CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 287 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Giulia Esposito, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
D'Elia, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione ritualmente Controparte_1
Proc. n. 287/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. notificato, introduceva il giudizio di merito a seguito della definizione con pagamento integrale della Proc. Esec. Imm. n. 409/2017, convenendo, in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lecce, già a suo tempo Parte_1
presidente della stessa cooperativa attrice, per sentire accertare e dichiarare il suo diritto alla ripetizione delle somme, pari ad € 12.608,65, indebitamente incassate dal convenuto , quale maggior somma azionata con un assegno Parte_1
in suo possesso di € 37.821,51, emesso dal presidente della Cooperativa
(coincidente all'epoca con il sig. e lievitato ad € 38.908,31, oltre tutte le Pt_1
successive con l'atto di precetto notificato il 21/07/2016; somme non dovute, se non per la parte accertata e determinata in data 07/10/2016 dal CdA della in relazione alla effettiva “... situazione contabile di Bilancio al 31 agosto CP_1
2016 ...”, tenuto conto sia dei conferimenti dei soci che delle vendite già
effettuate, del valore delle rimanenze, dei costi sostenuti e a sostenere ed infine delle disponibilità liquidite: in questo modo si sarebbe potuto “determinare in
maniera certa il prezzo, i tempi e i modi di liquidazione del prodotto conferito”. Alla luce di tanto, il CdA della rilevava la mancanza di alcuna giustificazione sia CP_1
tecnica che amministrativa anche per la totale assenza di delibera verificata del prezzo per quintale delle olive conferite dai singoli soci in base al quale, poi,
quantificare il dovuto ai singoli soci proporzionalmente ai loro conferimenti.
Chiedeva, in via subordinata la condanna ex art. 2041 cod. civ. all'indennizzo, in pari misura o in quella risultante di giustizia, per le somme sborsate in favore del
In via ancora subordinata, per il comportamento tenuto dal Pt_1 Pt_1
durante tutto l'iter delle varie procedure esecutive – da ultimo quella
[...]
immobiliare rubricata al n. 409/17 RGE Imm. – condannarlo in via equitativa ex
Proc. n. 287/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. art. 96 co. I cod. proc. civ..
Si costituiva in giudizio contestando la domanda. Parte_1
La causa istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile veniva decisa con sentenza n. 573/2022 pubblicata in data 01/03/2022 con la quale il Tribunale
di Lecce accoglieva la domanda per quanto di ragione con la sola condanna del convenuto al pagamento della somma di €. 12.608,65 oltre spese di lite.
Il Tribunale, sulla base degli esiti peritali, concludeva per la legittima richiesta della CP_1
Riportava: “che il CTU aveva accertato che la cooperativa soleva versare ai soci conferitori
anticipatamente un acconto;
dopo di che il CdA determinava, l'importo da ripartire sulla base
delle risultanze di un conto economico provvisorio che teneva conto dei costi e ricavi presunti fino
alla data di chiusura del bilancio di esercizio, fissata per il 31 agosto di ciascun anno;
successivamente, in sede di chiusura del bilancio di esercizio, con dati certi e definitivi, il CdA
deliberava il bilancio finale di liquidazione da presentare all'assemblea dei soci, che poteva
confermare la liquidazione precedentemente operata o rettificarla in aumento o in diminuzione;
nella stagione 2015/2016 - quando il dottor era ancora presidente - era stato stabilito Pt_1
di addebitare ai soci un importo di € 4,90 per q.le di olive conferite (cd contributo molenda) e,
sulla base di tale criterio, il 20/05/2016 il dottor aveva legittimamente determinato Pt_1
in € 37.821,51 l'importo spettategli;
vi erano poi state le dimissioni del dottor ed il Pt_1
nuovo CdA il 07/10/2016 aveva effettuato i conteggi e sulla base delle risultanze del conto
economico aveva stabilito le somme dovute in restituzione dai soci che avevano ricevuto l'acconto,
fissando in € 12.608,65 l'importo dovuto in restituzione dal convenuto. Alla luce di tali
circostanze di fatto, deve ritenersi che a) correttamente il dottor determinò l'acconto Pt_1
dovutogli dalla cooperativa, applicando - nei suoi confronti - il criterio (di porre a carico dei soci
Proc. n. 287/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. un contributo di molenda di € 4,90 a q.le) fissato all'inizio stagione (della cui correttezza in
questa sede non bisogna occuparsi) ed applicato anche ad altri soci (tant'è che il ctu dà atto che
“ai soci ai quali era stato già consegnato l'assegno fu inviata lettera racc. con invito a restituire la
somma in eccesso”); b) che altrettanto correttamente la cooperativa, una volta effettuati i conteggi
definitivi alla data del 31/08/2016 ed accertato che ai soci conferitori era stato versato un
acconto superiore al dovuto ebbe a richiedere in restituzione la somma versata in eccesso …”.
Ne conseguiva la condanna del alla restituzione della somma domandata. Pt_1
Riteneva non sussistente la responsabilità aggravata del per l'inizio Pt_1
dell'azione esecutiva.
Disponeva per le spese di lite e di CTU in base al principio della soccombenza condannando il convenuto al pagamento delle stesse.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione del 09/03/2022 chiedendone la riforma con tre motivi.
Si è costituita l'appellata resistendo all'appello e chiedendo il rigetto.
All'udienza Collegiale del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “manifesta carenza, infondatezza e contraddittorietà della
motivazione” si duole della sentenza per essersi basata Parte_1
acriticamente sulla consulenza tecnica, senza tenere conto che l'opponente non ha fornito nemmeno su specifica richiesta di CTU, la documentazione idonea da un punto di vista contabile per verificare la legittimità dei conteggi che avevano indotto il CdA a rideterminare la quota dovuta al La CTU sarebbe criti- Pt_1
Proc. n. 287/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. cabile in quanto basata su documentazione insufficiente e la domanda sfornita di prova.
Il motivo è fondato.
La Cooperativa ha reclamato dal la restituzione della somma di € Pt_1
12.608,65, frutto dei conteggi, asseritamente definitivi, al 31/08/2016, come ri-
portati nel verbale di CdA in data 07/10/2016.
Il Tribunale al fine di accertare: a) l'iter di liquidazione delle somme dovute ai so-
ci eseguito nel 2015/2016, b) la legittimità dell'operato del Capone nell'emettere l'assegno di € 37.821,51, c) la legittimità della rideterminazione in peggio effet-
tuata con CdA del 07/10/2016 e d) la conformità di tale delibera con l'iter di li-
quidazione normalmente eseguito, ha ritenuto opportuno disporre CTU contabi-
le con provvedimento del 22/01/2019, consentendo al consulente di acquisire, ai fini dell' indagine, la documentazione che “La squinzanese intenderà mettere a disposi-
zione” (cfr. ordinanza del 22/01/2019).
Così il CTU, al fine di rispondere ai quesiti posti dal Tribunale, ha chiesto alla e per essa al suo legale la seguente documentazione utile per CP_1
l'indagine:
a) i conteggi analitici e prospetti finali eseguiti dalla cooperativa agricola nell'anno 2015/2016, supportati da idonea documentazione nonché quel-
li eseguiti dalla stessa cooperativa per l'annata 2014/2015 e per l'annata
2016/2017 con indicazione del criterio di calcolo;
b) documentazione probatoria inerente l'iter di liquidazione effettivamente seguito, mastrini e documenti fiscali e ammnistrativi-prove di pagamento
(assegni/bonifici/estratti conto) relative alle voci di ricavo e di costo del-
Proc. n. 287/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. la liquidazione del prodotto conferito dai soci per le annate 2014/2015 -
2015/2016 - 2016/2017;
c) documentazione probatoria inerente l'iter di liquidazione mastrini e do-
cumenti fiscali e ammnistrativi-prove di pagamento e di costo della liqui-
dazione del prodotto conferito dai soci (liquidazione relativa alla rideter-
minazione in peius delle somme dovute ai soci conferitori. Ridetermina-
zione effettuata dal CdA con delibera del 07/10/2016 - verbale n. 516.
La Cooperativa ha consegnato solo i seguenti documenti:
elenco clienti, elenco fornitori, estratti conto annate 2014/2015 estratti conto annate 2015/2016, estratti conto annate 2016/2017, estratto conto campagna
2015/2016 del sig. con assegno bancario per € Parte_2
37.821,51; pagina n. 2015/1997 del giornale di contabilità, lettere soci.
Orbene parte opponente, di tutta la gran mole di documentazione contabile ri-
chiesta dal CTU, ne ha fornito una scarna parte, omettendo di fornire proprio quella contabile più pregnante come da elenco di cui ut supra, dalla quale desume-
re pienamente la correttezza della liquidazione della somma dovuta al Pt_1
Il CTU, al quale l'attuale appellante, con le osservazioni di rito, ha chiesto chia-
rimenti, segnalando proprio la deficienza della documentazione prodotta dalla cooperativa, si è limitato a riferire di avere risposto sulla base della documenta-
zione disponibile e per quanto di sua competenza, senza tuttavia spiegare in che termini la “documentazione disponibile” è stata per lui sufficiente per una corret-
ta risposta ai quesiti, alla luce della sua preliminare richiesta di tutta una serie di altra documentazione contabile da egli stesso ritenuta utile.
Si aggiunge che, dalla delibera del CdA del 7 ottobre 2016, posta a base
Proc. n. 287/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dell'azione e in atti, si evince che la decisione di rideterminare le somme dovute ai soci non era stata effettuata in base a dati del bilancio definitivo 2015/2016,
che risultava ancora da approvare (e che non è tra gli atti di causa), ma a dati an-
cora provvisori, sicché anche la stessa delibera, in assenza di dati contabili da ri-
tenersi definitivi, ha scarsa rilevanza ai fini probatori (cfr. verbale “è necessario ride-
terminale la liquidazione apportando le modifiche espresse relativamente all'ammontare delle
spese di molenda da € 4,90 ad € 7,00 per q.le di olive conferite e recuperate sui quantitativi di
olive € 1 al q.le di prodotto conferito. Tanto in quanto la previsione a suo tempo effettuata e re-
sa pubblica anche con manifesto, si è però dimostrata errata alla luce dei risultati di ge-
stione che oggi sono pressoché definitivi, tenendo conto che bisogna soltanto perfe-
zionare le scritture di chiusura che non porteranno comunque alcuni cambiamenti sostanziali
della situazione economico sostanziale della cooperativa…”).
Sarebbe stato poi necessaria la produzione, entro i termini istruttori, ad opera della in osservanza dell'onere probatorio sulla stessa incombente, CP_1
dello statuto sociale e del regolamento onde acquisire elementi in ordine alle re-
gole e ai criteri di liquidazione delle quote ai soci, elementi di prova del tutto mancanti.
Ergo, le conclusioni della CTU, rassegnate nonostante l'assenza di una serie di documenti contabili e non contabili rilevanti, non possono essere considerate ai fini del decidere sicché la domanda risulta sfornita di sufficienti elementi di pro-
va; conclusione corroborata dal comportamento processuale dell'opponente che non ha prodotto, benché espressamente chiesta, tutta la documentazione conta-
bile elencata dal CTU.
Assorbiti gli altri due motivi.
Proc. n. 287/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ne deriva l'accoglimento dell'appello con condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado e la restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto;
rigetta la domanda di restituzione di € 12.608,65;
condanna la alla restituzione delle somme Controparte_1
eventualmente pagate in esecuzione della sentenza impugnata;
condanna la al pagamento in favore Ca- Controparte_1
pone delle spese del doppio grado che liquida quanto al primo Parte_1
in complessivi € 2.800,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo gra-
do in complessivi € 4.200,00 di cui € 382,50 per spese borsuali oltre IVA, CAP e
RF al 15%;
pone le spese di CTU a carico dell'appellata.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 287/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 287 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Giulia Esposito, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
D'Elia, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione ritualmente Controparte_1
Proc. n. 287/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. notificato, introduceva il giudizio di merito a seguito della definizione con pagamento integrale della Proc. Esec. Imm. n. 409/2017, convenendo, in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lecce, già a suo tempo Parte_1
presidente della stessa cooperativa attrice, per sentire accertare e dichiarare il suo diritto alla ripetizione delle somme, pari ad € 12.608,65, indebitamente incassate dal convenuto , quale maggior somma azionata con un assegno Parte_1
in suo possesso di € 37.821,51, emesso dal presidente della Cooperativa
(coincidente all'epoca con il sig. e lievitato ad € 38.908,31, oltre tutte le Pt_1
successive con l'atto di precetto notificato il 21/07/2016; somme non dovute, se non per la parte accertata e determinata in data 07/10/2016 dal CdA della in relazione alla effettiva “... situazione contabile di Bilancio al 31 agosto CP_1
2016 ...”, tenuto conto sia dei conferimenti dei soci che delle vendite già
effettuate, del valore delle rimanenze, dei costi sostenuti e a sostenere ed infine delle disponibilità liquidite: in questo modo si sarebbe potuto “determinare in
maniera certa il prezzo, i tempi e i modi di liquidazione del prodotto conferito”. Alla luce di tanto, il CdA della rilevava la mancanza di alcuna giustificazione sia CP_1
tecnica che amministrativa anche per la totale assenza di delibera verificata del prezzo per quintale delle olive conferite dai singoli soci in base al quale, poi,
quantificare il dovuto ai singoli soci proporzionalmente ai loro conferimenti.
Chiedeva, in via subordinata la condanna ex art. 2041 cod. civ. all'indennizzo, in pari misura o in quella risultante di giustizia, per le somme sborsate in favore del
In via ancora subordinata, per il comportamento tenuto dal Pt_1 Pt_1
durante tutto l'iter delle varie procedure esecutive – da ultimo quella
[...]
immobiliare rubricata al n. 409/17 RGE Imm. – condannarlo in via equitativa ex
Proc. n. 287/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. art. 96 co. I cod. proc. civ..
Si costituiva in giudizio contestando la domanda. Parte_1
La causa istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile veniva decisa con sentenza n. 573/2022 pubblicata in data 01/03/2022 con la quale il Tribunale
di Lecce accoglieva la domanda per quanto di ragione con la sola condanna del convenuto al pagamento della somma di €. 12.608,65 oltre spese di lite.
Il Tribunale, sulla base degli esiti peritali, concludeva per la legittima richiesta della CP_1
Riportava: “che il CTU aveva accertato che la cooperativa soleva versare ai soci conferitori
anticipatamente un acconto;
dopo di che il CdA determinava, l'importo da ripartire sulla base
delle risultanze di un conto economico provvisorio che teneva conto dei costi e ricavi presunti fino
alla data di chiusura del bilancio di esercizio, fissata per il 31 agosto di ciascun anno;
successivamente, in sede di chiusura del bilancio di esercizio, con dati certi e definitivi, il CdA
deliberava il bilancio finale di liquidazione da presentare all'assemblea dei soci, che poteva
confermare la liquidazione precedentemente operata o rettificarla in aumento o in diminuzione;
nella stagione 2015/2016 - quando il dottor era ancora presidente - era stato stabilito Pt_1
di addebitare ai soci un importo di € 4,90 per q.le di olive conferite (cd contributo molenda) e,
sulla base di tale criterio, il 20/05/2016 il dottor aveva legittimamente determinato Pt_1
in € 37.821,51 l'importo spettategli;
vi erano poi state le dimissioni del dottor ed il Pt_1
nuovo CdA il 07/10/2016 aveva effettuato i conteggi e sulla base delle risultanze del conto
economico aveva stabilito le somme dovute in restituzione dai soci che avevano ricevuto l'acconto,
fissando in € 12.608,65 l'importo dovuto in restituzione dal convenuto. Alla luce di tali
circostanze di fatto, deve ritenersi che a) correttamente il dottor determinò l'acconto Pt_1
dovutogli dalla cooperativa, applicando - nei suoi confronti - il criterio (di porre a carico dei soci
Proc. n. 287/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. un contributo di molenda di € 4,90 a q.le) fissato all'inizio stagione (della cui correttezza in
questa sede non bisogna occuparsi) ed applicato anche ad altri soci (tant'è che il ctu dà atto che
“ai soci ai quali era stato già consegnato l'assegno fu inviata lettera racc. con invito a restituire la
somma in eccesso”); b) che altrettanto correttamente la cooperativa, una volta effettuati i conteggi
definitivi alla data del 31/08/2016 ed accertato che ai soci conferitori era stato versato un
acconto superiore al dovuto ebbe a richiedere in restituzione la somma versata in eccesso …”.
Ne conseguiva la condanna del alla restituzione della somma domandata. Pt_1
Riteneva non sussistente la responsabilità aggravata del per l'inizio Pt_1
dell'azione esecutiva.
Disponeva per le spese di lite e di CTU in base al principio della soccombenza condannando il convenuto al pagamento delle stesse.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione del 09/03/2022 chiedendone la riforma con tre motivi.
Si è costituita l'appellata resistendo all'appello e chiedendo il rigetto.
All'udienza Collegiale del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “manifesta carenza, infondatezza e contraddittorietà della
motivazione” si duole della sentenza per essersi basata Parte_1
acriticamente sulla consulenza tecnica, senza tenere conto che l'opponente non ha fornito nemmeno su specifica richiesta di CTU, la documentazione idonea da un punto di vista contabile per verificare la legittimità dei conteggi che avevano indotto il CdA a rideterminare la quota dovuta al La CTU sarebbe criti- Pt_1
Proc. n. 287/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. cabile in quanto basata su documentazione insufficiente e la domanda sfornita di prova.
Il motivo è fondato.
La Cooperativa ha reclamato dal la restituzione della somma di € Pt_1
12.608,65, frutto dei conteggi, asseritamente definitivi, al 31/08/2016, come ri-
portati nel verbale di CdA in data 07/10/2016.
Il Tribunale al fine di accertare: a) l'iter di liquidazione delle somme dovute ai so-
ci eseguito nel 2015/2016, b) la legittimità dell'operato del Capone nell'emettere l'assegno di € 37.821,51, c) la legittimità della rideterminazione in peggio effet-
tuata con CdA del 07/10/2016 e d) la conformità di tale delibera con l'iter di li-
quidazione normalmente eseguito, ha ritenuto opportuno disporre CTU contabi-
le con provvedimento del 22/01/2019, consentendo al consulente di acquisire, ai fini dell' indagine, la documentazione che “La squinzanese intenderà mettere a disposi-
zione” (cfr. ordinanza del 22/01/2019).
Così il CTU, al fine di rispondere ai quesiti posti dal Tribunale, ha chiesto alla e per essa al suo legale la seguente documentazione utile per CP_1
l'indagine:
a) i conteggi analitici e prospetti finali eseguiti dalla cooperativa agricola nell'anno 2015/2016, supportati da idonea documentazione nonché quel-
li eseguiti dalla stessa cooperativa per l'annata 2014/2015 e per l'annata
2016/2017 con indicazione del criterio di calcolo;
b) documentazione probatoria inerente l'iter di liquidazione effettivamente seguito, mastrini e documenti fiscali e ammnistrativi-prove di pagamento
(assegni/bonifici/estratti conto) relative alle voci di ricavo e di costo del-
Proc. n. 287/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. la liquidazione del prodotto conferito dai soci per le annate 2014/2015 -
2015/2016 - 2016/2017;
c) documentazione probatoria inerente l'iter di liquidazione mastrini e do-
cumenti fiscali e ammnistrativi-prove di pagamento e di costo della liqui-
dazione del prodotto conferito dai soci (liquidazione relativa alla rideter-
minazione in peius delle somme dovute ai soci conferitori. Ridetermina-
zione effettuata dal CdA con delibera del 07/10/2016 - verbale n. 516.
La Cooperativa ha consegnato solo i seguenti documenti:
elenco clienti, elenco fornitori, estratti conto annate 2014/2015 estratti conto annate 2015/2016, estratti conto annate 2016/2017, estratto conto campagna
2015/2016 del sig. con assegno bancario per € Parte_2
37.821,51; pagina n. 2015/1997 del giornale di contabilità, lettere soci.
Orbene parte opponente, di tutta la gran mole di documentazione contabile ri-
chiesta dal CTU, ne ha fornito una scarna parte, omettendo di fornire proprio quella contabile più pregnante come da elenco di cui ut supra, dalla quale desume-
re pienamente la correttezza della liquidazione della somma dovuta al Pt_1
Il CTU, al quale l'attuale appellante, con le osservazioni di rito, ha chiesto chia-
rimenti, segnalando proprio la deficienza della documentazione prodotta dalla cooperativa, si è limitato a riferire di avere risposto sulla base della documenta-
zione disponibile e per quanto di sua competenza, senza tuttavia spiegare in che termini la “documentazione disponibile” è stata per lui sufficiente per una corret-
ta risposta ai quesiti, alla luce della sua preliminare richiesta di tutta una serie di altra documentazione contabile da egli stesso ritenuta utile.
Si aggiunge che, dalla delibera del CdA del 7 ottobre 2016, posta a base
Proc. n. 287/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dell'azione e in atti, si evince che la decisione di rideterminare le somme dovute ai soci non era stata effettuata in base a dati del bilancio definitivo 2015/2016,
che risultava ancora da approvare (e che non è tra gli atti di causa), ma a dati an-
cora provvisori, sicché anche la stessa delibera, in assenza di dati contabili da ri-
tenersi definitivi, ha scarsa rilevanza ai fini probatori (cfr. verbale “è necessario ride-
terminale la liquidazione apportando le modifiche espresse relativamente all'ammontare delle
spese di molenda da € 4,90 ad € 7,00 per q.le di olive conferite e recuperate sui quantitativi di
olive € 1 al q.le di prodotto conferito. Tanto in quanto la previsione a suo tempo effettuata e re-
sa pubblica anche con manifesto, si è però dimostrata errata alla luce dei risultati di ge-
stione che oggi sono pressoché definitivi, tenendo conto che bisogna soltanto perfe-
zionare le scritture di chiusura che non porteranno comunque alcuni cambiamenti sostanziali
della situazione economico sostanziale della cooperativa…”).
Sarebbe stato poi necessaria la produzione, entro i termini istruttori, ad opera della in osservanza dell'onere probatorio sulla stessa incombente, CP_1
dello statuto sociale e del regolamento onde acquisire elementi in ordine alle re-
gole e ai criteri di liquidazione delle quote ai soci, elementi di prova del tutto mancanti.
Ergo, le conclusioni della CTU, rassegnate nonostante l'assenza di una serie di documenti contabili e non contabili rilevanti, non possono essere considerate ai fini del decidere sicché la domanda risulta sfornita di sufficienti elementi di pro-
va; conclusione corroborata dal comportamento processuale dell'opponente che non ha prodotto, benché espressamente chiesta, tutta la documentazione conta-
bile elencata dal CTU.
Assorbiti gli altri due motivi.
Proc. n. 287/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ne deriva l'accoglimento dell'appello con condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado e la restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto;
rigetta la domanda di restituzione di € 12.608,65;
condanna la alla restituzione delle somme Controparte_1
eventualmente pagate in esecuzione della sentenza impugnata;
condanna la al pagamento in favore Ca- Controparte_1
pone delle spese del doppio grado che liquida quanto al primo Parte_1
in complessivi € 2.800,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo gra-
do in complessivi € 4.200,00 di cui € 382,50 per spese borsuali oltre IVA, CAP e
RF al 15%;
pone le spese di CTU a carico dell'appellata.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 287/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.