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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.19075/2020 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
Altri contratti d'opera
vertente TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
Paloma e Giuseppe Cardona;
ATTORE
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice concludeva riportandosi all'atto di citazione e chiedendo accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento Parte_1
da parte dell'Istituto convenuto degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione, nonché degli interessi anatocistici prodotti
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 1 di 9 dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale ed inoltre di €
40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato puntuale pagamento della fattura costituente la sorte capitale azionata.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
per ottenere il pagamento di €.5.194,65 a Controparte_1
titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di fatture emesse per servizi resi da MANITAL Società Consortile per Azioni, società che aveva
Part successivamente ceduto tali crediti alla
L'attrice ha altresì richiesto la corresponsione di interessi anatocistici, nonché dell'importo forfettario di euro 40,00 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2002.
L' convenuto si è costituito in giudizio contestando la domanda attorea CP_1
sotto diversi profili, eccependo segnatamente:
• la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi;
Part
• il difetto di legittimazione ad agire di per l'inefficacia della cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, stante il rifiuto della P.A.;
• la mancanza di prova del contratto tra la società MA (cedente) e l'Istituto (debitore ceduto), con conseguente inesistenza del credito azionato.
Il Giudice ha disposto Consulenza Tecnica d'Ufficio per verificare l'esistenza del credito e la congruità degli importi richiesti;
dalla relazione peritale è
emerso che:
1. La fattura oggetto della cessione (fattura n.112194) non è stata prodotta in atti da parte attrice.
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 2 di 9 2. Non è stato depositato il contratto tra MA e l'Istituto.
L'Avvocatura di Stato, nel corso del giudizio ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova dell'esistenza di un contratto scritto tra cedente (MA) e terzo ceduto ( odierno convenuto), richiamando CP_1
l'orientamento giurisprudenziale, adottato anche da questo stesso Tribunale
in fattispecie analoghe, secondo cui essendo parte convenuta una pubblica amministrazione, la forma scritta è richiesta a pena di nullità (in particolare,
tali deduzioni sono contenute nelle note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate in data 30.06.2023).
La società attrice deduce infatti che la fatture è stata emessa in forza di contratto tra la società “MA” con l' convenuto e che la predetta CP_1
Part società fornitrice MA ha ceduto a la fattura per sorte capitale, il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora.
Orbene, la domanda proposta dalla deve essere Parte_2
rigettata.
Ritiene questo giudice che, in consonanza con numerose precedenti decisioni pronunziate con sentenze emesse da questo stesso Tribunale su analoghe
Part azioni proposte dal la domanda di pagamento proposta dalla parte attrice va respinta in quanto il rapporto a monte, cioè quello tra la cedente il credito e l'Istituto scolastico, è nullo, non essendo stato depositato alcun contratto avente la forma scritta richiesta ad substantiam.
Infatti, va considerato che, secondo l'unanime e consolidato orientamento,
tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta "ad substantiam", con esclusione,
quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 3 di 9 comportamenti meramente attuativi (Cass. 04/09/2009, n. 19209), poiché la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, né da atti amministrativi unilaterali, dovendo invece manifestarsi attraverso un contratto redatto in forma scritta (Cass.
08/01/2020, n. 142)
Giova inoltre rammentare che, secondo il costante orientamento della Corte
di Cassazione, la mera emissione di fatture non costituisce di per sé prova dell'esistenza di un valido contratto tra le parti, né è possibile desumere la stipulazione dello stesso da comportamenti concludenti o dall'esecuzione di prestazioni(Cass.22/06/2018, n. 16562).
Il principio di diritto consolidato è stato così sintetizzato: “I contratti con la
pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma
scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque
sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo
solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture
prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma
scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un
comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto
dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge
prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro
esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la
produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita
da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle
parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito
con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 4 di 9 documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (ex pluribus: Cass. n.16562/2018).
In proposito, di recente anche l'ANAC, con la Delibera del 15/03/2023, n.
119, ha ribadito che per i contratti della pubblica amministrazione, vi è
l'obbligo della forma scritta ad substantiam, per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date. Tale principio trova applicazione non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per l'eventuale rinnovazione dello stesso.
La prova della stipula del contratto non può essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti tenuti prima del processo dall'Istituto, né dai pagamenti del capitale relativo alle prestazioni per le fatture per cui è causa, non potendo da tali elementi derivarsi un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. “principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., tenuto conto che questo non può determinare relevatio ab onere probandi con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio; infatti, il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 5 di 9 tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è
prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte
(Cass.17/10/2018, n. 25999).
Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, la stessa poteva essere sollevata in qualsiasi fase del procedimento;
sulla stessa, sollevata dalla parte convenuta, le parti hanno potuto contraddire ed esporre le rispettive difese.
E' inoltre inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.: al riguardo, occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA
(Cass. S.U. n. 10798/2015).
Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 6 di 9 completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il
"danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti.
D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043 c.c., e segg.).
Nel caso in esame anzitutto manca il requisito della sussidiarietà.
Come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la
giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del
2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura
complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi
un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in
un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per
presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per
diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice può agire nei confronti del cedente in virtù dei contratti di cessione del crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c..
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 7 di 9 Inoltre, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante: pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., l'attrice avrebbe dovuto provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi parte attrice a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c.
del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo, dovendo peraltro aggiungersi che nella fattispecie si tratta unicamente di interessi da ritardato pagamento di un contratto nullo per difetto di forma.
Restano assorbite le altre questioni.
Tali conclusioni sono state già condivise anche dalla Corte di Appello di
Napoli in varie decisioni che hanno confermato le sentenze adottate in primo grado su vicende analoghe;
tuttavia, tenuto conto della esistenza di talune decisioni parzialmente difformi rese da altri tribunali, ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite, restando viceversa le spese della c.t.u. a carico della parte attrice che le ha anticipate, nella misura già
liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande di pagamento proposte in via principale e subordinata;
2) Dichiara inammissibile la domanda subordinata ex art.2041 c.c.;
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione delle spese di c.t.u., che restano definitivamente a carico della parte attrice, liquidate
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 8 di 9 come in istruttoria.
Così deciso in Napoli il 13/02/2025
IL GIUDICE
dott.Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.19075/2020 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
Altri contratti d'opera
vertente TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Bonalume, Giovanni Gomez
Paloma e Giuseppe Cardona;
ATTORE
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice concludeva riportandosi all'atto di citazione e chiedendo accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento Parte_1
da parte dell'Istituto convenuto degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione, nonché degli interessi anatocistici prodotti
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 1 di 9 dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale ed inoltre di €
40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato puntuale pagamento della fattura costituente la sorte capitale azionata.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
per ottenere il pagamento di €.5.194,65 a Controparte_1
titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di fatture emesse per servizi resi da MANITAL Società Consortile per Azioni, società che aveva
Part successivamente ceduto tali crediti alla
L'attrice ha altresì richiesto la corresponsione di interessi anatocistici, nonché dell'importo forfettario di euro 40,00 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2002.
L' convenuto si è costituito in giudizio contestando la domanda attorea CP_1
sotto diversi profili, eccependo segnatamente:
• la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi;
Part
• il difetto di legittimazione ad agire di per l'inefficacia della cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, stante il rifiuto della P.A.;
• la mancanza di prova del contratto tra la società MA (cedente) e l'Istituto (debitore ceduto), con conseguente inesistenza del credito azionato.
Il Giudice ha disposto Consulenza Tecnica d'Ufficio per verificare l'esistenza del credito e la congruità degli importi richiesti;
dalla relazione peritale è
emerso che:
1. La fattura oggetto della cessione (fattura n.112194) non è stata prodotta in atti da parte attrice.
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 2 di 9 2. Non è stato depositato il contratto tra MA e l'Istituto.
L'Avvocatura di Stato, nel corso del giudizio ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova dell'esistenza di un contratto scritto tra cedente (MA) e terzo ceduto ( odierno convenuto), richiamando CP_1
l'orientamento giurisprudenziale, adottato anche da questo stesso Tribunale
in fattispecie analoghe, secondo cui essendo parte convenuta una pubblica amministrazione, la forma scritta è richiesta a pena di nullità (in particolare,
tali deduzioni sono contenute nelle note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate in data 30.06.2023).
La società attrice deduce infatti che la fatture è stata emessa in forza di contratto tra la società “MA” con l' convenuto e che la predetta CP_1
Part società fornitrice MA ha ceduto a la fattura per sorte capitale, il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora.
Orbene, la domanda proposta dalla deve essere Parte_2
rigettata.
Ritiene questo giudice che, in consonanza con numerose precedenti decisioni pronunziate con sentenze emesse da questo stesso Tribunale su analoghe
Part azioni proposte dal la domanda di pagamento proposta dalla parte attrice va respinta in quanto il rapporto a monte, cioè quello tra la cedente il credito e l'Istituto scolastico, è nullo, non essendo stato depositato alcun contratto avente la forma scritta richiesta ad substantiam.
Infatti, va considerato che, secondo l'unanime e consolidato orientamento,
tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta "ad substantiam", con esclusione,
quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 3 di 9 comportamenti meramente attuativi (Cass. 04/09/2009, n. 19209), poiché la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, né da atti amministrativi unilaterali, dovendo invece manifestarsi attraverso un contratto redatto in forma scritta (Cass.
08/01/2020, n. 142)
Giova inoltre rammentare che, secondo il costante orientamento della Corte
di Cassazione, la mera emissione di fatture non costituisce di per sé prova dell'esistenza di un valido contratto tra le parti, né è possibile desumere la stipulazione dello stesso da comportamenti concludenti o dall'esecuzione di prestazioni(Cass.22/06/2018, n. 16562).
Il principio di diritto consolidato è stato così sintetizzato: “I contratti con la
pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma
scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque
sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo
solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture
prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma
scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un
comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto
dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge
prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro
esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la
produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita
da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle
parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito
con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 4 di 9 documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (ex pluribus: Cass. n.16562/2018).
In proposito, di recente anche l'ANAC, con la Delibera del 15/03/2023, n.
119, ha ribadito che per i contratti della pubblica amministrazione, vi è
l'obbligo della forma scritta ad substantiam, per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date. Tale principio trova applicazione non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per l'eventuale rinnovazione dello stesso.
La prova della stipula del contratto non può essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti tenuti prima del processo dall'Istituto, né dai pagamenti del capitale relativo alle prestazioni per le fatture per cui è causa, non potendo da tali elementi derivarsi un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. “principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., tenuto conto che questo non può determinare relevatio ab onere probandi con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio; infatti, il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 5 di 9 tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è
prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte
(Cass.17/10/2018, n. 25999).
Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, la stessa poteva essere sollevata in qualsiasi fase del procedimento;
sulla stessa, sollevata dalla parte convenuta, le parti hanno potuto contraddire ed esporre le rispettive difese.
E' inoltre inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.: al riguardo, occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA
(Cass. S.U. n. 10798/2015).
Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 6 di 9 completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il
"danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti.
D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043 c.c., e segg.).
Nel caso in esame anzitutto manca il requisito della sussidiarietà.
Come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la
giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del
2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura
complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi
un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in
un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per
presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per
diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice può agire nei confronti del cedente in virtù dei contratti di cessione del crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c..
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 7 di 9 Inoltre, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante: pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., l'attrice avrebbe dovuto provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi parte attrice a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c.
del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo, dovendo peraltro aggiungersi che nella fattispecie si tratta unicamente di interessi da ritardato pagamento di un contratto nullo per difetto di forma.
Restano assorbite le altre questioni.
Tali conclusioni sono state già condivise anche dalla Corte di Appello di
Napoli in varie decisioni che hanno confermato le sentenze adottate in primo grado su vicende analoghe;
tuttavia, tenuto conto della esistenza di talune decisioni parzialmente difformi rese da altri tribunali, ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite, restando viceversa le spese della c.t.u. a carico della parte attrice che le ha anticipate, nella misura già
liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande di pagamento proposte in via principale e subordinata;
2) Dichiara inammissibile la domanda subordinata ex art.2041 c.c.;
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione delle spese di c.t.u., che restano definitivamente a carico della parte attrice, liquidate
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 8 di 9 come in istruttoria.
Così deciso in Napoli il 13/02/2025
IL GIUDICE
dott.Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G. 19075/2020 – sentenza Pagina 9 di 9