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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4990/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 16.04.2025 da 1) Parte_1
Nata a Rho (MI) in data 24.07.1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Linda Maria Chironi, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Bogotá (Colombia) in data 09.02.1982 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Linda Maria Chironi, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI), in data 30.06.2007, optando il regime patrimoniale della separazione dei beni, come da atto integrale di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 64, parte II, serie A, anno 2007;
Separati consensualmente con verbale in data 03.10.2019 omologato con decreto del 20.11.2019, con il seguente figlio: , c.f. nato a Rho (MI), in [...]_1 C.F._3
10.12.2009, cittadino italiano.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio. Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno depositato dichiarazione con cui le medesime hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e all'impugnazione della sentenza, confermando la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di seguito ritrascritte:
1. Il figlio minore viene affidato in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente Per_1 presso la residenza materna.
2. Con riferimento al diritto di visita, salvi migliori programmazioni e/o accordi tra le parti, tenuto conto anche della volontà di Per_1
a. il padre starà con una sera infrasettimanale, con prelievo a scuola e Per_1 riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 20:30/21:00; b. il padre trascorrerà con il figlio due weekend al mese, alternando un weekend con il pernottamento a partire dalla giornata di sabato e il successivo, senza pernotto, a scelta tra il sabato e la domenica, con prelievo alle ore 13:30 e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 20:30/21:00; il pernottamento avverrà presso l'abitazione dei nonni paterni;
c. durante il periodo estivo, la sig.ra potrà tenere con sé anche per un Pt_1 Per_1 periodo di 15 giorni continuativi, avvisando il padre indicativamente all'inizio di giugno di ogni anno e il sig. potrà tenere con sé per un periodo di Parte_2 Per_1
15 giorni anche non continuativi ovvero per un periodo inferiore, avvisando previamente la madre;
d. nei mesi estivi, durante il periodo di vacanza scolastica, a eccezione del periodo di vacanze estive che il figlio trascorrerà con i genitori, le visite paterne manterranno la medesima regolamentazione prevista nel corso dell'anno scolastico;
e. Le vacanze natalizie, pasquali, di Carnevale nonché i ponti scolastici seguiranno il criterio dell'alternanza.
3. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di Parte_2
€ 300,00, da corrispondersi alla sig.ra a mezzo bonifico entro il giorno 15 di ogni mese Pt_1
e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
4. Il sig. corrisponderà il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le Parte_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti e autosufficienti gli stessi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando così reciprocamente a qualsivoglia richiesta economica.
6. I ricorrenti danno atto che, a fronte della vendita dell'immobile in comproprietà al 50%, sito in Castano Prima, via Giovanni Battista Moroni n. 17/19 e della divisione di quanto ricavato così come pattuito tra il sig. e la sig.ra , con il rispetto degli accordi di cui al Parte_2 Pt_1 presente atto, dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra di loro.
7. Spese legali compensate tra le parti.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/06/2007 in Rho (MI) tra la sig.ra e il sig. ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG