Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 655 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Fiamingo, con il quale è elettivamente domiciliata in Locri
(RC) via Dromo n. 40
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
resistente contumace
OGGETTO: mancato pagamento indennità di malattia
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2023, la ricorrente, come in
epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che lavora in agricoltura sin dall'anno 1990 e, in particolare, ha regolarmente svolto attività lavorativa in agricoltura negli anni 2020 e 2021;
- che, in data 25/10/2021, ha presentato all' domanda al fine di CP_1
ottenere il pagamento dell'indennità di malattia in relazione al periodo dal
25/10/2021 al 23/12/2021;
- che, con provvedimento del 30/03/2022, l' ha illegittimamente CP_1
rigettato tale istanza, fornendo la seguente motivazione: “cancellazione giornate agricole anno 2020”;
- che, in data 08/05/2022, ha proposto ricorso al competente Comitato
Provinciale, rimasto privo di riscontro;
- che, nell'ambito del lavoro agricolo, per gli operai assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, il presupposto contributivo-previdenziale per accedere all'indennità di malattia, in caso di assenza forzata dal lavoro, è costituito dalla sussistenza di almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell'anno precedente, ovvero nell'anno in corso, purché in data antecedente all'inizio del periodo malattia;
- che, pur considerando l'asserito disconoscimento delle giornate agricole relative all'anno 2020, l'attività lavorativa svolta nell'anno successivo, per un totale di 102 giornate, è sufficiente a garantire il diritto alla copertura assicurativa per eventuali eventi di malattia verificatisi nello stesso anno 2021;
- che, dal mese di giugno al mese di settembre 2021, ha lavorato come operai agricola, percependo una retribuzione giornaliera pari ad euro 46,86;
- che ha, dunque, diritto a percepire l'indennità di malattia, quantificabile in euro 1.404,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Chiede, che il Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia dichiarare - per le 3
ragioni esposte in ricorso – il diritto della signora a Parte_1
percepire l'indennità di malattia per il periodo dal 25.10.2021 al 23.12.2021
e conseguentemente condannare l in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, al pagamento - in favore della medesima ricorrente - dell'importo di euro 1.404,36 (o dell'altra somma di denaro accertata in corso di giudizio, anche a mezzo CTU contabile, ove ritenutonecessario), oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali, come per legge, dall'insorgenza del diritto all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' , sebbene ritualmente CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 04/02/2024, è stata dichiarata la contumacia dell' . CP_1
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va ribadita la contumacia dell' già dichiarata CP_1
all'udienza del 4/02/2024.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601).
Nel caso di specie, possiamo affermare che il comportamento 4
processuale dell'ente convenuto, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea.
L'indennità di malattia, nell'ambito del lavoro agricolo, spetta ai lavoratori dell'agricoltura con contratto a tempo determinato, purché iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell'anno precedente o nell'anno in corso, prima dell'inizio della malattia;
il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli, fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
Nella specie, la domanda di liquidazione dell'indennità di malattia, presentata in data 25/10/2021 con riferimento al periodo dal 25/10/2021 al
23/12/2021, è stata rigettata dall con la seguente motivazione: CP_1
“cancellazione giornate agricole anno 2020”.
Ed invero l che non si è costituito in giudizio, nulla ha allegato CP_1
in ordine alla cancellazione in parola.
Nondimeno, parte ricorrente ha depositato (unitamente alle buste paga, relative al rapporto di lavoro agricolo in questione e ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021) un estratto conto previdenziale in allegato al ricorso e successivamente un estratto conto previdenziale aggiornato alla data del
25/01/2025, comprovante lo svolgimento, nell'anno 2021, di 102 giornate in agricoltura, che non sono state oggetto di contestazione da parte dell' . CP_1
Pertanto, in disparte ogni considerazione in ordine alla cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2020, parte ricorrente ha provato il possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2021, al quale si riferisce la domanda di malattia e lo svolgimento di almeno 51 giornate in agricoltura, nell'anno in corso e antecedenti all'evento che ha cagionato la malattia.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, con l'accertamento del diritto 5
della ricorrente alla liquidazione dell'indennità di malattia per i periodi dal
25/10/2021 al 23/12/2021, essendo stati provati dalla ricorrente i presupposti legittimanti la liquidazione della prestazione richiesta.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., con distrazione in favore del difensore della ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
La condanna alla refusione delle spese di lite non è esclusa dalla contumacia della parte soccombente (Cassazione n. 373/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 655/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra
[...]
ha diritto alla liquidazione da parte dell' in Pt_1 CP_1
persona del legale rappresentante p.t., dell'indennità di malattia per i periodi dal 25/10/2021 al 23/12/2021;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1312,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 22/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci