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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 22/01/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 983/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALDOVINO STEFANIA
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO Controparte_1 P.IVA_1 FERNANDO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti rilevato che:
- con ricorso depositato in data 30/07/2024 è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. OI-001793603 relativa ad atto di accertamento n.
0700.27/08/2019.0092479 del 27/08/2019 emessa dall' e notificata in CP_1 CP_1 data 2.7.2024 con cui era stato intimato a parte ricorrente il pagamento della somma di € 3.073,50 a titolo di sanzioni amministrative oltre spese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito pagina 1 di 2 con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali;
- si è costituito in giudizio l' allegando e documentando l'avvenuto CP_1
annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
- all'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;
ritenuto che:
- alla luce dell'avvenuto annullamento dell'atto sanzionatorio impugnato da parte dell' in via di autotutela, la concorde domanda delle parti di dichiararsi CP_2
cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, essendo venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della concorde richiesta delle parti sul punto;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• spese integralmente compensate.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 2 di 2
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 22/01/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 983/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALDOVINO STEFANIA
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO Controparte_1 P.IVA_1 FERNANDO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti rilevato che:
- con ricorso depositato in data 30/07/2024 è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. OI-001793603 relativa ad atto di accertamento n.
0700.27/08/2019.0092479 del 27/08/2019 emessa dall' e notificata in CP_1 CP_1 data 2.7.2024 con cui era stato intimato a parte ricorrente il pagamento della somma di € 3.073,50 a titolo di sanzioni amministrative oltre spese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito pagina 1 di 2 con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali;
- si è costituito in giudizio l' allegando e documentando l'avvenuto CP_1
annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
- all'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;
ritenuto che:
- alla luce dell'avvenuto annullamento dell'atto sanzionatorio impugnato da parte dell' in via di autotutela, la concorde domanda delle parti di dichiararsi CP_2
cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, essendo venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio;
- le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della concorde richiesta delle parti sul punto;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• spese integralmente compensate.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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