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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5882/2019 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Lamezia Terme, Via F. Colelli, presso lo studio dell'Avv. Luisa Cimino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_2 in Catanzaro, Via Argento n. 14, presso lo studio dell'Avv. Fortunato Francesco Mirigliani, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1330/2019, pubblicato in data 3 ottobre 2019 e notificato in data 4 novembre 2019.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14 novembre 2024, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni
1 dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma riducendoli al minimo di legge (20 + 20).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'epigrafato decreto ingiuntivo, con cui la gli ha ingiunto di pagare la somma di € CP_1
30.313,04, oltre interessi di mora, a titolo di fatture impagate (segnatamente, la fattura n. 762 del
14.11.2007, per un importo di € 6.772,68, relativa alle riserve per servizio svolto nell'anno 2004; e la fattura n. 477 del 03.09.2007, per un importo di € 23.493,64, relativa alla gestione ordinaria e straordinaria 2004).
Gli importi in parola e le relative fatture originerebbero dall'esecuzione, da parte della società opposta, del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ubicati nel territorio della IO
AL - Catanzaro, giusto contratto di appalto del 28 settembre 2000 stipulato con il Pt_2
cessato Ufficio del Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza Rifiuti
Urbani nel Territorio della IO AL (già Controparte_2
nel territorio della IO AL, a sua volta succeduto
[...] all' nel territorio della IO Controparte_3
AL, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
della Civile, istituito per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5, CP_4 CP_5
comma 4, L. 24 febbraio 1992, n. 225), nonché giusto contratto di appalto del 15.02.2006 stipulato con l'ATO 2 Catanzaro e successive scritture aggiuntive.
Quali motivi di opposizione, il ha eccepito, preliminarmente, la nullità e/o Parte_1
inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente inefficacia del decreto medesimo.
Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva a favore di quella della IO AL. Difatti, nella prospettazione di parte opponente, per l'annualità oggetto del presente giudizio, ovvero il 2004, la competenza sulla gestione dell'impianto di depurazione comunale sarebbe stata quella dell' quale Controparte_3
Ufficio delegato e Organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri. Poi, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (la n. 57 del 14.03.2013), di attuazione
2 dell'art. 5, cc. 4-ter e 4-quater della L. 225/1992, la IO AL, cessati lo stato di emergenza e la gestione commissariale, sarebbe stata individuata quale Amministrazione competente al subentro universale.
Poi, ha eccepito la prescrizione delle somme pretese in monitorio, poiché relative al 2004 e prescritte alla fine del 2010, in quanto crediti soggetti a prescrizione breve quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Infine, ha eccepito l'inadempimento contrattuale di nell'espletamento del predetto CP_1
servizio e, conseguentemente, ha chiesto di accertare la responsabilità di parte opposta e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma sarebbe dovuta in considerazione di tale inadempimento delle obbligazioni assunte.
In via riconvenzionale, e previa integrazione del contraddittorio anche nei confronti della IO
AL e dell' , in persona dei propri legali rappresentanti p.t., ha chiesto di Controparte_6 accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della dell' e CP_1 Controparte_6 della IO AL per il danno alla salute, all'ambiente e all'immagine arrecato al Parte_1
, quale ente esponenziale della propria comunità, e, per l'effetto, condannare le predette
[...]
parti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal da liquidarsi in via Parte_1
equitativa.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 05.04.2022 è stata autorizzata la chiamata di terzo, da parte del Parte_1 nei confronti della IO AL, medio tempore subentrata ex lege all' di Catanzaro. Pt_2
Tuttavia, non avendovi provveduto, all'udienza del 15.09.2022 parte opponente è stata dichiarata decaduta dalla facoltà di poter chiamare in causa il terzo.
Pertanto, a parziale modifica delle conclusioni già rassegnate, in occasione delle memorie ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., il ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo di Parte_1
accertare, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della nella CP_1
gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta alla parte opposta in considerazione dell'inadempimento delle obbligazioni assunte e per le quali pretende il pagamento. Poi, in ragione della decadenza in cui è incorso, ha chiesto di condannare la sola al risarcimento del CP_1 danno arrecato alla salute, all'ambiente e all'immagine del . Pt_1 Parte_1
3 2. Orbene, l'opposizione può essere accolta sulla base del principio della cd. ragione più liquida, essendo fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale passiva del
Parte_1
Invero, parte opposta fa derivare la legittimazione sostanziale passiva del ingiunto dalla Pt_1 previsione dell'art. 8 del contratto stipulato in data 15.02.2006, tra l'ATO 2 Catanzaro e l'
[...]
Parte
con cui si stabiliva che gravava sull' il compito di conseguire dai Comuni CP_7 obbligati le somme dovute all'ATI per le prestazioni rese, salvo tuttavia il diritto delle imprese, senza bisogno di ulteriori formalità, di esercitare anche l'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Da tanto conseguirebbe, secondo
2 dovrebbero rispondere in solido fra loro CP_1Parte_2
Contr per il pagamento delle fatture emesse dall' e rimaste insolute per le prestazioni rese, relativamente all'attività di gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nel territorio di pertinenza del soppresso Pt_2
E tuttavia, la domanda proposta da parte opposta in monitorio nei confronti del Parte_1
non è fondata mancando, effettivamente, il titolo contrattuale che obblighi il predetto in Pt_1 favore dell'ATI.
Invero, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di contratti della P.A., è noto che, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ai sensi del R.D. n. 244 del
1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass., n. 7478/2020 e Cass., n. 11465/2020).
4 Ciò posto, si reputa necessario analizzare il compendio contrattuale offerto da parte opposta, al fine di comprendere la disciplina economica prevista per l'annualità per cui oggi è causa, ovvero il
2004.
Orbene, il contratto del 15.02.2006, il cui art. 8 è posto alla base della pretesa avanzata in monitorio della è stato successivamente integrato in data 09.08.2006, con apposita scrittura CP_1
aggiuntiva.
Tale seconda scrittura, alle premesse, statuisce che “il rapporto negoziale relativo all'attività di gestione svolta dall'ATI nel periodo dal 01.01.04 al 30.09.04, resta disciplinato economicamente dall'originario contratto di appalto n. 31255 del 28.09.00 intercorso con il Commissario Delegato per l'Emergenza nella IO AL, per effetto della proroga di efficacia del CP_2 predetto contratto successivo alla scadenza del 31.12.03”. Poi, all'art. 2 afferma: “Per il periodo dal 01.10.2004 e sino al 31.12.2004 verranno liquidati i compensi secondo le modalità contabili ed economiche riportate nell'originario contratto sottoscritto con il Commissario delegato in data
28.09.2000”.
Tuttavia, non può che evidenziarsi che il opponente non è parte del contratto del Pt_1
28.09.2000 – tra l'altro, non prodotto agli atti - stipulato tra il Commissario Delegato per l'Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della IO AL e l'ATI
Dondi- IBI S.p.A. Né, tantomeno, il è parte del contratto del 15.02.2006 e della scrittura Pt_1 aggiuntiva del 09.08.2006, che risultano invece stipulati tra l'ATO 2 Catanzaro e l' Controparte_8
[...]
Pertanto, nei confronti del , i suddetti accordi non possono produrre alcun Pt_1 Parte_1 effetto, per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., a nulla Contr rilevando che l'art. 8 del predetto contratto del 15.02.2006 facoltizzi l' ll'esercizio dell'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
A ben vedere, la citata clausola contrattuale non impegna i singoli Comuni a titolo contrattuale nei confronti dell'ATI, ma attribuisce all'ATI il diritto di agire in surrogatoria nei confronti dei singoli
Comuni a fronte dell'inerzia del soppresso ATO 2.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
2. Ciò posto, deve passarsi al vaglio della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
5 Il Comune di , infatti, ha dedotto che la abbia completamente disatteso gli accordi Pt_1 CP_1
contrattuali omettendo il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e lasciandoli in un totale stato di abbandono. Pertanto, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale agli impianti, ex art. 1218 c.c., e del danno non patrimoniale all'ambiente, alla salute ed all'immagine subito dal deducente, con richiesta di condanna della per Pt_1 CP_1
l'omissione delle doverose attività di vigilanza e controllo, oltre che sanzionatorie.
Dette domande devono essere inesorabilmente e integralmente rigettate non solo per la genericità delle contestazioni e la totale mancanza di una specifica prova del nesso di causalità tra le attività svolte dalla e le sue presunte omissioni, da una parte, e gli eventi lesivi ambientali CP_1 asseritamente verificatisi nei siti di proprietà del Comune di , dall'altra parte, ma a monte Pt_1
per una ragione assorbente.
Come noto, la materia del risarcimento del danno ambientale è stata per la prima volta regolata in
Italia dall'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale il danno all'ambiente poteva essere risarcito per equivalente pecuniario, tenendo conto della gravità della colpa, del costo necessario per il ripristino e dell'illecito profitto (o risparmio di spesa) conseguito dal trasgressore.
Con l'affacciarsi di una nuova sensibilità, riparatoria e non più sanzionatoria, nel 2004 è intervenuta la Dir. 2004/35/CE (la “Direttiva”), la quale ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito esclusivamente mediante misure di riparazione - primaria, complementare e compensativa
- regolate dall'Allegato II alla stessa Direttiva.
Al fine di recepire la Direttiva in Italia, si sono succeduti tre fondamentali interventi normativi: il
D.lgs. n. 152/2006 ha recepito la Direttiva, e, riordinando l'intera materia ambientale, ha abrogato le leggi precedenti (tra cui l'art. 18, L. n. 349/1986) e ha stabilito - soltanto - la priorità del ripristino
(recte: delle misure di riparazione) rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ancora dovuto in mancanza di ripristino;
per superare una prima procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea a carico della Repubblica Italiana, nel 2009 il legislatore italiano ha emanato l'art. 5-bis, L. 20 novembre 2009, n. 166, che ha ulteriormente limitato il ricorso al risarcimento per equivalente patrimoniale;
infine, per neutralizzare una seconda procedura di infrazione, il legislatore italiano ha emanato l'art. 25, L. 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge Europea 2013”), con il quale ha definitivamente eliminato qualsiasi riferimento al risarcimento “per equivalente patrimoniale”, e ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le misure di
6 riparazione previste dall'Allegato 3 del D.lgs. n. 152/2006, che è identico all'Allegato II della
Direttiva.
Già alcune pronunce di merito avevano dato atto della nuova normativa, affermando l'applicazione delle sole misure di riparazione e il divieto del risarcimento del danno ambientale per equivalente pecuniario (cfr. Trib. Livorno, 13 aprile 2015, n. 5261; Trib. Rovigo, Sez. Pen., 22 settembre 2014,
n. 175).
Anche la Suprema Corte ha confermato che la disciplina nazionale è stata “definitivamente armonizzata con quella eurounitaria - o comunitaria od europea - con il recepimento organico dei relativi principi”, e ha pertanto affermato, a livello di principio di diritto, che “ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla Legge Europea 2013” (cfr.
Cass., 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass., 6 maggio 2015, n. 9013; conf. anche Cass. 13 agosto 2015,
n. 16806; Cass. 15 marzo 2024, n. 7073).
Inoltre, se prima dell'emanazione del t.u. ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), la legge attribuiva la titolarità dell'azione di risarcimento del danno ambientale “agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” (così l'art. 18, c. 3 della Legge istitutiva del Ministero dell'ambiente –
L. n. 349 del 1986 –, espressamente abrogato dall'art. 318, c. 2, lett. a) del t.u. ambientale), il t.u. ambientale ha previsto invece (art. 311, c. 1) che sia unicamente lo Stato, attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad agire, “anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale”. Le regioni e gli enti territoriali minori, pertanto, non sono più legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
La Cassazione ha peraltro precisato che ciò non toglie però che “tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possano agire invece, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale” (cfr. Cass. pen., sez. III, ud. 21 ottobre 2010, n. 41015).
7 Pertanto, l'unico meccanismo satisfattivo di natura pecuniaria attivabile dall'ente avrebbe potuto consistere nel rimborso delle spese fatte per gli interventi di riparazione degli impianti all'esito della loro esecuzione.
Tuttavia, il Comune di ha soltanto allegato di aver dovuto provvedere a proprie spese al Pt_1
ripristino della funzionalità degli impianti, spese che, tuttavia, non documenta affatto, ma di cui ne chiede la quantificazione attraverso un'inammissibile quanto esplorativa c.t.u.
La domanda riconvenzionale, dunque, deve essere rigettata.
3. Stante la soccombenza reciproca data dal rigetto nel merito della domanda riconvenzionale, nonché considerata la particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto dirimenti, si dispone la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione proposta dal in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, CP_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1330/2019;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t.;
- compensa le spese di lite tra il e la Parte_1 CP_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5882/2019 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Lamezia Terme, Via F. Colelli, presso lo studio dell'Avv. Luisa Cimino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_2 in Catanzaro, Via Argento n. 14, presso lo studio dell'Avv. Fortunato Francesco Mirigliani, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1330/2019, pubblicato in data 3 ottobre 2019 e notificato in data 4 novembre 2019.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14 novembre 2024, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni
1 dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma riducendoli al minimo di legge (20 + 20).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'epigrafato decreto ingiuntivo, con cui la gli ha ingiunto di pagare la somma di € CP_1
30.313,04, oltre interessi di mora, a titolo di fatture impagate (segnatamente, la fattura n. 762 del
14.11.2007, per un importo di € 6.772,68, relativa alle riserve per servizio svolto nell'anno 2004; e la fattura n. 477 del 03.09.2007, per un importo di € 23.493,64, relativa alla gestione ordinaria e straordinaria 2004).
Gli importi in parola e le relative fatture originerebbero dall'esecuzione, da parte della società opposta, del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ubicati nel territorio della IO
AL - Catanzaro, giusto contratto di appalto del 28 settembre 2000 stipulato con il Pt_2
cessato Ufficio del Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza Rifiuti
Urbani nel Territorio della IO AL (già Controparte_2
nel territorio della IO AL, a sua volta succeduto
[...] all' nel territorio della IO Controparte_3
AL, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
della Civile, istituito per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 5, CP_4 CP_5
comma 4, L. 24 febbraio 1992, n. 225), nonché giusto contratto di appalto del 15.02.2006 stipulato con l'ATO 2 Catanzaro e successive scritture aggiuntive.
Quali motivi di opposizione, il ha eccepito, preliminarmente, la nullità e/o Parte_1
inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente inefficacia del decreto medesimo.
Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva a favore di quella della IO AL. Difatti, nella prospettazione di parte opponente, per l'annualità oggetto del presente giudizio, ovvero il 2004, la competenza sulla gestione dell'impianto di depurazione comunale sarebbe stata quella dell' quale Controparte_3
Ufficio delegato e Organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei ministri. Poi, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (la n. 57 del 14.03.2013), di attuazione
2 dell'art. 5, cc. 4-ter e 4-quater della L. 225/1992, la IO AL, cessati lo stato di emergenza e la gestione commissariale, sarebbe stata individuata quale Amministrazione competente al subentro universale.
Poi, ha eccepito la prescrizione delle somme pretese in monitorio, poiché relative al 2004 e prescritte alla fine del 2010, in quanto crediti soggetti a prescrizione breve quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Infine, ha eccepito l'inadempimento contrattuale di nell'espletamento del predetto CP_1
servizio e, conseguentemente, ha chiesto di accertare la responsabilità di parte opposta e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma sarebbe dovuta in considerazione di tale inadempimento delle obbligazioni assunte.
In via riconvenzionale, e previa integrazione del contraddittorio anche nei confronti della IO
AL e dell' , in persona dei propri legali rappresentanti p.t., ha chiesto di Controparte_6 accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della dell' e CP_1 Controparte_6 della IO AL per il danno alla salute, all'ambiente e all'immagine arrecato al Parte_1
, quale ente esponenziale della propria comunità, e, per l'effetto, condannare le predette
[...]
parti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal da liquidarsi in via Parte_1
equitativa.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 05.04.2022 è stata autorizzata la chiamata di terzo, da parte del Parte_1 nei confronti della IO AL, medio tempore subentrata ex lege all' di Catanzaro. Pt_2
Tuttavia, non avendovi provveduto, all'udienza del 15.09.2022 parte opponente è stata dichiarata decaduta dalla facoltà di poter chiamare in causa il terzo.
Pertanto, a parziale modifica delle conclusioni già rassegnate, in occasione delle memorie ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., il ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo di Parte_1
accertare, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della nella CP_1
gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta alla parte opposta in considerazione dell'inadempimento delle obbligazioni assunte e per le quali pretende il pagamento. Poi, in ragione della decadenza in cui è incorso, ha chiesto di condannare la sola al risarcimento del CP_1 danno arrecato alla salute, all'ambiente e all'immagine del . Pt_1 Parte_1
3 2. Orbene, l'opposizione può essere accolta sulla base del principio della cd. ragione più liquida, essendo fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale passiva del
Parte_1
Invero, parte opposta fa derivare la legittimazione sostanziale passiva del ingiunto dalla Pt_1 previsione dell'art. 8 del contratto stipulato in data 15.02.2006, tra l'ATO 2 Catanzaro e l'
[...]
Parte
con cui si stabiliva che gravava sull' il compito di conseguire dai Comuni CP_7 obbligati le somme dovute all'ATI per le prestazioni rese, salvo tuttavia il diritto delle imprese, senza bisogno di ulteriori formalità, di esercitare anche l'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Da tanto conseguirebbe, secondo
2 dovrebbero rispondere in solido fra loro CP_1Parte_2
Contr per il pagamento delle fatture emesse dall' e rimaste insolute per le prestazioni rese, relativamente all'attività di gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nel territorio di pertinenza del soppresso Pt_2
E tuttavia, la domanda proposta da parte opposta in monitorio nei confronti del Parte_1
non è fondata mancando, effettivamente, il titolo contrattuale che obblighi il predetto in Pt_1 favore dell'ATI.
Invero, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di contratti della P.A., è noto che, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ai sensi del R.D. n. 244 del
1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass., n. 7478/2020 e Cass., n. 11465/2020).
4 Ciò posto, si reputa necessario analizzare il compendio contrattuale offerto da parte opposta, al fine di comprendere la disciplina economica prevista per l'annualità per cui oggi è causa, ovvero il
2004.
Orbene, il contratto del 15.02.2006, il cui art. 8 è posto alla base della pretesa avanzata in monitorio della è stato successivamente integrato in data 09.08.2006, con apposita scrittura CP_1
aggiuntiva.
Tale seconda scrittura, alle premesse, statuisce che “il rapporto negoziale relativo all'attività di gestione svolta dall'ATI nel periodo dal 01.01.04 al 30.09.04, resta disciplinato economicamente dall'originario contratto di appalto n. 31255 del 28.09.00 intercorso con il Commissario Delegato per l'Emergenza nella IO AL, per effetto della proroga di efficacia del CP_2 predetto contratto successivo alla scadenza del 31.12.03”. Poi, all'art. 2 afferma: “Per il periodo dal 01.10.2004 e sino al 31.12.2004 verranno liquidati i compensi secondo le modalità contabili ed economiche riportate nell'originario contratto sottoscritto con il Commissario delegato in data
28.09.2000”.
Tuttavia, non può che evidenziarsi che il opponente non è parte del contratto del Pt_1
28.09.2000 – tra l'altro, non prodotto agli atti - stipulato tra il Commissario Delegato per l'Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della IO AL e l'ATI
Dondi- IBI S.p.A. Né, tantomeno, il è parte del contratto del 15.02.2006 e della scrittura Pt_1 aggiuntiva del 09.08.2006, che risultano invece stipulati tra l'ATO 2 Catanzaro e l' Controparte_8
[...]
Pertanto, nei confronti del , i suddetti accordi non possono produrre alcun Pt_1 Parte_1 effetto, per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., a nulla Contr rilevando che l'art. 8 del predetto contratto del 15.02.2006 facoltizzi l' ll'esercizio dell'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
A ben vedere, la citata clausola contrattuale non impegna i singoli Comuni a titolo contrattuale nei confronti dell'ATI, ma attribuisce all'ATI il diritto di agire in surrogatoria nei confronti dei singoli
Comuni a fronte dell'inerzia del soppresso ATO 2.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
2. Ciò posto, deve passarsi al vaglio della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
5 Il Comune di , infatti, ha dedotto che la abbia completamente disatteso gli accordi Pt_1 CP_1
contrattuali omettendo il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e lasciandoli in un totale stato di abbandono. Pertanto, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale agli impianti, ex art. 1218 c.c., e del danno non patrimoniale all'ambiente, alla salute ed all'immagine subito dal deducente, con richiesta di condanna della per Pt_1 CP_1
l'omissione delle doverose attività di vigilanza e controllo, oltre che sanzionatorie.
Dette domande devono essere inesorabilmente e integralmente rigettate non solo per la genericità delle contestazioni e la totale mancanza di una specifica prova del nesso di causalità tra le attività svolte dalla e le sue presunte omissioni, da una parte, e gli eventi lesivi ambientali CP_1 asseritamente verificatisi nei siti di proprietà del Comune di , dall'altra parte, ma a monte Pt_1
per una ragione assorbente.
Come noto, la materia del risarcimento del danno ambientale è stata per la prima volta regolata in
Italia dall'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale il danno all'ambiente poteva essere risarcito per equivalente pecuniario, tenendo conto della gravità della colpa, del costo necessario per il ripristino e dell'illecito profitto (o risparmio di spesa) conseguito dal trasgressore.
Con l'affacciarsi di una nuova sensibilità, riparatoria e non più sanzionatoria, nel 2004 è intervenuta la Dir. 2004/35/CE (la “Direttiva”), la quale ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito esclusivamente mediante misure di riparazione - primaria, complementare e compensativa
- regolate dall'Allegato II alla stessa Direttiva.
Al fine di recepire la Direttiva in Italia, si sono succeduti tre fondamentali interventi normativi: il
D.lgs. n. 152/2006 ha recepito la Direttiva, e, riordinando l'intera materia ambientale, ha abrogato le leggi precedenti (tra cui l'art. 18, L. n. 349/1986) e ha stabilito - soltanto - la priorità del ripristino
(recte: delle misure di riparazione) rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, ancora dovuto in mancanza di ripristino;
per superare una prima procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea a carico della Repubblica Italiana, nel 2009 il legislatore italiano ha emanato l'art. 5-bis, L. 20 novembre 2009, n. 166, che ha ulteriormente limitato il ricorso al risarcimento per equivalente patrimoniale;
infine, per neutralizzare una seconda procedura di infrazione, il legislatore italiano ha emanato l'art. 25, L. 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge Europea 2013”), con il quale ha definitivamente eliminato qualsiasi riferimento al risarcimento “per equivalente patrimoniale”, e ha stabilito che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le misure di
6 riparazione previste dall'Allegato 3 del D.lgs. n. 152/2006, che è identico all'Allegato II della
Direttiva.
Già alcune pronunce di merito avevano dato atto della nuova normativa, affermando l'applicazione delle sole misure di riparazione e il divieto del risarcimento del danno ambientale per equivalente pecuniario (cfr. Trib. Livorno, 13 aprile 2015, n. 5261; Trib. Rovigo, Sez. Pen., 22 settembre 2014,
n. 175).
Anche la Suprema Corte ha confermato che la disciplina nazionale è stata “definitivamente armonizzata con quella eurounitaria - o comunitaria od europea - con il recepimento organico dei relativi principi”, e ha pertanto affermato, a livello di principio di diritto, che “ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla Legge Europea 2013” (cfr.
Cass., 6 maggio 2015, n. 9012 e Cass., 6 maggio 2015, n. 9013; conf. anche Cass. 13 agosto 2015,
n. 16806; Cass. 15 marzo 2024, n. 7073).
Inoltre, se prima dell'emanazione del t.u. ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), la legge attribuiva la titolarità dell'azione di risarcimento del danno ambientale “agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo” (così l'art. 18, c. 3 della Legge istitutiva del Ministero dell'ambiente –
L. n. 349 del 1986 –, espressamente abrogato dall'art. 318, c. 2, lett. a) del t.u. ambientale), il t.u. ambientale ha previsto invece (art. 311, c. 1) che sia unicamente lo Stato, attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad agire, “anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale”. Le regioni e gli enti territoriali minori, pertanto, non sono più legittimati ad agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
La Cassazione ha peraltro precisato che ciò non toglie però che “tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possano agire invece, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale” (cfr. Cass. pen., sez. III, ud. 21 ottobre 2010, n. 41015).
7 Pertanto, l'unico meccanismo satisfattivo di natura pecuniaria attivabile dall'ente avrebbe potuto consistere nel rimborso delle spese fatte per gli interventi di riparazione degli impianti all'esito della loro esecuzione.
Tuttavia, il Comune di ha soltanto allegato di aver dovuto provvedere a proprie spese al Pt_1
ripristino della funzionalità degli impianti, spese che, tuttavia, non documenta affatto, ma di cui ne chiede la quantificazione attraverso un'inammissibile quanto esplorativa c.t.u.
La domanda riconvenzionale, dunque, deve essere rigettata.
3. Stante la soccombenza reciproca data dal rigetto nel merito della domanda riconvenzionale, nonché considerata la particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto dirimenti, si dispone la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione proposta dal in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, CP_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1330/2019;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t.;
- compensa le spese di lite tra il e la Parte_1 CP_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
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