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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
RGN. 30601 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti D. Vitale e G. D. Starace
e
CP_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' al CP_1 pagamento della restante parte che liquida in € 750,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha provveduto secondo le richieste di parte ricorrente (v. la CP_1 documentazione prodotta dalla parte ricorrente in corso di causa).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% avendo l' provveduto prima della prima udienza a riconoscere il diritto di CP_1 controparte ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la restante parte, liquidata come in dispositivo, con distrazione, è posta a carico dell' secondo CP_1 la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 12 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti D. Vitale e G. D. Starace
e
CP_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' al CP_1 pagamento della restante parte che liquida in € 750,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha provveduto secondo le richieste di parte ricorrente (v. la CP_1 documentazione prodotta dalla parte ricorrente in corso di causa).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% avendo l' provveduto prima della prima udienza a riconoscere il diritto di CP_1 controparte ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la restante parte, liquidata come in dispositivo, con distrazione, è posta a carico dell' secondo CP_1 la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 12 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro