CA
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/09/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 388 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonio Carone, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. quale mandataria per la gestione del ONroparte_1 P.IVA_1
credito di (p.i. ), rappresentata ONroparte_2 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti. Luca Polverino e Luigi Coluccino, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
propose opposizione avverso il DI n. 2402/2018, del Tribu- Parte_1
Proc. n. 388/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. nale di Lecce con il quale, su istanza di (di se- ONroparte_2
ON guito, per brevità ), gli veniva ingiunto, in forza della fattura n.
75485578881501A, il pagamento della somma di € 31.871,37, a titolo di congua-
glio per i consumi da 17/11/2011 al 31/12/2014. In via preliminare eccepì la prescrizione del credito ex art. 2948 co. IV del cod. civ., maturato a far data dal novembre 2011 al mese di settembre 2013, in quanto solo con la notifica del DI
in data 18/10/2018 gli era stata formulata una richiesta ufficiale di pagamento.
ONestò che nemmeno le altre somme non coperte da prescrizione erano dovu-
te deducendo, in particolare, che si trattava di somme ingiustificate, in considera-
zione del fatto che l'agriturismo, cui l'utenza era collegata, non era attiva durante i mesi estivi e che la civile abitazione, cui l'utenza doveva anche servire, era oc-
cupata da sole 3 o 4 persone.
Si costituì contestando l'opposizione. In ordine alla correttezza dei con- CP_3
sumi e della fatturazione, dedusse che con la fattura in contestazione, era stata eseguita la ricostruzione dei consumi a seguito della verifica n. 470948568, del
01/09/2016, effettuata sul contatore del , presso l'abitazione e Agritu- Pt_1
rismo, ove veniva accertato, da tecnici di Enel Distribuzione, l'apposizione di un grosso magnete sul contatore che provocava l'alterazione della misura dei con-
sumi, individuata dal novembre 2011 al gennaio 2014 (periodo individuato sulla base della installazione del misuratore) mentre la ricostruzione era stata effettuata nell'ambito della prescrizione quinquennale. Ciò comportava una errata fattura-
zione dei consumi addebitati al consumatore nelle precedenti fatture.
La causa istruita a mezzo produzione documentale e CTU venne decisa con sen-
tenza n. 3068/2021 del 29/10/2021 con la quale il Tribunale di Lecce revocò il
Proc. n. 388/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con
condannò l'opponente al pagamento della minor somma di € 10.345,00
compensando le spese di lite e ponendo definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU.
Il Giudice rigettò l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente atteso che
“la ricostruzione dei consumi è relativa al periodo che va dal 17.11.2011 al 31.01.2014 men-
tre la fattura (posta a base del presente provvedimento monitorio) veniva emessa in data
03.06.2017 quindi nel temine di prescrizione quinquennale”.
Nel merito accolse l'opposizione in parte. Infatti, ritenne che gli assunti dell'opponente fossero sforniti di supporto probatorio mentre l'opposta aveva adeguatamente provato la pretesa mediante supporto documentale, ivi compreso il verbale dell'accertamento del prelievo irregolare, che non era stato contestato.
Tuttavia, con riferimento alla ricostruzione dei consumi, aderì a quella effettuata dal CTU in quanto “più rispondente - (contrariamente a quello stimato da E-distribuzione
basato sulla massima potenza prelevabile determinata dalla sezione del cavo) - al reale consumo
della struttura, nel temine considerato, e determinata sulla base di dati obiettivi, relativi ai con-
sumi avuti negli anni successivi a quelli in contestazione”.
DI revocò il DI condannando il al pagamento di € 10.345,00, come Pt_2
stimato dal CTU.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello , con at- Parte_1
to di citazione del 29/04/2022, chiedendone la riforma con due motivi di gravame.
Si è costituita resistendo al gravame e chieden- ONroparte_2
done il rigetto.
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
Proc. n. 388/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, ha censurato la sentenza per avere di- Parte_1
satteso l'eccezione di prescrizione. Reiterando le deduzioni difensive di primo grado, sostiene che il Giudice non avrebbe valutato che della fattura del
03/06/2017, in contestazione, non vi era alcuna prova di recezione da parte del
. Pt_1
Il motivo non ha fondamento.
L'appellante incorre in errore laddove àncora la prescrizione alla erogazione del servizio.
ON Nella fattispecie omette di considerare che ha richiesto, con la fattura, il conguaglio per il recupero di somme che non ha potuto fatturare in precedenza a causa dell'illecita manomissione del contatore.
Si richiama l'art. 2935 cod. civ. secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
È indubbio che il credito, per cui si discute, non poteva essere fatto valere da
ON
se non a seguito dell'accertamento.
Le somme richieste con la fattura hanno ricompreso cinque anni a ritroso dall'accertamento, avvenuto in data 01/09/2016, e la richiesta ufficiale di paga-
mento, effettuata con il ricorso per DI (notifica del 18/10/2018) rispetta la pre-
scrizione quinquennale ratione temporis applicabile a far data dal 01/09/2016 (si ri-
corda nello specifico che la prescrizione biennale introdotta con la Legge di bi-
lancio del 2018 (Legge n. 205/2017), è applicabile, per il settore dell'energia elet-
trica che qui interessa, a partire dalle fatture la cui scadenza è successiva al 1°
Proc. n. 388/2022 RG - 4 - dott.ssa Persona_1 marzo 2018 e nella specie la fattura azionata è stata emessa il 03/06/2017 con scadenza al 23/06/2017).
Con il secondo motivo rubricato “violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.”, Parte_1
ha censurato la sentenza per avere ritenuto provato il credito anche se
[...]
in misura minore. Il giudice non avrebbe considerato quanto riportato dal CTU,
il quale ha dichiarato nella consulenza “non è in grado di esprimersi sul corretto funzio-
namento del contatore oggetto di causa, se il contatore ha subito errori di lettura per la presenza
del magnete e se l'errore riscontrato in fase di verifica sia corretto” atteso che il misuratore
ON non era stato reso disponibile da . Il giudice non ponendo a base della deci-
sione il mancato raggiungimento della prova in ordine all' alterazione effettiva dei consumi avrebbe violato l'art. 115 cod. proc. civ..
Il motivo non ha fondamento.
Incontestata la presenza del magnete sul contatore del , si precisa che il Pt_1
prelievo irregolare della energia, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante,
deve ritenersi provato.
Infatti il CTU ha rilevato che nell'estate del 2011 l'andamento dei consumi era stata particolarmente elevata con una media mensile di 9.359 kw/h mentre a par-
tire dal novembre del 2011 fino al gennaio 2014 i consumi si assestavano ad una media mensile di soli 1.013 kw/h per poi continuare fino alla data della verifica ad una media di 961 kw/h. Dall'analisi, come fatto notare anche dal CTU, si evinceva un calo significativo dei consumi proprio nel periodo in contestazione per poi riprendere ad aumentare e attestarsi nei due anni successivi su una media mensile di 4.745 kw/h.
Tale elemento assume la valenza di circostanza presuntiva grave atta ad avallare
Proc. n. 388/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'illecito prelievo nel periodo contestato, laddove il , cui incombeva Pt_1
l'onere per il principio della vicinanza della prova, non ha dimostrato in alcun modo che la significativa diminuzione dei consumi nel periodo de quo fosse do-
vuto a specifiche circostanze come per esempio una riduzione di fatturato altret-
tanto significativa.
Le contestazioni dell'opponente in ordine al quantum richiesto invero sono state assai generiche e non supportate da alcuna prova. Egli si è infatti limitato a la-
mentare che la somma era eccessiva “specie se si tiene conto del fatto che durante i mesi
non estivi l'attività di agriturismo rimaneva chiusa ed i consumi erano domestici” (cfr. oppo-
sizione pag. 3). Tale assunto è rimasto indimostrato e persino smentito dalle ana-
lisi del CTU che proprio nell'estate del 2011 ha riscontrato un significativo con-
sumo di energia e una media costante nel periodo successivo alla verifica.
Nessuna contestazione è stata effettuata dal in ordine ai criteri di quan- Pt_1
tificazione in riduzione adottati dal CTU e fatti propri dal Tribunale, criterio ba-
sato sul “reale consumo della struttura, nel temine considerato, e determinata sulla base di da-
ti obiettivi, relativi ai consumi avuti negli anni successivi a quelli in contestazione”, che que-
sta Corte ritiene di condividere perché basati su dati oggettivi.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Proc. n. 388/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l'appello;
condanna al pagamento in favore dell'appellata al pagamento Parte_1
delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 3.500,0 oltre IVA, CAP e
RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 388/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 388 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonio Carone, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. quale mandataria per la gestione del ONroparte_1 P.IVA_1
credito di (p.i. ), rappresentata ONroparte_2 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti. Luca Polverino e Luigi Coluccino, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
propose opposizione avverso il DI n. 2402/2018, del Tribu- Parte_1
Proc. n. 388/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. nale di Lecce con il quale, su istanza di (di se- ONroparte_2
ON guito, per brevità ), gli veniva ingiunto, in forza della fattura n.
75485578881501A, il pagamento della somma di € 31.871,37, a titolo di congua-
glio per i consumi da 17/11/2011 al 31/12/2014. In via preliminare eccepì la prescrizione del credito ex art. 2948 co. IV del cod. civ., maturato a far data dal novembre 2011 al mese di settembre 2013, in quanto solo con la notifica del DI
in data 18/10/2018 gli era stata formulata una richiesta ufficiale di pagamento.
ONestò che nemmeno le altre somme non coperte da prescrizione erano dovu-
te deducendo, in particolare, che si trattava di somme ingiustificate, in considera-
zione del fatto che l'agriturismo, cui l'utenza era collegata, non era attiva durante i mesi estivi e che la civile abitazione, cui l'utenza doveva anche servire, era oc-
cupata da sole 3 o 4 persone.
Si costituì contestando l'opposizione. In ordine alla correttezza dei con- CP_3
sumi e della fatturazione, dedusse che con la fattura in contestazione, era stata eseguita la ricostruzione dei consumi a seguito della verifica n. 470948568, del
01/09/2016, effettuata sul contatore del , presso l'abitazione e Agritu- Pt_1
rismo, ove veniva accertato, da tecnici di Enel Distribuzione, l'apposizione di un grosso magnete sul contatore che provocava l'alterazione della misura dei con-
sumi, individuata dal novembre 2011 al gennaio 2014 (periodo individuato sulla base della installazione del misuratore) mentre la ricostruzione era stata effettuata nell'ambito della prescrizione quinquennale. Ciò comportava una errata fattura-
zione dei consumi addebitati al consumatore nelle precedenti fatture.
La causa istruita a mezzo produzione documentale e CTU venne decisa con sen-
tenza n. 3068/2021 del 29/10/2021 con la quale il Tribunale di Lecce revocò il
Proc. n. 388/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con
condannò l'opponente al pagamento della minor somma di € 10.345,00
compensando le spese di lite e ponendo definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU.
Il Giudice rigettò l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente atteso che
“la ricostruzione dei consumi è relativa al periodo che va dal 17.11.2011 al 31.01.2014 men-
tre la fattura (posta a base del presente provvedimento monitorio) veniva emessa in data
03.06.2017 quindi nel temine di prescrizione quinquennale”.
Nel merito accolse l'opposizione in parte. Infatti, ritenne che gli assunti dell'opponente fossero sforniti di supporto probatorio mentre l'opposta aveva adeguatamente provato la pretesa mediante supporto documentale, ivi compreso il verbale dell'accertamento del prelievo irregolare, che non era stato contestato.
Tuttavia, con riferimento alla ricostruzione dei consumi, aderì a quella effettuata dal CTU in quanto “più rispondente - (contrariamente a quello stimato da E-distribuzione
basato sulla massima potenza prelevabile determinata dalla sezione del cavo) - al reale consumo
della struttura, nel temine considerato, e determinata sulla base di dati obiettivi, relativi ai con-
sumi avuti negli anni successivi a quelli in contestazione”.
DI revocò il DI condannando il al pagamento di € 10.345,00, come Pt_2
stimato dal CTU.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello , con at- Parte_1
to di citazione del 29/04/2022, chiedendone la riforma con due motivi di gravame.
Si è costituita resistendo al gravame e chieden- ONroparte_2
done il rigetto.
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
Proc. n. 388/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, ha censurato la sentenza per avere di- Parte_1
satteso l'eccezione di prescrizione. Reiterando le deduzioni difensive di primo grado, sostiene che il Giudice non avrebbe valutato che della fattura del
03/06/2017, in contestazione, non vi era alcuna prova di recezione da parte del
. Pt_1
Il motivo non ha fondamento.
L'appellante incorre in errore laddove àncora la prescrizione alla erogazione del servizio.
ON Nella fattispecie omette di considerare che ha richiesto, con la fattura, il conguaglio per il recupero di somme che non ha potuto fatturare in precedenza a causa dell'illecita manomissione del contatore.
Si richiama l'art. 2935 cod. civ. secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
È indubbio che il credito, per cui si discute, non poteva essere fatto valere da
ON
se non a seguito dell'accertamento.
Le somme richieste con la fattura hanno ricompreso cinque anni a ritroso dall'accertamento, avvenuto in data 01/09/2016, e la richiesta ufficiale di paga-
mento, effettuata con il ricorso per DI (notifica del 18/10/2018) rispetta la pre-
scrizione quinquennale ratione temporis applicabile a far data dal 01/09/2016 (si ri-
corda nello specifico che la prescrizione biennale introdotta con la Legge di bi-
lancio del 2018 (Legge n. 205/2017), è applicabile, per il settore dell'energia elet-
trica che qui interessa, a partire dalle fatture la cui scadenza è successiva al 1°
Proc. n. 388/2022 RG - 4 - dott.ssa Persona_1 marzo 2018 e nella specie la fattura azionata è stata emessa il 03/06/2017 con scadenza al 23/06/2017).
Con il secondo motivo rubricato “violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.”, Parte_1
ha censurato la sentenza per avere ritenuto provato il credito anche se
[...]
in misura minore. Il giudice non avrebbe considerato quanto riportato dal CTU,
il quale ha dichiarato nella consulenza “non è in grado di esprimersi sul corretto funzio-
namento del contatore oggetto di causa, se il contatore ha subito errori di lettura per la presenza
del magnete e se l'errore riscontrato in fase di verifica sia corretto” atteso che il misuratore
ON non era stato reso disponibile da . Il giudice non ponendo a base della deci-
sione il mancato raggiungimento della prova in ordine all' alterazione effettiva dei consumi avrebbe violato l'art. 115 cod. proc. civ..
Il motivo non ha fondamento.
Incontestata la presenza del magnete sul contatore del , si precisa che il Pt_1
prelievo irregolare della energia, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante,
deve ritenersi provato.
Infatti il CTU ha rilevato che nell'estate del 2011 l'andamento dei consumi era stata particolarmente elevata con una media mensile di 9.359 kw/h mentre a par-
tire dal novembre del 2011 fino al gennaio 2014 i consumi si assestavano ad una media mensile di soli 1.013 kw/h per poi continuare fino alla data della verifica ad una media di 961 kw/h. Dall'analisi, come fatto notare anche dal CTU, si evinceva un calo significativo dei consumi proprio nel periodo in contestazione per poi riprendere ad aumentare e attestarsi nei due anni successivi su una media mensile di 4.745 kw/h.
Tale elemento assume la valenza di circostanza presuntiva grave atta ad avallare
Proc. n. 388/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'illecito prelievo nel periodo contestato, laddove il , cui incombeva Pt_1
l'onere per il principio della vicinanza della prova, non ha dimostrato in alcun modo che la significativa diminuzione dei consumi nel periodo de quo fosse do-
vuto a specifiche circostanze come per esempio una riduzione di fatturato altret-
tanto significativa.
Le contestazioni dell'opponente in ordine al quantum richiesto invero sono state assai generiche e non supportate da alcuna prova. Egli si è infatti limitato a la-
mentare che la somma era eccessiva “specie se si tiene conto del fatto che durante i mesi
non estivi l'attività di agriturismo rimaneva chiusa ed i consumi erano domestici” (cfr. oppo-
sizione pag. 3). Tale assunto è rimasto indimostrato e persino smentito dalle ana-
lisi del CTU che proprio nell'estate del 2011 ha riscontrato un significativo con-
sumo di energia e una media costante nel periodo successivo alla verifica.
Nessuna contestazione è stata effettuata dal in ordine ai criteri di quan- Pt_1
tificazione in riduzione adottati dal CTU e fatti propri dal Tribunale, criterio ba-
sato sul “reale consumo della struttura, nel temine considerato, e determinata sulla base di da-
ti obiettivi, relativi ai consumi avuti negli anni successivi a quelli in contestazione”, che que-
sta Corte ritiene di condividere perché basati su dati oggettivi.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Proc. n. 388/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l'appello;
condanna al pagamento in favore dell'appellata al pagamento Parte_1
delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 3.500,0 oltre IVA, CAP e
RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 388/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.