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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 398/2022 R.G. promosso
DA
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tribulato;
Appellante – appellata incidentale
CONTRO
( , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Freni;
Appellato – appellante incidentale
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
[...]
Appellati contumaci
OGGETTO: posizione organizzativa – risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, Parte_1
premesso di essere stata assunta dal Comune di Aci Sant'Antonio in data
[...]
2.11.1995 e di essere transitata nei ruoli del Comune di (di seguito Controparte_1
anche in data 1.3.1999 a seguito di mobilità volontaria tra enti Controparte_1
locali, lamentava la condotta discriminatoria posta in essere dal Comune datore di lavoro sin dal 2006 e l'illegittimità delle determine commissariali nn. 26 e 29 del
22.11.2014 (rectius:13.11.2014) e di ogni atto precedente e conseguente connesso al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, l'arbitrarietà delle nomine e la poca trasparenza in materia di gestione del personale.
Chiedeva, pertanto, di accertare il diritto della stessa alla titolarità della Direzione delle
Risorse Umane in via principale e in via gradata della Direzione dei Servizi alla
Persona dal 22.11.2014; in via subordinata, di ordinare al Controparte_1
l'adozione, per le posizioni organizzative della 2^ e 5^ Direzione, nuove valutazioni comparative nel rispetto dei criteri predeterminati nell'avviso prot. n.10589 del
29.08.2014 e della normativa vigente in materia;
in ogni caso, condannare l'ente locale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da essa ricorrente e derivanti dal comportamento discriminatorio posto in essere dallo stesso ente dal 2006 al 2015.
Con sentenza n. 1278/2022 del 5.4.2022, il Tribunale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso. Il giudice, richiamando l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui “Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione
è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001”, precisava che, nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle PP.AA., il giudice ordinario sottopone al suo sindacato i poteri esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Osservava che nel caso di specie con riferimento alle “Posizioni organizzative”, avuto riguardo a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 dell'allora vigente Regolamento Comunale sull'organizzazione ed ordinamento degli uffici, al Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione
2014/2016, nonché alla documentazione versata in atti, non vi era prova che l'Amministrazione avesse effettuato una valutazione comparativa dei requisiti culturali, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze possedute dai candidati conforme ai criteri indicati nell'avviso prot. n. 10589 del 29.08.2014, di avvio della procedura di nomina dei funzionari responsabili di direzione delle strutture amministrative e dei servizi con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 20 e 21 del Regolamento Comunale citato. Rilevava l'insufficienza delle motivazioni e del contenuto delle determine del Commissario Straordinario nn. 26 e 29 e la pretermissione di ogni valutazione a sostegno della scelta operata dall'Amministrazione. Evidenziava che sebbene per l'attribuzione di posizioni organizzative non fosse richiesto lo svolgimento di una formale e rigorosa procedura concorsuale o selettiva, le ragioni della scelta compiuta dall'amministrazione in ordine a esse dovevano essere comunque apprezzabili e verificabili attraverso la motivazione, che non poteva risultare meramente apparente. Alla luce di tali considerazioni reputava illegittimo l'operato dell'amministrazione. Riteneva, tuttavia, la scelta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, al quale non poteva sostituirsi il giudice, salva l'ipotesi di attività vincolata e non discrezionale.
Precisava che la violazione da parte della P.A. dell'obbligo di procedere al corretto svolgimento dell'attività selettiva e della legittima aspettativa del lavoratore a vedere correttamente valutata la propria capacità ed esperienza professionale poteva motivare l'esercizio dell'azione di esatto adempimento ovvero la pretesa risarcitoria per perdita di chance, oltre che per eventuali danni all'immagine professionale, restando preclusa al decidente l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attribuzione diretta al lavoratore dell'incarico di posizione organizzativa atteso che neppure la predeterminazione di criteri valutativi poteva trasformare in attività vincolata il giudizio discrezionale che doveva essere reso dal datore di lavoro pubblico. Indi, riteneva che non potesse trovare accoglimento la domanda di assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa sia perché, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, il giudice non poteva sostituirsi all'Amministrazione in tale determinazione, sia perché nel caso di specie era anche sopravvenuta la scadenza dell'incarico (“conferito con effetto dal 15/11/2014 e sino alla conclusione del mandato Commissariale” – cfr. determine n. 26 e n. 29 del
13/11/2014 citate) e perché la ricorrente “dal 01.02.2018 è transitata per mobilità dal
Comune di al Comune di Ragusa”, il che, di fatto, impediva il Controparte_1
conseguimento da parte della stessa dell'incarico in questione. Per tali ultime considerazioni reputava preclusa, altresì, la domanda avente ad oggetto l'adozione dell'ordine al resistente di effettuare per le posizioni organizzative in CP_1
contestazione nuove valutazioni comparative che tenessero conto dei criteri predeterminati indicati dall'avviso e di tutta la normativa vigente in materia.
Con riguardo alla domanda risarcitoria, ritenuto sussistente il danno sofferto dalla ricorrente per avere subìto, dall'inadempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di procedere al corretto svolgimento dell'attività di scelta, una illegittima compressione dell'aspettativa a vedere correttamente valutata la propria capacità ed esperienza professionale, evidenziava in ordine alla sua quantificazione che nella fattispecie in esame in cui vi era stato un inadempimento contrattuale sotto forma della violazione del canone di correttezza, il danno non poteva identificarsi tout court nella mancata erogazione dei compensi, non essendo stata prestata alcuna attività nella posizione di cui all'anelato incarico e che l'unico criterio di determinazione del danno non poteva che essere quello equitativo;
assumeva come parametro l'importo della retribuzione di posizione relativa al periodo di espletamento dell'incarico secondo la naturale scadenza (dal 15/11/2014 sino alla conclusione del mandato Commissariale), come indicato nelle determine n. 26 e 29 del 13/11/2014 ovvero, se anteriore, sino all'intervenuta mobilità della ricorrente dal Comune di al Comune Controparte_1
di Ragusa.
Con riferimento alla dedotta lesione della professionalità, riconosciuto il risarcimento nei termini suddetti quanto alla perdita patrimoniale, reputava l'allegazione del danno non patrimoniale generica, atteso che era onere della ricorrente specificare in che termini le mansioni invece affidate avrebbero comportato la perdita di occasioni di crescita professionale e del bagaglio di conoscenze e professionalità acquisite;
precisava che nel caso di specie non era stata allegata dalla ricorrente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona per effetto della mancata attribuzione dell'incarico e che parimenti non erano state allegate né provate le ricadute della condotta dell'Amministrazione sulla qualità della vita della ricorrente di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana. Rigettava, infine,
l'eccezione di compensazione formulata in via subordinata dall'Amministrazione resistente, tenuto conto della determinazione in via equitativa dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento.
Appellava la sentenza con ricorso depositato il Parte_1
5.5.2022. Al gravame resisteva il proponendo a sua vola Controparte_1
appello incidentale. Non si costituivano neanche nel presente grado CP_2
e sebbene regolarmente evocati in giudizio.
[...] CP_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_2
i quali, nonostante la rituale notificazione dell'appello, non hanno curato di costituirsi in giudizio.
1.1 Con il primo motivo censura la decisione per avere Parte_1
il Tribunale ritenuto legittimo il comportamento posto in essere dal
[...]
per l'intero periodo 2006-2014 laddove avrebbe invece dovuto dichiarare CP_1 l'illegittimità e/o la nullità di tutti gli atti amministrativi relativi al periodo considerato.
Rileva che risulta documentalmente provato che negli anni in questione il CP_1
appellato non ha svolto alcuna procedura comparativa per l'attribuzione dell'incarico di “Responsabile della Posizione Organizzativa” afferente alla Direzione delle Risorse
Umane, conferendo ad nutum l'incarico a , meno titolato di essa Controparte_2
appellante in quanto privo di laurea, il quale ha di fatto ricoperto tale posizione per oltre 15 anni sin dal 2001 e che, in virtù di ciò, ha assunto una posizione dominante ed esclusiva nel delicato settore delle risorse umane, in spregio alla dignità di essa appellante. Evidenzia che la valutazione comparativa è stata disattesa con riferimento a tutti gli atti di nomina e non solo con riferimento all'anno 2014 e che l'obbligo di valutazione comparativa non deriva unicamente dalle prescrizioni del bando ma dagli artt. 20 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, vigente anche negli anni precedenti al 2014.
1.2 Con altro motivo censura la decisione per avere il giudice ritenuto che la domanda risarcitoria avanzata per gli anni 2006-2014 non potesse trovare accoglimento in conseguenza degli incarichi ricoperti da essa appellante nel medesimo periodo.
Sostiene che i predetti incarichi erano marginali, svolti in posizione di subordinazione rispetto al “Responsabile di Posizione Organizzativa” e con remunerazione economica del tutto irrilevante rispetto alle indennità correlate alla posizione organizzativa.
Aggiunge, altresì, che tali incarichi, prevalentemente di capo servizio, attribuiti oltre al personale di categoria D anche al personale di categoria C, erano stati dedotti nel ricorso introduttivo a riprova della esperienza acquisita negli anni da essa appellante e tale da legittimare l'aspettativa al conferimento di posizione organizzativa. Lamenta, pertanto, che il danno da perdita della professionalità risulta oltre che documentalmente provato altresì evincibile per presunzioni dai fatti e documenti di causa non oggetto di contestazione. Sostiene che il danno alla professionalità patito da essa appellante è comprovato da tutti i comportamenti messi in atto dall'Amministrazione e dedotti già nel ricorso di primo grado e si traduce nella perdita di chance ad ottenere progressioni di carriera e successivi incarichi di direzione atteso che questi ultimi nel Comune di vengono comunemente conferiti solo in considerazione di incarichi Controparte_1
pregressi e valutazioni conseguite. Richiama a tal fine il contenuto della determinazione commissariale n. 34 dell'1.12.2014. Deduce che la lesione della professionalità si traduce anche nella difficoltà di ricollocare all'esterno la propria professionalità a seguito dello svuotamento del proprio curriculum professionale laddove si consideri che per i concorsi per la dirigenza è richiesto come requisito di accesso una pregressa esperienza di almeno 3 anni di incarico dirigenziale. Ed ancora lamenta il pregiudizio di natura patrimoniale pari all'indennità di posizione e di risultato percepita dal dall'anno 2006 nonché quello derivante dai continui CP_2
spostamenti d'ufficio che la stessa ha subìto e che hanno inciso sul suo stato psicofisico. Insiste nel ribadire la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi derivanti dal contratto individuale di lavoro, delle diposizioni del CCNL di categoria nonché delle norme regolamentari e delle leggi vigenti ratione temporis.
1.3 Lamenta, altresì, l'erroneità della decisione laddove ha disatteso tutti i criteri individuati dalla Cassazione in tema di domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass.
n.500/99; Cass.n.7743/2004). Sostiene che non può escludersi la colpa dell'Amministrazione che ha violato deliberatamente ogni norma di legge in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali. Rileva che dal 2006 al 2015 si è verificata una seppure esigua rotazione dei dirigenti assegnati alle direzioni esistenti ad eccezione di quella inerente alle risorse umane, unica posizione intoccabile, sebbene individuata area a rischio corruzione dalla legge e dal piano anticorruzione interno, attribuita per
14 anni consecutivi al Distefano.
2. I richiamati motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica.
2.1 Va premesso che il giudice di prime cure, con riguardo alla condotta del CP_1
appellato nel periodo 2006-2014, ha ritenuto inaccoglibile la domanda proposta dalla ricorrente di risarcimento del danno patrimoniale per inadempimento contrattuale
(segnatamente “per avere subito, dall'inadempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di procedere al corretto svolgimento dell'attività di scelta, una illegittima compressione della legittima aspettativa a vedere correttamente valutata la propria capacità ed esperienza professionale”).
Il giudice ha posto a fondamento della decisione di rigetto i seguenti argomenti:
-il concomitante disimpegno, da parte della ricorrente, di diversi incarichi nel contempo ricevuti come indicati nelle premesse del medesimo ricorso introduttivo;
- la manifestazione di interesse all'incarico di responsabile di posizione organizzativa indetto con avviso del 2014 quale “concreta individuazione della situazione giuridica soggettiva di parte ricorrente e della sua pretermissione/lesione”;
- la circostanza per cui il conferimento di posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico, così che l'istituto attiene più alla disciplina della retribuzione che a quella dell'inquadramento.
Le predette ragioni, integrate dalla motivazione che segue, permettono di confermare la statuizione di rigetto.
2.2 Quanto alla condotta illecita posta in essere dal l'odierna Controparte_1
appellante ha in primo luogo allegato di avere subìto plurimi trasferimenti all'interno della struttura dell'ente in violazione delle disposizioni di contratto in quanto privi di motivazione e posti in essere al solo fine di precludere l'accesso agli incarichi di posizione organizzativa.
In particolare, in sentenza in ordine alle vicende allegate in ricorso dalla Parte_1
relativamente al periodo 2003-2014 si legge:
“- che con atto di gestione n. 20/2003 del FU Dirigente “O.G.R.U.” ed a seguito della stipula del contratto individuale di lavoro, veniva disposto
l'inquadramento definitivo della ricorrente nella categoria D posizione economica D1 profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile con decorrenza dal 01/05/2003, a seguito di selezione interna bandita ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1998/2001; - che con provvedimento n. 91 del 18/11/2003 del Direttore Generale, a seguito della indicazione del Capo dell'Amministrazione, la ricorrente veniva destinata alla struttura di supporto “Organizzazione e gestione delle risorse umane” per
l'espletamento di compiti e funzioni riferite alla gestione economica del personale con funzione di sostituta del FU , Dirigente della struttura Controparte_2
organizzativa in caso di sua assenza o impedimento;
- che con nota prot. n. 659/GRU del 04/07/2005, a seguito della riorganizzazione delle strutture organizzative dell'ente disposta con Delibera di G.M. n. 88/2005, la ricorrente veniva assegnata con decorrenza immediata per le mansioni riferite alla categoria di inquadramento al 2° settore “Servizi Demografici”, in violazione delle norme che tutelano la maternità in quanto la stessa si trovava nello stato di interdizione da lavoro per gravidanza a rischio;
[…]
- che con disposizione del Direttore Generale n. 504/DG del 21/03/2007 la ricorrente veniva assegnata con decorrenza immediata per le mansioni riferite alla categoria di inquadramento al V settore “Risorse Umane e Tecnologiche”;
- che con disposizioni del FU Responsabile del V settore n. 223/V per l'anno
2007, n. 659/V per l'anno 2008 e n. 174/V per l'anno 2009 la ricorrente veniva incaricata di sostituire lo stesso FU Dirigente titolare di P.O. in caso di assenza o impedimento, con delega a sottoscrivere gli atti di ordinaria amministrazione aventi rilevanza esterna (compresa la formulazione di pareri tecnici
e l'adozione di atti determinativi di competenza della struttura);
- che con disposizioni del Sindaco prot. nn. 259/Gab del 29/06/2009 e 312/Gab del
24/07/2009 la ricorrente veniva assegnata per le mansioni riferite alla categoria di inquadramento alla 1° Direzione “Affari Generali ed Istituzionali – Servizio
Provveditorato”, con decorrenza dal 27/07/2009;
[…]
- che successivamente la ricorrente veniva trasferita diverse volte senza alcuna riqualificazione, … che negli anni 2009-2014 le nomine dei Dirigenti responsabili sono avvenute senza criteri predeterminati e senza indicare la motivazione della scelta nell'atto di nomina
e si è verificata una esigua rotazione dei Dirigenti assegnati alle Direzioni esistenti con l'eccezione di quella inerente le Risorse Umane che è stata attribuita sempre al sig. , sebbene quest'ultima sia stata individuata quale area a rischio CP_2
corruzione dalla legge e dal piano anticorruzione interno…”.
A fronte di tale lamentato inadempimento, il ha eccepito Controparte_1
l'assenza di alcuna condotta di dequalificazione sì come comprovata dagli incarichi conferiti alla nel corso del periodo in esame e che avrebbero valorizzato la Parte_1
sua professionalità.
Tanto premesso in fatto, va rilevato che i dedotti mutamenti di mansioni sono pur sempre riconducibili alla categoria di inquadramento della lavoratrice e sfuggono alla censura di illegittimità; ed invero, l'odierna appellante non ha lamentato l'assegnazione di mansioni inferiori rispetto alla categoria di inquadramento e nemmeno l'assegnazione di mansioni non confacenti alla professionalità acquisita;
ha solo lamentato l'assegnazione ad un diverso settore della struttura dell'ente resistente;
peraltro, con riguardo all'assegnazione, per le mansioni riferite alla categoria di inquadramento, al 2° Settore “Servizi Demografici” di cui alla nota prot. 659/GRU del
04.07.05, è la stessa appellante ad allegare che la disposizione conseguiva alla riorganizzazione delle strutture organizzative dell'Ente, avvenuta con Delibera di G.M.
n. 88/2005.
Va richiamato sul punto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs.
n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.”- Cassazione civile sez. lav.,
16/01/2024, n.1665. Quanto poi alla finalità dei subìti mutamenti di mansione, ovvero l'esclusione dalla procedura di conferimento delle posizioni organizzative, non può che evidenziarsi il difetto di alcun riscontro probatorio.
Tanto permette di escludere la illegittimità di tali atti di gestione del rapporto di lavoro.
2.3 Relativamente al periodo dal 2005 al 2014 residua quale unica condotta illecita del appellato l'asserita violazione delle disposizioni di legge, di regolamento e CP_1
della contrattazione collettiva relative al conferimento delle posizioni organizzative in genere e in particolare della posizione organizzativa afferente alla 2^ Direzione
Organizzazione e Gestione Risorse Umane.
Premesso che nel periodo in esame è incontestato il conferimento presso il CP_1
delle posizioni organizzative in difetto di alcun avviso di selezione e di CP_1
alcuna procedura comparativa, va esaminata la fondatezza della domanda risarcitoria proposta.
Va a tale fine rammentato che laddove si lamenti il mancato conferimento di un incarico, il danno risarcibile è quello per perdita di chance.
Va precisato, altresì, che non è sufficiente la mera illegittimità di un atto a fondare la domanda di risarcimento del predetto danno;
ed invero, come ritenuto con orientamento univoco dalla giurisprudenza di legittimità, “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di “chance” la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014). Ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014 cit.). Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018)”.
In altri termini, l'accesso al risarcimento per equivalente è garantito, nel caso di risarcimento per perdita di chance, solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, ricorrente allorché sussista una probabilità seria e concreta o, anche, una elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato.
Ancora sul punto è stato precisato che “a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017); rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di "elevata probabilità, prossima alla certezza" (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n. 11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1 marzo 2016,
n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione); tale impostazione va in questa sede ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento e un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del "più probabile che non": Cass., S. U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance;
è in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica (Cass. 9 marzo 2021 n. 6485 parla di "significati probabilità");a detti principi non si è affatto attenuta la Corte territoriale ha commisurato il risarcimento al trattamento retributivo che il dirigente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell'incarico tenendo però conto, tuttavia, di probabilità che erano, con accertamento di fatto qui insindacabile, "pari" per tutti i concorrenti alla selezione in parola (v. i passaggi della sentenza impugnata a p. 7, par.
8, ultimo periodo: "infatti, in assenza di diverse allegazioni, deve ritenersi che tutti i concorrenti avessero le stesse probabilità di ricevere la nomina" e a p. 8, par. 8.2: "la mancanza dei requisiti degli altri candidati impedisce distinzioni di chance tra i vari concorrenti, sicché non può che ritenersi che tutti i partecipanti a ciascuna procedura avessero uguale probabilità di essere scelti")…”- Cassazione civile sez. lav.,
23/09/2024, n.25442.
2.4 Nella specie gli elementi addotti dall'odierna appellante al fine di provare una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire l'incarico di posizione organizzativa relativa alla 2^ Direzione Organizzazione e Gestione Risorse Umane, relativamente al periodo dal 2006 al 2014, peraltro con comparazione limitata al solo dipendente incaricato, , sono il possesso del titolo accademico Controparte_2
(laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni) e l'esperienza acquisita nella stessa direzione (“la istante si ribadisce, dall'anno 2006 risulta essere
l'unica dipendente a possedere il predetto titolo accademico ed era l'unica dipendente di Categoria “D” a vantare un periodo di servizio prestato nella gestione risorse umane del (fatta eccezione per il dott. e il sig. Controparte_1 Pt_2
)”. CP_3
Tali elementi non sono sufficienti a fondare la domanda risarcitoria proposta. Nessun elemento di prova è in atti relativamente al possesso in capo all'appellante di specifiche competenze o di ulteriori titoli rilevanti ai fini del conferimento dell'incarico per cui è causa;
nessuna allegazione e prova ha riguardato i titoli posseduti da tutti gli altri dipendenti del Comune appellato potenzialmente idonei a partecipare alla selezione per cui è causa.
Difetta, invero, alcuna comparazione tra la posizione dell'appellante e quella di tutti gli altri dipendenti del appellato, tenuto conto che negli anni in questione CP_1
nessuna procedura di selezione è stata avviata e quindi non è possibile limitare la valutazione comparativa al solo candidato prescelto.
In assenza di specificazione degli elementi sulla base dei quali verificare il grado di probabilità di conseguire l'incarico in questione non è possibile procedere alla verifica necessariamente successiva della sussistenza del pregiudizio lamentato per perdita di tale occasione.
Difetta la dimostrazione di elementi dai quali desumere che la partecipazione dell'appellante ad una regolare procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa avrebbe avuto significative probabilità di esito positivo.
Da tanto consegue, per il periodo in esame, il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
3. L'appellante censura, altresì, la sentenza per avere il giudice escluso dal risarcimento del danno, conseguente al mancato conferimento dell'incarico di Responsabile della posizione organizzativa afferente alla 2^ Direzione Organizzazione e Gestione delle
Risorse umane, la retribuzione di risultato correlata alla posizione negata in quanto
“funzionale all'esercizio della prestazione che non è stata resa nel periodo di vigenza dell'incarico”. Rileva che l'incarico non è stato espletato per esclusiva colpa del datore di lavoro, tenuto pertanto a risarcire non solo il danno emergente ma anche il lucro cessante ai sensi degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n.18965/2004;
Cass.n.12770/2012; Cass. n.4063/2010).
3.1 Il motivo non è fondato. In ordine al predetto incarico, deve anzitutto darsi atto del passaggio in giudicato della statuizione con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto che “Con riguardo alla domanda risarcitoria, avuto riguardo alle rilevate illegittimità che costituiscono inadempimento imputabile al resistente, appare evidente il danno sofferto CP_1
dalla ricorrente per avere subito, dall'inadempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di procedere al corretto svolgimento dell'attività di scelta, una illegittima compressione della legittima aspettativa a vedere correttamente valutata la propria capacità ed esperienza professionale. Con riguardo alla quantificazione del danno occorre evidenziare che nella fattispecie in esame in cui vi è stato un inadempimento contrattuale, sotto forma della violazione del canone di correttezza, il danno non può identificarsi tout court nella mancata erogazione dei compensi, non essendo stata prestata alcuna attività nella posizione di cui all'agognato incarico. L'unico criterio di determinazione del danno appare, dunque, essere quello equitativo prendendo come parametro il trattamento economico e nello specifico l'importo della retribuzione di posizione relativa al periodo di espletamento dell'incarico secondo la naturale scadenza (15/11/2014 sino alla conclusione del mandato Commissariale), come indicato nelle determine n. 26 e 29 del 13/11/2014 ovvero, se anteriore, sino all'intervenuta mobilità dal Comune di al Comune di Ragusa della Controparte_1
ricorrente”.
3.2 Ciò posto, correttamente il giudice di prime cure ha escluso la retribuzione di risultato quale parametro cui commisurare il danno da inadempimento contrattuale, in difetto di effettiva esecuzione della prestazione.
Ed invero, nella specie la retribuzione prevista per la posizione organizzativa cui si riferisce la perdita di chance è stata assunta dal giudice quale parametro di riferimento cui commisurare il risarcimento del danno;
tuttavia, mentre la retribuzione di posizione costituisce un parametro certo, in quanto prevista in misura fissa, la retribuzione di risultato dipende dal conseguimento degli obiettivi assegnati;
sicché, l'inclusione dell'indennità di risultato nel parametro valutativo presuppone l'allegazione (e prova in caso di contestazione) degli obiettivi assegnati in relazione alla posizione organizzativa in questione e delle probabilità di conseguimento degli stessi.
Sul punto, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di posizione (e di risultato) ha natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento;
ne consegue che dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo." (Così da ultimo Cass. n. 11899 del 2017)”.
4. Con ulteriore motivo, l'appellante lamenta, sempre in relazione alla condotta illecita accertata, il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale alla professionalità, sebbene per giurisprudenza costante tale prova può fornirsi anche per presunzioni purché siano precisate tutte le circostanze idonee a sorreggere la richiesta di danni, quali, ad esempio, i risultati negativi conseguenti alla perdita di professionalità, le ragionevoli aspettative frustrate, le capacità professionali perdute, i riflessi negativi conseguenti alla perdita di aggiornamento, l'eventuale perdita di chance, la mancata possibilità di ottenere avanzamenti in carriera, le eventuali occasioni perdute, la difficoltà di ricollocare all'esterno la propria professionalità, tutti ricorrenti nel caso in esame.
In particolare, a fondamento della predetta pretesa risarcitoria, l'appellante sia in primo grado che nella presente sede, ha allegato: “Si ribadisce che il comportamento citato ha prodotto la reiterata lesione della professionalità della sotto i seguenti Parte_1
aspetti: - in termini di perdita di chance, della possibilità di ottenere progressioni nella carriera professionale e successivi incarichi di Direzione atteso che questi ultimi vengono comunemente conferiti nel Comune di tenendo solo in Controparte_1
considerazione gli incarichi pregressi e le valutazioni conseguite e che difficilmente vengono preferiti gli insiders;
a riprova di ciò si rimanda al contenuto della determinazione commissariale n. 34 del 1.12.2014 ad oggetto “sostituzione nelle funzioni di cui all'art.109 del TU D.Lgs n. 267/2000” nella parte in cui si ritiene preferibile una surroga reciproca fra i responsabili apicali aventi rilevanza esterna, sia per favorire la crescita di una classe dirigente integrata, sia per ragioni di qualità delle prestazioni e di omogeneità di risposta;
- danno nascente dalla difficoltà di ricollocare all'esterno la propria professionalità a seguito dello svuotamento del proprio curriculum professionale, anche in quelle ipotesi di concorsi per la Dirigenza che richiedono come requisito di accesso almeno 3 anni di incarico dirigenziale, nonché del bagaglio culturale afferente la materia delle risorse umane che, senza alcun aggiornamento costante va via via deteriorandosi…”.
4.1 Il motivo è infondato.
Premesso che, ai fini della presente valutazione, rileva esclusivamente il mancato conferimento della posizione organizzativa relativa alla 2^ Direzione per il periodo dal mese di novembre 2014 al mese di giugno 2015 e che, come chiarito dal giudice di prime cure, per giurisprudenza consolidata il conferimento di posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, non può che rilevarsi il difetto di alcuna allegazione circa eventuali domande di partecipazione a procedure di conferimento di incarichi dirigenziali nell'arco temporale in discussione;
parimenti nessuna allegazione concreta ha riguardato le specifiche competenze professionali in tesi compromesse dal mancato conferimento della posizione organizzativa in esame per il limitato arco temporale riconosciuto. Piuttosto, come evidenziato dallo stesso Comune resistente, la stessa appellante ha allegato che a seguito della mobilità presso il Comune di Ragusa “ha visto nell'arco di poco tempo riconosciuta la propria professionalità lavorativa, sempre nella materia di gestione risorse umane, che di certo il Comune di CP_1
non aveva saputo apprezzare. Tutt'oggi la ricorrente è incaricata di P.O nel
[...]
settore X Gestione Risorse Umane di un quale il Comune di Ragusa, di CP_1
dimensioni superiori rispetto a ”. Controparte_1
5. Con altro motivo di appello, l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno biologico e in generale del danno morale asseritamente patito;
reitera la richiesta già effettuata in primo grado di quantificare lo stesso in via equitativa in misura percentuale al trattamento stipendiale percepito (10%-
20%) in aggiunta a quanto richiesto per la refusione del danno professionale.
5.1 Come evidenziato dal giudice di prime cure, detto danno è stato genericamente allegato ed è sprovvisto di alcun riscontro probatorio.
Ed invero, in primo grado l'odierna appellante ha allegato i seguenti pregiudizi: “- danno biologico subìto dovuto ai continui spostamenti d'ufficio, alle funzioni assegnate che non sempre hanno coinciso con quelle ascrivibili alla categoria giuridica di appartenenza (la “D”), al decadimento del proprio stato psicofisico, dovuto al vedere il posto di lavoro non più come luogo dove poter trovare motivo di realizzazione e prospettive di carriera ma luogo di frustrazioni e ingiustizie diffuse, tanto da determinare un diffuso stato depressivo e di astenia generale che ha danneggiato anche gli equilibri interni alla propria famiglia”.
Orbene, anzitutto, come sopra precisato, difetta alcuna allegazione di assegnazione di mansioni inferiori alla categoria di inquadramento.
Difetta altresì alcuna certificazione medica relativa all'asserito decadimento dello stato psicofisico;
va sul punto ritenuta inammissibile la prova per testi dedotta in primo grado, vertente su capitoli generici e implicanti valutazioni non demandabili a testimoni (“d) Vero o non che la sig.ra ha sempre espletato le Parte_1
proprie mansioni con entusiasmo, impegno e dedizione e che progressivamente dall'anno 2009, la stessa versa in stato di apprensione, insoddisfazione, svolge meno vita di relazione diventa irascibile nel momento in cui si parla del proprio lavoro
d'ufficio; e) Vero o non che vi è stato un progressivo decadimento dello stato psicofisico della , dovuto al vedere il posto di lavoro non più come luogo Parte_1
dove poter trovare motivo di realizzazione e prospettive di carriera ma luogo di frustrazioni e ingiustizie diffuse;
f) Vero o non che il diffuso stato depressivo e di astenia generale subentrato dall'anno 2009 ha danneggiato e danneggia ad oggi anche gli equilibri familiari”).
6. Con ulteriore motivo, l'appellante principale censura la decisione nella parte in cui limita il danno equitativo riconosciuto per la illegittima procedura avviata e conclusa nell'anno 2014 sino alla “conclusione del mandato Commissariale ovvero, se anteriore, sino all'intervenuta mobilità dal Comune di al Comune Controparte_1
di Ragusa della ricorrente, oltre accessori come per legge”.
Rileva che il mandato commissariale era cessato nel giugno 2015, successivamente al deposito del ricorso introduttivo, e la Determina n. 26 del 13.11.2014, di attribuzione della Risorse Umane al , aveva spiegato i suoi effetti ininterrottamente Pt_3 CP_2
sino al 02.08.2015, quando con Determina n. 22 del 03.08.2015 (all. 3) il neo eletto
Sindaco, sic et simpliciter, aveva prorogato ad nutum sempre al la Posizione CP_2
Organizzativa in esame, senza procedura selettiva e riproponendo l'apparente motivazione da sempre utilizzata (“Accertato che dott. dipendente Controparte_2
inquadrato nella Categoria D presenta le competenze professionali e la necessaria esperienza, nonché capacità gestionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite e per il conseguimento degli obbiettivi assegnati”). Sottolinea che con le successive Determine n. 33 del 04.08.2016, n. 50 del 30.12.2016, n. 2 del 31.01.2017,
n. 12 del 31.03.2017, n. 18 del 29.06.2017 e n. 1 del 02.01.2018 (all.3), l'incarico al veniva prorogato, sino a data successiva al trasferimento per mobilità della CP_2
istante (avvenuto il 01.02.2018), ancora una volta e naturalmente sempre senza motivazione e comparazione, ragione per cui la stessa aveva deciso di lasciare il
Comune di . Controparte_1
A tal fine chiede ai sensi dell'art. 437, 2 comma, c.p.c. l'ammissione in giudizio di tutte le Determine citate perché documentazione sopravvenuta al deposito del ricorso introduttivo nonché necessaria ai fini della decisione della causa e della corretta quantificazione dei danni patiti.
Ribadisce che tali determine hanno previsto la proroga dell'incarico illegittimamente assegnato dal e che pertanto atteso che il fatto generatore Parte_4 della pretesa risarcitoria è rimasto il medesimo di quello già accertato dal Tribunale di
Catania, il danno richiesto per il periodo sopravvenuto al deposito del ricorso introduttivo è riconoscibile e liquidabile anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Chiede pertanto la riforma della sentenza nella parte in cui ha circoscritto la limitazione dei danni alla conclusione del mandato Commissariale anziché sino all'intervenuta mobilità (01.02.2018), poiché gli effetti degli atti esitati dal Parte_4
con le Determine n. 26 e 29/2014 mediante l'istituto della prorogatio si sono protratti fino al nuovo atto di nomina del 3.08.2015 da parte del neo eletto sindaco (determina sindacale n. 22 del 3.8.2015), insediatosi il 17 Giugno 2015, e tenendo conto che tale nomina è stata prorogata incondizionatamente fino alla data del trasferimento per mobilità di essa appellante.
6.1 La censura non può trovare accoglimento.
Secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità - i cui principi per analoga ratio possono trovare applicazione anche nella fattispecie in esame -, “In tema di domanda del lavoratore di risarcimento dei danni derivanti da attività di dequalificazione e "mobbing" da parte del datore di lavoro, deve ritenersi domanda nuova - come tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, atteso che tale domanda si basa su di una "causa petendi" identificabile in uno specifico accadimento lesivo, spazialmente e temporalmente determinato, inidonea a ricomprendere nuovi accadimenti verificatisi nelle more del giudizio, ancorché omogenei rispetto ai precedenti. Né può ritenersi applicabile la deroga prevista dall'art. 345, comma 1, c.p.c., per "i danni sofferti dopo la sentenza", poiché tale norma si riferisce alle conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa, ma non ad ulteriori danni ricollegabili a fatti nuovi e diversi” - Sez. L -, Ordinanza n. 31558 del 04/11/2021.
Né può ritenersi ricorrente nel caso in esame la fattispecie di cui all'art. 341 c.p.c., posto che l'atto di nomina del 3.08.2015 da parte del neoeletto sindaco (determina sindacale n. 22 del 3.8.2015), insediatosi il 17 Giugno 2015, con il quale la posizione organizzativa è stata conferita nuovamente al , integra un nuovo accadimento CP_2
lesivo, anche se omogeno al pregresso, estraneo al presente giudizio.
7. Il preliminarmente, ripropone le difese ed eccezioni Controparte_1
avanzate in primo grado, tra cui l'eccezione di prescrizione quinquennale, non esaminata dal giudice di prime cure in considerazione del rigetto delle ulteriori domande risarcitorie;
essendo detta eccezione limitata ai crediti vantati a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale per il periodo ricompreso tra l'01.01.2006 ed il 30.01.2010, l'esame deve ritenersi assorbito anche nel presente grado di giudizio.
8. Il in via incidentale, impugna poi la decisione nella parte in cui ha rigettato CP_1
l'eccezione di compensazione proposta in primo grado (“Non si ritiene di accogliere
l'eccezione di compensazione formulata in via subordinata dall'Amministrazione resistente, tenuto conto che la determinazione dell'importo suddetto – a titolo di risarcimento – viene effettuata in termini equitativi”).
Deduce che la citata motivazione viola l'art. 1243 c.c. e che con la memoria di costituzione in giudizio esso ente ha proposto l'eccezione riconvenzionale di compensazione con la somma complessiva di € 21.020,02, indicandone dettagliatamente i titoli che cumulati complessivamente avevano dato origine all'importo totale opposto in compensazione. Rileva che l'eccezione trova fondamento nel principio della onnicomprensività dell'indennità di posizione, che non consente di cumulare emolumenti a titolo di lavoro straordinario o ad altro titolo o altre indennità.
Sostiene, pertanto, che il giudice, una volta riconosciuto il risarcimento con la retribuzione di posizione relativa al periodo di espletamento dell'incarico di p.o. afferente alla Direzione Risorse Umane (nella misura concretamente quantificata dall'Amministrazione), secondo la naturale scadenza del mandato del Commissario
Straordinario ovvero, se anteriore, sino all'intervenuta mobilità della dal Parte_1
Comune di al Comune di Ragusa, avrebbe dovuto disporre la Controparte_1
compensazione con le somme percepite dalla stessa a titolo di compensi accessori nel periodo corrispondente. Afferma che tali compensi sono stati quantificati dal
FU Dirigente della 1^ Direzione “Affari Risorse Umane” con nota CP_4 prot. n. 27601 del 12.10.2022 e che detti importi erano ricompresi nella scheda descrittiva dei compensi accessori liquidati alla del 14.06.2016 a firma Parte_1
dell'Istruttore (doc. 36 fascicolo di parte del giudizio di primo Controparte_5
grado). Chiede che, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione, venga disposta la restituzione ad esso ente della somma di €. 1.275,68, indebitamente percepita dall'appellante.
8.1 Il motivo è fondato.
In primo luogo va rigettata l'eccezione sollevata dalla di inammissibilità Parte_1
della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la chiesta compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno con gli asseriti importi retributivi illegittimamente percepiti negli anni, per non essere stata proposta in primo grado e per non essere scrutinabile neanche sotto il subordinato aspetto della compensazione impropria o atecnica, perché non applicabile al caso in esame posto che sono diversi i titoli posti alla base delle rispettive richieste e gli asseriti crediti posti in compensazione.
Ed invero, in primo grado il ha tempestivamente proposto Controparte_1
“eccezione di compensazione con la somma complessiva di € 21.020,02…”.
Inoltre, va evidenziato che l'eccezione in esame non è riconducibile all'istituto della compensazione ordinaria quanto piuttosto alla compensazione atecnica. Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", (artt. 1241 e segg. cod.civ.), ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione "impropria" (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con l'annullamento automatico dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Tale principio è stato applicato anche nell'ambito del rapporto di lavoro, infatti, l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso
l'art. 1246 c.c - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione "impropria" si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione ed, in particolare, del divieto previsto dal
n. 3 dell'art. 1246 cod.civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile”- Cassazione civile sez. lav., 10/05/2021,
n.12348.
La Corte, inoltre, ha chiarito che “l'identità del rapporto, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione, non è esclusa dal fatto che uno dei crediti sia di natura risarcitoria derivando da inadempimento (Cass. 18 marzo 1997 n. 2171; Cass. n.
2943/80; n 2968/82; n. 1905/83). Invero, il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico, in cui alla prestazione lavorativa corrisponde l'obbligo della retribuzione. Il diritto al risarcimento dei danni fatto valere … scaturisce proprio dal comportamento, doloso ed antigiuridico … [posto in essere] nello svolgimento dell'attività lavorativa, oggetto degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro. Pertanto, risulta palese che il diritto della inerisce, in modo inscindibile, alla medesima Pt_5
prestazione lavorativa, dalla quale nasce anche il diritto del dipendente alle controprestazioni retributive” e che “l'accertamento del dare ed avere, va compiuto possibilmente in un unico contesto giudiziario, perché si tratta di operazione funzionale alla verifica di quanta parte della pretesa vantata possa essere realmente riconosciuta ed è per questo che la giurisprudenza di legittimità è nel senso (v. Cass.
n. 3220/81) che "quando si discute in giudizio della sussistenza di crediti derivanti da un unico rapporto, la controversia tra le parti sulla misura di tali crediti comporta
l'accertamento del dare e dell'avere nell'ambito di quel rapporto, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono”- Cassazione civile sez. lav., 05/12/2008, n. 28855. I superiori principi sono perfettamente applicabili alla fattispecie in esame, in cui il credito risarcitorio vantato dalla lavoratrice deriva dall'inadempimento Parte_1
degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro, stessa fonte del credito del datore di lavoro.
Inoltre, ai fini della decisione, rileva la previsione dell'art. 10 del CCNL 31.03.1999 in tema di “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”, che prevede:
“1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-
2001”.
Non può revocarsi in dubbio che ove all'odierna appellante fosse stata conferita la posizione organizzativa per cui è causa la stessa non avrebbe svolto gli altri incarichi per i quali ha fruito della retribuzione accessoria, che andranno pertanto decurtati dal danno liquidato.
In ordine alla quantificazione, rileva quanto allegato dal Comune di Controparte_1
nella memoria di costituzione in appello e non contestato dalla lavoratrice: “Dunque la dott.ssa ha percepito a titolo di indennità per specifiche responsabilità ex Parte_1
art. 15 CCDI – art. 7 c. 1 CCNL 09.05.2006 e art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 1998/2001 con riferimento al periodo 13.01.2015 – 15.06.2015 complessivamente €. 766,13 (di cui €.
192,31 corrisposti nell'anno 2015 a titolo di acconto ed il saldo di €. 573,82 nell'anno
2016) ed inoltre, nel mese di marzo 2015 €. 509,55 lordi a titolo di quota proventi derivanti da sponsorizzazione scuolabus di proprietà comunale (Campus Don Bosco), in seguito a convenzione siglata in data 29.01.2013, con validità di 24 mesi, pertanto un importo complessivo di €. 1.275,68. Tali importi erano ricompresi nella scheda descrittiva dei compensi accessori liquidati alla dott.ssa del 14.06.2016 a Parte_1
firma dell'Istruttore (doc. 36 fascicolo di parte del giudizio di primo Controparte_5
grado). Avendo il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 del 12.10.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, riconosciuto il debito derivante dalla sentenza impugnata per complessivi €. 10.619,30, è di tutta evidenza che di tale cifra dovrà essere restituito l'importo di €. 1.275,68”.
Pertanto, in accoglimento del predetto motivo di appello incidentale, la sentenza di primo grado va riformata e dall'importo corrisposto alla odierna appellante in esecuzione della sentenza impugnata, va decurtata la somma di € 1.275,68, oltre interessi legali dalla data di pagamento al soddisfo.
8.2 Sempre in via incidentale, il chiede la riforma della Controparte_1
decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite per un terzo e ne rileva l'erroneità per violazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c. Sostiene che il giudice avrebbe dovuto esplicitare in motivazione la ragione della predetta compensazione. Rileva che il parziale accoglimento del ricorso e la condanna dell'ente locale al risarcimento dei danni solo per il periodo ricompreso tra il mese di novembre 2014 ed il mese di giugno
2015, con riferimento alla sola selezione indetta dal Commissario Straordinario, avrebbero dovuto determinare semmai una compensazione delle spese di lite quantomeno per due terzi.
Tale censura va esaminata in uno alla censura dell'appellante principale relativa alla medesima statuizione, che ritiene contra legem in considerazione dell'esito della lite e della esiguità della liquidazione dei restanti 2/3, del difetto di motivazione e della violazione delle vigenti norme in materia (DM 55/2014 e seguenti).
8.3 Va parzialmente accolta la censura dell'appellante incidentale.
Infatti, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del limitato accoglimento delle plurime domande anche risarcitorie proposte dall'appellante, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate nella misura della metà e il va Controparte_1
condannato al pagamento in favore di controparte del restante mezzo, come liquidato in dispositivo sulla base del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione principale a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna alla Parte_1
restituzione in favore del della somma di € 1.275,68, Controparte_1
oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà e condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
di del restante mezzo, che liquida in € 1.500,00 quanto al primo Parte_1
grado e in € 1.600,00 quanto al presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA;
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese