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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 306/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23 maggio 2023 da elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'avv. Roberta Florio che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
elettivamente domiciliato presso l'avv. ONroparte_1
NC DA IE che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato e appellante incidentale – Corte d'Appello di Venezia
ONroparte_2
[...]
domiciliati presso che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia che li rappresenta e difende ex lege
- appellati–
Oggetto: appello avverso sentenza n. 162/23 del Tribunale di Vicenza
In punto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Causa trattata all'udienza del 30 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante : Parte_2
“Con riferimento alla pretesa azionata con la cartella di pagamento sub iudice relativa alla ordinanza ingiunzione n. 64/2015 - Ruolo n. 2020/002234 notificata in data 09/08/2015 rigettare le domande avversarie nei confronti di in Parte_2 quanto infondate in fatto e in diritto;
Condannare controparte alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio pro quota relativamente alla domanda per la quale deve essere ritenuta soccombente in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara distrattario, riformando il capo che ha condannato per il rilevante importo Parte_2 di euro 7.607,00 o in subordine compensare le spese di lite Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara distrattario;
e per l'effetto riformare parzialmente l'impugnata sentenza Tribunale di Vicenza Sezione Lavoro n. 162/2023 pubblicata in data 30/03/2023 nel procedimento Rg 817/2022, non notificata”
Conclusioni per parte appellata e appellante incidentale
[...]
“1) In via principale. CP_1
Rigettarsi l'appello proposto dall' ONroparte_3 sede di in persona del legale rappresentante pro tempore in CP_2 quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermandosi la sentenza n. 162/2023 R.G.Sent. del Tribunale di
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Vicenza, sezione Lavoro, dott. P. Talamo, emessa e pubblicata in data 30.3.2023 nel giudizio n. 817/2022 R.G.L, nella parte relativa alla dichiarazione di prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 12420210004234925000 dell Parte_2
e del credito delle ordinanze ingiunzione n. 41/2015 e n.
[...]
64/2015 entrambe emesse dall' ONroparte_2 nonché rigettarsi l'appello proposto dall ONroparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore nella
[...] parte relativa alla richiesta di rifusione delle spese legali di primo grado. 2) In via di appello incidentale
- in via principale: accertarsi e dichiararsi l'omessa e/o viziata e/o erronea notifica al signor del verbale n.148-21-2009-CC CP_1 dd.
5.5.2010 e l'omessa notifica del medesimo verbale alla società quale obbligato in solido, con conseguente ONroparte_4 estinzione dell'obbligo di pagamento di cui all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 ex art. 14 legge 689/1981 (e conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento di cui alla cartella n. 12420210004234925000 dell ). Parte_2
3) In ogni caso: con rifusione integrale delle spese di lite”
Conclusioni per parti appellate ONroparte_2
e : “In rito: accertare e
[...] ONroparte_2 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione del lavoro e procedere ad estrometterla dal presente giudizio, nei termini sopra esposti Nel merito: respingere le domande tutte formulate da parte originaria attrice in primo grado, in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto Nel merito: respingere le domande tutte formulate nei confronti dell'Amministrazione statale del Lavoro, in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto In ogni caso: escludere qualsivoglia condanna dell'Amministrazione statale del Lavoro alla refusione di spese, in quanto estranea alla controversia di cui si discute In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23 maggio 2023,
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Vicenza indicata in epigrafe, con cui è stata accolta l'opposizione, proposta da alla cartella di pagamento n. ONroparte_1
12420210004234925000, portante un credito di € 381.940,88, relativo ON a sanzioni amministrative contestate dall' con le ordinanze ingiunzioni n. 41/2015 e n. 64/2015, avverso le quali non era stata proposta rituale opposizione.
Il giudice di prime cure ha rilevato che: il aveva CP_1
contestato solo nelle note conclusionali la mancata ricezione di verbali ispettivi relativi alla cartella di pagamento;
il verbale relativo all'ordinanza ingiunzione n. 41/15 risultava essere stato notificato il
17.05.10; la notifica del verbale prodromico all'ordinanza ingiunzione n. 64/15 si era perfezionata in data 08.07.10, ex dell'art. 138 co. 2
c.p.c., all'esito del rifiuto di ricevere l'atto da parte dei Carabinieri;
l'ordinanza ingiunzione n. 41/2015 era stata notificata attraverso il servizio postale, presso la residenza che il aveva in CP_1
quell'anno, e, stante la sua temporanea assenza, si era perfezionata il
30.04.15; l'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 era stata notificata il
9.08.2015 dal messo comunale ex art. 140 c.pc; il aveva CP_1
ricevuto la notifica della cartella di pagamento qui opposta in data
20.07.22, ossia sedici giorni prima del deposito del ricorso di primo grado in data 5.08.22.
Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 18/20, i termini prescrizionali, che sarebbero spirati il 30.4.2020 per l'ordinanza ingiunzione n. 41/15 ed il 9.08.2020 per la n. 64/15, andavano prorogati di un anno, cinque mesi e ventitré giorni (pari a 542 giorni) in forza del combinato disposto degli artt. 18 d.l. n. 18/2020 e 12,
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
d.lgs. n. 159/2015.
Sulla base di tale premessa ha rilevato che l' Parte_2
avrebbe dovuto interrompere la prescrizione in data
[...]
24.10.2021 con riferimento al credito portato dall'ordinanza ingiunzione n. 41/2015 ed in data 2.02.2022 per l'ordinanza ingiunzione n. 64/2015. Pertanto, alla luce del fatto che la cartella di pagamento opposta era stata notificata solamente in data 20.07.22, ha dichiarato la prescrizione dell'intero credito oggetto della cartella di pagamento.
Propone appello l sulla base di ONroparte_3
due motivi:
a) Con il primo motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure, richiamando l'art. 18 del d.l. n. 18/2020, ha dichiarato prescritto il credito azionato con la cartella di pagamento relativo all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 iscritta nel ruolo n.
2020/002234.
Rileva che, trattandosi di ruolo consegnato all'Agente della
Riscossione in data 25.02.2021, trovava applicazione l'art. 68 co. 4 bis – punto b) del d.l. n.18/2020. In forza di tale disposizione il termine prescrizionale andava prorogato di ventiquattro mesi, con la conseguenza che sarebbe spirato il
09.08.2022, successivamente alla data di notifica della cartella di pagamento, risalente al 20.07.2022. La prescrizione, pertanto, non era maturata.
b) Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado in punto condanna alle spese di lite, chiedendo la riforma del relativo capo.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
ON Si sono costituiti, in data 16.09.2024, il e l ONroparte_2
di sostenendo la correttezza dell'appello e richiamando CP_2
quanto dedotto nelle difese di primo grado.
Rilevano, in particolare, il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione del Lavoro, alla luce del fatto che quest'ultima
è estranea alla procedura di formazione della cartella esattoriale, che è un atto dell'agente della riscossione.
Si è costituito ritualmente (il 23.09.24) anche l'originario ricorrente chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale.
Ribadisce che tra la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 64/2015, avvenuta in data 9.08.2015, e la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 20.07.2022, non è intervenuto, nel termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/81, alcun atto interruttivo della prescrizione. ON Evidenzia, altresì, che dalle difese dell' era emerso che all'origine dell'ordinanza ingiunzione n. 41/2015 vi sarebbe il verbale n. 2/26-
2010-CC del 5.5.2010 notificato il 17.05.2010, mentre alla base dell'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 vi sarebbe il verbale n. 11/148 -
21-2009-CC dd. 5.5.2010, notificato tramite il personale della
Stazione dei Carabinieri di Schio (VI) in data 8.7.2010, ma non all'obbligato in solido ONroparte_4
Afferma che la somma di cui alla cartella di pagamento, comprensiva del credito oggetto dell'ordinanza ingiunzione n 64/15, sarebbe estinta ai sensi dell'art. 14 ultimo comma della L. 689/1981, secondo cui l'obbligazione di pagamento della sanzione si estingue in caso di omissione della notifica nel termine prescritto di 90 giorni.
Evidenzia, inoltre, che la cartella di pagamento non conterrebbe alcuna indicazione specifica dei criteri utilizzati per la quantificazione
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia degli importi ingiunti e, quindi, non sarebbe possibile verificare la legittimità e la congruità della somma richiesta.
Censura, a sua volta, la sentenza con appello incidentale nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto perfezionata la notifica del verbale ispettivo posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione n.
64/2015.
Rileva sul punto che i Carabinieri, in data 8.7.2020, avevano tentato di consegnargli a mani il suddetto verbale ma aveva rifiutato di riceverlo.
All'esito, i militari si erano limitati a riconsegnare tale verbale al ON Comando del nucleo Carabinieri dell' di senza dar luogo CP_2
agli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. (deposito di copia presso la casa comunale del Comune di residenza del avviso CP_1
dell'avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata alla porta della abitazione/ufficio e informazione di tale adempimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento).
Evidenzia, infine, di aver contestato la mancata ricezione dei verbali ispettivi tempestivamente alla prima udienza del 10 gennaio 2023 e, pertanto, censura l'affermazione di cui alla sentenza in merito ad un'asserita non contestazione sul punto.
La causa, a seguito di un rinvio per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza 30 ottobre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0 – In via preliminare si deve affermare che, correttamente, è stato ON coinvolto in giudizio anche l' atteso che le censure svolte nel ricorso introduttivo riguardavano anche l'omessa notifica delle ordinanze ingiunzioni sottese alla cartella di pagamento. Il
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
coinvolgimento dell'ente titolare del credito in grado d'appello risulta funzionale alla conservazione del litisconsorzio processuale, tanto più
a fronte dell'appello incidentale con cui si contesta il perfezionamento della notifica del verbale ispettivo, prodromico all'ordinanza ingiunzione ed estraneo agli atti della procedura esecutiva.
1 – L'appello principale svolto da è Parte_2
fondato.
1.1 – Il giudice di prime cure ha affermato l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella opposta ritenendo applicabile il combinato disposto degli artt. 18 (rectius, 68) d.l. n. 18/2020 e 12,
d.lgs. n. 159/2015, in forza del quale il termine di prescrizione sarebbe rimasto sospeso per 542 giorni, un intervallo di tempo non sufficiente per poter ritenere tempestiva – a fini interruttivi – la notifica della cartella in data 20.07.2022.
1.2 – L' appellante invoca, invece, l'art. 68, co. 4bis del d.l. n. Pt_2
18/2020 in forza del quale “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
La norma fa riferimento ai carichi relativi ad entrate tributarie ma anche non tributarie (dunque anche le sanzioni amministrative come nel caso di specie), che siano affidati all'agente per la riscossione nel periodo indicato ai precedenti commi 1 e 2bis; intervallo temporale all'interno del quale si colloca l'affidamento in carico del ruolo riferibile al credito di cui all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 (in data
25.02.2021, come si ricava dalla lettura della cartella di pagamento).
Giova, tuttavia, chiarire la successione di norme dettate dalla disciplina emergenziale che hanno determinato la proroga e la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti tributari e non tributari e degli adempimenti dell'agente per la riscossione. Nel caso di specie, rileva innanzi tutto la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 12, co. 2, d.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68, co. 1, d.l. n. 18/2020. L'art. 68, co. 1 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”. Il citato art. 12, al comma 1 prevede che
“Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” e al comma 2 dispone che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Posto che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti è stata disposta su tutto il territorio nazionale, i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli enti ON impositori (nel caso di specie l' , che doveva iscrivere a ruolo il credito e trasmetterlo all'Agente per la riscossione) e dell'agente per la riscossione (che doveva notificare la cartella dopo la trasmissione del ruolo) che scadevano entro il 31 dicembre degli anni in cui si è verificata la sospensione (2020 e 2021), sono stati dalla norma prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Al successivo comma 3 si dispone, inoltre,
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
che “L non procede alla notifica delle ONroparte_6
cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1” (cioè, il periodo indicato dall'art. 68, co. 1 che poi rimanda all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015; periodo inizialmente dal 8.03.2020 al
31.05.2020 e che è stato più volte prorogato nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid 19 giungendo, da ultimo, sino al
31.08.2021).
1.3 - In modo più puntuale rispetto alla natura dei crediti qui in contestazione, con l'art. 103, co. 6bis del d.l n. 18/2020, si è anche previsto che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Tale sospensione della prescrizione
è stata prevista dal legislatore prima che maturasse la prescrizione del credito qui in contestazione relativo all'ordinanza ingiunzione notificata il 9.08.2015. Già in forza di tale disposizione la prescrizione
è stata sospesa per novantanove giorni e, pertanto, sarebbe maturata non più alla naturale scadenza del 9.08.2020, ma in data 16.11.2020.
1.4 - Prima di tale data, però, era già vigente la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 68 d.l. n. 18/2020 e 12 d.lgs. n.
159/2015, la cui efficacia sospensiva della prescrizione, affermata dal giudice di prime cure, non è neppure stata oggetto di appello incidentale condizionato da parte dell'appellato (con la precisazione che il termine di sospensione previsto dall'art. 68, co.1, d.l. n. 18/2020 era all'epoca fissato al 31.12.2020, poi successivamente prorogato con
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più interventi legislativi sino al 31.08.2021) e, nel contempo, era stato introdotto il comma 4-bis all'art. 68 d.l. n. 18/2020 che, nella versione inizialmente applicabile (dal 21.10.2020) disponeva che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
1.5 – Successivamente, l'art 68, co. 4bis d.l. n. 18/2020 è stato novellato nei seguenti termini: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis
e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
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b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Come rilevato dall il ruolo riferito all'ordinanza ingiunzione Pt_2
n. 64/2015 è stato affidato all'agente per la riscossione in data
25.02.2021 e, dunque, entro il periodo indicato dall'art. 68, co. 1, d.l.
n. 18/2020 richiamato dal comma 4bis dello stesso articolo (cfr. cartella di pagamento in atti ed estratto di ruolo ove si rinvengono sia la data di consegna del ruolo, sia la data di apposizione del visto). Ne consegue che al termine di prescrizione che – in assenza della normativa emergenziale di cui si è dato conto –sarebbe scaduto il
9.08.2020, vanno aggiunti ulteriori ventiquattro mesi. Si giunge, quindi, ad affermare che alla data di notifica della cartella
(20.07.2022) non era maturata la prescrizione quinquennale del credito.
2 – L'appello incidentale svolto dall'originario ricorrente, di contro, è infondato.
2.1 – Il verbale ispettivo sotteso all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015
è stato ritualmente notificato ex art. 138, co. 2, c.p.c.. Come si evince dalla relata di notifica compilata dai Carabinieri, il sig. è CP_1
stato puntualmente identificato mediante indicazione anche degli estremi del documento di identità e l'ufficiale notificatore ha recepito l'espresso rifiuto del destinatario di ricevere la notifica e di sottoscrivere la relata (peraltro, lo stesso appellante incidentale ammette pacificamente di essersi rifiutato di ricevere il plico). La doglianza relativa all'asserita necessità di deposito del plico presso la casa comunale e di invio della raccomandata informativa è infondata trattandosi di adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. in caso di
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irreperibilità o di incapacità o rifiuto delle persone (diverse dal destinatario) indicate nell'art. 139 (persona di famiglia o addetta alla casa o il portiere dello stabile). La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito che “A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove
l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto” (Cass. sez. VI – V, n.
9779 del 19/04/2018; nello stesso senso anche Cass. sez. III, n. 8465 del 31/03/2025). Nel caso di specie, come detto, è certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto ed è documentato il suo rifiuto.
Irrilevante ai fini del decidere è la mancata notifica del verbale ispettivo alla società coobbligata in solido atteso che, nel caso di specie, rileva esclusivamente la pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'obbligato principale - persona fisica, che ha ricevuto sia il verbale ispettivo, sia l'ordinanza ingiunzione, sia la cartella di pagamento. Peraltro, nel rapporto dei Carabinieri si dà atto che la notifica era stata effettuata anche nei confronti della società, mediante consegna al sig. nelle vesti di legale rappresentante il CP_1
quale, come visto, si è rifiutato di ricevere l'atto.
2.2 – Risulta documentalmente, inoltre, la notifica a mani proprie del verbale ispettivo sotteso alla prima ordinanza ingiunzione.
3 – Avendo l'appellato e appellante incidentale fatto rinvio anche alle ulteriori deduzioni svolte in primo grado si rileva quanto segue:
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
- In merito alla doglianza circa la maturazione della prescrizione successivamente alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 64/2015, di cui al punto a) della parte in diritto, che riprende l'omologa doglianza di cui al ricorso introduttivo, si richiama quanto sinora esposto nell'esaminare l'appello principale;
- In ordine alla prospettata violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 circa il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notifica del verbale ispettivo, la doglianza in parola avrebbe potuto – e dovuto – essere oggetto dell'impugnazione delle due ordinanze ingiunzione che, tuttavia, non è stata interposta nel termine fissato dalla legge decorrente dalla data della loro notifica.
Peraltro, neppure può essere invocato nel caso di specie l'ultimo comma dell'art. 14 l. n. 689/81 (“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”) atteso che nei confronti dell'odierno appellato si è perfezionata la notifica di entrambi i verbali di accertamento alla luce di quanto già sopra esposto. Ad abundantiam, si rileva che secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo
l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione” (Cass. sez. un., n. 489 del 13/07/2000; Cass. sez. III, n. 24215 del
17/11/2009). Se ne ricava che fatti estintivi precedenti alla data
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
di notifica dell'ordinanza ingiunzione devono essere fatti valere con l'apposito rimedio dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, per evitarne il consolidamento. A tal proposito, inoltre, si rileva che la difesa del non ha proposto CP_1
appello incidentale rispetto al capo di sentenza che, a fronte del perfezionamento delle notifiche delle ordinanze ingiunzione e del loro consolidamento ha statuito che la parte ricorrente “deve dirsi decaduta dalla possibilità di sollevare ogni questione, eccezione di prescrizione compresa, verificatasi anteriormente alla notificazione delle dette ordinanze ingiunzione”.
- Quanto alla doglianza circa l'indeterminatezza ed erroneità delle somme di cui alla cartella di pagamento, si rileva la genericità dell'eccezione svolta e comunque la sua infondatezza. Nella cartella di pagamento sono indicati i crediti per sanzioni amministrative con specifico riferimento all'ordinanza ingiunzione cui si riferiscono e agli anni di riferimento, sono indicate le maggiorazioni da ritardato pagamento, il cui ammontare va calcolato secondo le modalità previste dalla legge (art. 27, co. 6, l. n. 689/81) e nella medesima cartella sono indicati i criteri di calcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione (pag. 1).
L'appellato, pertanto, aveva a disposizione tutti gli elementi necessari per poter verificare la presenza di eventuali errori di calcolo (di qui anche il rilievo di genericità della contestazione).
4 – In conclusione, va accolto l'appello principale e respinto quello incidentale. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, ferma l'insussistenza, per intervenuta prescrizione, del credito portato dalla cartella di pagamento n. 12420210004234925000 riferibile al ruolo n. 2020/002172 relativo all'ordinanza ingiunzione n. 41/2015,
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tenuto conto che la sentenza di prime cure ha dichiarato l'insussistenza dell'intero credito portato dalla cartella di pagamento che, dunque, è stata implicitamente annullata (nella parte finale della motivazione, peraltro, si parla di “annullanda cartella di pagamento”); tenuto conto altresì che, all'esito del giudizio si deve invece affermare il diritto dell' appellante di riscuotere il credito portato dalla Pt_2
cartella di pagamento di cui al ruolo n. 2020/002234 relativo all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015, in riforma della sentenza gravata vanno, in conclusione, rigettate le domande proposte in primo grado riferite al credito in parola e, per l'effetto, posto che la cartella è stata già interamente e definitivamente annullata dal giudice di prime cure, il va condannato al relativo pagamento in ragione e CP_1
in funzione del diritto dell' di riscuotere tale credito. Sul Pt_2
punto si rileva che nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal
D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione (cfr. Cass. n. 3870 del 12/02/2024).
5 – Attesa la parziale reciproca soccombenza e tenuto conto della oggettiva complessità della questione di diritto relativa alla sospensione della prescrizione dettata dalla disciplina emergenziale, le spese di lite vengono compensate tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Accolto l'appello principale e respinto quello incidentale, in parziale riforma della sentenza gravata, rigetta le domande proposte in primo grado riferite al credito portato dalla cartella di pagamento n. 12420210004234925000 limitatamente al ruolo n. 2020/002234 relativo all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 e, per l'effetto, condanna al relativo pagamento;
ONroparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale CP_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
[...]
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LI GI GI AL
~ 18 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23 maggio 2023 da elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'avv. Roberta Florio che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
elettivamente domiciliato presso l'avv. ONroparte_1
NC DA IE che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato e appellante incidentale – Corte d'Appello di Venezia
ONroparte_2
[...]
domiciliati presso che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia che li rappresenta e difende ex lege
- appellati–
Oggetto: appello avverso sentenza n. 162/23 del Tribunale di Vicenza
In punto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Causa trattata all'udienza del 30 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante : Parte_2
“Con riferimento alla pretesa azionata con la cartella di pagamento sub iudice relativa alla ordinanza ingiunzione n. 64/2015 - Ruolo n. 2020/002234 notificata in data 09/08/2015 rigettare le domande avversarie nei confronti di in Parte_2 quanto infondate in fatto e in diritto;
Condannare controparte alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio pro quota relativamente alla domanda per la quale deve essere ritenuta soccombente in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara distrattario, riformando il capo che ha condannato per il rilevante importo Parte_2 di euro 7.607,00 o in subordine compensare le spese di lite Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara distrattario;
e per l'effetto riformare parzialmente l'impugnata sentenza Tribunale di Vicenza Sezione Lavoro n. 162/2023 pubblicata in data 30/03/2023 nel procedimento Rg 817/2022, non notificata”
Conclusioni per parte appellata e appellante incidentale
[...]
“1) In via principale. CP_1
Rigettarsi l'appello proposto dall' ONroparte_3 sede di in persona del legale rappresentante pro tempore in CP_2 quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermandosi la sentenza n. 162/2023 R.G.Sent. del Tribunale di
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Vicenza, sezione Lavoro, dott. P. Talamo, emessa e pubblicata in data 30.3.2023 nel giudizio n. 817/2022 R.G.L, nella parte relativa alla dichiarazione di prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 12420210004234925000 dell Parte_2
e del credito delle ordinanze ingiunzione n. 41/2015 e n.
[...]
64/2015 entrambe emesse dall' ONroparte_2 nonché rigettarsi l'appello proposto dall ONroparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore nella
[...] parte relativa alla richiesta di rifusione delle spese legali di primo grado. 2) In via di appello incidentale
- in via principale: accertarsi e dichiararsi l'omessa e/o viziata e/o erronea notifica al signor del verbale n.148-21-2009-CC CP_1 dd.
5.5.2010 e l'omessa notifica del medesimo verbale alla società quale obbligato in solido, con conseguente ONroparte_4 estinzione dell'obbligo di pagamento di cui all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 ex art. 14 legge 689/1981 (e conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento di cui alla cartella n. 12420210004234925000 dell ). Parte_2
3) In ogni caso: con rifusione integrale delle spese di lite”
Conclusioni per parti appellate ONroparte_2
e : “In rito: accertare e
[...] ONroparte_2 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione del lavoro e procedere ad estrometterla dal presente giudizio, nei termini sopra esposti Nel merito: respingere le domande tutte formulate da parte originaria attrice in primo grado, in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto Nel merito: respingere le domande tutte formulate nei confronti dell'Amministrazione statale del Lavoro, in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto In ogni caso: escludere qualsivoglia condanna dell'Amministrazione statale del Lavoro alla refusione di spese, in quanto estranea alla controversia di cui si discute In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23 maggio 2023,
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Vicenza indicata in epigrafe, con cui è stata accolta l'opposizione, proposta da alla cartella di pagamento n. ONroparte_1
12420210004234925000, portante un credito di € 381.940,88, relativo ON a sanzioni amministrative contestate dall' con le ordinanze ingiunzioni n. 41/2015 e n. 64/2015, avverso le quali non era stata proposta rituale opposizione.
Il giudice di prime cure ha rilevato che: il aveva CP_1
contestato solo nelle note conclusionali la mancata ricezione di verbali ispettivi relativi alla cartella di pagamento;
il verbale relativo all'ordinanza ingiunzione n. 41/15 risultava essere stato notificato il
17.05.10; la notifica del verbale prodromico all'ordinanza ingiunzione n. 64/15 si era perfezionata in data 08.07.10, ex dell'art. 138 co. 2
c.p.c., all'esito del rifiuto di ricevere l'atto da parte dei Carabinieri;
l'ordinanza ingiunzione n. 41/2015 era stata notificata attraverso il servizio postale, presso la residenza che il aveva in CP_1
quell'anno, e, stante la sua temporanea assenza, si era perfezionata il
30.04.15; l'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 era stata notificata il
9.08.2015 dal messo comunale ex art. 140 c.pc; il aveva CP_1
ricevuto la notifica della cartella di pagamento qui opposta in data
20.07.22, ossia sedici giorni prima del deposito del ricorso di primo grado in data 5.08.22.
Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 18/20, i termini prescrizionali, che sarebbero spirati il 30.4.2020 per l'ordinanza ingiunzione n. 41/15 ed il 9.08.2020 per la n. 64/15, andavano prorogati di un anno, cinque mesi e ventitré giorni (pari a 542 giorni) in forza del combinato disposto degli artt. 18 d.l. n. 18/2020 e 12,
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
d.lgs. n. 159/2015.
Sulla base di tale premessa ha rilevato che l' Parte_2
avrebbe dovuto interrompere la prescrizione in data
[...]
24.10.2021 con riferimento al credito portato dall'ordinanza ingiunzione n. 41/2015 ed in data 2.02.2022 per l'ordinanza ingiunzione n. 64/2015. Pertanto, alla luce del fatto che la cartella di pagamento opposta era stata notificata solamente in data 20.07.22, ha dichiarato la prescrizione dell'intero credito oggetto della cartella di pagamento.
Propone appello l sulla base di ONroparte_3
due motivi:
a) Con il primo motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure, richiamando l'art. 18 del d.l. n. 18/2020, ha dichiarato prescritto il credito azionato con la cartella di pagamento relativo all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 iscritta nel ruolo n.
2020/002234.
Rileva che, trattandosi di ruolo consegnato all'Agente della
Riscossione in data 25.02.2021, trovava applicazione l'art. 68 co. 4 bis – punto b) del d.l. n.18/2020. In forza di tale disposizione il termine prescrizionale andava prorogato di ventiquattro mesi, con la conseguenza che sarebbe spirato il
09.08.2022, successivamente alla data di notifica della cartella di pagamento, risalente al 20.07.2022. La prescrizione, pertanto, non era maturata.
b) Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado in punto condanna alle spese di lite, chiedendo la riforma del relativo capo.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
ON Si sono costituiti, in data 16.09.2024, il e l ONroparte_2
di sostenendo la correttezza dell'appello e richiamando CP_2
quanto dedotto nelle difese di primo grado.
Rilevano, in particolare, il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione del Lavoro, alla luce del fatto che quest'ultima
è estranea alla procedura di formazione della cartella esattoriale, che è un atto dell'agente della riscossione.
Si è costituito ritualmente (il 23.09.24) anche l'originario ricorrente chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale.
Ribadisce che tra la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 64/2015, avvenuta in data 9.08.2015, e la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 20.07.2022, non è intervenuto, nel termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/81, alcun atto interruttivo della prescrizione. ON Evidenzia, altresì, che dalle difese dell' era emerso che all'origine dell'ordinanza ingiunzione n. 41/2015 vi sarebbe il verbale n. 2/26-
2010-CC del 5.5.2010 notificato il 17.05.2010, mentre alla base dell'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 vi sarebbe il verbale n. 11/148 -
21-2009-CC dd. 5.5.2010, notificato tramite il personale della
Stazione dei Carabinieri di Schio (VI) in data 8.7.2010, ma non all'obbligato in solido ONroparte_4
Afferma che la somma di cui alla cartella di pagamento, comprensiva del credito oggetto dell'ordinanza ingiunzione n 64/15, sarebbe estinta ai sensi dell'art. 14 ultimo comma della L. 689/1981, secondo cui l'obbligazione di pagamento della sanzione si estingue in caso di omissione della notifica nel termine prescritto di 90 giorni.
Evidenzia, inoltre, che la cartella di pagamento non conterrebbe alcuna indicazione specifica dei criteri utilizzati per la quantificazione
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia degli importi ingiunti e, quindi, non sarebbe possibile verificare la legittimità e la congruità della somma richiesta.
Censura, a sua volta, la sentenza con appello incidentale nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto perfezionata la notifica del verbale ispettivo posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione n.
64/2015.
Rileva sul punto che i Carabinieri, in data 8.7.2020, avevano tentato di consegnargli a mani il suddetto verbale ma aveva rifiutato di riceverlo.
All'esito, i militari si erano limitati a riconsegnare tale verbale al ON Comando del nucleo Carabinieri dell' di senza dar luogo CP_2
agli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. (deposito di copia presso la casa comunale del Comune di residenza del avviso CP_1
dell'avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata alla porta della abitazione/ufficio e informazione di tale adempimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento).
Evidenzia, infine, di aver contestato la mancata ricezione dei verbali ispettivi tempestivamente alla prima udienza del 10 gennaio 2023 e, pertanto, censura l'affermazione di cui alla sentenza in merito ad un'asserita non contestazione sul punto.
La causa, a seguito di un rinvio per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza 30 ottobre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0 – In via preliminare si deve affermare che, correttamente, è stato ON coinvolto in giudizio anche l' atteso che le censure svolte nel ricorso introduttivo riguardavano anche l'omessa notifica delle ordinanze ingiunzioni sottese alla cartella di pagamento. Il
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
coinvolgimento dell'ente titolare del credito in grado d'appello risulta funzionale alla conservazione del litisconsorzio processuale, tanto più
a fronte dell'appello incidentale con cui si contesta il perfezionamento della notifica del verbale ispettivo, prodromico all'ordinanza ingiunzione ed estraneo agli atti della procedura esecutiva.
1 – L'appello principale svolto da è Parte_2
fondato.
1.1 – Il giudice di prime cure ha affermato l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella opposta ritenendo applicabile il combinato disposto degli artt. 18 (rectius, 68) d.l. n. 18/2020 e 12,
d.lgs. n. 159/2015, in forza del quale il termine di prescrizione sarebbe rimasto sospeso per 542 giorni, un intervallo di tempo non sufficiente per poter ritenere tempestiva – a fini interruttivi – la notifica della cartella in data 20.07.2022.
1.2 – L' appellante invoca, invece, l'art. 68, co. 4bis del d.l. n. Pt_2
18/2020 in forza del quale “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
La norma fa riferimento ai carichi relativi ad entrate tributarie ma anche non tributarie (dunque anche le sanzioni amministrative come nel caso di specie), che siano affidati all'agente per la riscossione nel periodo indicato ai precedenti commi 1 e 2bis; intervallo temporale all'interno del quale si colloca l'affidamento in carico del ruolo riferibile al credito di cui all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 (in data
25.02.2021, come si ricava dalla lettura della cartella di pagamento).
Giova, tuttavia, chiarire la successione di norme dettate dalla disciplina emergenziale che hanno determinato la proroga e la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti tributari e non tributari e degli adempimenti dell'agente per la riscossione. Nel caso di specie, rileva innanzi tutto la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 12, co. 2, d.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dall'art. 68, co. 1, d.l. n. 18/2020. L'art. 68, co. 1 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”. Il citato art. 12, al comma 1 prevede che
“Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” e al comma 2 dispone che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Posto che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti è stata disposta su tutto il territorio nazionale, i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli enti ON impositori (nel caso di specie l' , che doveva iscrivere a ruolo il credito e trasmetterlo all'Agente per la riscossione) e dell'agente per la riscossione (che doveva notificare la cartella dopo la trasmissione del ruolo) che scadevano entro il 31 dicembre degli anni in cui si è verificata la sospensione (2020 e 2021), sono stati dalla norma prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Al successivo comma 3 si dispone, inoltre,
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
che “L non procede alla notifica delle ONroparte_6
cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1” (cioè, il periodo indicato dall'art. 68, co. 1 che poi rimanda all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015; periodo inizialmente dal 8.03.2020 al
31.05.2020 e che è stato più volte prorogato nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid 19 giungendo, da ultimo, sino al
31.08.2021).
1.3 - In modo più puntuale rispetto alla natura dei crediti qui in contestazione, con l'art. 103, co. 6bis del d.l n. 18/2020, si è anche previsto che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Tale sospensione della prescrizione
è stata prevista dal legislatore prima che maturasse la prescrizione del credito qui in contestazione relativo all'ordinanza ingiunzione notificata il 9.08.2015. Già in forza di tale disposizione la prescrizione
è stata sospesa per novantanove giorni e, pertanto, sarebbe maturata non più alla naturale scadenza del 9.08.2020, ma in data 16.11.2020.
1.4 - Prima di tale data, però, era già vigente la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 68 d.l. n. 18/2020 e 12 d.lgs. n.
159/2015, la cui efficacia sospensiva della prescrizione, affermata dal giudice di prime cure, non è neppure stata oggetto di appello incidentale condizionato da parte dell'appellato (con la precisazione che il termine di sospensione previsto dall'art. 68, co.1, d.l. n. 18/2020 era all'epoca fissato al 31.12.2020, poi successivamente prorogato con
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
più interventi legislativi sino al 31.08.2021) e, nel contempo, era stato introdotto il comma 4-bis all'art. 68 d.l. n. 18/2020 che, nella versione inizialmente applicabile (dal 21.10.2020) disponeva che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
1.5 – Successivamente, l'art 68, co. 4bis d.l. n. 18/2020 è stato novellato nei seguenti termini: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis
e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Come rilevato dall il ruolo riferito all'ordinanza ingiunzione Pt_2
n. 64/2015 è stato affidato all'agente per la riscossione in data
25.02.2021 e, dunque, entro il periodo indicato dall'art. 68, co. 1, d.l.
n. 18/2020 richiamato dal comma 4bis dello stesso articolo (cfr. cartella di pagamento in atti ed estratto di ruolo ove si rinvengono sia la data di consegna del ruolo, sia la data di apposizione del visto). Ne consegue che al termine di prescrizione che – in assenza della normativa emergenziale di cui si è dato conto –sarebbe scaduto il
9.08.2020, vanno aggiunti ulteriori ventiquattro mesi. Si giunge, quindi, ad affermare che alla data di notifica della cartella
(20.07.2022) non era maturata la prescrizione quinquennale del credito.
2 – L'appello incidentale svolto dall'originario ricorrente, di contro, è infondato.
2.1 – Il verbale ispettivo sotteso all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015
è stato ritualmente notificato ex art. 138, co. 2, c.p.c.. Come si evince dalla relata di notifica compilata dai Carabinieri, il sig. è CP_1
stato puntualmente identificato mediante indicazione anche degli estremi del documento di identità e l'ufficiale notificatore ha recepito l'espresso rifiuto del destinatario di ricevere la notifica e di sottoscrivere la relata (peraltro, lo stesso appellante incidentale ammette pacificamente di essersi rifiutato di ricevere il plico). La doglianza relativa all'asserita necessità di deposito del plico presso la casa comunale e di invio della raccomandata informativa è infondata trattandosi di adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. in caso di
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irreperibilità o di incapacità o rifiuto delle persone (diverse dal destinatario) indicate nell'art. 139 (persona di famiglia o addetta alla casa o il portiere dello stabile). La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito che “A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, ma anche ove
l'accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e, a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla recezione dell'atto” (Cass. sez. VI – V, n.
9779 del 19/04/2018; nello stesso senso anche Cass. sez. III, n. 8465 del 31/03/2025). Nel caso di specie, come detto, è certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto ed è documentato il suo rifiuto.
Irrilevante ai fini del decidere è la mancata notifica del verbale ispettivo alla società coobbligata in solido atteso che, nel caso di specie, rileva esclusivamente la pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'obbligato principale - persona fisica, che ha ricevuto sia il verbale ispettivo, sia l'ordinanza ingiunzione, sia la cartella di pagamento. Peraltro, nel rapporto dei Carabinieri si dà atto che la notifica era stata effettuata anche nei confronti della società, mediante consegna al sig. nelle vesti di legale rappresentante il CP_1
quale, come visto, si è rifiutato di ricevere l'atto.
2.2 – Risulta documentalmente, inoltre, la notifica a mani proprie del verbale ispettivo sotteso alla prima ordinanza ingiunzione.
3 – Avendo l'appellato e appellante incidentale fatto rinvio anche alle ulteriori deduzioni svolte in primo grado si rileva quanto segue:
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- In merito alla doglianza circa la maturazione della prescrizione successivamente alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 64/2015, di cui al punto a) della parte in diritto, che riprende l'omologa doglianza di cui al ricorso introduttivo, si richiama quanto sinora esposto nell'esaminare l'appello principale;
- In ordine alla prospettata violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 circa il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notifica del verbale ispettivo, la doglianza in parola avrebbe potuto – e dovuto – essere oggetto dell'impugnazione delle due ordinanze ingiunzione che, tuttavia, non è stata interposta nel termine fissato dalla legge decorrente dalla data della loro notifica.
Peraltro, neppure può essere invocato nel caso di specie l'ultimo comma dell'art. 14 l. n. 689/81 (“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”) atteso che nei confronti dell'odierno appellato si è perfezionata la notifica di entrambi i verbali di accertamento alla luce di quanto già sopra esposto. Ad abundantiam, si rileva che secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo
l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione” (Cass. sez. un., n. 489 del 13/07/2000; Cass. sez. III, n. 24215 del
17/11/2009). Se ne ricava che fatti estintivi precedenti alla data
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di notifica dell'ordinanza ingiunzione devono essere fatti valere con l'apposito rimedio dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, per evitarne il consolidamento. A tal proposito, inoltre, si rileva che la difesa del non ha proposto CP_1
appello incidentale rispetto al capo di sentenza che, a fronte del perfezionamento delle notifiche delle ordinanze ingiunzione e del loro consolidamento ha statuito che la parte ricorrente “deve dirsi decaduta dalla possibilità di sollevare ogni questione, eccezione di prescrizione compresa, verificatasi anteriormente alla notificazione delle dette ordinanze ingiunzione”.
- Quanto alla doglianza circa l'indeterminatezza ed erroneità delle somme di cui alla cartella di pagamento, si rileva la genericità dell'eccezione svolta e comunque la sua infondatezza. Nella cartella di pagamento sono indicati i crediti per sanzioni amministrative con specifico riferimento all'ordinanza ingiunzione cui si riferiscono e agli anni di riferimento, sono indicate le maggiorazioni da ritardato pagamento, il cui ammontare va calcolato secondo le modalità previste dalla legge (art. 27, co. 6, l. n. 689/81) e nella medesima cartella sono indicati i criteri di calcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione (pag. 1).
L'appellato, pertanto, aveva a disposizione tutti gli elementi necessari per poter verificare la presenza di eventuali errori di calcolo (di qui anche il rilievo di genericità della contestazione).
4 – In conclusione, va accolto l'appello principale e respinto quello incidentale. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, ferma l'insussistenza, per intervenuta prescrizione, del credito portato dalla cartella di pagamento n. 12420210004234925000 riferibile al ruolo n. 2020/002172 relativo all'ordinanza ingiunzione n. 41/2015,
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tenuto conto che la sentenza di prime cure ha dichiarato l'insussistenza dell'intero credito portato dalla cartella di pagamento che, dunque, è stata implicitamente annullata (nella parte finale della motivazione, peraltro, si parla di “annullanda cartella di pagamento”); tenuto conto altresì che, all'esito del giudizio si deve invece affermare il diritto dell' appellante di riscuotere il credito portato dalla Pt_2
cartella di pagamento di cui al ruolo n. 2020/002234 relativo all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015, in riforma della sentenza gravata vanno, in conclusione, rigettate le domande proposte in primo grado riferite al credito in parola e, per l'effetto, posto che la cartella è stata già interamente e definitivamente annullata dal giudice di prime cure, il va condannato al relativo pagamento in ragione e CP_1
in funzione del diritto dell' di riscuotere tale credito. Sul Pt_2
punto si rileva che nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal
D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione (cfr. Cass. n. 3870 del 12/02/2024).
5 – Attesa la parziale reciproca soccombenza e tenuto conto della oggettiva complessità della questione di diritto relativa alla sospensione della prescrizione dettata dalla disciplina emergenziale, le spese di lite vengono compensate tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di
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contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Accolto l'appello principale e respinto quello incidentale, in parziale riforma della sentenza gravata, rigetta le domande proposte in primo grado riferite al credito portato dalla cartella di pagamento n. 12420210004234925000 limitatamente al ruolo n. 2020/002234 relativo all'ordinanza ingiunzione n. 64/2015 e, per l'effetto, condanna al relativo pagamento;
ONroparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale CP_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
[...]
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LI GI GI AL
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