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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente e Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
SACCONE ORESTE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3041/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1601/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2012 02401332 85 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2013 00077179 78 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2013 02217377 67 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2014 00157446 69 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2014 00460996 67 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2014 00921180 87 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2014 01041516 81 IRPEF-ALTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2014 01191266 08 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2016 00048957 77 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2016 01067372 49 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2016 01335400 51 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2017 00289969 16 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2017 00680194 13 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2017 00795160 31 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2019 00492881 61 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2019 00856016 31 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2020 00286372 88 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2020 00357893 92 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2020 00191534 17 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202200011794000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Appellante Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano I: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la correttezza dell'operato dell'Ufficio e, dunque, la piena legittimità delle cartelle impugnate con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato:
Appellata Resistente_1: annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con vittoria di spese, distratte in favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1601/2024 del 11 marzo/15 aprile 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Milano ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con la integrale compensazione delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano I ha interposto ritualmente appello instando per la conferma dell'avviso di iscrizione ipotecaria per il complessivo importo di euro 282.543,15 e delle sottostanti trenta cartelle di pagamento.
La ricorrente Resistente_1 ha chiesto l'annullamento degli atti impositivi con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Le altre parti processuali non si sono costituite nel presente grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e va dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso introduttivo notificato in data 28 dicembre 2022 in riferimento all'avviso di iscrizione ipotecaria di cui è causa, notificato in data 27 luglio 2022.
Restando assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni sollevate dalle parti, l'appellata Resistente_1 va condannata alla rifusione, in favore dell'appellante Agenzia delle Entrate, delle spese di lite liquidate per il presente grado del giudizio, sullo scaglione sino a euro 260.000,00, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022
n.147 in Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2022 n.236, in complessivi euro 3.089,20 (euro 3.045,00 per studio, euro 1.418,00 per introduzione ed euro 3.260,00 per decisione e così complessivamente euro 7.723,00 ridotta del 50% (euro 3.861,50) per la non particolare complessità della lite, ulteriormente ridotta del 20%, oltre il 15% spese generali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, in riforma della sentenza n.1601/2024 del 11 marzo/15 aprile 2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Milano appellata da Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Milano I, dichiara inammissibile perché tardivo il ricorso introduttivo e condanna Resistente_1 a rifondere le spese di lite liquidate per il presente grado del giudizio in complessivi euro 3.089,20 oltre il 15% spese generali.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente e Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
SACCONE ORESTE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3041/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1601/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2012 02401332 85 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2013 00077179 78 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2013 02217377 67 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2014 00157446 69 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2014 00460996 67 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2014 00921180 87 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2014 01041516 81 IRPEF-ALTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2014 01191266 08 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2016 00048957 77 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2016 01067372 49 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2016 01335400 51 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2017 00289969 16 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2017 00680194 13 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2017 00795160 31 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2019 00492881 61 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2019 00856016 31 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2020 00286372 88 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2020 00357893 92 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 68 2020 00191534 17 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202200011794000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Appellante Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano I: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la correttezza dell'operato dell'Ufficio e, dunque, la piena legittimità delle cartelle impugnate con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato:
Appellata Resistente_1: annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con vittoria di spese, distratte in favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1601/2024 del 11 marzo/15 aprile 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Milano ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con la integrale compensazione delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano I ha interposto ritualmente appello instando per la conferma dell'avviso di iscrizione ipotecaria per il complessivo importo di euro 282.543,15 e delle sottostanti trenta cartelle di pagamento.
La ricorrente Resistente_1 ha chiesto l'annullamento degli atti impositivi con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Le altre parti processuali non si sono costituite nel presente grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e va dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso introduttivo notificato in data 28 dicembre 2022 in riferimento all'avviso di iscrizione ipotecaria di cui è causa, notificato in data 27 luglio 2022.
Restando assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni sollevate dalle parti, l'appellata Resistente_1 va condannata alla rifusione, in favore dell'appellante Agenzia delle Entrate, delle spese di lite liquidate per il presente grado del giudizio, sullo scaglione sino a euro 260.000,00, ai sensi del d.m. 13 agosto 2022
n.147 in Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2022 n.236, in complessivi euro 3.089,20 (euro 3.045,00 per studio, euro 1.418,00 per introduzione ed euro 3.260,00 per decisione e così complessivamente euro 7.723,00 ridotta del 50% (euro 3.861,50) per la non particolare complessità della lite, ulteriormente ridotta del 20%, oltre il 15% spese generali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, in riforma della sentenza n.1601/2024 del 11 marzo/15 aprile 2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Milano appellata da Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Milano I, dichiara inammissibile perché tardivo il ricorso introduttivo e condanna Resistente_1 a rifondere le spese di lite liquidate per il presente grado del giudizio in complessivi euro 3.089,20 oltre il 15% spese generali.