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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1000/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. AR HI Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. CA AU Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1000/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Maria Costagliola, elettivamente domiciliato in Bernareggio, via Manzoni, 14/B presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Milena Elena Marelli, elettivamente domiciliato in Milano, via Manara n.5, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
⎯ Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data in data 28 giugno 2014 dai sig.ri e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Bernareggio nell'anno 2014 al n. 9 P. II serie A.
⎯ Confermare l'affidamento del figlio minore, , in via condivisa, a entrambi i Persona_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto della stessa, per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio;
le decisioni di maggiore importanza e interesse per relative alla Per_1 istruzione, all'educazione, alla salute ed alle scelte della residenza abituale del minore, verranno adottate congiuntamente dai genitori nell'interesse esclusivo di tenendo conto delle sue Per_1 capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I genitori si impegnano, altresì, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale e a informarsi reciprocamente sulle questioni di maggiore interesse che riguardano tenendo presente i suoi bisogni emotivi, affettivi e materiali, al fine di Per_1 continuare a favorirne una crescita armoniosa e serena;
impegnandosi, vieppiù, a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito di vita e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
⎯ Confermare che la residenza anagrafica di rimanga fissata presso la madre, in Per_1
Bernareggio alla via Italia n. 18, ove rimarrà prevalentemente collocato;
⎯ Dare atto che la casa familiare, nelle more divenuta interamente di proprietà della SI.ra , Parte_1 rimarrà nella esclusiva disponibilità della medesima con le relative pertinenze e con tutto quanto la arreda e correda.
⎯ Il sig. terrà con sé fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo il CP_1 Per_1 seguente calendario: a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio, con prelievo del minore dalla residenza materna a ore
18.00 alla domenica sera, allorquando il padre lo riaccompagnerà alla residenza materna per le ore
19.00; starà, altresì con il padre un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì, con Per_1 prelievo da parte del SI. , alle 17,45 nel luogo in cui il minore si trova e riaccompagnamento CP_1
a scuola, la mattina successiva. Nelle settimane che terminano con il week end di competenza materna, potrà pernottare dal papà, anche il lunedì, con prelievo da parte del SI. Per_1 CP_1 dalla residenza materna alle ore 18.00 e riaccompagnamento a scuola, la mattina successiva;
una settimana durante le vacanze natalizie e di fine anno (da individuarsi nel periodo dal 23 Dicembre al 6 Gennaio) da concordarsi di anno in anno tra i genitori, con la precisazione che, nel caso in cui tra gli stessi non si dovesse trovare un accordo, negli anni dispari deciderà la madre e in quelli pari il padre;
tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi con la madre entro il 15 Maggio di ogni anno, con la precisazione che almeno due settimane dovranno essere previste nel mese di agosto alternando con la madre di anno in anno il periodo dal 1 agosto al 16 agosto pomeriggio e quello dal 16 agosto pomeriggio al 1 settembre, fermo restando che i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura scelto per le vacanze con Per_1 la metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi di anno in anno tra i genitori, con la precisazione che, nel caso in cui tra gli stessi non si dovesse trovare un accordo, negli anni dispari deciderà la madre e in quelli pari il padre;
⎯ Tutte le ulteriori festività, eventuali ponti e ulteriori periodi di vacanza scolastica saranno trascorse da ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Ciascun genitore comunicherà all'altro il Per_1 luogo dove si recherà in vacanza e si impegnerà a consentire all'altro una telefonata al giorno con preferibilmente in un orario tra le 19 e le 20 o in orario diverso, che i genitori Per_1 concorderanno, in ragione dell'età di Per_1
⎯ Ciascuno dei genitori sarà tenuto a comunicare all'altro i luoghi, diversi da quelli ordinari, in cui trascorrerà con un periodo superiore a tre giorni. Detti tempi e modalità potranno essere Per_1 ampliati o modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze del figlio minore, lo Per_1 consentiranno.
⎯ Il sig. corrisponderà alla SI.ra , tramite bonifico bancario entro il CP_1 Parte_1 giorno 1 di ogni mese e per dodici mesi all'anno sul conto corrente intestato a quest'ultima e avente IBAN [...], a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile complessiva anticipata di Euro 500,00 (diconsi Per_1 cinquecento/00), detto importo verrà annualmente rivalutato (base della prima rivalutazione, Marzo 2026), secondo gli indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati e con riferimento alle rilevazioni del bimestre precedente.
⎯ I genitori sosterranno in parti uguali le spese straordinarie per il figlio secondo le modalità, i criteri e le previsioni di cui al Protocollo 1377/18 siglato fra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07/05/2018 da intendersi qui integralmente richiamato. A modifica del protocollo, i genitori concordano che le spese mensili (pari ad € 20,00 a lezione) per il corso di inglese che sta frequentando con la prof.ssa verranno pagate dagli stessi a mesi Per_1 Persona_2 alterni direttamente all'insegnante, con la precisazione che l'accordo tra le parti in relazione alle lezioni di inglese dovrà intendersi valido sino al termine del ciclo delle scuole elementari e che, a far tempo dall'inizio delle scuole medie, i genitori dovranno nuovamente confrontarsi e prendere precisi accordi per l'eventuale prosieguo delle lezioni di lingua straniera.
⎯ La sig.ra percepirà, nella misura del 100%, l'intero importo dell' assegno Unico Parte_1 quale genitore collocatario del figlio minore Per_1
⎯ Dare atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”; che dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti, di non pretendere reciprocamente nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti e di aver già definito ogni e qualsiasi pendenza economica patrimoniale derivante dal loro matrimonio.
⎯ Dare atto che i genitori si esprimono, sin d'ora, assenso reciproco al rilascio o al rinnovo da parte delle competenti autorità di carta di identità, del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio afferenti al figlio minore Per_1
Spese di lite e compensi professionali integralmente compensati tra le Parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale per effetto di sentenza del Tribunale di Monza n.666/2025 pubblicata in data 16.5.2025 e passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore 15.5.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 13.2.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 28.6.2014 (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Bernareggio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bernareggio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice est.
CA AU
Il Presidente
AR HI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. AR HI Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. CA AU Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1000/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Maria Costagliola, elettivamente domiciliato in Bernareggio, via Manzoni, 14/B presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Milena Elena Marelli, elettivamente domiciliato in Milano, via Manara n.5, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
⎯ Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data in data 28 giugno 2014 dai sig.ri e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Bernareggio nell'anno 2014 al n. 9 P. II serie A.
⎯ Confermare l'affidamento del figlio minore, , in via condivisa, a entrambi i Persona_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto della stessa, per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio;
le decisioni di maggiore importanza e interesse per relative alla Per_1 istruzione, all'educazione, alla salute ed alle scelte della residenza abituale del minore, verranno adottate congiuntamente dai genitori nell'interesse esclusivo di tenendo conto delle sue Per_1 capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I genitori si impegnano, altresì, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale e a informarsi reciprocamente sulle questioni di maggiore interesse che riguardano tenendo presente i suoi bisogni emotivi, affettivi e materiali, al fine di Per_1 continuare a favorirne una crescita armoniosa e serena;
impegnandosi, vieppiù, a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito di vita e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
⎯ Confermare che la residenza anagrafica di rimanga fissata presso la madre, in Per_1
Bernareggio alla via Italia n. 18, ove rimarrà prevalentemente collocato;
⎯ Dare atto che la casa familiare, nelle more divenuta interamente di proprietà della SI.ra , Parte_1 rimarrà nella esclusiva disponibilità della medesima con le relative pertinenze e con tutto quanto la arreda e correda.
⎯ Il sig. terrà con sé fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo il CP_1 Per_1 seguente calendario: a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio, con prelievo del minore dalla residenza materna a ore
18.00 alla domenica sera, allorquando il padre lo riaccompagnerà alla residenza materna per le ore
19.00; starà, altresì con il padre un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì, con Per_1 prelievo da parte del SI. , alle 17,45 nel luogo in cui il minore si trova e riaccompagnamento CP_1
a scuola, la mattina successiva. Nelle settimane che terminano con il week end di competenza materna, potrà pernottare dal papà, anche il lunedì, con prelievo da parte del SI. Per_1 CP_1 dalla residenza materna alle ore 18.00 e riaccompagnamento a scuola, la mattina successiva;
una settimana durante le vacanze natalizie e di fine anno (da individuarsi nel periodo dal 23 Dicembre al 6 Gennaio) da concordarsi di anno in anno tra i genitori, con la precisazione che, nel caso in cui tra gli stessi non si dovesse trovare un accordo, negli anni dispari deciderà la madre e in quelli pari il padre;
tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi con la madre entro il 15 Maggio di ogni anno, con la precisazione che almeno due settimane dovranno essere previste nel mese di agosto alternando con la madre di anno in anno il periodo dal 1 agosto al 16 agosto pomeriggio e quello dal 16 agosto pomeriggio al 1 settembre, fermo restando che i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura scelto per le vacanze con Per_1 la metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi di anno in anno tra i genitori, con la precisazione che, nel caso in cui tra gli stessi non si dovesse trovare un accordo, negli anni dispari deciderà la madre e in quelli pari il padre;
⎯ Tutte le ulteriori festività, eventuali ponti e ulteriori periodi di vacanza scolastica saranno trascorse da ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Ciascun genitore comunicherà all'altro il Per_1 luogo dove si recherà in vacanza e si impegnerà a consentire all'altro una telefonata al giorno con preferibilmente in un orario tra le 19 e le 20 o in orario diverso, che i genitori Per_1 concorderanno, in ragione dell'età di Per_1
⎯ Ciascuno dei genitori sarà tenuto a comunicare all'altro i luoghi, diversi da quelli ordinari, in cui trascorrerà con un periodo superiore a tre giorni. Detti tempi e modalità potranno essere Per_1 ampliati o modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze del figlio minore, lo Per_1 consentiranno.
⎯ Il sig. corrisponderà alla SI.ra , tramite bonifico bancario entro il CP_1 Parte_1 giorno 1 di ogni mese e per dodici mesi all'anno sul conto corrente intestato a quest'ultima e avente IBAN [...], a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile complessiva anticipata di Euro 500,00 (diconsi Per_1 cinquecento/00), detto importo verrà annualmente rivalutato (base della prima rivalutazione, Marzo 2026), secondo gli indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati e con riferimento alle rilevazioni del bimestre precedente.
⎯ I genitori sosterranno in parti uguali le spese straordinarie per il figlio secondo le modalità, i criteri e le previsioni di cui al Protocollo 1377/18 siglato fra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07/05/2018 da intendersi qui integralmente richiamato. A modifica del protocollo, i genitori concordano che le spese mensili (pari ad € 20,00 a lezione) per il corso di inglese che sta frequentando con la prof.ssa verranno pagate dagli stessi a mesi Per_1 Persona_2 alterni direttamente all'insegnante, con la precisazione che l'accordo tra le parti in relazione alle lezioni di inglese dovrà intendersi valido sino al termine del ciclo delle scuole elementari e che, a far tempo dall'inizio delle scuole medie, i genitori dovranno nuovamente confrontarsi e prendere precisi accordi per l'eventuale prosieguo delle lezioni di lingua straniera.
⎯ La sig.ra percepirà, nella misura del 100%, l'intero importo dell' assegno Unico Parte_1 quale genitore collocatario del figlio minore Per_1
⎯ Dare atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”; che dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti, di non pretendere reciprocamente nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti e di aver già definito ogni e qualsiasi pendenza economica patrimoniale derivante dal loro matrimonio.
⎯ Dare atto che i genitori si esprimono, sin d'ora, assenso reciproco al rilascio o al rinnovo da parte delle competenti autorità di carta di identità, del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio afferenti al figlio minore Per_1
Spese di lite e compensi professionali integralmente compensati tra le Parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale per effetto di sentenza del Tribunale di Monza n.666/2025 pubblicata in data 16.5.2025 e passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore 15.5.2016) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 13.2.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 28.6.2014 (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Bernareggio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bernareggio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice est.
CA AU
Il Presidente
AR HI