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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 5843/2021
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile n.
5843 del ruolo generale degli affari contenziosi 2021, riservata all'udienza del 29.09.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione per pignoramento immobiliare n. 37/2021 ai sensi degli art.li 617, co. 2 e 615 co. 2 c.p.c., e vertente
T R A
, elettivamente domiciliata in San AR UV, via Parte_1
Napoli n. 161, presso lo studio dell'avv. Salvatore Fusco, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti (v. costituzione nuovo difensore del 05-09-2022);
- OPPONENTE -
E
, elettivamente domiciliata in Casavatore, alla via Controparte_1
Meucci n. 21, presso lo studio dell'avv. Giulio di Gioia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CREDITORE OPPOSTO –
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova evidenziare che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione all'esecuzione spiegato da Parte_1 nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare – rubricato al numero di ruolo 37/2021 - azionato da in virtù del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 6807/2011, emesso dal Tribunale di Napoli in data
04-10-2011; l'opponente con il ricorso in opposizione all'esecuzione e contestuale istanza di sospensione deduceva 1) omessa notifica del D.I.; 2) carenza di legittimazione attiva della creditrice per violazione dell'art. 1264
c.c. non avendo ricevuto comunicazione della cessione del credito;
3) illegittima applicazione di interessi moratori non concordati;
4) applicazione illegittima di interessi usurai;
5) impignorabilità del bene per essere lo stesso gravato da ipoteca legale in favore dell'Agenzia delle
Entrate, per essere l'immobile ad uso commerciale l'unico strumento di sostentamento della famiglia della esecutata.
- 2 -
Nella fase cautelare, il G.E del Tribunale di Nola con ordinanza del 22-06-
2021 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito, il quale veniva introdotto dal debitore con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte nel termine di 90 giorni assegnato dal g.e..
Nel presente giudizio di merito la parte opponente ripropone le medesime doglianze del ricorso in opposizione come sopra indicate, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e, quindi, la dichiarazione di inesistenza del diritto della opposta ad agire in via esecutiva in virtù del titolo azionato e l'impignorabilità dei beni aggrediti nella procedura esecutiva immobiliare.
Si costituiva nel presente giudizio la creditrice , con la Controparte_1 comparsa depositata in data 25-01-2022, eccependo la tardività dei motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. (nullità e/o inesistenza della notifica del D.I.); l'infondatezza dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. ed in particolare la regolarità della comunicazione al debitore ceduto della cessione del credito mediante atto di precetto notificato il 08.07.2018 e dei successivi atti di precetto (allegati nel fascicolo della procedura esecutiva); l'inammissibilità della contestazione relativa ad interessi moratori richiesti e non concordati tra le parti nel contratto sottostante il D.I., poiché circostanza antecedente all'emissione del titolo esecutivo;
l'inammissibilità del motivo di opposizione attinente la presunta illegittima pretesa di interessi usurai richiesti con l'atto di precetto ed il pignoramento poiché del tutto generica;
infine deduceva la piena pignorabilità dell'immobile di proprietà della debitrice poiché l'iscrizione di ipoteca di non escludeva la CP_2 pignorabilità del bene da parte di altro creditore.
- 3 -
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione; vinte le spese di lite con attribuzione al difensore antistatario e condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c..
La causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e le richieste istruttorie venivano rigettate poiché inammissibili.
All'udienza del 26-09-2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (gg. 60+20).
*****
Preliminarmente giova evidenziare che la pendenza innanzi al Tribunale di
Napoli del giudizio di opposizione tardiva a Decreto Ingiuntivo ex art. 650
c.p.c. introdotto da e dal coobbligato , a Parte_1 Controparte_3 seguito dell' ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 19-03-2024 che in attuazione della Sentenza delle SSUU n. 9479\2023 a tutela del consumatore ha concesso il termine per proporre l'opposizione tardiva al
D.I., non ha rilievo nel presente giudizio, in quanto i motivi di opposizione esaminati non attengono all'eventuale abusività di clausole contenute nel contratto e/o scrittura privata sottostante il Decreto Ingiuntivo azionato nella procedura esecutiva immobiliare n. 37/2021.
Si dà atto che il Tribunale di Napoli con ordinanza del 04-11-2024 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto
Ingiuntivo opposto e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni
(cfr. ord. prodotta da parte opposta RG 9027/2024).
Ciò posto, passando ai singoli motivi di opposizione formulati dalla
, deve qualificarsi opposizione agli atti esecutivi la contestazione Pt_1 relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo, nel caso di specie il Decreto
- 4 -
Ingiuntivo n. 6807/2011 emesso dal Tribunale di Napoli in data 04-10-
2011, poiché attiene ad un vizio formale della procedura esecutiva.
Ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato ovvero dalla conoscenza di quello immediatamente successivo, laddove nel caso di specie la notifica dell'atto di precetto (che ha reso conoscibile all'esecutata-opponente il titolo in base al quale si agisce) risulta eseguita in data 22.01.2021, con consegna di copia dell'atto a mani proprie del destinatario ed il ricorso in opposizione agli atti esecutivi risulta depositato solamente in data 19-03-2021, quando oramai il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 comma 2 c.p.c. era scaduto.
Pertanto il primo motivo di opposizione agli atti esecutivi è tardivo e pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo di opposizione, da qualificarsi motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., si contesta la legittimazione attiva della creditrice quale cessionaria Controparte_1 del credito della di euro 89.305,62 (come indicato nel D.I. Parte_2 azionato) poiché non avrebbe comunicato la cessione alla debitrice violando l'art. 1264 c.c..
Sul punto parte opposta ha dato prova delle numerose comunicazioni alla dell'intervenuta cessione del credito, depositando agli atti del Pt_1 giudizio il primo atto di precetto notificato alla opponente in data 08-07-
2018 e i successivi atti di precetto (notificati il 19-10-2018; il 20-02-2019; il
05-06-2019; il 14-10-2020; il 21-01-2021) nei quali si rende edotta la debitrice ceduta della cessione del credito in modo specifico e puntuale.
- 5 -
Si legge infatti nel corpo del primo atto di precetto (e anche nei successivi):
“.....in data 02.04.2012, con atto di cessione “pro soluto” di crediti (per atto Notar
– rep. n. 126144, raccolta n. 23731), la Persona_1 [...]
(p.iva: Controparte_4
), in persona del liquidatore, legale rapp.te p.t., con sede legale in P.IVA_1
Napoli, al Viale Gramsci n. 17/B, cedeva alla sig.ra il credito Controparte_1
(pari ad € 89.305,62) vantato nei confronti dei sigg.ri e Parte_3 [...]
e di cui al decreto ingiuntivo n. 6807/2011 del Tribunale di Napoli, Pt_1 trasferendo a quest'ultima, tra l'altro, i frutti, maturati e maturandi, ed accessori ad esso relativi, ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione, sostanziale processuale, inerente o comunque accessoria al predetto credito e al suo esercizio”.
La comunicazione della cessione prescritta dall'art. 1264 c.c. può essere effettuata in qualsiasi forma, anche con l'atto di precetto, con cui il cessionario intima il pagamento del credito ceduto preannunciando l'esecuzione.
La giurisprudenza costante e prevalente sottolinea che ciò che rileva al fine della regolarità della comunicazione e della sua efficacia è che l'atto sia idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, né è prescritto, ai fini dell'efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio dal cessionario (cfr. Corte di Cass. Sent. n. 1770 del
28/01/2014).
Nel caso di specie è evidente che la debitrice sia stata posta nella condizione di avere conoscenza di tutti gli elementi della mutata titolarità del credito.
- 6 -
Pertanto l'opposizione sul punto è infondata.
Con il terzo e quarto motivo di opposizione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., l'opponente contesta il quantum precettato ed in particolare l'illegittimità della pretesa di interessi moratori non concordati tra le parti e di interessi usurai.
I motivi di opposizione sono inammissibili poiché le circostanze dedotte da parte opponente attengono al titolo originario sottostante il Decreto
Ingiuntivo azionato, deduce l'opponente che non sarebbero stati concordati nel titolo originario interessi moratori e che in ogni caso gli interessi richiesti nel precetto e nel pignoramento sarebbero usurai.
Le suddette contestazioni sono inammissibili in primo luogo poiché del tutto generiche e prive di qualsiasi elemento probatorio a sostegno delle stesse;
in secondo luogo sono inammissibili poiché per costante orientamento giurisprudenziale l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo
(Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si
- 7 -
può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame
(Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Pertanto i motivi di opposizione nn. 3 e 4 relativi agli interessi richiesti dalla creditrice sono inammissibili.
Con l'ultimo motivo di opposizione n. 5, la eccepisce Pt_1
l'impignorabilità dell'immobile di sua proprietà sottoposto a pignoramento ed in particolare l'immobile sito in San AR UV (NA) alla Via
Napoli snc, Piano T, cat. C/3, censito in Catasto Fabbricati al foglio 1,
p.lla 577, sub 2, classe U, consistenza 140 m2, superficie catastale 222 m2, rendita € 679,66, sul quale grava in favore di ipoteca Controparte_5 legale del 7 maggio 2008 nn. 21758/3472.
L'eccezione è infondata.
L'esistenza di iscrizioni di ipoteca sull'immobile oggetto di pignoramento non determina l'improcedibilità della procedura esecutiva da parte di altri creditori ma impone esclusivamente l'onere per il creditore che vuole agire in via esecutiva sul medesimo bene gravato da ipoteca a favore di altri, di avvertire i creditori iscritti ex art. 498 c.p.c..
Infine non è causa di impignorabilità dell'immobile la circostanza manifestata dall'opponente che il suddetto bene di sua proprietà sia un locale ad uso commerciale che produce il reddito necessario al sostentamento della propria famiglia;
né possono rappresentare causa di
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impignorabilità o improcedibilità della procedura esecutiva le condizioni economiche difficili dell'esecutata.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per i motivi nn. 1, 3 e 4 e deve essere rigettata per i motivi nn. 2 e 5 .
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.
L'art. 96 c.p.c., che delinea la fattispecie della responsabilità aggravata, configurando un vero e proprio fatto illecito, richiede che la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dando vita ad un vero e proprio abuso del diritto. Va, dunque, esclusa nel caso di specie, laddove alla parte opponente non è imputabile alcun comportamento doloso o gravemente colposo.
Le spese seguono la soccombenza con applicazione del D.M. 55/2014
(aggiornato al D.M. 147/2022); tenuto conto del valore della causa;
esclusa la fase istruttoria;
con l'applicazione dei parametri minimi, alla luce delle difese delle parti e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara inammissibile il primo motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c.;
- dichiara inammissibili i motivi nn. 3 e 4 di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.;
- 9 -
- rigetta i motivi nn. 2 e 5 di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma
2 c.p.c.;
- condanna al pagamento, nei confronti di Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.951,90 per
[...] compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Nola, 09-01-2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Miriam Valenti
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TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile n.
5843 del ruolo generale degli affari contenziosi 2021, riservata all'udienza del 29.09.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione per pignoramento immobiliare n. 37/2021 ai sensi degli art.li 617, co. 2 e 615 co. 2 c.p.c., e vertente
T R A
, elettivamente domiciliata in San AR UV, via Parte_1
Napoli n. 161, presso lo studio dell'avv. Salvatore Fusco, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti (v. costituzione nuovo difensore del 05-09-2022);
- OPPONENTE -
E
, elettivamente domiciliata in Casavatore, alla via Controparte_1
Meucci n. 21, presso lo studio dell'avv. Giulio di Gioia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CREDITORE OPPOSTO –
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova evidenziare che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione all'esecuzione spiegato da Parte_1 nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare – rubricato al numero di ruolo 37/2021 - azionato da in virtù del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 6807/2011, emesso dal Tribunale di Napoli in data
04-10-2011; l'opponente con il ricorso in opposizione all'esecuzione e contestuale istanza di sospensione deduceva 1) omessa notifica del D.I.; 2) carenza di legittimazione attiva della creditrice per violazione dell'art. 1264
c.c. non avendo ricevuto comunicazione della cessione del credito;
3) illegittima applicazione di interessi moratori non concordati;
4) applicazione illegittima di interessi usurai;
5) impignorabilità del bene per essere lo stesso gravato da ipoteca legale in favore dell'Agenzia delle
Entrate, per essere l'immobile ad uso commerciale l'unico strumento di sostentamento della famiglia della esecutata.
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Nella fase cautelare, il G.E del Tribunale di Nola con ordinanza del 22-06-
2021 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito, il quale veniva introdotto dal debitore con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte nel termine di 90 giorni assegnato dal g.e..
Nel presente giudizio di merito la parte opponente ripropone le medesime doglianze del ricorso in opposizione come sopra indicate, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e, quindi, la dichiarazione di inesistenza del diritto della opposta ad agire in via esecutiva in virtù del titolo azionato e l'impignorabilità dei beni aggrediti nella procedura esecutiva immobiliare.
Si costituiva nel presente giudizio la creditrice , con la Controparte_1 comparsa depositata in data 25-01-2022, eccependo la tardività dei motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. (nullità e/o inesistenza della notifica del D.I.); l'infondatezza dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. ed in particolare la regolarità della comunicazione al debitore ceduto della cessione del credito mediante atto di precetto notificato il 08.07.2018 e dei successivi atti di precetto (allegati nel fascicolo della procedura esecutiva); l'inammissibilità della contestazione relativa ad interessi moratori richiesti e non concordati tra le parti nel contratto sottostante il D.I., poiché circostanza antecedente all'emissione del titolo esecutivo;
l'inammissibilità del motivo di opposizione attinente la presunta illegittima pretesa di interessi usurai richiesti con l'atto di precetto ed il pignoramento poiché del tutto generica;
infine deduceva la piena pignorabilità dell'immobile di proprietà della debitrice poiché l'iscrizione di ipoteca di non escludeva la CP_2 pignorabilità del bene da parte di altro creditore.
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Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione; vinte le spese di lite con attribuzione al difensore antistatario e condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c..
La causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e le richieste istruttorie venivano rigettate poiché inammissibili.
All'udienza del 26-09-2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (gg. 60+20).
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Preliminarmente giova evidenziare che la pendenza innanzi al Tribunale di
Napoli del giudizio di opposizione tardiva a Decreto Ingiuntivo ex art. 650
c.p.c. introdotto da e dal coobbligato , a Parte_1 Controparte_3 seguito dell' ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 19-03-2024 che in attuazione della Sentenza delle SSUU n. 9479\2023 a tutela del consumatore ha concesso il termine per proporre l'opposizione tardiva al
D.I., non ha rilievo nel presente giudizio, in quanto i motivi di opposizione esaminati non attengono all'eventuale abusività di clausole contenute nel contratto e/o scrittura privata sottostante il Decreto Ingiuntivo azionato nella procedura esecutiva immobiliare n. 37/2021.
Si dà atto che il Tribunale di Napoli con ordinanza del 04-11-2024 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto
Ingiuntivo opposto e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni
(cfr. ord. prodotta da parte opposta RG 9027/2024).
Ciò posto, passando ai singoli motivi di opposizione formulati dalla
, deve qualificarsi opposizione agli atti esecutivi la contestazione Pt_1 relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo, nel caso di specie il Decreto
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Ingiuntivo n. 6807/2011 emesso dal Tribunale di Napoli in data 04-10-
2011, poiché attiene ad un vizio formale della procedura esecutiva.
Ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato ovvero dalla conoscenza di quello immediatamente successivo, laddove nel caso di specie la notifica dell'atto di precetto (che ha reso conoscibile all'esecutata-opponente il titolo in base al quale si agisce) risulta eseguita in data 22.01.2021, con consegna di copia dell'atto a mani proprie del destinatario ed il ricorso in opposizione agli atti esecutivi risulta depositato solamente in data 19-03-2021, quando oramai il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 comma 2 c.p.c. era scaduto.
Pertanto il primo motivo di opposizione agli atti esecutivi è tardivo e pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo di opposizione, da qualificarsi motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., si contesta la legittimazione attiva della creditrice quale cessionaria Controparte_1 del credito della di euro 89.305,62 (come indicato nel D.I. Parte_2 azionato) poiché non avrebbe comunicato la cessione alla debitrice violando l'art. 1264 c.c..
Sul punto parte opposta ha dato prova delle numerose comunicazioni alla dell'intervenuta cessione del credito, depositando agli atti del Pt_1 giudizio il primo atto di precetto notificato alla opponente in data 08-07-
2018 e i successivi atti di precetto (notificati il 19-10-2018; il 20-02-2019; il
05-06-2019; il 14-10-2020; il 21-01-2021) nei quali si rende edotta la debitrice ceduta della cessione del credito in modo specifico e puntuale.
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Si legge infatti nel corpo del primo atto di precetto (e anche nei successivi):
“.....in data 02.04.2012, con atto di cessione “pro soluto” di crediti (per atto Notar
– rep. n. 126144, raccolta n. 23731), la Persona_1 [...]
(p.iva: Controparte_4
), in persona del liquidatore, legale rapp.te p.t., con sede legale in P.IVA_1
Napoli, al Viale Gramsci n. 17/B, cedeva alla sig.ra il credito Controparte_1
(pari ad € 89.305,62) vantato nei confronti dei sigg.ri e Parte_3 [...]
e di cui al decreto ingiuntivo n. 6807/2011 del Tribunale di Napoli, Pt_1 trasferendo a quest'ultima, tra l'altro, i frutti, maturati e maturandi, ed accessori ad esso relativi, ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione, sostanziale processuale, inerente o comunque accessoria al predetto credito e al suo esercizio”.
La comunicazione della cessione prescritta dall'art. 1264 c.c. può essere effettuata in qualsiasi forma, anche con l'atto di precetto, con cui il cessionario intima il pagamento del credito ceduto preannunciando l'esecuzione.
La giurisprudenza costante e prevalente sottolinea che ciò che rileva al fine della regolarità della comunicazione e della sua efficacia è che l'atto sia idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, né è prescritto, ai fini dell'efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio dal cessionario (cfr. Corte di Cass. Sent. n. 1770 del
28/01/2014).
Nel caso di specie è evidente che la debitrice sia stata posta nella condizione di avere conoscenza di tutti gli elementi della mutata titolarità del credito.
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Pertanto l'opposizione sul punto è infondata.
Con il terzo e quarto motivo di opposizione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., l'opponente contesta il quantum precettato ed in particolare l'illegittimità della pretesa di interessi moratori non concordati tra le parti e di interessi usurai.
I motivi di opposizione sono inammissibili poiché le circostanze dedotte da parte opponente attengono al titolo originario sottostante il Decreto
Ingiuntivo azionato, deduce l'opponente che non sarebbero stati concordati nel titolo originario interessi moratori e che in ogni caso gli interessi richiesti nel precetto e nel pignoramento sarebbero usurai.
Le suddette contestazioni sono inammissibili in primo luogo poiché del tutto generiche e prive di qualsiasi elemento probatorio a sostegno delle stesse;
in secondo luogo sono inammissibili poiché per costante orientamento giurisprudenziale l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo
(Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si
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può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame
(Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Pertanto i motivi di opposizione nn. 3 e 4 relativi agli interessi richiesti dalla creditrice sono inammissibili.
Con l'ultimo motivo di opposizione n. 5, la eccepisce Pt_1
l'impignorabilità dell'immobile di sua proprietà sottoposto a pignoramento ed in particolare l'immobile sito in San AR UV (NA) alla Via
Napoli snc, Piano T, cat. C/3, censito in Catasto Fabbricati al foglio 1,
p.lla 577, sub 2, classe U, consistenza 140 m2, superficie catastale 222 m2, rendita € 679,66, sul quale grava in favore di ipoteca Controparte_5 legale del 7 maggio 2008 nn. 21758/3472.
L'eccezione è infondata.
L'esistenza di iscrizioni di ipoteca sull'immobile oggetto di pignoramento non determina l'improcedibilità della procedura esecutiva da parte di altri creditori ma impone esclusivamente l'onere per il creditore che vuole agire in via esecutiva sul medesimo bene gravato da ipoteca a favore di altri, di avvertire i creditori iscritti ex art. 498 c.p.c..
Infine non è causa di impignorabilità dell'immobile la circostanza manifestata dall'opponente che il suddetto bene di sua proprietà sia un locale ad uso commerciale che produce il reddito necessario al sostentamento della propria famiglia;
né possono rappresentare causa di
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impignorabilità o improcedibilità della procedura esecutiva le condizioni economiche difficili dell'esecutata.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per i motivi nn. 1, 3 e 4 e deve essere rigettata per i motivi nn. 2 e 5 .
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.
L'art. 96 c.p.c., che delinea la fattispecie della responsabilità aggravata, configurando un vero e proprio fatto illecito, richiede che la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dando vita ad un vero e proprio abuso del diritto. Va, dunque, esclusa nel caso di specie, laddove alla parte opponente non è imputabile alcun comportamento doloso o gravemente colposo.
Le spese seguono la soccombenza con applicazione del D.M. 55/2014
(aggiornato al D.M. 147/2022); tenuto conto del valore della causa;
esclusa la fase istruttoria;
con l'applicazione dei parametri minimi, alla luce delle difese delle parti e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara inammissibile il primo motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c.;
- dichiara inammissibili i motivi nn. 3 e 4 di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.;
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- rigetta i motivi nn. 2 e 5 di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma
2 c.p.c.;
- condanna al pagamento, nei confronti di Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.951,90 per
[...] compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Nola, 09-01-2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Miriam Valenti
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