TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/07/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Ordinanza-Ingiunzione Rideterminazione sanzione ex D.L. n. 48/2023 TRIBUNALE DI PERUGIA Cessata materia del Contendere Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
544/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Massimo Marcucci - avv. Ylenia Montesi) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 07 luglio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/06/2022 , in qualità di legale rappresentante Parte_1 della società Zucchero S.a.s. di , ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione di pagamento n. OI-000277293 di euro 22.006,6 e avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000240917 di euro 26.006,6 notificate in data 26/05/2022, emesse dall' CP_1 ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative alle annualità 2011 e 2012.
In via preliminare, il ricorrente ha eccepito l'invalidità delle intimazioni impugnate per omessa notifica al medesimo dei prodromici verbali di accertamento e contestazione della violazione richiamati nelle ordinanze di ingiunzione impugnate: ha lamentato che, in tal modo, gli sarebbe stato impedito di esercitare il proprio diritto di presentare gli scritti difensivi previsti dall'art. 18 della Legge n. 689/1981.
Nel merito, ai sensi dell'art. 28 del Decreto legislativo n. 689/1981, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione delle contestazioni e,
Pag. 1 di 4 comunque, di prescrizione del reato attenendo esse all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative alle annualità 2011 e 2012.
Sempre nel merito, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità delle ingiunzioni essendo stata la società dichiarata fallita dal Tribunale di Spoleto nel 2018 (RG Parte_2
Fall. 30/2018) e sostenendo che, per ottenerne il pagamento, sarebbe stato onere dell' CP_1 quello di insinuarsi nel passivo del . Parte_3
Con un ultimo motivo di merito, il ricorrente ha eccepito la sproporzione tra le sanzioni irrogate
(per complessivi euro 48.000,00) e le violazioni contestate (omesso versamento di contributi per un totale di circa euro 10.000,00), applicate dall' convenuto sulla base della generica CP_2 motivazione di un'asserita “gravità della condotta e personalità dell'autore delle violazioni”, con conseguente richiesta di riduzione delle stesse entro il minimo edittale previsto dall'art. 3, comma 6, del Decreto legislativo n. 8 del 2016 in applicazione del disposto dell'art. 11 della
Legge n. 689/1981; ha comunque osservato che, facendo riferimento le violazioni contestate alla medesima fattispecie illecita (vale a dire, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), nel caso di specie, semmai, avrebbe dovuto essere applicato il cumulo giuridico delle sanzioni e non, come invece accaduto, quello materiale, con conseguente richiesta di riduzione delle sanzioni ai sensi del disposto dell'art. 8 bis della Legge n. 689/1981.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
1) in via preliminare disporre con provvedimento, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutorietà delle ordinanze di ingiunzione opposte n. OI-000277293 e n. OI-000240917 con il presente ricorso;
2) in via ulteriormente preliminare accertare e dichiarare l'illegittimità delle ordinanze di ingiunzione di pagamento per intervenuta prescrizione come esposto in narrativa;
nel merito
3) accertare e dichiarare l'infondatezza dei fatti apposti nelle ordinanze di ingiunzione opposte
e per l'effetto annullarle, revocarle, dichiararle illegittime e/o prive di efficacia per i motivi esposti in narrativa e, nella denegata ipotesi in cui non fosse stata concessa la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di ingiunzione opposta, condannare la parte resistente alla restituzione delle somme percepite nel corso del giudizio;
Pag. 2 di 4 4) in subordine, ridurre l'importo delle sanzioni alla misura pari al minimo edittale o a quella ritenuta più giusta dal giudice valutando gli elementi previsti all'art. 8 bis e 11 L. 689/1981 e art. 3 co.6 D.Lgs 8/2016;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Con memoria depositata in data 21/09/2022 si è costituito in giudizio l' . CP_1
Premessi cenni sulla disciplina di depenalizzazione introdotta dall'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, nonché di avere regolarmente notificato al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione, contenente sia l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente sia gli avvertimenti dovuti per legge, ed evidenziato che CP_3 il ricorrente non si era avvalso delle varie possibilità ad esso concesse per evitare l'irrogazione delle sanzioni oggetto del presente giudizio, l' convenuto ha sottolineato come CP_2 quest'ultimo non abbia contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali presupposte dalle due ordinanze di ingiunzione opposte, ed ha contestato l'esistenza di un onere a proprio carico di insinuazione nel passivo del fallimento, stante la responsabilità personale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, del datore di lavoro al pagamento della sanzione con le personali risorse economiche.
Ha poi sostenuto la congruità delle sanzioni irrogate, avendo tenuto conto degli elementi di specie e della mancanza di un'attività da parte del ricorrente per ovviare o attenuare le conseguenze delle omissioni sanzionate.
Contestata anche la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, su tali premesse, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
A seguito della riassegnazione allo scrivente del procedimento in epigrafe, nel corso della prima udienza di comparizione del 03/02/2025 le difese hanno chiesto un termine per il deposito di note difensive, stante l'intervenuto mutamento della normativa sui minimi edittali della sanzione in discussione conseguente all'entrata in vigore del Decreto Lavoro n. 48 del
04/05/2023 che con l'art. 23 ha previsto, per le omissioni di cui è causa, l'applicazione di una sanzione amministrativa “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Nelle proprie note difensive il ricorrente ha ribadito i motivi di opposizione mentre la difesa dell' ha precisato di avere inviato allo stesso nel mese di febbraio del 2024 comunicazione CP_1 dell'avvenuta rettifica dell'importo preteso a titolo di ordinanze ingiunzione, dichiarandosi disponibile, pur non avendo il ricorrente provveduto al pagamento in misura ridotta nei termini
Pag. 3 di 4 ivi indicati, a concedere un ulteriore termine di 60 giorni a decorrere dalla data dell'odierna udienza di discussione.
Alla successiva udienza di discussione del 14/04/2025 la difesa del ricorrente, preso atto dell'intervenuta rettifica delle sanzioni amministrative comminate nonché della disponibilità manifestata dall' con le note difensive autorizzate depositate in data 02/04/2025 a CP_1 concedere un ulteriore termine di 60 giorni per consentirgli il pagamento delle sanzioni rideterminate ai sensi della novella legislativa, ha chiesto rinvio per l'esecuzione del suddetto adempimento, richiesta a cui la stessa difesa dell' si è associata. CP_1
Nel corso dell'odierna udienza di discussione, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte del ricorrente, della sanzione rideterminata dall' in misura ridotta, le difese hanno CP_1 concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come già in parte anticipato, la difesa del ricorrente, in allegato alla propria nota del
13/06/2025, ha provveduto a depositare le ricevute dei pagamenti eseguiti in data 11/06/2025 con riferimento alle sanzioni rideterminate in misura ridotta dall' resistente a seguito CP_2 della novella legislativa intervenuta nelle more del giudizio.
Preso atto del tempestivo pagamento da parte del ricorrente delle sanzioni a seguito della rideterminazione in misura ridotta operata dall' ai sensi del Decreto-legge n. 48/2023, va CP_1 dichiarata, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Perugia, 07 luglio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 4 di 4