TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3508/2020 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 12 febbraio 2025 Sono presenti gli avv.ti Giuseppe Bonito e Gabriele Iannarone, i quali nell'interesse della si riportano integralmente alle difese, Parte_1 eccezioni e deduzioni tutte in atti nonché alle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, di cui chiedono il gradato accoglimento, con vittoria di spese e competenze di lite. Reiterano altresì ogni contestazione formulata circa il nesso causale tra la condotta ascritta al convenuto e la caduta dell'attore. Dalla denuncia cautelativa dell'assicurato e dal Rapporto della Polizia Stradale di Avellino in atti emerge tanto la contestazione della responsabilità da parte del convenuto, quanto l'incompatibilità della posizione assunta al suolo dal pedone rispetto a quella del veicolo presunto investitore, come rilevate dagli agenti accertatori nella fase statica del sinistro. Sul luogo del sinistro non risultano inoltre rilevate tracce di frenata, mentre risultano ben visibili, dai rilievi fotografici acclusi al Rapporto delle Autorità, buche e dislivelli o comunque irregolarità del manto stradale, che possono aver favorito la caduta autonoma del pedone, dal cui esame clinico-obiettivo in sede di CTU medico legale è poi emersa una verosimile instabilità posturale determinata da un processo di demineralizzazione senile già presente al momento del sinistro. A ciò si aggiunga la mancata rilevazione sulla persona dell'attore di lesioni tegumentarie, normalmente associate al punto d'urto con il veicolo, e la innaturale torsione del pedone durante la caduta per giustificarne la posizione assunta al suolo, che resta palesemente incompatibile con l'ipotesi dell'urto ricevuto dal veicolo, così come peraltro immediatamente evidenziato dagli agenti intervenuti. Quanto agli esiti della prova testimoniale, giova evidenziare l'irrilevanza e l'inattendibilità della deposizione del primo teste, sig. , dichiaratosi figlio dell'attore, che appare generica, Testimone_1 contraddittoria e di favore. Il teste ha dichiarato di camminare più avanti rispetto all'attore di circa un metro e pertanto non si comprende come possa aver veduto, peraltro nei dettagli, l'evoluzione della caduta del genitore. Il teste, inoltre, pur essendo stato molto preciso nel descrivere la caduta, ha riferito di non ricordare la presenza di avvallamenti o di buche sul manto stradale, nonostante che gli stessi risultino evidenti dalle foto dei luoghi e che tali luoghi siano collocato nelle vicinanze della propria abitazione e dunque presumibilmente ben noti al dichiarante, così come allo stesso attore. Generica ed inattendibile appare altresì la deposizione del secondo teste, sig. il quale si è limitato ad Testimone_2 una frettolosa conferma della dinamica come narrata nel libello introduttivo, ma senza specificare il motivo della sua presenza sui luoghi, il proprio punto di osservazione e la propria distanza dal punto di accadimento del fatto. Anche il secondo teste, pur nel descrivere con dovizia di particolari la caduta, ha riferito di
1 non ricordare la presenza sul posto di buche o avvallamenti, nonostante gli stessi risultino ben visibili nei rilievi fotografici acclusi al Rapporto delle Autorità, dalle quali peraltro il teste non risulta essere stato mai identificato. Alla luce di una complessiva valutazione del materiale probatorio e delle non chiare e convincenti risultanze dell'istruttoria orale, si ritiene che l'istante non abbia offerto sufficiente ed attendibile prova dei suoi assunti, sicché la domanda dovrà essere rigettata per la mancata prova certa del fatto e delle sue modalità. Giova ancora rimarcare che lo stesso CTU medico, a seguito delle osservazioni del consulente della deducente dott. , cui in questa sede integralmente ci si riporta, non esclude, ma Per_1 ritiene possibile, la dinamica di produzione lesiva così come sostenuta da parte convenuta, ovvero in seguito a spontanea caduta al suolo dell'attore, in soggetto con demineralizzazione ossea senile in atto e con conseguente verosimile instabilità posturale. Nel reiterare in via subordinata la più ampia impugnativa formulata con riferimento ai danni lamentati e a tutte le singole voci richieste, per danno biologico permanente ed invalidità temporanea, nonché per danno morale e danno dinamico-relazionale, evidenziando in ogni caso la mancata prova di ogni presupposto per l'applicazione della richiesta personalizzazione, e contestando altresì la richiesta di danno emergente e lucro cessante, si conclude nell'interesse della deducente affinché l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra indicati Voglia così provvedere: In via preliminare, dichiarare nulla la domanda per i motivi di cui al capo I del presente atto;
Ancora in via preliminare, dichiarare la domanda improponibile e/o improcedibile perché proposta in violazione degli artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005, per tutti i motivi dedotti al capo II della presente comparsa;
In via subordinata, nel merito, rigettare la domanda perché infondata sia in fatto che diritto, oltre che non minimamente provata in ordine al nesso causale tra sinistro e lesioni nonché con riguardo alla entità delle stesse;
in via di ulteriore subordine, senza acquiescenza alcuna e salvo gravame, dichiarare il concorso di colpa del danneggiato, con conseguente riduzione percentuale del risarcimento richiesto in ragione del grado di concorrente responsabilità di parte attrice;
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, contenere il risarcimento richiesto nei limiti dei danni effettivamente e concretamente dimostrati, nonché nei limiti di legge, escludendo, per le ragioni menzionate, il riconoscimento del danno morale e/o esistenziale e di ogni ulteriore voce e tipologia di danno priva di compiuta allegazione e prova da parte di esso istante;
Attenersi in ogni caso nella liquidazione degli onorari professionali alle tariffe e parametri forensi vigenti;
Rigettare in tutti i casi la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA e accessori come per Legge in favore della concludente. E' altresì presente l' avv Tranquillino Sarno nell'interesse dell' attore il quale impugna parola per parola ogni avverso assunto ed eccezione. Si riporta agli scritti difensivi, alle.domande e conclusioni da aversi qui per ripetuti e trascritti. In proposito si ribadisce che le risultanze istruttorie hanno confermato l'impatto tra il pedone e l'auto ( cfr deposizioni teste e Testimone_1 Tes_2 nonché interrogatorio formale attore tutri all'udienza del 16.05.2022).
[...]
Pertanto anche sulla scorta della documentazione tecnica (cdr. perizia tecnica di parte mai smentita) e della documentazione medica in atri che hanno evidenziato ben tre fratture dorsali multiple si evidenzia la fondatezza della.domanda. Peraltro
2 anche la ctu medico legale ha confermato la compatibilità tra le lesioni e il trauma (nesso eziologico esistente). In questa prospettiva si contesta anche in questa sede la quantificazione del danno biologico riconosciuto pari all 11% eccessivamente esigua la gravità delle lesioni subite e il protrarsi delle conseguenze. Quanto infine alla valenza del rapporto della polizia stradale intervenuta solo successivamente al verificarsi del sinistro, si ribadisce il principio secondo cui il valore probatorio privilegiato è limitato solo ai fatti avvenuti in presenza dei pubblici ufficiali.( caas 2019/9037: cass 2017/13107; cass 2014/38 etc). Si insiste in conclusione per la accoglimento della domanda e delle varie voci di risarcimento danno il tutto con vittoria di spese con attribuzione al sottoscritto avvocato ex art 93 cpc. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha concluso, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 12 febbraio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3508/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “lesione personale “e vertente TRA
(Cod. Fisc. , nato ad [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._1 residente a[...], e domiciliato in Avellino alla via Terminio n. 10 presso lo studio dell'Avv. Tranquillino Sarno (Cod. Fisc. ), che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in calce all'Atto di citazione;
-
ATTORE – E
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p..t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bonito (c.f. ), giusta C.F._3 procura in calce all'Atto di citazione notificato, elett.te domiciliati in atti;
- CONVENUTO -
e
; CP_2
- convenuto contumace
3
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_2 [...]
e , esponendo, in sintesi, in fatto: che, in data 27.05.2017, alle ore 8,00 Pt_1 CP_2 circa in Avellino, lungo Viale Italia all'altezza dell'intersezione con via Tripoli, veniva coinvolto in un sinistro causato dall'autovettura AN MU targata DA989DR, di proprietà di CP_2
, assicurata con la con polizza n. 01-17434IP, condotta
[...] Controparte_1 nell'occasione da , mentre camminava sul marciapiedi, all'intersezione con Persona_2 via Tripoli, si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, all'improvviso, dal lato sinistro, sopraggiungeva l'autovettura AN MU che proveniva da Torrette e svoltava ad alta velocità sulla via Tripoli, l'autovettura lo investiva con la parte anteriore sulle strisce pedonali, egli, a seguito dell'impatto violento rovinava al suolo, per poi essere ricoverato presso l'Ospedale
Moscati di Avellino, dove gli veniva riscontrata la seguente diagnosi: “politrauma da investimento stradale con fratture dorsali multiple (D5 – D11 – D12)”; che sul posto giungevano gli Agenti della Polizia Stradale di Avellino, che identificavano le parti coinvolte, effettuando rilievi e redigendo apposito verbale, che la descrizione della dinamica effettuata dalla Polizia Stradale era palesemente erronea in quanto escludeva l'urto tra l'autovettura e il soggetto investito sulla base di un sommario e sbrigativo rilievo della posizione del corpo a seguito del sinistro;
che, a seguito del sinistro, egli veniva ricoverato in Ospedale fino alle dimissioni del
30.05.2017, dove gli veniva prescritto di portare il busto per 30 giorni e poi, a seguito di visita di controllo del 30.06.2017 per ulteriori venticinque giorni, sottoponendosi poi ad ulteriori visite fino alla completa guarigione del 26.05.2020 con postumi invalidanti;
che egli, con lettera raccomandata A/R del 18.07.2017 ed ulteriori note del 04.09.2017 e del 07.09.2017, formalmente metteva in mora la per il risarcimento di tutti i danni subiti. Controparte_1 In diritto, l'attore esponeva di aver maturato diritto ad essere risarcito ai sensi dell'art. 144 e ss. Cod. Ass. dalla , quale compagnia dell'autovettura che aveva provocato Controparte_1 il sinistro. L'attore concludeva chiedendo “1) dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del sig.
, proprietario dell' autovettura AN MU targata DA989DR, assicurata con la CP_2
con polizza n. 01-17434IP, condotta nell'occasione dalla sig.ra Controparte_1 [...]
, nella causazione del sinistro del 27.05.2017; 2) condannare la Per_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. in solido con il sig. , al risarcimento
[...] CP_2 dei danni in favore del dott. per le lesioni subite e segnatamente: i) il danno da Parte_2
Invalidità Temporanea Totale;
ii) il danno da Invalidità Temporanea Parziale;
iii) il danno biologico valutabile nella percentuale non inferiore al 25%, ovvero nella percentuale che risulterà in corso di causa anche a mezzo CTU medico legale che fin da ora si richiede, ovvero nella somma ritenuta di Giustizia;
iv) il danno morale a mente dell'art. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., in relazione alle sofferenze patite, alla durata dei trattamenti medici e delle terapie effettuate, nella somma ritenuta di Giustizia;
v) il danno da incidenza d'una menomazione permanente sulle
4 quotidiane attività "dinamico-relazionali (personalizzazione del danno)"; vi) il danno patrimoniale consistente nel danno emergente (spese sanitarie sostenute) e nel lucro cessante
(diminuzione capacità lavorativa e di produrre reddito), il tutto sulla scorta della documentazione medica in atti ovvero attraverso CTU medico legale che fin da ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
vii) il danno da mala gestio e/o responsabilità aggravata nella misura ritenuta di Giustizia;
3) condannare la . in persona del legale rappresentante p.t. in solido con il Controparte_1 sig. , al pagamento delle spese di giudizio e di mediazione con attribuzione CP_2 all'avvocato antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”. La parte convenuta si costituiva in giudizio a mezzo di apposita Comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, contestando la domanda attorea, eccependo l'infondatezza della domanda, sulla scorta del Verbale redatto dalla Polizia stradale intervenuta sul luogo del sinistro, altresì contestando l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'artt. 145 e 148 D.lgs. 209/2005; il difetto di legittimazione ad litem, in mancanza di idonea certificazione in atti;
nel merito, l'inesistenza del nesso causale, il concorso di colpa, l'arbitraria determinazione dei danni, l'irrisarcibilità del danno biologico, l'irrisarcibilità del danno morale/esistenziale. La parte convenuta concludeva chiedendo “1. In via preliminare, dichiarare nulla la domanda per i motivi di cui al capo II del presente atto;
2. Ancora in via preliminare, dichiarare la domanda improponibile e/o improcedibile perché proposta in violazione degli artt. 145 e 148
D.Lgs.. 209/2005, per tutti i motivi dedotti al capo IIII della presente comparsa;
3. In via subordinata, nel merito, rigettare la domanda perché infondata sia in fatto che diritto, oltre che non minimamente provata in ordine al nesso causale tra sinistro e lesioni nonché con riguardo alla entità delle stesse;
in via di ulteriore subordine, senza acquiescenza alcuna e salvo gravame, dichiarare il concorso di colpa del danneggiato, con conseguente riduzione percentuale del risarcimento richiesto in ragione del grado di concorrente responsabilità di parte attrice;
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, contenere il risarcimento richiesto nei limiti dei danni effettivamente e concretamente dimostrati, nonché nei limiti di legge, escludendo per le ragioni menzionate, il riconoscimento del danno morale e/o esistenziale e di ogni ulteriore voce e tipologia di danno priva di compiuta allegazione e prova da parte di esso istante;
5. Attenersi in ogni caso nella liquidazione degli onorari professionali alle tariffe e parametri forensi vigenti;
6.. Rigettare in tutti i casi la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA e accessori come per Legge in favore della comparente.”.
Il convenuto non si costituiva in giudizio. La causa veniva istruita a CP_2 mezzo di prove orali e C.t.u. All'esito della odierna discussione, essa viene decisa. Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, va dichiarata la contumacia del convenuto , parte che, CP_2 nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in data 17/09/2020 (v. copia notificata atto di citazione, prod. cartacea parte attrice), non si costituiva in giudizio.
Vanno poi esaminate le questioni ed eccezioni preliminari. L'eccezione di parte convenuta di improcedibilità della domanda è infondata. Risulta dalla documentazione allegata che il prima della introduzione del Parte_2 presente giudizio, avesse provveduto a richiedere alla compagnia assicurativa il risarcimento per le lesioni subite, segnatamente a mezzo lettera raccomandata A/R del 18.07.2017 e successive note del 04.09.2017 e del 07.09.2017. Dalla disamina delle stesse emerge la indicazione di tutte le informazioni richieste, nonché la trasmissione dei certificati necessari (v. prod. parte attrice). Inoltre, considerato che il giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato in data
11.9.2020, è stato certamente rispettato il termine dell'art. 145 cod.ass. ed è stato assicurato l'opportuno spatium deliberandi. Del resto, tanto è comprovato dalla corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti, che dimostra come l'assicurazione abbia provveduto a
5 vagliare, sia pure negativamente, le richieste del Caramelli, ritenendo infine di non formulare alcuna proposta di risarcimento (v. doc. 6 prod. parte attrice). Può, dunque, passarsi all'esame del merito. Stima il Tribunale che gli esiti dell'istruttoria svolta abbiano permesso di confermare le circostanze di fatto relative alla dinamica del sinistro, così come narrate dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio. In particolare, occorre fare richiamo alle risultanze delle espletate prove testimoniali.
Dalla lettura dei verbali di causa risulta che sia il teste che il teste Testimone_1 abbiano confermato di avere visto, in data 27.05.2017, alle ore 8,00 circa in Testimone_2
Avellino, una autovettura di colore grigia, condotta da una donna, che, provenendo da Torrette di Mercogliano con direzione Corso Vittorio Emanuele, svoltava sulla sinistra su via Tripoli e investiva con la parte anteriore un uomo anziano, che attraversava le strisce pedonali ed entrambi riferivano che l'impatto era avvenuto tra la parte anteriore destra dell'autovettura e le gambe del pedone e che dopo l'urto questi, dopo una rotazione, cadeva a terra con la schiena. Inoltre, il teste ha precisato che la persona investita cadeva, dopo l'impatto, più verso la parte Tes_2 sinistra dell'auto (v. Verbale di udienza del 16/5/2022). Stima il Tribunale che non siano emersi ragionevoli e validi motivi per dubitare dell'attendibilità dei menzionati testi, dovendosi tener conto della diretta conoscenza dei fatti di causa, per avere riferito questi di avere de visu assistito allo svolgersi degli stessi, nonché della coerenza, della logicità e della chiarezza delle dichiarazioni rese. Entrambi, inoltre, riconoscevano dalla documentazione fotografica mostrata il luogo del sinistro.
Contrariamente rispetto a quanto sostenuto dalla difesa convenuta, non può, invece, attribuirsi efficacia probatoria decisiva alla diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, effettuata dagli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto, i quali dalla posizione assunta a terra dal corpo del pedone dopo il sinistro ritenevano di desumere che questi, mentre attraversava, dopo avere superato l'auto che si era fermata a dargli precedenza, perdendo l'equilibrio, fosse caduto al suolo (v. Prontuario Polizia stradale, prod. parti). Per mettere a fuoco la questione essenziale, a prescindere da ogni altra considerazione, deve, in modo assorbente, rilevarsi che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre le restanti parti dei verbali non sono pacificamente assistiti da pubblica fede. Proprio in fattispecie analoghe alla presente, la giurisprudenza ha chiarito che “E' erronea la premessa da cui muove la ricorrente con il primo mezzo - e dalla quale fa poi discendere, in stretta consequenzialità, anche i restanti profili di censura - e cioè che la Corte territoriale abbia malamente applicato l'art. 2700 cod. civ., illegittimamente disconoscendo la forza probatoria del verbale redatto dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro, dal quale emergerebbe che la dinamica del sinistro è quella del tamponamento della G. in danno del C.. E', difatti, principio consolidato (tra le tante, Cass., 9 settembre 2008, n. 22662; Cass., 19 aprile 2010, n.
9251; Cass., 9 marzo 2012, n. 3787) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Dunque, il giudice di appello non ha fatto mal governo della norma dettata dall'art. 2700 cod. civ., giacchè, per ricostruire la dinamica del sinistro (nei termini di cui si è dato conto al punto 2.1. del "Ritenuto in fatto"), ha delibato, secondo il suo prudente apprezzamento, le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, l'interrogatorio formale del convenuto, le dichiarazioni rese dalle persone coinvolte nel sinistro - siccome acquisite dai pubblici ufficiali successivamente intervenuti In loco oltre che gli ulteriori dati
"tecnici" riportati nel verbale, correttamente assumendoli nella loro oggettività come fatti
6 suscettibili di valutazione, non essendo quindi tenuto alla ricostruzione della dinamica del sinistro operata dai verbalizzanti, frutto di una valutazione discrezionale propria di quest'ultimi
e certamente non assistita da alcuna fede privilegiata.” (cfr. Cass. civile sez. III, 03/01/2014, (ud. 15/11/2013, dep. 03/01/2014), n.38) e che “Nella specie, pertanto, il verbale di accertamento della violazione non era assistito da fede privilegiata quanto alla dinamica dell'incidente non essendo fondata su circostanze di fatto attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. In tal caso, infatti, è ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.” (cfr. Cass. civile sez. II,
27/09/2022, (ud. 22/06/2022, dep. 27/09/2022), n.28149).
Pertanto, stima il Tribunale di dover riconoscere efficacia probatoria prevalente alle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, in quanto provenienti, come sopra detto, da soggetti presenti di persona al momento del fatto e che, pertanto, avevano diretta ed immediata percezione dello stesso, della dinamica e delle modalità del suo svolgersi e quindi anche del punto essenziale relativo all'impatto avvenuto tra l'auto ed il pedone ed alla caduta di questi successiva e non antecedente all'urto. D'altro canto, vi è pure da tenere conto del fatto che le deposizioni menzionate non siano state smentite, né contrastate da racconti di segno diverso resi da altri che potessero aver assistito all'evento e che siano stati escussi in questo giudizio come testimoni. Per di più, la ricostruzione alternativa fornita dalla parte convenuta non appare suffragata da specifici elementi, dovendosi anzi notare come il teste abbia Testimone_1 riferito che non ci fossero buche o avvallamenti sulla sede stradale e che dalla documentazione medica allegata nemmeno risulta che l'attore avesse avuto un malore precedente alla caduta, sicché questa non può che spiegarsi come conseguenza dell'urto della autovettura. Per completezza vi è, inoltre, da rilevare che la ricostruzione della dinamica dei fatti, come descritta dall'attore e come narrata dai testi presenti, trovi riscontro anche nella consulenza dinamico-ricostruttiva, depositata da parte attrice (v. alleg. prod. Atto di citazione), la quale ha offerto una plausibile spiegazione tecnica delle modalità dell'urto e della posizione assunta dal corpo del pedone dopo l'investimento, nonché che il nesso causale sia stato giudicato come verosimile anche dal C.t.u. medico-legale, incaricato nel presente giudizio, che concludeva nel senso che “Dallo studio degli elementi in mio possesso, posso concludere che le lesioni patite dal sig. sono verosimilmente diretta conseguenza del trauma della strada Parte_2 in cui egli rimase coinvolto in data 27/05/2017 alle ore 8,00 circa (NESSO DI CAUSALITA' ESISTENTE).” (v. Relazione di C.t.u., in atti). Sulla scorta delle risultanze istruttorie, può allora affermarsi che sia stato provato che il stesse diligentemente attraversando la strada servendosi delle strisce pedonali e Parte_2 parimenti può dirsi dimostrato che il conducente del veicolo investitore tenne, di contro, una condotta di guida del tutto imprudente ed in violazione dell'articolo 191 C.d.s.. il quale dispone che i conducenti debbano dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità e che i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale debbano dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità. Inoltre, per quel che pure qui specificamente interessa, la norma si preoccupa di fissare in capo ai conducenti un preciso obbligo di prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. Tale comma pure può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame poiché il aveva all'epoca dei fatti 72 anni. D'altro canto, nessun Parte_2 addebito, nemmeno in via concorrente, può essere mosso alla condotta tenuta dall'attore, atteso, peraltro, che, secondo la giurisprudenza consolidata, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, opera, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo
7 investitore, per la quale lo stesso si presume responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, ovvero dimostri di aver tentato in ogni modo di evitare il danno, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento (v. Cass. 28.3.2022, n. 9856), ai fini dell'applicazione della norma in materia di concorso di responsabilità di cui all'art. 1227 c.c., occorrendo che la condotta tenuta dal pedone si configuri come del tutto straordinaria ed imprevedibile (v. ex multis Cass. n.
20949/2009). Nell'ipotesi che ci occupa, alcuna evidenza di condotte imprevedibili, straordinarie ed anormali da parte del pedone è emersa, essendosi, di contro, appurato, come detto, che questi si trovasse sulle strisce pedonali nel momento in cui veniva colpito dalla autovettura. Pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta e delle considerazioni esposte, deve affermarsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo AN MU nel prodursi del sinistro in danno dell'attore Parte_2 Occorre ora procedere alla liquidazione dei danni subiti dall'attore.
Quanto al danno non patrimoniale, deve aderirsi al tradizionale insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze n. 26972 ss. del 2008), le quali hanno definitivamente superato gli orientamenti tesi a riconoscere autonoma liquidazione alle singole voci del danno non patrimoniale - biologico, morale ed esistenziale - sancendone invece l'unitarietà. Alla stregua di ciò, il risarcimento del danno biologico va liquidato in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale, elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.), non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent. n. 24864 del 9 dicembre 2010; v. anche Cass. civile sez. III, 13/04/2018, n.9196 per cui “La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito. E per stabilire se vi siano state duplicazioni nel risarcimento o se, viceversa, questo sia stato erroneamente sottostimato, non si deve fare riferimento ai nomi attribuiti dal giudice al pregiudizio lamentato (biologico, morale, esistenziale), ma esclusivamente al concreto pregiudizio preso in esame. Pertanto, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno biologico, in quanto non conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l'aspetto interiore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad incidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto.”), a tanto va aggiunto che “Per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Il danno biologico misurato percentualmente è, pertanto, la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti. Il danno da lesione della salute, in particolare, per essere risarcibile, deve avere per effetto compromissione
d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.” (v. di recente Cass. civile sez. III, 02/09/2022, n.25887).
Può farsi, dunque, richiamo agli esiti della Consulenza tecnica d'ufficio di natura medico- legale, espletata in corso di causa, da cui è risultato, in danno dell'istante, la seguente diagnosi
“Il periziato, in seguito al trauma contusivo con frattura del margine superiore del soma di D5, D11 e D12 con residua ipercifosi dorsale (in parte post-traumatica, in parte posturale e senile) riportò un danno invalidante biologico permanente.”. Quindi il perito ha indicato “Le lesioni determinarono un'I.T.T. di giorni 35 (periodo di riposo a letto in posizione supina), cui fece seguito un'I.T.P. (al 50%) di giorni 30 ed un ulteriore periodo di I.T.P. (al 25%) di altri giorni
8 30 (per sottoporsi a cicli di F. K. T.). Al tipo di trauma sono esitati dei postumi, che, visto il periodo trascorso, possono considerarsi stabilizzati e valutabili in un danno biologico dell'
UNDICI PER CENTO (11,0 %) del totale. I postumi non incidono in nessun modo sull'attività lavorativa propria del periziato (che risulta essere pensionato e che, comunque, svolge un'attività lavorativa specifica intellettuale come microbiologo). La valutazione del danno biologico è stata quantificata prendendo a modello le Tabelle del Ministero della Salute pubblicate su G.U. della
Repubblica Italiana in data 11/09/2003 che, alla voce specifica RACHIDE DORSALE, quantifica gli esiti anatomici di frattura dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra dorsale senza schiacciamento del corpo;
a seconda della sede e della alterazione anatomica fino al 4%. Prendendo, pertanto, un valore intermedio (3%) e moltiplicandolo per le 2 vertebre (D5 E D12) in causa non ridotte d'altezza, arriviamo alla valutazione equitativa del 6%. A questo si deve aggiungere la riduzione d'altezza con cuneizzazione anteriore del soma di D11 il cui range va da 4 a 6% e di cui si applica una percentuale intermedia del 5%. Sommando pertanto le lesioni alle 3 vertebre si ottiene un danno biologico dell'11% (UNDICI PER CENTO) COMPLESSIVO.” (v. per tutto Relazione di C.t.u. depositata nel fascicolo telematico in data
21/07/2024).
Il Tribunale ritiene di poter condividere tali conclusioni, in quanto congrue e logicamente argomentate e della cui attendibilità tecnico-scientifica non vi è motivo di dubitare, avendo anche il C.t.u. fornito risposta alle osservazioni critiche delle parti.
Ai fini della liquidazione del danno, vanno applicati i parametri delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, vertendosi in ipotesi di lesioni macropermanenti e considerato che la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica è, oggi, legalmente prevista solo per le cd. micropermanenti (1-9%), mentre l'art. 138 del medesimo Codice, per la liquidazione delle lesioni di non lieve entità, ovvero le lesioni cd. macropermanenti 10-100%, rinvia ad una tabella unica nazionale, la quale, tuttavia, non è stata ancora emanata. Di conseguenza, allo stato, in mancanza della tabella di riferimento, in ordine alla quantificazione di tale danno biologico e per la liquidazione del danno per lesioni di non lieve entità, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento che indica come parametro per tutto il territorio nazionale quello delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (v. Cass., sez. III, n. 12408 del 7.6.2011; Cass. civile sez. VI,
23/06/2022, n.20292). Può, quindi, essere riconosciuto all'attore che al momento del sinistro aveva Parte_2 72 anni, l'importo complessivo di €31.234,50, così suddiviso: danno biologico risarcibile
€19.388,00, danno non patrimoniale risarcibile €24.622,00, invalidità temporanea totale
€4.025,00, invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00, invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50, totale danno biologico temporaneo €6.612,50. Di contro, non può essere riconosciuto alcun aumento per ulteriore personalizzazione, in assenza di prove specifiche ed analitiche, allegate e dimostrate dal danneggiato, che lo giustifichino (v. in tema, in ultimo, Cass. civile sez. III, 30/07/2024, n.21409; v. anche Cass. civile sez. III, 23/08/2023, n.25138 “I pregiudizi comportanti la modifica della c.d. personalizzazione tabellare costituiscono un qualcosa di diverso rispetto a quanto già allegato e provato in termini di condizioni psicofisiche successive al sinistro.”). Va poi riconosciuto limitatamente il danno patrimoniale, avendo l'attore fornito prova di spese sostenute pari ad €300,00 per l'acquisto di un tutore (v. prod. alleg. Citazione), ritenute congrue dal C.t.u. Non è stata, invece, dimostrata la dedotta diminuzione di capacità lavorativa e di produrre reddito. Anzitutto, sul punto il C.t.u. ha escluso ogni incidenza, rappresentando che
“I postumi non incidono in nessun modo sull'attività lavorativa propria del periziato (che risulta essere pensionato e che, comunque, svolge un'attività lavorativa specifica intellettuale come microbiologo)”. Giova poi debitamente evidenziare che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, consistente nella temporanea o definitiva perdita (o riduzione) del reddito oppure nella perdita di una favorevole possibilità di incremento patrimoniale, è danno patrimoniale futuro, sotto forma di lucro
9 cessante, che necessita di puntuale prova da parte del danneggiato, nel caso di specie niente affatto fornita, non essendo stata allegata alcuna documentazione economico-reddituale.
In merito alla rivalutazione delle somme riconosciute, si osserva che essa non può essere effettuata, posto che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, ovvero al 27.5.2017, con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 27 maggio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Le spese seguono la soccombenza delle parti convenute. La liquidazione si effettua come da dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenendo conto del valore del decisum, della scarsa complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria). Sulle spese della C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario come da separato decreto emesso in corso di causa, parimenti si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Dichiara la contumacia del convenuto . CP_2
B. In accoglimento della domanda attorea, condanna le parti convenute Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. e , in solido tra loro, al
[...] CP_2 pagamento, in favore dell'attore della somma di €31.234,50 a titolo di Parte_2 danno non patrimoniale e di €300,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali, come indicato in parte motiva.
C. Condanna le parti convenute, , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e , in solido tra loro, al pagamento, in favore CP_2 dell'attore, delle spese di giudizio che si liquidano in €518,00 per esborsi ed in €3.809,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge,
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. Tranquillino Sarno, per dichiarato anticipo. D. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico dei convenuti le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 28/11/2024. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 12/02/2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
10