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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/06/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
Sentenza parziale nella causa civile iscritta al n.4540/2023 R.G. (riun.4653-2023); tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiaramaria Anastasia – Parte_1
opponente;
e
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Nicoletta Errori e Isabella De CP_1
Leonardis - opponente; contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Felicita Fenaroli - opposta; Controparte_2
avente ad oggetto: “opposizione a precetto”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note in sostituzione di udienza dell'11 giugno 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e hanno proposto distinti atti di opposizione avverso Parte_2 CP_1
l'atto di precetto intimato per il pagamento della residua somma di €63.478,77, oltre interessi dal 01.07.2022 al saldo, oltre spese legali per €620,13, in forza del titolo esecutivo portato dal contratto di muto fondiario (atto pubblico del 13.07.2005 - rep.6822, racc.675 -) con cui concedeva in mutuo agli Controparte_3
opponenti la somma di €100.000,00, e la e il concedevano alla Pt_1 CP_1 CP_3
1 ipoteca volontaria di primo grado, per la quota di 1/1 in regime di comunione legale, sull'immobile di loro proprietà, sito nel Comune di Grottaglie (TA) -via Pignatelli n.7
(individuato al foglio 88, particella 114, sub 1, p.T-1, Cat.A/4), a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione derivante dal contratto di mutuo.
La ha essenzialmente dedotto che: Pt_1
-l'atto di precetto opposto non è fondato su di un titolo esecutivo, in quanto il contratto di mutuo azionato non è idoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo, giacché non documenta l'effettiva dazione della somma mutuata e, quindi, un credito dotato dei requisiti di certezza;
-la società agente non ha fornito alcuna prova in ordine alla propria legittimazione sostanziale rispetto alla richiesta di pagamento avanzata con l'atto di precetto opposto;
-l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco del portafoglio di crediti intervenuta tra e non è provata e tale cessione Controparte_3 Controparte_2
è inefficace nei confronti della deducente, per mancata notifica della stessa ex art. 1264 c.c. e per mancata pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58
T.U.B.;
-gli interessi moratori calcolati sulla quota di interessi corrispettivi ricompresa nelle singole rate di mutuo, fino alla notificazione dell'atto di precetto, non sono dovuti, stante l'applicabilità al mutuo ordinario dell'art.1283 c.c., rilevata l'assenza di un diverso uso normativo sulla capitalizzazione degli interessi dovuti dal mutuatario;
-il contratto di mutuo fondiario posto alla base dell'atto di precetto opposto è nullo per violazione dei commi 4 e 6 dell'art.117 del T.U.B., stante l'errata indicazione dell'indicatore sintetico del costo, non essendo possibile comprendere sulla base di Part quali costi l' sia stato determinato nella misura del 3,85%;
-tale contratto è privo dei requisiti di chiarezza richiesti dalla legge affinché il consumatore posso scegliere, prima della stipula dello stesso, l'istituto bancario cui rivolgersi;
2 -la ha applicato un tasso di mora errato (indicato nel 5,85%), considerando che CP_3
l'art.5 del contratto di mutuo fondiario sottoscritto dalla deducente prevede la variazione del tasso in aumento di due punti percentuale sulla somma dovuta, comprensiva di interessi;
-al rapporto per cui è giudizio è stato applicato un tasso globale effettivo (pari al tasso variabile applicato del 3.85% + costi +interessi di mora) superiore al tasso soglia usura di periodo (pari al 5,730%), in quanto certamente superiore al 5,80%;
-l'applicazione di tassi di interesse passivo ultra-legale senza alcuna pattuizione scritta è illegittima per violazione dell'art. 1284 c.c.;
-la clausola di previsione degli interessi è nulla per violazione del divieto di cui all'art. 1815 secondo comma c.c. e nel caso di specie ricorrono i presupposti astrattamente previsti dall'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p.;
-la ha continuativamente e unilateralmente mutato il tasso applicato e, CP_3
conseguentemente, l'obbligazione di corrispondere sul debito esposto in conto corrente gli interessi nella misura ultra-legale domandata è nulla per indeterminatezza, ex art. 1346 c.c.;
-la banca ha praticato interessi passivi al tasso ultra-legale mai pattuito con i mutuatari in misura maggiore del tasso soglia antiusura rilevato trimestralmente dalla
Banca d'Italia;
-l'istituto mutuante ha applicato il piano di ammortamento alla francese, in violazione del dettato normativo di cui all'art. 1283 c.c., utilizzando la formula della capitalizzazione composta nella determinazione delle rate e nella distribuzione degli interessi, così generando un ulteriore costo, sostanzialmente anatocistico, non immediatamente percepibile;
-tale patologia contrattuale deve condurre alla completa rideterminazione degli interessi, da declinare in base ai criteri legali;
-gli interessi moratori la cui applicazione è richiesta da controparte sono iniqui, soprattutto in ragione delle garanzie ricevute dalla Banca mutuante, e devono essere ridotti ex art. 1384 c.c..
3 L'opponente ha quindi concluso nei seguenti termini:
-preliminarmente, per la dichiarazione del difetto di legittimazione attiva della società opposta;
-in via principale, per la dichiarazione dell'inesistenza del titolo esecutivo azionato con annullamento dell'atto di precetto opposto;
-in subordine, per la rideterminazione della somma eventualmente dovuta.
Il ha svolto analoghe deduzioni in ordine alla nullità dell'atto di precetto CP_1
opposto per difetto del titolo esecutivo sottostante e al difetto di legittimazione della creditrice opposta aggiungendo che:
-il deducente non è stato regolarmente e debitamente notiziato della cessione del credito rivendicato da Controparte_2
-la pretesa vantata dalla società opposta è prescritta ai sensi dell'art. 2948 c.c., non essendo stato provato alcun atto interruttivo.
Ha concluso, in via preliminare, per la dichiarazione del difetto di legittimazione di parte opposta e della prescrizione del credito vantato dalla stessa, e, nel merito, per l'annullamento dell'atto di precetto.
In subordine, ha concluso per la rideterminazione delle somme eventualmente dovute. In ogni caso, ha chiesto la condanna di parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre forfettario, CAP e IVA come per legge, in favore dell'Erario, stante la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, deducendo Controparte_2
essenzialmente che:
-l'art. 41, comma 1, del D.lgs. n. 385/1993 dispone una esclusione dell'obbligo, a carico della banca, di notificare il titolo contrattuale esecutivo precedentemente o contestualmente all'atto di precetto, dettando una disciplina speciale di favore per il creditore fondiario, in deroga alla regola generale dell'art. 479 c.p.c.;
-la società deducente è creditrice di una somma di denaro dettagliatamente individuata nell'atto di precetto notificato in data 25 agosto 2023, e non sottoposta ad alcun termine, condizione o impedimento;
4 -all'art.1 del contratto di mutuo fondiario del 12.07.2005 si legge che «la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma sopraindicata […] e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto» al fine di costituire un deposito cauzionale infruttifero presso la stessa a garanzia dell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali;
-la costituzione del deposito cauzionale, anche se interno al medesimo contratto di mutuo, dimostra che il mutuatario ha ottenuto piena disponibilità giuridica della somma erogata e che l'ha riconsegnata in garanzia dell'adempimento dei propri obblighi, il mancato assolvimento dei quali rappresenterà condizione risolutiva, non sospensiva, dell'efficacia del contratto;
-anche l'avvenuto pagamento da parte del mutuatario di svariate rate del finanziamento dimostra l'effettiva acquisizione della somma data in mutuo e inizialmente accreditata come deposito cauzionale sub condicione;
-l'art. 480 c.p.c. non impone che le somme oggetto di precetto debbano essere analiticamente indicate ai fini della validità ed efficacia dello stesso, non prescrivendo che venga indicato precisamente il procedimento matematico che ha condotto alla quantificazione della somma precettata;
-la società deducente è divenuta titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore (prima , tra i Controparte_3 Controparte_4
quali è ricompreso il credito vantato nei confronti degli opponenti;
-tale cessione di crediti in blocco è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n.130 e art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/06/2022, part II, n, 72, e l'adempimento di tali obblighi pubblicitari produce nei confronti del debitore ceduto i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., perfezionando la cessione del credito azionato;
-con dichiarazione del 12/11/2023, la cedente, per il tramite di Controparte_3
persona legittimata ad agire in nome e per suo conto, ha attestato che tra i crediti compresi nella cessione a favore di , avvenuta in data 1° giugno 2022, rientrano CP_2
5 anche i crediti vantati nei confronti di e per mutuo Parte_2 CP_1
ipotecario n. 01410/1215035, individuabile nel numero univoco NDG 46719789;
-in seguito alla cessione, la società opposta inviava a entrambi i mutuatari le
“welcome letter”, contenenti l'indicazione del codice identificativo della posizione debitoria ceduta, e tali missive risultano provviste di avviso di ricevimento;
-la contestazione dedotta dall'opponente in ordine alla nullità degli interessi moratori
è vaga e generica, al punto di non consentire alla società deducente di svolgere difese nel merito;
-intercorre una sostanziale differenza tra TEG e TAEG/ISC, in ragione della quale non può configurarsi una violazione della legge sull'usura in forza di quest'ultimo, che non è un indicatore di costo né un elemento essenziale del contratto, e la cui mancata indicazione non innesca le sanzioni che il T.U.B. commina nelle ipotesi di mancata indicazione dei soli tassi di interesse;
-in ogni caso, il contratto su cui si fonda l'atto di precetto presenta il documento di
Part sintesi contenente tutte le indicazioni prescritte dalla legge e riporta l' ;
-il tasso di interesse corrispettivo al quale è stato concesso il mutuo fondiario a favore di parte opponente è del 3,85% e alla data di conclusione del contratto di mutuo
(12.07.2005) il tasso soglia usura del tasso di interesse corrispettivo stabilito dal
Dipartimento del Tesoro era del 5,97%;
-il tasso di interesse di mora è stato determinato nel contratto di mutuo nella misura del 5,85% (pari al tasso di interesse corrispettivo maggiorato di due punti percentuale) e risulta notevolmente inferiore al tasso soglia di mora di periodo, calcolato in forza del dettato e delle regole individuate dalla Suprema Corte di
Cassazione in misura pari all'11,2%;
-in contratto, in chiusura dell'art.5, è specificato che sugli interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione e, in ogni caso, il piano di ammortamento alla francese non comporta alcun effetto anatocistico e alcuna capitalizzazione composta degli interessi;
6 -le contestazioni dell'opponente in ordine alla violazione dell'art.1284 c.c. e dell'art. 1346 c.c. sono generiche e lesive del diritto di difesa;
-l'applicazione del rimedio di cui all'art. 1384 c.c., applicabile solo alla clausola penale, non risulta in alcun modo estensibile agli interessi moratori.
La società opposta ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione con conferma della validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori, IVA, CPA e spese generali, come per legge.
*** *** ***
Le questioni preliminari.
A) La legittimazione attiva.
In punto di legittimazione attiva della società cessionaria deve osservarsi quanto segue.
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1,
Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed
7 efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art.
58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che “affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019);
"il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
8 “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre
2020 n.24798);
“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
Sez.I 22 marzo 2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recenti (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024
n.28790; Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Hanno affermato che:
“È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento
9 complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n.
17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che
"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
(…) È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel
10 novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, il contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco””.
Nella fattispecie, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva in capo ad
[...]
sia in ragione della cessione in blocco del 1° giugno 2022 ex art.58 TUB, CP_2
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.72 del 23 giugno 2022 Parte II, sia in ragione della dichiarazione di avvenuta cessione del credito resa da , ovvero, Controparte_3
dalla banca mutuante (cfr. doc.13 del fascicolo dell'opposta).
11 In sostanza, fermi i principi enunciati dai Giudici di legittimità (seguiti dal Tribunale in molti giudizi), la legittimazione “ad causam” della società cessionaria, contestata dagli opponenti, non può non essere affermata in presenza della cessione in blocco conforme allo schema previsto dall'art.58 TUB, con pubblicazione in GU, e sulla scorta del riconoscimento dell'avvenuta cessione da parte della banca titolare del credito originario, ovvero, da parte del soggetto mutuante, unicamente ed esclusivamente, titolare del diritto al pagamento del saldo-debitore; ed allora la cessionaria, avendo dimostrato che l'originaria parte creditrice ha dichiarato di aver(le) trasferito la titolarità del credito nei confronti dei mutuatari e , Pt_1 CP_1
ha assolto l'onere probatorio sulla legittimazione attiva.
La prescrizione.
In termini generali, il rapporto di mutuo ha carattere unitario e la prescrizione ordinaria, decennale, decorre dalla scadenza contrattuale dell'ultima rata dovuta;
ove il contratto si risolva prima della scadenza negoziale per effetto di inadempimento e di decadenza dal beneficio del termine, il termine decennale decorre da tale momento.
La difesa del ha eccepito la prescrizione ex art.2948 n.4) c.c.. CP_1
L'eccezione di estinzione del diritto per decorrenza del termine quinquennale non
è fondata, posto che, a decorrere dal 28 gennaio 2022, ovvero, dalla data di recesso dal contratto di mutuo con decadenza dal beneficio del termine, la parte mutuante
(e poi la cessionaria) ha acquisito il diritto di esigere – in unica soluzione - le somme ancora dovute, nell'ordinario termine di prescrizione decennale ex art.2946
c.c.
Proprio con riguardo alla materia del mutuo ed al regime di prescrizione da applicare, deve richiamarsi la decisione di Cass. sez.III 10 febbraio 2023 n.4232 secondo cui:
” nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
12 Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n.
2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).
Si e', in particolare, spiegato: "la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero" (Cass., n. 2301/04, cit.) (…)
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2,
30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915).
13 Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (…) “.
*** ** ***
Il merito.
Il contratto di mutuo consente alla parte mutuataria l'acquisizione di una certa quantità di denaro, collegata all'obbligo di restituzione mediante rate comprensive del capitale e degli interessi;
la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro, rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, sicchè ogni utilizzo successivo del denaro dato in mutuo é da ritenere riconducibile a disposizioni date dal mutuatario a tutela dei suoi interessi.
I Giudici di legittimità (cfr. ordinanza n.25632-2017) hanno affermato che” ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria,
l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”.
Ancor più di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass. n.5654/2023) proprio con riguardo al contratto di mutuo fondiario ed alla sua efficacia di titolo esecutivo, ha chiarito
14 che: “ il Collegio intende dare continuità al principio secondo cui ‹‹la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo›› (Cass., sez. 3, 27/08/2015, n. 17194; Cass., sez. 1, 13/08/1999, n. 8634); con specifico riferimento al mutuo fondiario, considerato che la legge prevede che la stipulazione del contratto e l'erogazione del danaro possano formare oggetto di atti separati (art. 39, comma 2, t.u.b.), è stato chiarito che per poter verificare se il contratto di mutuo si sia effettivamente perfezionato, esso non può essere esaminato atomisticamente, ma deve essere considerato ed interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante”.
Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art.474 cpc, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, “se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge" (cfr. Cass. civ. 6174/2020; Cass. civ. 17194/2015).
Nella fattispecie, il contratto di mutuo fondiario del 12 luglio 2005 è stato stipulato con atto del Notaio contenente “contestuale quietanza” dei mutuatari Persona_1
(art.1); il deposito cauzionale è stato finalizzato alla garanzia di adempimento degli obblighi (clausola 2); inoltre, a fronte dell'importo mutuato di €100.000,00, vi è un saldo passivo di poco più di € 60.000,00 (nel precetto è stato intimato il pagamento di
€ 63.478,77) e da questo dato può dedursi che i mutuatari, avendo ricevuto la disponibilità della somma, hanno assolto gli obblighi restitutori, per un certo periodo.
15 Quanto esposto è stato già evidenziato nella ordinanza che ha definito la fase cautelare.
Dopo tale ordinanza la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.5968 del 6 marzo
2025, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".
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Basterebbe quanto esposto per ritenere che il precetto sia stato intimato in forza di titolo esecutivo.
Tuttavia, occorre considerare che l'opposizione a precetto, ove contenga contestazioni in punto di an e di quantum debeatur, come nel caso in esame, va anche qualificata come azione di accertamento negativo.
Gli opponenti hanno sollevato eccezioni involgenti la necessità di verificare la “causa debendi” e gli importi realmente dovuti a titolo di interessi corrispettivi e moratori.
In particolare, è anche contestata la debenza degli interessi secondo il criterio indicato nella clausola n.5) del contratto di mutuo che richiama la quotazione Euribor.
Per tale specifica questione, non può non considerarsi che le Sezioni Unite della
Cassazione, con pronuncia n.6943 del 15 marzo 2025, hanno rinviato la decisione nomofilattica in ragione di precedente rimessione alla Corte di Giustizia UE della seguente questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE: "se dalla violazione dell'art. 101
16 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90...), accertata dalla Commissione
Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza".
Ebbene, attesa la rilevanza di tale questione sul piano della determinazione degli interessi dovuti dai mutuatari, il giudizio deve essere rimesso sul ruolo.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, parzialmente pronunciando nel giudizio n.4540-2023 RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-dichiara che cessionaria del credito, ha legittimazione attiva;
CP_2
-dichiara che, per il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 12 luglio
2005, opera la prescrizione decennale ex art.2946 c.c.;
-provvede con ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo, dovendo il giudizio proseguire per l'accertamento del reale saldo-debitore;
-spese al definitivo.
Così deciso il 14 giugno 2025
Il giudice annagrazia lenti
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