ad un'applicazione diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il Tribunale osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto ".. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)." (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 11319 del
29/04/2025).
Del resto, se la liquidazione da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicazione analogica della tabella unica nazionale, anche a sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicazione diretta, appare conforme ad equità. Infatti, tra i possibili criteri di liquidazione utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore è per definizione il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica nazionale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
È stato poi ancora osservato (Corte di Appello di Napoli 4213 del 12.09.2025) che la suddetta tabella unica nazionale, recependo le indicazioni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinzione tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'alimentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata.
Per l'invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R. n. 12 del 2025).
Peraltro, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla Tabella Unica Nazionale fino al 30% nel caso in cui la pagina 4 di 6 menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico-relazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta, a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzazione del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto.
Nel caso in esame l'attore ha chiesto la liquidazione del danno morale in ragione “delle circostanze particolarmente gravi e traumatiche in cui si è consumato l'evento di danno”; può quindi riconoscersi all'attore l'incremento, da calcolarsi in misura media, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore di cui l'attore ha specificamente domandato il risarcimento. La sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro e alla sua peculiarità, della sottoposizione a interventi chirurgici, del periodo di convalescenza.
Non compete, invece, ad avviso del Tribunale alcuna personalizzazione della somma, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una incidenza dei postumi permanenti ad esso residuati maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass., ord. n. 7513/2018).
Nel caso in esame è carente, ancor prima della prova, l'allegazione di circostanze idonee a supportare la personalizzazione richiesta, che non va quindi riconosciuta.
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 12%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (59 anni), il danno non patrimoniale patito dall'attore può essere così liquidato: € 32.470,57 riferito al danno biologico incrementato per sofferenza soggettiva media;
€ 5.006,13 quale danno biologico temporaneo incrementato per il danno morale nella misura del 45%; così per complessivi € 37.476,70.
L'attore ha chiesto la rivalutazione monetaria e gli interessi. Conformemente ai principi esposti da Cass.
Civ., S.U., 17.02.1995 n. 1712, a cui ha dato seguito la giurisprudenza successiva, è necessario riconoscere, sulle sopra indicate somme, gli interessi compensativi nella misura legale di cui all'art. 1284, primo comma c.c., a titolo di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate;
che la giurisprudenza testé richiamata ha precisato che gli intessi legali compensativi vanno calcolati con le seguenti modalità: gli interessi si applicano in primo luogo sulla somma liquidata,
pagina 5 di 6 devalutata all'epoca dell'evento lesivo (12.03.2018), e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici Istat fino alla data della presente sentenza.
Possono essere riconosciuti, quali spese mediche, solo gli esborsi effettivamente documentanti, ovvero la fattura di € 305,00 per CTP datata 4.04.2018. Trattandosi di debito di valore, competono all'attore gli interessi cd. compensativi al tasso legale di cui sopra, da calcolare sulla citata somma anno (dall'esborso) per anno rivalutata, sino alla pubblicazione della presente sentenza.
4. Le spese devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza, ai sensi del DM 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000, a valori medi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento delle seguenti somme a titolo risarcitorio: € 37.476,70 ed € 305,00 in favore dell'attore, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche. Da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratosi antistatari.
Ravenna, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2004/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Valerio Fenati e Federico Baldazzi
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note depositate il 17.09.2025: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità del sig. nella causazione delle lesioni patite Controparte_1
del sig. e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite Parte_1
dall'odierno attore per complessivi € 43.396,00 comprensivi del danno subito, pregiudizi biologici, nonché delle spese mediche sostenute, fatti salvi i danni morali ed esistenziali per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice affinché li determini secondo equità, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Il tutto con vittoria di spese di causa, compensi di avvocato, oltre 15% Spese Generali, 4% CPA ed IVA come per legge, compensi e spese tutte per i quali gli scriventi procuratori ex art. 93 c.p.c. Si sono dichiarati antistatari”.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione dapprima notificato presso l'unico domicilio conosciuto del convenuto, poi ri- notificato nelle forme dell'art. 143 co. 2 c.p.c. con consegna di copia al Pubblico Ministero, Pt_1
ha convenuto in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni
[...] Controparte_1
causatigli dal convenuto in data 12.03.2018 alle ore 10:00 circa, allorché entrambi si trovavano sulla m/n
RS (n. MO , bandiera panamense, mentre la nave era in fase di attracco alla banchina del Nume_1
porto di Ravenna.
L'attore, ufficiale a bordo sulla nave, ha esposto che nelle predette circostanze di luogo e tempo il convenuto lo aggrediva da dietro assestandogli un colpo sul naso, infierendo poi con numerosi colpi al naso e agli zigomi che gli causavano lesioni gravissime e fratture, per le quali veniva traportato lo stesso giorno all'ospedale di Ravenna ed il giorno seguente all'Ospedale Bufalini di Cesena, dove il 13.03.2018 subiva un intervento chirurgico maxillo-facciale, venendo dimesso il 27.03.2018.
Ciò premesso, richiamata la sentenza ex art. 444 c.p.p. del 16.07.2020 emessa dal Tribunale di Ravenna nei confronti del convenuto, e prodotta in atti una consulenza medico legale di parte indicante un danno biologico permanente pari al 12-13%, 40 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 20 giorni di ITP al
25%, chiedeva la rifusione del danno non patrimoniale per IP con personalizzazione, IT come sopra, spese mediche e spese per ricostruzione dentale pari a complessivi € 43.396,00, con rivalutazione e interessi, oltre al danno morale, da quantificarsi in via equitativa.
2. La causa, depositate le memorie autorizzate ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata istruita in via documentale e con l'espletamento di CTU medico legale.
***
3. Preliminarmente, sussiste la giurisdizione del giudice italiano nei confronti di soggetti stranieri – tali essendo sia l'attore che il convenuto – nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968), in ragione del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione pagina 2 di 6 del diritto della vittima. (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27164 del 26/10/2018).
I fatti di causa esposti dall'attore hanno trovato conferma nei documenti prodotti, ed in particolare: la sentenza del Tribunale di Ravenna, che ha riconosciuto come pacifica la sussistenza del reato di lesione personale grave aggravata in danno all'attore e la sua attribuibilità al convenuto (doc. 7); le spontanee dichiarazioni del convenuto (doc. 9): “Nella giornata di ieri 12.03.2018 dopo l'ormeggio della nave presso la banchina “Terminal Nord”, avvenuto verso le ore 10:45 circa, salivo sul ponte per vedere il porto d'arrivo. Sul ponte vi era il 2° Uff. di coperta insieme a un altro filippino (…) Oltre a deridermi l spesso Parte_1 Pt_1
quando gli passavo vicino mi toccava il fondoschiena (…) Anche nella circostanza di ieri dopo i sorrisi, l mi Pt_1
toccava nuovamente il sedere facendomi arrabbiare talmente tanto che gli sferravo di traverso un pungo con la mano destra. L cadeva a terra e tentava di rialzarsi ma ricadeva perdendo le forze (…)”. Pt_1
Valutate le prove documentali e tenuto conto della mancata comparizione del convenuto contumace ex art. 232 c.p.c., i fatti di causa in punto di an debeatur possono dirsi accertati.
In merito al quantum, l'attore, straniero risiedente all'estero che lavora abitualmente su navi, già in sede istruttoria aveva rappresentato, tramite i propri legali, la propria impossibilità a sottoporsi ad esame peritale.
Per tali ragioni il CTU incaricato ha potuto svolgere la propria perizia unicamente sui documenti prodotti in causa (scheda del PS dell'Ospedale di Ravenna, cartella clinica relativa al ricovero nella UO
Chirurgia Maxillo-Facciale di Cesena, relazione del CTP), concludendo per la sussistenza di un nesso eziologico fra le lesioni certificate al PS e trattate dall'Ospedale di Cesena ed il colpo inferto dal convenuto all'attore. Sempre in ragione della documentazione prodotta, ha stimato un danno biologico temporaneo totale della durata di 40 giorni, una ITP al 50% della durata di 30 giorni e una ITP al 25% della durata di 30 giorni. La consulente ha ritenuto altresì plausibile e condivisibile la stima del danno biologico permanente indicata dal CTP nella misura del 12/13%.
Ritenuti condivisibili gli esiti della C.T.U. depositata dalla Dr. ai fini della liquidazione deve Per_1
darsi conto dell'adozione, avvenuta con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, del Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025.
A riguardo, sebbene la disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della pagina 3 di 6 quale "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore" - sia ostativa rispetto ad un'applicazione diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il Tribunale osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto ".. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)." (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 11319 del
29/04/2025).
Del resto, se la liquidazione da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicazione analogica della tabella unica nazionale, anche a sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicazione diretta, appare conforme ad equità. Infatti, tra i possibili criteri di liquidazione utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore è per definizione il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica nazionale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
È stato poi ancora osservato (Corte di Appello di Napoli 4213 del 12.09.2025) che la suddetta tabella unica nazionale, recependo le indicazioni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinzione tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'alimentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata.
Per l'invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R. n. 12 del 2025).
Peraltro, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla Tabella Unica Nazionale fino al 30% nel caso in cui la pagina 4 di 6 menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico-relazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta, a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzazione del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto.
Nel caso in esame l'attore ha chiesto la liquidazione del danno morale in ragione “delle circostanze particolarmente gravi e traumatiche in cui si è consumato l'evento di danno”; può quindi riconoscersi all'attore l'incremento, da calcolarsi in misura media, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore di cui l'attore ha specificamente domandato il risarcimento. La sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro e alla sua peculiarità, della sottoposizione a interventi chirurgici, del periodo di convalescenza.
Non compete, invece, ad avviso del Tribunale alcuna personalizzazione della somma, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una incidenza dei postumi permanenti ad esso residuati maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass., ord. n. 7513/2018).
Nel caso in esame è carente, ancor prima della prova, l'allegazione di circostanze idonee a supportare la personalizzazione richiesta, che non va quindi riconosciuta.
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 12%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (59 anni), il danno non patrimoniale patito dall'attore può essere così liquidato: € 32.470,57 riferito al danno biologico incrementato per sofferenza soggettiva media;
€ 5.006,13 quale danno biologico temporaneo incrementato per il danno morale nella misura del 45%; così per complessivi € 37.476,70.
L'attore ha chiesto la rivalutazione monetaria e gli interessi. Conformemente ai principi esposti da Cass.
Civ., S.U., 17.02.1995 n. 1712, a cui ha dato seguito la giurisprudenza successiva, è necessario riconoscere, sulle sopra indicate somme, gli interessi compensativi nella misura legale di cui all'art. 1284, primo comma c.c., a titolo di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate;
che la giurisprudenza testé richiamata ha precisato che gli intessi legali compensativi vanno calcolati con le seguenti modalità: gli interessi si applicano in primo luogo sulla somma liquidata,
pagina 5 di 6 devalutata all'epoca dell'evento lesivo (12.03.2018), e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici Istat fino alla data della presente sentenza.
Possono essere riconosciuti, quali spese mediche, solo gli esborsi effettivamente documentanti, ovvero la fattura di € 305,00 per CTP datata 4.04.2018. Trattandosi di debito di valore, competono all'attore gli interessi cd. compensativi al tasso legale di cui sopra, da calcolare sulla citata somma anno (dall'esborso) per anno rivalutata, sino alla pubblicazione della presente sentenza.
4. Le spese devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza, ai sensi del DM 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000, a valori medi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento delle seguenti somme a titolo risarcitorio: € 37.476,70 ed € 305,00 in favore dell'attore, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche. Da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratosi antistatari.
Ravenna, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
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