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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/11/2025, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. EN ID FF;
dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del
14.11.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5670/2025 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Laforgia ed
ZA LM, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
, in persona del rappresentante legale pro tempore;
Controparte_1
-parte opposta contumace-
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 882/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 26.03.2025, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2955/2025 R.G.
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso come da note di trattazione scritta, depositate in data 07.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 05.05.2025, la ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1 della somma di € 15.782,32, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria. opponente, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa CP_2 pretesa creditoria, ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 27.750,00, con vittoria, in ogni caso, delle spese e delle competenze del giudizio.
, nonostante la regolare e tempestiva Controparte_3 notifica dell'atto di citazione, è rimasta contumace.
I.
5-Nelle note di trattazione scritta depositate il 07.10.2025, in relazione all'udienza del 14.11.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, la
[...]
dopo aver depositato la dichiarazione di rinuncia Parte_1 del diritto di credito, consacrato nel decreto ingiuntivo de quo, sottoscritta dal difensore della , abilitato nella Controparte_1 procura alle liti a rinunciare per conto della propria assistita, accettata dalla stessa parte opponente, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo de quo e compensazione integrale delle spese processuali.
II.
1-Orbene, alla luce della rinuncia della , Controparte_1 accettata dalla , al credito consacrato nel Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, quest'ultimo deve essere revocato.
II.
2-In considerazione, inoltre, del sopravvenuto difetto di interesse della parte opponente, unica costituita, alla definizione del procedimento deve essere dichiarata, come dalla stessa richiesto, la cessazione della materia del contendere.
III.
1-Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle
2 spese processuali, le stesse devono essere, come espressamente chiesto dalla parte opponente, integralmente compensate tra le parti.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , con atto di citazione notificato il Parte_1
05.05.2025, nei confronti della avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 882/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data
26.03.2025, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2955/2025
R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 882/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 26.03.2025, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2955/2025 R.G.;
B. DICHIARA CESSATA la materia del contendere;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, addì 14.11.2025.
Il Giudice
EN ID FF
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. EN ID FF;
dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del
14.11.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5670/2025 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Laforgia ed
ZA LM, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
, in persona del rappresentante legale pro tempore;
Controparte_1
-parte opposta contumace-
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 882/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 26.03.2025, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2955/2025 R.G.
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso come da note di trattazione scritta, depositate in data 07.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 05.05.2025, la ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1 della somma di € 15.782,32, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria. opponente, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa CP_2 pretesa creditoria, ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 27.750,00, con vittoria, in ogni caso, delle spese e delle competenze del giudizio.
, nonostante la regolare e tempestiva Controparte_3 notifica dell'atto di citazione, è rimasta contumace.
I.
5-Nelle note di trattazione scritta depositate il 07.10.2025, in relazione all'udienza del 14.11.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, la
[...]
dopo aver depositato la dichiarazione di rinuncia Parte_1 del diritto di credito, consacrato nel decreto ingiuntivo de quo, sottoscritta dal difensore della , abilitato nella Controparte_1 procura alle liti a rinunciare per conto della propria assistita, accettata dalla stessa parte opponente, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo de quo e compensazione integrale delle spese processuali.
II.
1-Orbene, alla luce della rinuncia della , Controparte_1 accettata dalla , al credito consacrato nel Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, quest'ultimo deve essere revocato.
II.
2-In considerazione, inoltre, del sopravvenuto difetto di interesse della parte opponente, unica costituita, alla definizione del procedimento deve essere dichiarata, come dalla stessa richiesto, la cessazione della materia del contendere.
III.
1-Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle
2 spese processuali, le stesse devono essere, come espressamente chiesto dalla parte opponente, integralmente compensate tra le parti.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , con atto di citazione notificato il Parte_1
05.05.2025, nei confronti della avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 882/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data
26.03.2025, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2955/2025
R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 882/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 26.03.2025, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2955/2025 R.G.;
B. DICHIARA CESSATA la materia del contendere;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, addì 14.11.2025.
Il Giudice
EN ID FF
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