Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1988, n. 931
CASS
Sentenza 1 febbraio 1988

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Con riguardo al personale, sia amministrativo che tecnico, delle federazioni sportive nazionali, le quali sono organi del CONI, ente pubblico non economico, ma al contempo svolgono anche attività privatistica, la qualità di pubblico dipendente, con la conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti al relativo rapporto di lavoro, spetta, tanto prima che dopo l'entrata in vigore della legge 23 marzo 1981 n. 91 sul professionismo sportivo, ai lavoratori già alle dipendenze del suddetto comitato, e passati alle federazioni mediante tramutamento, distacco, comando o figure simili, mentre, per quelli assunti direttamente deve essere affermata la natura privatistica del rapporto di lavoro e, quindi la giurisdizione del giudice ordinario, essendo prive le federazioni medesime della possibilità di bandire concorsi per la Costituzione di nuovi rapporti di pubblico impiego (riservata allo stato ed agli enti pubblici non economici). ( V 3092/86, mass n 446101; ( V 4891/83, mass n 429779).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1988, n. 931
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 931
    Data del deposito : 1 febbraio 1988

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