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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1497/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a precetto ex art. 617, I co. e 615, I co., c.p.c., iscritta al n. r.g.
1497/2021 promossa da:
(C.F. e P.IVA n. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Biamonti, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma (Rm), via Berengario n. 14;
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in persona della mandataria già CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 CP_3
(C.F. e P.IVA ), a sua volta procuratrice di (C.F. e P.IVA P.IVA_3 P.IVA_4 CP_4
), nonché dei rispettivi l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro, P.IVA_5 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi, giusta procura in seno alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Santi
Milardo sito in Solarino (Sr), via Ruggero Settimo n. 5;
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 22.3.2021 la società ha proposto Parte_1
opposizione ex artt. 617, primo comma, e 615, primo comma, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato dalla società opposta, , in data 03.03.2021 - con il quale questa ultima CP_5 intimava il pagamento della somma complessiva di € 258.879,64, oltre spese e interessi, in virtù del contratto di mutuo fondiario rogato in data 28 giugno 2010 dal Notaio dott. (rep. Persona_1
79526/ racc. 24149) – avanzando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e, per l'effetto:
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato all'istante atto di precetto.
2) Nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità del mutuo fondiario del 28 giugno
2010 rogato dal dott. , Notaio alla residenza di , (rep. 79526/ racc. 24149) Persona_1 Per_2 per violazione dell'art. 38 TUB e della norma dell'art. 1418 c.c. e, per l'effetto, la nullità dell'atto di precetto oggi opposto con ogni effetto di legge e, in particolare, con ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza di detto mutuo sugli immobili individuati nel presente atto: iscrizione ipotecaria n. 15264/3178 del 29.06.2010 – ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario numero di repertorio 79526/24149 Notaio in favore di Banca Persona_1 Controparte_6
per azioni a carico di e
[...] Controparte_7 Parte_1
3) In subordine accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità dell'atto di precetto per carenza dei requisiti minimi di esecutività del titolo presupposto.
4) In subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza dell'importo precettato”.
A fondamento dell'opposizione ha contestato il diritto di parte opposta-creditrice di procedere in executivis per carenza di titolo esecutivo alla base del precetto, contestando altresì la regolarità del titolo esecutivo nonché dell'atto di precetto in particolare eccependo: in via principale, la nullità dell'atto di mutuo fondiario per superamento della soglia di finanziabilità; in subordine, l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di precetto per carenza dei requisiti minimi di esecutività del titolo presupposto;
in subordine, l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di precetto per genericità dell'atto di precetto.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società opponente la quale ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
In via istruttoria, rigettata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, VI co., c.p.c.; disposta la comparizione delle parti è stata formulata proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c. tuttavia senza alcun esito positivo sicché la causa - di natura documentale stante l'irrilevanza dei mezzi istruttori avanzati nel corso del giudizio - è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni nonché trattenuta a Sentenza previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie di replica.
*******************
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Innanzitutto, circa il merito della domanda, si evidenzia che non sussistono gli elementi per una dichiarazione di nullità del titolo esecutivo cui è riferibile l'atto di precetto opposto.
Ed invero. Sul dedotto superamento del limite massimo di finanziabilità previsto dal D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 e dalla successiva delibera del 22 aprile 1995 del C.I.C.R. ed in relazione al mutuo fondiario concesso alla parte opponente rispetto al valore degli immobili riconducibili alla stessa ed oggetto di garanzia reale, si evidenzia, nel caso di specie, che il superamento del limite della finanziabilità non determina in alcun modo la nullità del contratto, né la improcedibilità dell'azione eseguita.
L'art. 38 del Testo Unico Bancario prevede espressamente che: “1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina
l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
In applicazione di quanto previsto all'art. 38, comma 2, TUB è intervenuta la delibera CICR del 22 aprile 1995, il cui art. 1 stabilisce: “L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (…)
Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia”.
Orbene, nel caso in esame l'operazione di finanziamento è stata garantita dal rilascio di fidejussione in data 28.06.2010 da parte dei Signori e sino all'ammontare di Parte_1 Controparte_7
€ 230.000,00, nonché dalle garanzie previste dalla convenzione in essere tra la Banca mutuante e il consorzio IF PR CI (cfr. doc. 3 parte opposta); pertanto, sussistono le condizioni di legge per elevare l'ammontare del finanziamento sino al 100 % del valore dei beni ipotecati.
In ogni caso, parte opposta ha dato evidenza che la somma erogata è al di sotto del limite dell'80 % del valore dei quattro immobili ipotecati – e più precisamente ha attestato il valore di mercato del locale deposito sito in Siracusa, Via San Paolo, n. 14, piano terra per Euro 77.000,00, il valore di mercato dell'appartamento sito in Siracusa, Via Dione, Cortile delle Api, n. 10, per Euro 106.000,00, il valore di mercato dell'appartamento sito in Siracusa, Via delle Pergole, piano terra, per un valore pari ad € 59.000,00; il valore dell'immobile sito in Buccheri, Via Villafranca, n.8, p.t., per euro 39.000
- come risultante dalle perizie estimative redatte dal tecnico all'uopo incaricato il quale ha così determinato il valore dei predetti beni nell'importo complessivo pari ad Euro 281.000,00 (cfr. all. 4-
7 parte opposta).
Ciò anche in considerazione dell'irrilevanza di differenti valori indicati negli atti di acquisto, come richiamati da parte opponente nei propri scritti difensivi, stante l'ubicazione degli immobili ed il loro buono stato di manutenzione, circostanza questa ultima non contestata da controparte.
In ogni caso, sul punto, come affermato da parte opposta, la giurisprudenza ha evidenziato che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non può determinare in alcun caso la nullità del contratto, ma lo stesso potrebbe esporre eventualmente la banca erogante a sanzioni di carattere amministrativo;
ciò in considerazione del fatto che la violazione della prescrizione di cui all'art. 38
TUB non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB.
Pertanto, dalla violazione della normativa bancaria in tema di limite di finanziabilità del mutuo (art. 38 TUB) non deriverebbe l'invalidità totale del contratto quanto piuttosto la mera disapplicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, con conservazione del contratto di mutuo ipotecario ordinario;
ciò perché il contratto di mutuo fondiario è da considerarsi una forma contrattuale autonoma ovverosia quale species del genus credito ipotecario, trattandosi di una forma particolare di finanziamento. (cfr. Corte appello, Catania, sez. I, 05/05/2022, n. 915 la quale ha espressamente statuito che “Il contratto di mutuo fondiario non è diverso dal mutuo ordinario, bensì 'species'; ciò determina che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall' art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 -che costituisce elemento essenziale per l'applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore - non comporta la nullità del mutuo fondiario e la sua eventuale conversione ex art. 1424 c.c. ma determina, ai fini della qualificazione del contratto come ordinario mutuo ipotecario, la mera disapplicazione delle norme speciali di favore previste per il creditore fondiario e la conservazione tanto del mutuo quanto della garanzia ipotecaria”).
Altresì, è infondato l'ulteriore motivo di opposizione come inerente la dedotta insussistenza dei requisiti per qualificare il credito azionato quale credito certo, liquido ed esigibile nonché l'asserita inidoneità del titolo azionato a fondare l'azione esecutiva, da considerarsi questo ultimo quale contratto di mutuo condizionato o contratto preliminare di mutuo.
Ed invero. La parte mutuataria, odierna opponente, risulta aver ricevuto le somme a mutuo – ovverosia la disponibilità giuridica delle stesse – contestualmente alla stipula del contratto, seppur successivamente costituite in deposito cauzionale infruttifero, da svincolare solo all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali.
Tuttavia, come affermato da parte opposta, la costituzione in pegno o in deposito delle somme – come nel caso di specie - rappresentano a tutti gli effetti atti di disposizione della società finanziata che presuppongono giuridicamente che le somma sia entrata nella sfera di governo e di utilizzo della parte mutuataria.
Sul punto, si ribadisce il principio della Suprema Corte di Cassazione per cui non è necessaria la materiale consegna del denaro, bastando che la parte mutuataria ottenga la giuridica disponibilità delle somme (Cfr. Cass. 17194/2015 la quale ha affermato che “… la giurisprudenza di questa Corte pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto
(così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. Va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo”).
Inoltre, l'effettiva ricezione delle somme date a mutuo nel caso che ci occupa risulta dalla stessa difesa di parte opponente la quale afferma di avere eseguito dei pagamenti per le causali per cui è causa, affermando precisamente di essere “in grado di fornire prova di almeno tre rate: la prima il
29/09/2010 di un importo pari a € 4.311,20 (€ 2.542,10 in conto capitale e la restante parte in conto interessi); la seconda il 31/12/2010 di un importo pari a € 4.357,92 (€ 2.533,82 in conto capitale e la restante parte in conto interessi); la terza il 29/03/2011 di un importo pari a € 4.416,87 (€ 2.516,69 in conto capitale e la restante parte in conto interessi)”.
Pertanto, considerato che la parte opponente ho ottenuto la disponibilità giuridica delle somme di cui al contratto di mutuo stipulato - seppur lo svincolo delle somme risultava condizionato all'adempimento delle condizioni previste dallo stesso contratto, all' art. 2 – e più precisamente: “a) che siano state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali previste nel contratto;
b) che la situazione di proprietà, di libertà e di disponibilità, dei beni oggetto della garanzia corrisponde
a quella dichiarata nel contratto;
c) che siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi previsti dal contratto e dal capitolato di patti e condizioni generali allegato sotto la lettera “A”; d) che la parte finanziata e la parte datrice d'ipoteca sono regolarmente intervenuti in contratto, nel pieno e libero godimento dei propri diritti;
e) che sono state prestate, secondo le modalità richieste dalla Banca, tutte le garanzie e si sono avverate tutte le condizioni indicate dalla Banca nella delibera di approvazione del finanziamento –, lo stesso è da considerarsi a tutti gli effetti quale valido titolo esecutivo.
Assorbita ogni altra e differente questione ritenuta infondata o non idonea ad altro esito più favorevole alla stessa parte opponente, anche in ordine all'ultimo motivo di opposizione, formulato dall'opponente anche in via subordinata, ove la stessa parte accenna alla illegittima sommatoria dei tassi di interesse, argomento questo ultimo oramai superato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez.
6-1, N. 31615.21 (In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi). In ultimo, circa l'eccepito difetto di legittimazione della società come inerente la titolarità CP_1
del credito per cui è causa, si evidenzia che la stessa eccezione è del tutto destituita di fondamento in quanto la stessa convenuta-opposta si è costituita in giudizio in persona della mandataria CP_5
e non quale successore a titolo particolare del credito originario.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), nonché della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona dott. Giuseppe Solarino, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1497/2021, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione.;
2) Condanna la società opponente in persona del l.r.p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di in persona della mandataria CP_1 CP_5
che si liquidano in complessivi € 14.103,00 a titolo di compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge.
Così deciso a Siracusa in data 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a precetto ex art. 617, I co. e 615, I co., c.p.c., iscritta al n. r.g.
1497/2021 promossa da:
(C.F. e P.IVA n. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Biamonti, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma (Rm), via Berengario n. 14;
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in persona della mandataria già CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 CP_3
(C.F. e P.IVA ), a sua volta procuratrice di (C.F. e P.IVA P.IVA_3 P.IVA_4 CP_4
), nonché dei rispettivi l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro, P.IVA_5 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi, giusta procura in seno alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Santi
Milardo sito in Solarino (Sr), via Ruggero Settimo n. 5;
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 22.3.2021 la società ha proposto Parte_1
opposizione ex artt. 617, primo comma, e 615, primo comma, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato dalla società opposta, , in data 03.03.2021 - con il quale questa ultima CP_5 intimava il pagamento della somma complessiva di € 258.879,64, oltre spese e interessi, in virtù del contratto di mutuo fondiario rogato in data 28 giugno 2010 dal Notaio dott. (rep. Persona_1
79526/ racc. 24149) – avanzando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e, per l'effetto:
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede ed in forza del quale è stato notificato all'istante atto di precetto.
2) Nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità del mutuo fondiario del 28 giugno
2010 rogato dal dott. , Notaio alla residenza di , (rep. 79526/ racc. 24149) Persona_1 Per_2 per violazione dell'art. 38 TUB e della norma dell'art. 1418 c.c. e, per l'effetto, la nullità dell'atto di precetto oggi opposto con ogni effetto di legge e, in particolare, con ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza di detto mutuo sugli immobili individuati nel presente atto: iscrizione ipotecaria n. 15264/3178 del 29.06.2010 – ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario numero di repertorio 79526/24149 Notaio in favore di Banca Persona_1 Controparte_6
per azioni a carico di e
[...] Controparte_7 Parte_1
3) In subordine accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità dell'atto di precetto per carenza dei requisiti minimi di esecutività del titolo presupposto.
4) In subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza dell'importo precettato”.
A fondamento dell'opposizione ha contestato il diritto di parte opposta-creditrice di procedere in executivis per carenza di titolo esecutivo alla base del precetto, contestando altresì la regolarità del titolo esecutivo nonché dell'atto di precetto in particolare eccependo: in via principale, la nullità dell'atto di mutuo fondiario per superamento della soglia di finanziabilità; in subordine, l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di precetto per carenza dei requisiti minimi di esecutività del titolo presupposto;
in subordine, l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di precetto per genericità dell'atto di precetto.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società opponente la quale ha chiesto, nel merito, il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
In via istruttoria, rigettata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, VI co., c.p.c.; disposta la comparizione delle parti è stata formulata proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c. tuttavia senza alcun esito positivo sicché la causa - di natura documentale stante l'irrilevanza dei mezzi istruttori avanzati nel corso del giudizio - è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni nonché trattenuta a Sentenza previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie di replica.
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In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Innanzitutto, circa il merito della domanda, si evidenzia che non sussistono gli elementi per una dichiarazione di nullità del titolo esecutivo cui è riferibile l'atto di precetto opposto.
Ed invero. Sul dedotto superamento del limite massimo di finanziabilità previsto dal D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 38 e dalla successiva delibera del 22 aprile 1995 del C.I.C.R. ed in relazione al mutuo fondiario concesso alla parte opponente rispetto al valore degli immobili riconducibili alla stessa ed oggetto di garanzia reale, si evidenzia, nel caso di specie, che il superamento del limite della finanziabilità non determina in alcun modo la nullità del contratto, né la improcedibilità dell'azione eseguita.
L'art. 38 del Testo Unico Bancario prevede espressamente che: “1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina
l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
In applicazione di quanto previsto all'art. 38, comma 2, TUB è intervenuta la delibera CICR del 22 aprile 1995, il cui art. 1 stabilisce: “L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (…)
Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia”.
Orbene, nel caso in esame l'operazione di finanziamento è stata garantita dal rilascio di fidejussione in data 28.06.2010 da parte dei Signori e sino all'ammontare di Parte_1 Controparte_7
€ 230.000,00, nonché dalle garanzie previste dalla convenzione in essere tra la Banca mutuante e il consorzio IF PR CI (cfr. doc. 3 parte opposta); pertanto, sussistono le condizioni di legge per elevare l'ammontare del finanziamento sino al 100 % del valore dei beni ipotecati.
In ogni caso, parte opposta ha dato evidenza che la somma erogata è al di sotto del limite dell'80 % del valore dei quattro immobili ipotecati – e più precisamente ha attestato il valore di mercato del locale deposito sito in Siracusa, Via San Paolo, n. 14, piano terra per Euro 77.000,00, il valore di mercato dell'appartamento sito in Siracusa, Via Dione, Cortile delle Api, n. 10, per Euro 106.000,00, il valore di mercato dell'appartamento sito in Siracusa, Via delle Pergole, piano terra, per un valore pari ad € 59.000,00; il valore dell'immobile sito in Buccheri, Via Villafranca, n.8, p.t., per euro 39.000
- come risultante dalle perizie estimative redatte dal tecnico all'uopo incaricato il quale ha così determinato il valore dei predetti beni nell'importo complessivo pari ad Euro 281.000,00 (cfr. all. 4-
7 parte opposta).
Ciò anche in considerazione dell'irrilevanza di differenti valori indicati negli atti di acquisto, come richiamati da parte opponente nei propri scritti difensivi, stante l'ubicazione degli immobili ed il loro buono stato di manutenzione, circostanza questa ultima non contestata da controparte.
In ogni caso, sul punto, come affermato da parte opposta, la giurisprudenza ha evidenziato che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non può determinare in alcun caso la nullità del contratto, ma lo stesso potrebbe esporre eventualmente la banca erogante a sanzioni di carattere amministrativo;
ciò in considerazione del fatto che la violazione della prescrizione di cui all'art. 38
TUB non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB.
Pertanto, dalla violazione della normativa bancaria in tema di limite di finanziabilità del mutuo (art. 38 TUB) non deriverebbe l'invalidità totale del contratto quanto piuttosto la mera disapplicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, con conservazione del contratto di mutuo ipotecario ordinario;
ciò perché il contratto di mutuo fondiario è da considerarsi una forma contrattuale autonoma ovverosia quale species del genus credito ipotecario, trattandosi di una forma particolare di finanziamento. (cfr. Corte appello, Catania, sez. I, 05/05/2022, n. 915 la quale ha espressamente statuito che “Il contratto di mutuo fondiario non è diverso dal mutuo ordinario, bensì 'species'; ciò determina che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall' art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 -che costituisce elemento essenziale per l'applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore - non comporta la nullità del mutuo fondiario e la sua eventuale conversione ex art. 1424 c.c. ma determina, ai fini della qualificazione del contratto come ordinario mutuo ipotecario, la mera disapplicazione delle norme speciali di favore previste per il creditore fondiario e la conservazione tanto del mutuo quanto della garanzia ipotecaria”).
Altresì, è infondato l'ulteriore motivo di opposizione come inerente la dedotta insussistenza dei requisiti per qualificare il credito azionato quale credito certo, liquido ed esigibile nonché l'asserita inidoneità del titolo azionato a fondare l'azione esecutiva, da considerarsi questo ultimo quale contratto di mutuo condizionato o contratto preliminare di mutuo.
Ed invero. La parte mutuataria, odierna opponente, risulta aver ricevuto le somme a mutuo – ovverosia la disponibilità giuridica delle stesse – contestualmente alla stipula del contratto, seppur successivamente costituite in deposito cauzionale infruttifero, da svincolare solo all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali.
Tuttavia, come affermato da parte opposta, la costituzione in pegno o in deposito delle somme – come nel caso di specie - rappresentano a tutti gli effetti atti di disposizione della società finanziata che presuppongono giuridicamente che le somma sia entrata nella sfera di governo e di utilizzo della parte mutuataria.
Sul punto, si ribadisce il principio della Suprema Corte di Cassazione per cui non è necessaria la materiale consegna del denaro, bastando che la parte mutuataria ottenga la giuridica disponibilità delle somme (Cfr. Cass. 17194/2015 la quale ha affermato che “… la giurisprudenza di questa Corte pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto
(così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. Va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo”).
Inoltre, l'effettiva ricezione delle somme date a mutuo nel caso che ci occupa risulta dalla stessa difesa di parte opponente la quale afferma di avere eseguito dei pagamenti per le causali per cui è causa, affermando precisamente di essere “in grado di fornire prova di almeno tre rate: la prima il
29/09/2010 di un importo pari a € 4.311,20 (€ 2.542,10 in conto capitale e la restante parte in conto interessi); la seconda il 31/12/2010 di un importo pari a € 4.357,92 (€ 2.533,82 in conto capitale e la restante parte in conto interessi); la terza il 29/03/2011 di un importo pari a € 4.416,87 (€ 2.516,69 in conto capitale e la restante parte in conto interessi)”.
Pertanto, considerato che la parte opponente ho ottenuto la disponibilità giuridica delle somme di cui al contratto di mutuo stipulato - seppur lo svincolo delle somme risultava condizionato all'adempimento delle condizioni previste dallo stesso contratto, all' art. 2 – e più precisamente: “a) che siano state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali previste nel contratto;
b) che la situazione di proprietà, di libertà e di disponibilità, dei beni oggetto della garanzia corrisponde
a quella dichiarata nel contratto;
c) che siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi previsti dal contratto e dal capitolato di patti e condizioni generali allegato sotto la lettera “A”; d) che la parte finanziata e la parte datrice d'ipoteca sono regolarmente intervenuti in contratto, nel pieno e libero godimento dei propri diritti;
e) che sono state prestate, secondo le modalità richieste dalla Banca, tutte le garanzie e si sono avverate tutte le condizioni indicate dalla Banca nella delibera di approvazione del finanziamento –, lo stesso è da considerarsi a tutti gli effetti quale valido titolo esecutivo.
Assorbita ogni altra e differente questione ritenuta infondata o non idonea ad altro esito più favorevole alla stessa parte opponente, anche in ordine all'ultimo motivo di opposizione, formulato dall'opponente anche in via subordinata, ove la stessa parte accenna alla illegittima sommatoria dei tassi di interesse, argomento questo ultimo oramai superato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez.
6-1, N. 31615.21 (In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi). In ultimo, circa l'eccepito difetto di legittimazione della società come inerente la titolarità CP_1
del credito per cui è causa, si evidenzia che la stessa eccezione è del tutto destituita di fondamento in quanto la stessa convenuta-opposta si è costituita in giudizio in persona della mandataria CP_5
e non quale successore a titolo particolare del credito originario.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), nonché della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona dott. Giuseppe Solarino, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1497/2021, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione.;
2) Condanna la società opponente in persona del l.r.p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di in persona della mandataria CP_1 CP_5
che si liquidano in complessivi € 14.103,00 a titolo di compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge.
Così deciso a Siracusa in data 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.