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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/06/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE 1ᵃ CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei
Giudici:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa TI Di IA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 9332/2020 R.G.A.C. pendente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Pugliese Parte_1 C.F._1
Michele, in virtù di procura alle liti su foglio separato in calce al ricorso introduttivo, presso il cui studio in Conversano (BA) alla via E. De Amicis n. 50 è elettivamente domiciliato
– Ricorrente –
e
(c.f. ) rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2 alle liti su foglio separato in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'Avv.
Montedoro Marco, presso il cui studio, in Mola di Bari (BA) alla via Di Vagno n. 54 è elettivamente domiciliata
– Resistente – nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
– Intervenuto –
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: in data 12.02.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi contestualmente declinate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota 13.02.2025.
F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso depositato il 20.07.2020 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con in Noicattaro (BA) il 15.04.1971, dalla cui unione erano Controparte_1 nati due figli: (n. il 25.09.1972) e (n. il 07.08.1975), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti.
A fondamento della sua domanda deduceva che:
- con atto pubblico del 06.07.1976, a rogito del Notaio Dr. di Bari, i Persona_3 coniugi sceglievano il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- avviati due distinti giudizi di separazione ad opera di entrambi i coniugi, a seguito della riunione dei procedimenti, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, ordinando alla il rilascio dell'abitazione familiare di proprietà del _1 Parte_1
e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare al coniuge la somma mensile di €1.550,00 a titolo di mantenimento;
- le parti decidevano di consensualizzare la lite alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale;
- il Tribunale di Bari, con decreto cronol. n. 762/2004 del 29.06.2004, omologava la separazione personale;
- egli aveva subìto una significativa contrazione del proprio reddito;
- la aveva rinunciato volontariamente a percepire la pensione di vecchiaia pur _1 di continuare a godere dell'assegno di mantenimento corrispostole dal marito;
tutto ciò premesso chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la riduzione dell'assegno muliebre ad €800,00 mensili.
Con decreto del 04.08.2020, il Presidente fissava la comparizione personale delle parti davanti a sé per l'udienza del 26.11.2020; assegnava a parte ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Con memoria depositata l'11.11.2020 si costituiva in giudizio la resistente _1
, la quale, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio, chiedeva, preliminarmente, di dichiarare inammissibile la domanda di riduzione dell'assegno di divorzio e, nel merito, di porre a carico del un assegno di divorzio Parte_1 pari ad €2.500,00 mensili o, comunque, non inferiore a quello stabilito in sede di separazione, ammontante, in ragione delle rivalutazioni istat, ad €1.871,00.
Il Presidente, all'udienza del 17.03.2021 di comparizione delle parti dinanzi a sé, sentite le parti, con ordinanza adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando le statuizioni regolanti lo stato separativo e nominava il Giudice istruttore, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative.
Alla prima udienza, tenutasi a trattazione scritta, ex art. 83 d.l. n. 18/202 conv. in l. n.
27/2020 e ss.mm., il G.I., lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della richiesta di emissione di sentenza parziale di divorzio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sullo status.
All'udienza del 20.10.2021 il G.I. rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione sullo status senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., il quale rassegnava le conclusioni con nota del 27.10.2021.
Con sentenza non definitiva n. 4444/2021 pubblicata l'11.12.2021 il Tribunale di Bari pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con ordinanza emessa in pari data il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
Concessi, quindi, i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa era istruita a mezzo di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di acquisizione dell'informativa della Polizia
Tributaria sui redditi, patrimonio ed effettivo tenore di vita di parte ricorrente, nonché della documentazione depositata dalle parti.
All'udienza del 12.02.2025, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa era riservata per la decisione sulla base delle conclusioni declinate dai procuratori delle parti mediante il deposito di note scritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il
P.M. concludeva con propria nota del 13.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Pronunciata sentenza sullo status, il Collegio deve esaminare le questioni ancora pendenti e relative alla determinazione dell'assegno divorzile.
È opportuno precisare che il ricorrente , sin dal ricorso Parte_1 introduttivo della lite, ha chiesto esclusivamente di poter corrispondere a titolo di assegno divorzile alla l'importo mensile di €800,00, in misura, quindi, inferiore rispetto _1 all'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in €1.550,00 mensili, e non anche la sua elisione.
Di contro, la resistente, assumendo un miglioramento della capacità reddituale del ricorrente, ha chiesto un aumento dell'assegno divorzile e, in subordine, la conferma della somma stabilita in sede separativa, aggiornata agli indici annuali Istat di rivalutazione.
Ebbene, in punto di diritto va premesso che, sulla materia dell'assegno divorzile si è assistito negli anni ad un'evoluzione nella giurisprudenza. Si evidenzia che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sono totalmente diversi da quelli che presiedono all'attribuzione dell'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione con il quale deve assicurarsi al coniuge più debole la conservazione, almeno tendenziale, del pregresso tenore di vita, richiedendosi in questa sede la prova non soltanto della mancanza in capo al richiedente di mezzi adeguati per vivere dignitosamente, ma altresì dell'oggettiva impossibilità da parte sua a procurarseli. A norma dell'art. 5, co. 6 della l. n. 898/1970, la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o, comunque, di non poterseli procurare per ragioni oggettive. Invero, la S.C. osserva che “La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che
l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11.09.2001, n. 11575).
Anche a seguito degli approdi interpretativi delineati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata
(condizioni dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi, tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio) ed avendo riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che è sì assistenziale (e, dunque, fondata sui principi di solidarietà, libertà, auto- responsabilità e pari dignità), ma parimenti compensativa e perequativa.
Sul punto, la S.C. ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (…). Si impone, in particolare, una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno dei coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. Civ. n. 3852/2021).
Occorre, pertanto, valutare il materiale istruttorio al fine di determinare la misura dell'assegno dovuto dal non essendo qui in discussione come detto – alla luce delle Parte_1 allegazioni e delle difese svolte dalle parti – il diritto della resistente a percepire il contributo di cui si discute.
Ebbene, parte resistente ha dimostrato mediante deposito della dichiarazione reddituale relativa agli anni 2020, 2022 e 2023 di avere quale unica fonte reddituale quella derivante dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del marito;
la _1 inoltre, pur risultando proprietaria di un immobile (e comproprietaria per una esigua quota di altri due beni), ha documentato di vivere in locazione (cfr. contratto in atti), corrispondendo un canone di circa €450,00 (somma superiore a quella indicata nel contratto del 2002 perché comprensiva di rivalutazione – cfr. dichiarazioni rese dalla resistente in sede di udienza presidenziale).
Per quanto attiene alla condizione economico-reddituale del ricorrente Parte_1
a seguito di indagini sui redditi, sul patrimonio e sul suo effettivo tenore di vita
[...] disposte con ordinanza dell'11.05.2022 a mezzo della Polizia Tributaria, non può dirsi provato alcun peggioramento della condizione economico-reddituale del resistente, tanto da giustificare una riduzione dell'assegno in favore della resistente. Infatti, la relazione della Guardia di Finanza – Tenenza Mola di Bari, prot. n.
0103784/2023, depositata in data 02.03.2023, seppur dà atto di una contrazione della capacità reddituale del resistente in relazione agli anni di imposta 2015, 2016, 2020 e 2021 (per gli anni di imposta 2017 e 2019 il reddito complessivo del è in linea con quello Parte_1 evincibile dalle dichiarazioni del 2004 e 2005 in atti – epoca della sottoscrizione della convenzione di separazione –, laddove per l'anno di imposta 2018 il reddito complessivo e finanche superiore a quello dichiarato in sede separativa), conferma l'accresciuto valore del patrimonio facente capo al Parte_1
Infatti, come da allegazione alla relazione ispettiva della Guardia di Finanza –
Tenenza Mola, il risulta essere intestatario, per l'intero o per quota parte, alla data Parte_1 del 14.12.2022, di un apprezzabile numero di immobili, complessivamente n. 103 (cfr. all. n.
1 della indagine sulla situazione patrimoniale redatta dalla GdF) distinti rispetto agli immobili intestati alle e Parte_2 CP_2 di cui il ricorrente risulta Controparte_3 CP_2 pure socio (cfr. allegati nn. 2 e 3 della predetta relazione).
Raffrontando l'elencazione immobiliare contenuta nella visura per soggetto riferita al ricorrente allegata dalla GdF (all.to n. 1 della relazione di indagine) con la visura per soggetto tratta alla data del 06.11.2020 e depositata da parte resistente in sede di costituzione in giudizio (da cui è possibile evincere i dati di trasferimento della proprietà degli immobili in capo al ricorrente) emerge che la gran parte degli immobili indicati dalla GdF nell'allegato n.
1 della relazione ispettiva sia a lui pervenuta in epoca successiva alla data della separazione dalla moglie, come pure evincibile dal raffronto delle dichiarazioni reddituali in atti.
Trattasi, oltretutto, di circostanza sostenuta in corso di causa dalla resistente e non contestata dal Parte_1
Deve ancora rilevarsi che dalle visure delle Società di cui il ricorrente risulta essere socio emerge che l' è Parte_2 CP_2 stata costituita in data 07.03.2007, ossia successivamente alla separazione personale delle parti in causa.
Alla luce delle suesposte considerazione, e avuto riguardo alla circostanza per cui il ricorrente ha omesso di depositare in atti, quantunque richiesto con ordinanza dell'11.5.2022,
i bilanci delle società di cui è socio relativi agli ultimi due anni nonché di aggiornare le dichiarazioni reddituali (come richiesto con ordinanza del 12.7.2023), deve ritenersi che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il abbia visto un miglioramento Parte_1 significativo della sua condizione economico-patrimoniale rispetto al tempo della separazione;
oltretutto, non vi è prova alcuna di asseriti oneri economici sullo stesso gravanti per il mantenimento del nipote.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che il miglioramento della capacità economica-patrimoniale complessiva del sia, almeno in parte (vedi, ad esempio, la costituzione della nuova Parte_1 società nel 2007 operante nel medesimo settore dell' già costituita) uno Parte_2 sviluppo dell'attività svolta in costanza di matrimonio alla cui formazione ha verosimilmente contributo la resistente (benchè un considerevole numero di immobili risultano pervenuti al ricorrente mortis causa, così come risultante dalle visure per soggetto depositate dalla stessa resistente, altri risultano comunque oggetto di compravendita). Tanto assume rilievo atteso che, in sede di statuizione dell'assegno divorzile possano essere considerati i redditi dell'obbligato fino al momento della sentenza (cfr. Cass. civ., 12 luglio 2007, n. 15611; Cass. civ., 14 settembre 1999, n. 9792; Cass. civ., 03 luglio 1997, n. 5986), compresi gli aumenti dei redditi dopo la cessazione della convivenza, purchè questi possano ritenersi – ome nella specie – uno sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta durante il matrimonio (cfr.
Cass. civ., 11 aprile 2023, n. 9619).
Ebbene, così ricostruite le condizioni reddituali delle parti, non può negarsi che la resistente si trovi in una situazione di disagio economico, avendo quale unica fonte di reddito l'assegno corrispostole dal resa ancor più gravosa dalla matura età raggiunta (77 Parte_1 anni) che le rende impossibile reperire una fonte di reddito nel mercato del lavoro, e dalla circostanza per cui la stessa è gravata dal pagamento di un canone di locazione mensile di circa €450,00.
Deve ancora aversi riguardo alla lunga durata del matrimonio (34 anni), allietata dalla nascita di due figli, che ha sicuramente permesso al ricorrente di investire le proprie energie e le proprie attenzioni nel lavoro e consolidare i propri affari nonché la indubbia sproporzione tra le posizioni reddituali e patrimoniali delle parti in causa.
Il Collegio, alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene quindi di dover confermare le statuizioni assunte con l'ordinanza presidenziale (la quale a sua volta confermava le statuizioni concordare dai coniugi in sede separativa), non essendo in alcun modo emersa una contrazione dei redditi del ricorrente, che, per contro, risultano finanche significativamente migliorati. Avuto riguardo alla rivalutazione monetaria decorrere dalla separazione, deve quindi porsi a carico a decorrere dalla presente pronuncia, Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla entro il giorno dieci di ciascun mese, la somma _1
€2.239,70, oltre rivalutazione annuale istat.
Le spese del giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite (parte ricorrente
è soccombente in relazione alla domanda di riduzione dell'assegno in favore di parte resistente;
parte resistente è soccombente in relazione alla domanda di aumento dell'assegno muliebre;
entrambe le parti in via subordinata hanno chiesto la conferma dell'ordinanza presidenziale che, a sua volta, ha confermato le condizioni regolanti lo stato separativo) possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9332/2020 R.G. pendente tra e , fermo restando Parte_1 Controparte_1 quanto statuito con sentenza non definitiva n. 4444/2021 pubblicata l'11.12.2021, con l'intervento del P.M. in sede, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 _1
, entro il dieci di ciascun mese, a decorrere dalla presente pronuncia,
[...]
l'assegno divorzile pari ad €2.239,70, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'Istat;
− spese di lite compensate tra le parti;
− dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 3 giugno 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa TI Di IA
,
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Disabato