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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39656.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(cf. , con sede in Messina Via Maddalena n. 36/Ettore Parte_1 P.IVA_1
Lombardo Pellegrino n. 23, in persona del legale rappresentate p.t. On. Per_1
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
[...]
Margherita n. 59, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Letterio Donato (pec:
c.f. ), ed elettivamente Email_1 C.F._1
domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Ricorrente contro
[...]
Controparte_1
(C.F. in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
; PEC presso i cui uffici P.IVA_3 Email_3
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Resistente
Oggetto: richiesta della declaratoria di nullità della nota prot. n. 1232 del 2024; opposizione all'ordinanza di ingiunzione n.126 del 3 febbraio 2020
1 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente premetteva che con nota prot. n. 1232 del 6 agosto 2024 la
Commissione di garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il Controllo dei rendiconti dei partiti Politici aveva notificato allo stesso, nella qualità di legale rappresentante del (medio tempore divenuto Controparte_3
movimento politico), un atto interruttivo della prescrizione riferito all'ordinanza di ingiunzione n. 126/2020 emessa in data 3 febbraio 2020 ai danni del Partito e con la quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria pari ad euro120.000.
Il ricorrente sosteneva di essere venuto a conoscenza per la prima volta della già menzionata ordinanza e anche del procedimento sanzionatorio.
Sempre il ricorrente, quale legale rappresentante del partito , Parte_1
argomentava di aver formulato istanza di accesso agli atti al fine di verificare la regolarità della notifica dell'ordinanza n. 126 - asseritamente non ricevuta – e la documentazione del procedimento che aveva condotto alla sua adozione.
Detta istanza veniva esitata con nota prot. n. 1328 del 13 settembre 2024 alla quale veniva acclusa la documentazione comprovante la regolarità del processo notificatorio. Nel dettaglio emergeva che con atto di contestazione prot.
1498/2019 del 28 agosto 2019, notificato il 4 settembre 2019 all'On.le
[...]
presso la sua residenza, la Parte_2 Controparte_1
dei rendiconti dei partiti Politici aveva già contestato
[...]
al predetto On.le - ritenendolo il legale rappresentate del Parte_2 [...]
- la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 1 comma 16 L. Controparte_3
3/2019 con riferimento all'esercizio 2018.
La norma onera i partiti politici che hanno almeno un rappresentante in seno ad un
Consiglio Regionale (quale era ) a depositare entro il 15 giugno di Parte_1
ogni anno il rendiconto ed i relativi allegati, ivi compresa la relazione dei revisori ed il verbale di approvazione del rendiconto.
Con note ex art. 18 L. 689/81 del 1ottobre 2019, l'On.le aveva Parte_2
rappresentato alla Commissione di non essere più dal 1°gennaio 2019 il legale rappresentante del Partito essendo stato medio tempore individuato come tale l'odierno ricorrente On.le . Per_1
Al contempo evidenziava che tutta la documentazione richiesta era stata tempestivamente predisposta ma non inviata a causa dei ritardi collegati al
2 3
passaggio di consegne ed allo spostamento della sede legale – trasferita a Messina sin dal 26 febbraio 2019. Unitamente alla nota difensiva l'On.le D'ST aveva trasmesso altresì tutta la documentazione richiesta e rendeva a proprio nome la dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di quanto trasmesso.
La contestazione era stata notificata presso la residenza di un soggetto ormai estraneo alla rappresentanza legale del Partito, cui non era seguita alcuna nuova o ulteriore contestazione dell'illecito al o al suo legale Controparte_3
rappresentante. Solo all'esito dell'audizione orale, consentita al solo On.le
D'ST, veniva inviata una successiva nota del 6 novembre 2019.
All'esito del procedimento, la considerava gli elementi di CP_1
giustificazione adotti dall insufficienti a giustificare la violazione Parte_3
della norma. Con ordinanza n. 126 del 22 gennaio 2020, preso atto delle memorie rese dall'On.le , senza aver mai contestato alcunché al partito Parte_2 Pt_1
ed al suo legale rappresentante On.le , la Commissione irrogava la
[...] Per_1
sanzione nella misura di 60,000 euro.
L'ordinanza infine disponeva che l'atto fosse “notificato al Sig. Persona_1
al seguente indirizzo: Viale Regina Margherita n. 59/7 – pal. 9 - 98122 Messina
ME”: a quest'indirizzo l'ordinanza era notificata ai sensi dell'art.140 c.p.c.
La notifica dell'ordinanza era nulla e illegittima per le ragioni seguenti ragioni di diritto:
A) l'ordinanza oggetto di impugnazione era stata notificata ai sensi dell'art.140 c.p.c. presso la residenza del legale rappresentate del partito.
Tale metodica non era rispettosa dell'art. 145 c.p.c. Secondo il ricorrente la notifica presso la residenza del legale rappresentante dell'associazione avrebbe potuto essere effettuata solo ove la notifica presso la sede dell stessa non fosse andata a buon fine. Nel caso di specie Parte_3
nessun tentativo di notifica era stato effettuato presso la sede all'associazione non riconosciuta, ma esclusivamente presso la residenza del legale rappresentante;
B) la notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – quindi, mediante deposito presso la casa comunale (per altro durante il periodo del lock down Covid) senza che ricorressero i presupposti la predetta modalità di notifica;
l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento
3 4
delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rendeva illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art.140 c.p.c., ed inficiava con la nullità la notifica;
C) nell'eseguire la notifica ai sensi dell'art.140 l'ufficiale aveva omesso di affiggere l'avviso; la raccomandata informativa era stata recapitata al portiere e non già alla persona fisica, il che aveva lasciato del tutto privo di ogni garanzia conoscitiva il destinatario della notifica;
D) violazione e falsa applicazione degli artt.14 L. 689/81: a mente dell'art.14 della L. 689/81 la violazione della norma deve essere contestata agli interessati entro il termine di novanta giorni;
E) violazione dell'art.11 della L. 689/81: manifesta irragionevolezza nella quantificazione della sanzione trattandosi di un partito di piccole dimensioni.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la invalidità/nullità della
Ordinanza n.126/2020. In subordine, rideterminare l'importo della sanzione nella misura minima e comunque nel rispetto eurounitario di proporzionalità.
Il giudice fissava udienza e mandava alla parte di effettuare le notifiche alla parte resistente.
Si costituiva la difesa erariale e ricostruiva i fatti sottesi. All'origine vi era stato un controllo operato dalla Commissione di garanzia nei confronti del partito politico
” in occasione della partecipazione di quest'ultimo alla Parte_1
consultazione elettorale del 5.11.2017, relativa al rinnovo dell'Assemblea
Regionale Siciliana.
Il partito politico, avendo riportato almeno il 2% dei voti validi espressi nella consultazione elettorale, era soggetto all'obbligo di cui all'art.9, comma 4, della
Legge n. 96/2012 e ss. mm. e ii. In particolare, il partito era tenuto a trasmettere alla Commissione – entro il 15 giugno – del rendiconto e dei relativi allegati previsti dall'art. 8 della Legge n. 2/1997, nonché del giudizio espresso dalla
Società di revisione e del verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo del Partito.
La Commissione aveva accertato che il Partito aveva omesso di provvedere alla tempestiva rendicontazione relativa all'anno 2018 e, pertanto, in data 15.07.2019 elevava l'atto di contestazione prot. n. 2019/00001225/CRP indirizzato al Partito
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presso la sede legale conosciuta dalla Commissione, in Via Gaspare Bonomo 4 –
90139 Palermo.
Tale tentativo di notifica non andava a buon fine, in quanto – come emerge dalla relata di notifica la sede risultava trasferita in località imprecisata. Il plico, dunque, veniva restituito alla il 13.08.2019. CP_1
In data 28.08.2019, la Commissione notificava copia dell'atto di contestazione all'On. , nella sua qualità di legale rappresentante del Partito, Parte_2
nonché di trasgressore, ai sensi dell'art. 9, comma 4, Legge n. 96/2012. La notifica si perfezionava mediante consegna a mani del destinatario, il quale, in data 1.10.2019, faceva pervenire alla Commissione le proprie osservazioni, chiedendo di essere sentito. In particolare, l'On. esponeva che, in data Parte_2
7 gennaio 2019, era stato nominato un nuovo segretario regionale del Partito,
l'On. e, pertanto, il ritardo nella trasmissione del rendiconto era Persona_1
imputabile ai mutamenti della compagine organizzativa del Partito.
In ogni caso, con la nota del 1.10.2019, l'On. trasmetteva il Parte_2
rendiconto e la documentazione allegata, al fine di sanare l'illecito.
In data 30.10.2019 la Commissione procedeva all'audizione dell'On. . Parte_2
In data 6.11.2019 pervenivano ulteriori note difensive in nome e per conto dell'On. e dell'On. , nuovo rappresentante legale del Partito, Parte_2 Per_1
il quale prendeva atto dell'atto di contestazione delle sanzioni.
All'esito dell'istruttoria, in data 22.01.2020, la Commissione emetteva, nei confronti del Partito Politico, l'ordinanza-ingiunzione prot. 2020/0000126/CRP con la quale veniva irrogata la sanzione di €60.000 ai sensi dell'art. 1, comma 23, della Legge n. 3/2019.
Il provvedimento sanzionatorio era notificato in data 31.01.2020 all'On. Per_1
nella qualità di rappresentante legale del Partito Politico ai sensi dell'art.145, comma 2, c.p.c. e si perfezionava secondo il rito della c.d. “irreperibilità relativa” ex art.140 c.p.c. mediante l'espletamento delle relative formalità e l'inoltro, in data 5.02.2020 della raccomandata informativa firmata dal portiere.
In data 30.09.2024 il proponeva opposizione Controparte_3
avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. 2020/0000126/CRP evidenziando di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del provvedimento unicamente a seguito della
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notifica della nota prot. n.1232 del 6.08.2024 con la quale la Commissione interrompeva la prescrizione chiedendo il pagamento della sanzione.
Concludeva la difesa erariale chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 3.3.2025 era redatto verbale ex art.309 c.p.c. Era fissata l'udienza in forma scritta per il 18.3.2025; depositava apposite memorie parte ricorrente sulla scorta delle quali la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato poiché la notifica del 2020 è legittima ed esplica i suoi effetti.
Con ordinanza n. 126 del 22 gennaio 2020, preso atto delle memorie rese dall'On.le , la Commissione irrogava la sanzione nella misura di Parte_2
60000 euro. La medesima ordinanza infine disponeva che l'atto fosse “notificato al Sig. al seguente indirizzo: Viale Regina Margherita n. 59/7 Persona_1
– pal. 9 - 98122 Messina ME”.
La notifica del 2020 effettuata presso la residenza del rappresentante legale è valida ed il credito è ormai cristallizzato non essendo stato impugnato l'atto di contestazione. L'art.145 c.p.c. non prevede, nella versione attuale, una graduazione potendo il soggetto notificante scegliere di effettuare la notifica direttamente presso la residenza del rappresentante legale. Il comma 2° dell'art. 145 c.p.c. recita “La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta
l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
La notifica al legale rappresentante, presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale è equivalente a quella eseguita presso la sede dell'Ente. Dalla lettura dell'atto notificato e della relata di notifica, la stessa – come detto - è stata eseguita all'On. , presso la sua residenza, nella qualità di legale Per_1
rappresentante del Partito.
L'Ufficiale giudiziario ha dato conto all'interno del modulo all'uopo predisposto nel modello, delle ragioni per cui ha proceduto alla notifica ex art.140 c.p.c.;
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comunque – com'è noto - le indicazioni sono fidefacienti essendo redatte da pubblico ufficiale e, non essendo state le stesse oggetto di querela di falso, fanno fede fino a querela di falso;
la notifica ex art 140 c.p.c. appare perfezionata, poiché sono stati effettuati gli adempimenti previsti ossia la relata di notifica con le dovute annotazioni e l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa;
la notifica si è perfezionata in data 05.02.2020 con la consegna della comunicazione di avvenuto deposito al portiere.
Le altre eccezioni non possono essere affrontate poiché il credito si è cristallizzato dopo i 30 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto; per la medesima ragione non appare possibile sindacare l'importo della sanzione il cui atto di contestazione non è stato sindacato nei termini di legge decorrenti dalla primigenia notifica.
A completamento di quanto sopra esposto, non appare superfluo evidenziare che parte ricorrente conosceva perfettamente la natura e la causa della contestazione sin dal 2019. Ed infatti l'On. quando ricevette l'atto interloquì con la Parte_2
Commissione al fine di evidenziare le ragioni a sostegno dell'incolpevolezza del ritardo;
trasmise all'On. l'atto di contestazione, il quale ultimo firmò per Per_1
ricevuta l'atto in data 4.11.2019 e, successivamente, tramite uno studio legale, indirizzò specifiche e puntuali memorie giustificative alla Commissione.
La comprensibile difficoltà nel rispondere alle esigenze documentali poste dalla norma e la procedura adottata dalla Commissione, le ragioni del ritardo, la complessa procedura sanzionatoria e la sanzione (non sindacabile in questa sede) in concreto adottata, militano a sostegno della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 20.3.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39656.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(cf. , con sede in Messina Via Maddalena n. 36/Ettore Parte_1 P.IVA_1
Lombardo Pellegrino n. 23, in persona del legale rappresentate p.t. On. Per_1
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
[...]
Margherita n. 59, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Letterio Donato (pec:
c.f. ), ed elettivamente Email_1 C.F._1
domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Ricorrente contro
[...]
Controparte_1
(C.F. in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
; PEC presso i cui uffici P.IVA_3 Email_3
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Resistente
Oggetto: richiesta della declaratoria di nullità della nota prot. n. 1232 del 2024; opposizione all'ordinanza di ingiunzione n.126 del 3 febbraio 2020
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente premetteva che con nota prot. n. 1232 del 6 agosto 2024 la
Commissione di garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il Controllo dei rendiconti dei partiti Politici aveva notificato allo stesso, nella qualità di legale rappresentante del (medio tempore divenuto Controparte_3
movimento politico), un atto interruttivo della prescrizione riferito all'ordinanza di ingiunzione n. 126/2020 emessa in data 3 febbraio 2020 ai danni del Partito e con la quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria pari ad euro120.000.
Il ricorrente sosteneva di essere venuto a conoscenza per la prima volta della già menzionata ordinanza e anche del procedimento sanzionatorio.
Sempre il ricorrente, quale legale rappresentante del partito , Parte_1
argomentava di aver formulato istanza di accesso agli atti al fine di verificare la regolarità della notifica dell'ordinanza n. 126 - asseritamente non ricevuta – e la documentazione del procedimento che aveva condotto alla sua adozione.
Detta istanza veniva esitata con nota prot. n. 1328 del 13 settembre 2024 alla quale veniva acclusa la documentazione comprovante la regolarità del processo notificatorio. Nel dettaglio emergeva che con atto di contestazione prot.
1498/2019 del 28 agosto 2019, notificato il 4 settembre 2019 all'On.le
[...]
presso la sua residenza, la Parte_2 Controparte_1
dei rendiconti dei partiti Politici aveva già contestato
[...]
al predetto On.le - ritenendolo il legale rappresentate del Parte_2 [...]
- la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 1 comma 16 L. Controparte_3
3/2019 con riferimento all'esercizio 2018.
La norma onera i partiti politici che hanno almeno un rappresentante in seno ad un
Consiglio Regionale (quale era ) a depositare entro il 15 giugno di Parte_1
ogni anno il rendiconto ed i relativi allegati, ivi compresa la relazione dei revisori ed il verbale di approvazione del rendiconto.
Con note ex art. 18 L. 689/81 del 1ottobre 2019, l'On.le aveva Parte_2
rappresentato alla Commissione di non essere più dal 1°gennaio 2019 il legale rappresentante del Partito essendo stato medio tempore individuato come tale l'odierno ricorrente On.le . Per_1
Al contempo evidenziava che tutta la documentazione richiesta era stata tempestivamente predisposta ma non inviata a causa dei ritardi collegati al
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passaggio di consegne ed allo spostamento della sede legale – trasferita a Messina sin dal 26 febbraio 2019. Unitamente alla nota difensiva l'On.le D'ST aveva trasmesso altresì tutta la documentazione richiesta e rendeva a proprio nome la dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di quanto trasmesso.
La contestazione era stata notificata presso la residenza di un soggetto ormai estraneo alla rappresentanza legale del Partito, cui non era seguita alcuna nuova o ulteriore contestazione dell'illecito al o al suo legale Controparte_3
rappresentante. Solo all'esito dell'audizione orale, consentita al solo On.le
D'ST, veniva inviata una successiva nota del 6 novembre 2019.
All'esito del procedimento, la considerava gli elementi di CP_1
giustificazione adotti dall insufficienti a giustificare la violazione Parte_3
della norma. Con ordinanza n. 126 del 22 gennaio 2020, preso atto delle memorie rese dall'On.le , senza aver mai contestato alcunché al partito Parte_2 Pt_1
ed al suo legale rappresentante On.le , la Commissione irrogava la
[...] Per_1
sanzione nella misura di 60,000 euro.
L'ordinanza infine disponeva che l'atto fosse “notificato al Sig. Persona_1
al seguente indirizzo: Viale Regina Margherita n. 59/7 – pal. 9 - 98122 Messina
ME”: a quest'indirizzo l'ordinanza era notificata ai sensi dell'art.140 c.p.c.
La notifica dell'ordinanza era nulla e illegittima per le ragioni seguenti ragioni di diritto:
A) l'ordinanza oggetto di impugnazione era stata notificata ai sensi dell'art.140 c.p.c. presso la residenza del legale rappresentate del partito.
Tale metodica non era rispettosa dell'art. 145 c.p.c. Secondo il ricorrente la notifica presso la residenza del legale rappresentante dell'associazione avrebbe potuto essere effettuata solo ove la notifica presso la sede dell stessa non fosse andata a buon fine. Nel caso di specie Parte_3
nessun tentativo di notifica era stato effettuato presso la sede all'associazione non riconosciuta, ma esclusivamente presso la residenza del legale rappresentante;
B) la notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – quindi, mediante deposito presso la casa comunale (per altro durante il periodo del lock down Covid) senza che ricorressero i presupposti la predetta modalità di notifica;
l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento
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delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rendeva illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art.140 c.p.c., ed inficiava con la nullità la notifica;
C) nell'eseguire la notifica ai sensi dell'art.140 l'ufficiale aveva omesso di affiggere l'avviso; la raccomandata informativa era stata recapitata al portiere e non già alla persona fisica, il che aveva lasciato del tutto privo di ogni garanzia conoscitiva il destinatario della notifica;
D) violazione e falsa applicazione degli artt.14 L. 689/81: a mente dell'art.14 della L. 689/81 la violazione della norma deve essere contestata agli interessati entro il termine di novanta giorni;
E) violazione dell'art.11 della L. 689/81: manifesta irragionevolezza nella quantificazione della sanzione trattandosi di un partito di piccole dimensioni.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la invalidità/nullità della
Ordinanza n.126/2020. In subordine, rideterminare l'importo della sanzione nella misura minima e comunque nel rispetto eurounitario di proporzionalità.
Il giudice fissava udienza e mandava alla parte di effettuare le notifiche alla parte resistente.
Si costituiva la difesa erariale e ricostruiva i fatti sottesi. All'origine vi era stato un controllo operato dalla Commissione di garanzia nei confronti del partito politico
” in occasione della partecipazione di quest'ultimo alla Parte_1
consultazione elettorale del 5.11.2017, relativa al rinnovo dell'Assemblea
Regionale Siciliana.
Il partito politico, avendo riportato almeno il 2% dei voti validi espressi nella consultazione elettorale, era soggetto all'obbligo di cui all'art.9, comma 4, della
Legge n. 96/2012 e ss. mm. e ii. In particolare, il partito era tenuto a trasmettere alla Commissione – entro il 15 giugno – del rendiconto e dei relativi allegati previsti dall'art. 8 della Legge n. 2/1997, nonché del giudizio espresso dalla
Società di revisione e del verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo del Partito.
La Commissione aveva accertato che il Partito aveva omesso di provvedere alla tempestiva rendicontazione relativa all'anno 2018 e, pertanto, in data 15.07.2019 elevava l'atto di contestazione prot. n. 2019/00001225/CRP indirizzato al Partito
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presso la sede legale conosciuta dalla Commissione, in Via Gaspare Bonomo 4 –
90139 Palermo.
Tale tentativo di notifica non andava a buon fine, in quanto – come emerge dalla relata di notifica la sede risultava trasferita in località imprecisata. Il plico, dunque, veniva restituito alla il 13.08.2019. CP_1
In data 28.08.2019, la Commissione notificava copia dell'atto di contestazione all'On. , nella sua qualità di legale rappresentante del Partito, Parte_2
nonché di trasgressore, ai sensi dell'art. 9, comma 4, Legge n. 96/2012. La notifica si perfezionava mediante consegna a mani del destinatario, il quale, in data 1.10.2019, faceva pervenire alla Commissione le proprie osservazioni, chiedendo di essere sentito. In particolare, l'On. esponeva che, in data Parte_2
7 gennaio 2019, era stato nominato un nuovo segretario regionale del Partito,
l'On. e, pertanto, il ritardo nella trasmissione del rendiconto era Persona_1
imputabile ai mutamenti della compagine organizzativa del Partito.
In ogni caso, con la nota del 1.10.2019, l'On. trasmetteva il Parte_2
rendiconto e la documentazione allegata, al fine di sanare l'illecito.
In data 30.10.2019 la Commissione procedeva all'audizione dell'On. . Parte_2
In data 6.11.2019 pervenivano ulteriori note difensive in nome e per conto dell'On. e dell'On. , nuovo rappresentante legale del Partito, Parte_2 Per_1
il quale prendeva atto dell'atto di contestazione delle sanzioni.
All'esito dell'istruttoria, in data 22.01.2020, la Commissione emetteva, nei confronti del Partito Politico, l'ordinanza-ingiunzione prot. 2020/0000126/CRP con la quale veniva irrogata la sanzione di €60.000 ai sensi dell'art. 1, comma 23, della Legge n. 3/2019.
Il provvedimento sanzionatorio era notificato in data 31.01.2020 all'On. Per_1
nella qualità di rappresentante legale del Partito Politico ai sensi dell'art.145, comma 2, c.p.c. e si perfezionava secondo il rito della c.d. “irreperibilità relativa” ex art.140 c.p.c. mediante l'espletamento delle relative formalità e l'inoltro, in data 5.02.2020 della raccomandata informativa firmata dal portiere.
In data 30.09.2024 il proponeva opposizione Controparte_3
avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. 2020/0000126/CRP evidenziando di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del provvedimento unicamente a seguito della
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notifica della nota prot. n.1232 del 6.08.2024 con la quale la Commissione interrompeva la prescrizione chiedendo il pagamento della sanzione.
Concludeva la difesa erariale chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 3.3.2025 era redatto verbale ex art.309 c.p.c. Era fissata l'udienza in forma scritta per il 18.3.2025; depositava apposite memorie parte ricorrente sulla scorta delle quali la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato poiché la notifica del 2020 è legittima ed esplica i suoi effetti.
Con ordinanza n. 126 del 22 gennaio 2020, preso atto delle memorie rese dall'On.le , la Commissione irrogava la sanzione nella misura di Parte_2
60000 euro. La medesima ordinanza infine disponeva che l'atto fosse “notificato al Sig. al seguente indirizzo: Viale Regina Margherita n. 59/7 Persona_1
– pal. 9 - 98122 Messina ME”.
La notifica del 2020 effettuata presso la residenza del rappresentante legale è valida ed il credito è ormai cristallizzato non essendo stato impugnato l'atto di contestazione. L'art.145 c.p.c. non prevede, nella versione attuale, una graduazione potendo il soggetto notificante scegliere di effettuare la notifica direttamente presso la residenza del rappresentante legale. Il comma 2° dell'art. 145 c.p.c. recita “La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta
l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
La notifica al legale rappresentante, presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale è equivalente a quella eseguita presso la sede dell'Ente. Dalla lettura dell'atto notificato e della relata di notifica, la stessa – come detto - è stata eseguita all'On. , presso la sua residenza, nella qualità di legale Per_1
rappresentante del Partito.
L'Ufficiale giudiziario ha dato conto all'interno del modulo all'uopo predisposto nel modello, delle ragioni per cui ha proceduto alla notifica ex art.140 c.p.c.;
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comunque – com'è noto - le indicazioni sono fidefacienti essendo redatte da pubblico ufficiale e, non essendo state le stesse oggetto di querela di falso, fanno fede fino a querela di falso;
la notifica ex art 140 c.p.c. appare perfezionata, poiché sono stati effettuati gli adempimenti previsti ossia la relata di notifica con le dovute annotazioni e l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa;
la notifica si è perfezionata in data 05.02.2020 con la consegna della comunicazione di avvenuto deposito al portiere.
Le altre eccezioni non possono essere affrontate poiché il credito si è cristallizzato dopo i 30 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto; per la medesima ragione non appare possibile sindacare l'importo della sanzione il cui atto di contestazione non è stato sindacato nei termini di legge decorrenti dalla primigenia notifica.
A completamento di quanto sopra esposto, non appare superfluo evidenziare che parte ricorrente conosceva perfettamente la natura e la causa della contestazione sin dal 2019. Ed infatti l'On. quando ricevette l'atto interloquì con la Parte_2
Commissione al fine di evidenziare le ragioni a sostegno dell'incolpevolezza del ritardo;
trasmise all'On. l'atto di contestazione, il quale ultimo firmò per Per_1
ricevuta l'atto in data 4.11.2019 e, successivamente, tramite uno studio legale, indirizzò specifiche e puntuali memorie giustificative alla Commissione.
La comprensibile difficoltà nel rispondere alle esigenze documentali poste dalla norma e la procedura adottata dalla Commissione, le ragioni del ritardo, la complessa procedura sanzionatoria e la sanzione (non sindacabile in questa sede) in concreto adottata, militano a sostegno della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 20.3.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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