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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 3441 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Mazza con studio in Roma, via Dardanelli n.
37; attore e
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], Roma rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Ornella Mazzeo, del Foro di Benevento, con studio in 82020 – Paduli
(BN), alla Via E. Marmoral;
convenuta con la partecipazione del Procuratore Generale. oggetto: delibazione sentenza rotale.
Conclusioni
D'Arpa Alessio: - conferire gli effetti civili, dichiarandone l'efficacia nella Repubblica
Italiana, alla sentenza ecclesiastica di nullità del Tribunale Ecclesiastico di Appello presso il Vicariato di Roma del 21 giugno 2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio del 22 ottobre 2018, munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica;
- ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile, affinché produca gli effetti giuridici richiesti, previsti dalla legge;
1 - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
: Voglia la Corte d'Appello adita, previa l'istruttoria Controparte_1
eventualmente occorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere la domanda proposta in quanto la delibazione della sentenza del Tribunale
Ecclesiastico produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico;
in ogni caso, voglia la Corte condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite
* * *
Con atto di citazione notificato in data 30.6.2023, all.3) ritualmente notificato, Pt_1 citava a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, Sezione e Giudice
[...] designando, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 20 dicembre ore di rito CP_1
per sentir dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza
[...]
emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio (o Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma) in data 22 ottobre 2018 ratificata con decreto del Tribunale di
Appello presso il Vicariato di Roma, in data 21 giugno 2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, con decreto del 9 maggio 2023, Prot. n. 56630/23 EC, con cui era stata dichiarata, a norma del can. 1095 n. 2 CIC per difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente, la nullità del loro matrimonio concordatario contratto in Roma, nella
Chiesa di S. Pietro in Montorio, Parrocchia di Santa Maria in Trastevere il 18 febbraio
2012.
Egli asseriva che ricorrevano tutte le condizioni previste dalla legge italiana per la declaratoria di efficacia nella Repubblica italiana della predetta sentenza ecclesiastica in quanto: a) nel procedimento innanzi al Tribunale Ecclesiastico era stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;
b) la pronuncia non conteneva disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
L'udienza veniva d'ufficio differita al 18.1.2024.
Costituitasi in giudizio con atto depositato il 19.12.2023 intestato Comparsa di costituzione e risposta ud. 20.12.2013 n. 3441/2023 R.G. Controparte_1
premetteva che con sentenza del n. 16006/2020 pubbl. il 16/11/2020 RG n. 33295/2015, il Tribunale di Roma già aveva dichiarato la loro separazione personale così disponendo:
A) rigetta la domanda di addebito formulata dalle parti;
B) affida la figlia minore (23.12.12) ad entrambi i genitori (…) Per_1
2 C) dispone che, in difetto di diversi accordi tra le parti, la minore sia collocata presso la madre e che il padre la vedrà e terrà con sé, previo accordo con la madre, liberamente e, comunque (…) D) assegna la casa coniugale alla moglie;
E) dispone che provveda al mantenimento ordinario della figlia con un Parte_1 assegno mensile di euro 800,00, a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio della madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a provvedere al pagamento integrale dei ratei di mutuo sulla casa coniugale: F) pone a carico integrale di le spese straordinarie mediche, scolastiche Parte_1 ed extrascolastiche per le figlie con le specificazioni di cui in motivazione;
G) dispone che provveda al mantenimento della moglie con un assegno Parte_1 mensile di euro 700,00, a far data dalla pronuncia e fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio della moglie entro il giorno 5 di ogni mese:
H) compensa tra le parti le spese di lite.
Aggiungeva non esser intervenuta nel frattempo la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito ella invocava il rigetto dell'avversa domanda affermando che : ostava alla delibazione il principio dell'ordine pubblico stante l'incontestata loro convivenza ultratriennale sin dall'anno 2009 e poi matrimoniale da febbraio 2012 a dicembre 2015
(tre anni e dieci mesi), come da certificato di convivenza che ella allegava (all sub 8); che durante il loro rapporto prematrimoniale ella aveva avuto un'interruzione spontanea di gravidanza mentre dopo la celebrazione del matrimonio era nata la loro figlia;
il "vizio psichico", assunto dal giudice ecclesiastico come comportante inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio si discostava del tutto “sostanzialmente” dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché era da ritenersi che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovasse ostacolo proprio nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
Nella sua prima difesa successiva a detta costituzione di parte convenuta l'attore eccepiva la tardività della costituzione della controparte e, di conseguenza,
l'inammissibilità delle eccezioni di merito da costei sollevate.
La Corte, secondo il nuovo testo dell'art 189 c.p.c., assegnava alle parti i termini per le comparse conclusionali e le repliche e rinviava per la rimessione della causa in decisione.
L'attore, ribadita l'eccezione di tardività dell'avversa costituzione in giudizio, contestava anche nel merito le avverse deduzioni sostenendo che: già molto tempo prima del deposito del ricorso per la separazione coniugale (19.5.2015) la loro convivenza
“come coniugi” era di fatto venuta meno, ovvero subito dopo la nascita della loro figlia
3 avvenuta il 23.12.2012; la convivenza prematrimoniale non poteva esser fatta valere giusto l'insegnamento della Cassazione ss.uu. n. 16379/14; in ogni caso, anche ove la si ritenesse effettiva, la convivenza ultratriennale non sarebbe stata di ostacolo alla delibazione stante l'analogia del motivo di nullità dichiarato dal Tribunale ecclesiastico e la previsione di cui all'art 120 c.c. come insegnato da Cass. n. 149/23, le cc.tt.uu ivi disposte nei due gradi di giudizio avendo accertato la persistenza delle sue problematiche di natura psicologica determinati il difetto di discrezione di giudizio, tali da imporgli la preventiva autorizzazione del Tribunale per l'eventuale celebrazione di nuove nozze.
La parte convenuta ha replicato affermando che l'eccezione di tardività della sua costituzione in giudizio andava respinta in quanto nell'atto di citazione era stata indicata solo la data del 20 dicembre senza specificazione dell'anno, da ella dedotto solo a seguito dell'indicazione da parte della cancelleria dell'udienza del 18.1.2024 (il che non escludeva la nullità dell'atto introduttivo), in ogni caso ella si era costituita per tempo in vista di detta data;
il precedente suo difensore aveva rinunziato al mandato in data
11.12.2023 ed ella aveva potuto ritirare dal medesimo i documenti solo il 15.12.2023, residuandole dunque meno di quattro giorni lavorativi per trovare un altro difensore esperto nella materia non comune;
nel merito ha insistito nelle sue tesi contestando la fondatezza di quelle avversarie.
La Procura generale esprimeva parere contrario all'accoglimento della domanda attorea di delibazione della sentenza ecclesiastica asserendo che il vizio di cui al diritto canonico riscontrato dalla giurisdizione ecclesiastica, nel caso concreto, non fosse sussumibile nell'incapacità di intendere e di volere di cui all'art. 120 c.c..
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 24.4.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
La convivenza stabile e duratura “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, e deve essere opposta,
a pena di decadenza, solo con la comparsa di costituzione e risposta e non anche con successive memorie o nel giudizio di legittimità, così rispettandosi l'autonomia del coniuge convenuto, libero di proporre o meno l'eccezione, e ponendosi altresì un limite alla valutazione, altrimenti troppo incisiva, del giudice, rendendola opportunamente
4 scevra da ogni forma di paternalismo (Cass. n. 26188/2016; 5250/2017; 24729/18;
7923/20).
Nel nostro caso, come correttamente ed immediatamente rilevato dall'attore, la parte convenuta si è costituita tardivamente solo in data 19.12.2023, in vista dell'udienza del
18.1.2024 - data indicata dall' Ufficio come da calendario - ben oltre il termine anticipatorio di 70 giorni di cui all'art 166 c.p.c., pur richiamato in citazione.
Ne consegue che la sua allegazione della riferita situazione ostativa di ordine pubblico non può esser vagliata dalla Corte per esser ella decaduta dalla facoltà di proporla in giudizio.
La domanda proposta, pertanto, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nella specie le condizioni per il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico, attesa la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense dell'11.2.1929 e dal relativo
Protocollo addizionale ratificati con la legge n. 121/85.
Risulta invero dagli atti che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa trattandosi di matrimonio concordatario e che nel procedimento davanti al Tribunale
Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano.
La parte ricorrente ha depositato i certificati anagrafici, copie autentiche della sentenza emessa dal Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma e della sentenza emessa dal Tribunale della Rota Romana, nonché il decreto di esecutività emesso dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica.
Va di conseguenza dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge consequenziali.
Spese compensate fra le parti, stante la particolarità delle questioni sottese alla contesa.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. , Parte_1
così provvede: dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica del Tribunale
Ecclesiastico di Appello presso il Vicariato di Roma del 21 giugno 2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio del 22 ottobre 2018, munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio contratto in Roma il 18 febbraio 2012 da
5 , n. a Lecce il 16.7.79 e , n. in Parte_1 Controparte_1
Polonia il 23.3.1982.
Manda al competente ufficio di stato civile per la trascrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29.4.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Gabriele Sordi Dott.ssa Sofia Rotunno
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