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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4672 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA AR, nella causa iscritta al N. 17457/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. TARANTINO Parte_1
ERASMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
IZ LE
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
AR IA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- Resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. TARANTINO ERASMO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/11/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS deducendo: “La SI.ra è titolare di pensione di Parte_1
inabilità e di indennità di accompagnamento n.07839891/INVCIV a decorrere dal dicembre
2008 (All.1). La pensione di inabilità si è trasformata in assegno sociale a decorrere dal maggio
2011 (mese successivo al compimento del 65° anno di età). Con nota del 13 settembre 2024
l'Inps, sede di Palermo, ha comunicato alla ricorrente, che era stata indebitamente erogata in suo favore, nel periodo compreso fra il gennaio 2022 ed il luglio 2024, la somma di euro 3.600,00
a titolo di assegno sociale, della quale ne veniva intimata la restituzione (All.2). Le ragioni del presunto indebito deriverebbero dal superamento del limite reddituale, per gli anni in questione, utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale. Al fine del recupero del presunto credito, l'Inps, a decorrere dal mese di novembre 2024, opera una trattenuta mensile di euro
49,37 sull'assegno sociale percepito dalla ricorrente (All.3). Inoltre, la ricorrente non ha percepito i ratei di assegno sociale relativi alle mensilità di agosto, settembre ed ottobre 2024. In data
15/11/2024 la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS senza ottenere riscontro (All.4). Ritiene questa difesa che la SI.ra , per il Parte_1
periodo compreso fra il Gennaio 2022 ed il luglio 2024, non sia debitrice di alcuna somma nei riguardi dell'Istituto procedente…”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto della
SI.ra alla percezione dell'assegno sociale n.07839891/INVCIV per il Parte_1
periodo ricompreso fra il gennaio 2022 e l'Ottobre 2024; per l'effetto: Ritenere e dichiarare illegittimo il recupero operato dall'INPS della somma di euro 3.600,00 erogata in favore della
SI.ra a titolo di assegno sociale n.07839891/INVCIV per il periodo Parte_1
ricompreso fra il gennaio 2022 ed il luglio 2024; Ritenere e dichiarare illegittimo il mancato pagamento dei ratei di assegno sociale relativi ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024;
Ritenere e dichiarare illegittima la trattenuta mensile di euro 49,37 operata dall , a CP_1
decorrere dal novembre 2024, sull'assegno sociale n.07839891/INVCIV. Condannare l'Inps al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei di assegno sociale relativi ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024, nonché al pagamento, a titolo di restituzione, di tutte le somme trattenute al fine del recupero del presunto credito;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con distrazione in favore dell'infrascritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso anticipi sugli onorari”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando. Precisava: “L'indebito oggetto di causa è relativo alla prestazione INVCIV n. 07839891, è pari ad € 3.600,00 Ed è maturato relativamente al 2022. La prestazione era stata rideterminata una prima volta in data
09.07.24 in considerazione dei redditi da lavoro dipendente dichiarati dal ricorrente per il 2022 per complessivi € 24.854 che, dato il limite reddituale fissato in € 17.050,52, avevano determinato un indebito pari ad € 13.353,17 relativamente agli anni 2022/23/24. Tale rideterminazione è stata tuttavia rielaborata pochi mesi dopo (in all. TE08 del 13.09.2024) per la ricostituzione della pensione effettuata su domanda della ricorrente del 10.09.24 elaborata il 13.09.24. A seguito della ricostituzione, la prestazione è stata accertata come spettante per gli anni 2023 e 2024 (generando così in credito di € 9.753,17, meramente contabile ad annullamento del precedente indebito), mentre invece è stato confermato l'indebito per l'anno
2022, che è appunto quello oggetto di causa. La differenza tra il precedente accertamento a debito e la successiva rideterminazione a credito pari ad € 3.600 costituisce quanto indebitamente percepito nel 2022 per superamento limite reddituale”.
La causa veniva istruita mediante audizione del Funzionario Inps che dichiarava:
“L' ha liquidato la somma complessiva di euro 1.482,43 per ratei assegno sociale per CP_1
agosto, settembre e ottobre 2024 e per restituzione di trattenuta operata sul medesimo assegno sociale per novembre e dicembre 2024, oltre a una variazione dell'importo dell'indennità di accompagnamento per circa 78 euro. La prestazione è stata completamente ripristinata dal novembre 2024 con pagamento pieno. Il debito relativo al 2022 è stato annullato formalmente a febbraio 2025 a seguito di ricostituzione”.
La causa, esaminati gli atti delle parti e le note depositate, viene decisa con sentenza completa di dispositivo e motivi, a seguito di udienza sostituita con note scritte. Parte ricorrente con le note scritte, stante l'annullamento in autotutela dell'indebito e della restituzione delle somme indebitamente trattenute, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto, verificato l'annullamento in autotutela dell'indebito opposto e la liquidazione dedotta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il riconoscimento delle ragioni della ricorrente è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, che la ricorrente è stata costretta a instaurare per ottenere il ripristino e la liquidazione delle prestazioni cui aveva diritto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 5/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/10/2025.
La Giudice
LA AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA AR, nella causa iscritta al N. 17457/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. TARANTINO Parte_1
ERASMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
IZ LE
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
AR IA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- Resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. TARANTINO ERASMO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/11/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS deducendo: “La SI.ra è titolare di pensione di Parte_1
inabilità e di indennità di accompagnamento n.07839891/INVCIV a decorrere dal dicembre
2008 (All.1). La pensione di inabilità si è trasformata in assegno sociale a decorrere dal maggio
2011 (mese successivo al compimento del 65° anno di età). Con nota del 13 settembre 2024
l'Inps, sede di Palermo, ha comunicato alla ricorrente, che era stata indebitamente erogata in suo favore, nel periodo compreso fra il gennaio 2022 ed il luglio 2024, la somma di euro 3.600,00
a titolo di assegno sociale, della quale ne veniva intimata la restituzione (All.2). Le ragioni del presunto indebito deriverebbero dal superamento del limite reddituale, per gli anni in questione, utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale. Al fine del recupero del presunto credito, l'Inps, a decorrere dal mese di novembre 2024, opera una trattenuta mensile di euro
49,37 sull'assegno sociale percepito dalla ricorrente (All.3). Inoltre, la ricorrente non ha percepito i ratei di assegno sociale relativi alle mensilità di agosto, settembre ed ottobre 2024. In data
15/11/2024 la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS senza ottenere riscontro (All.4). Ritiene questa difesa che la SI.ra , per il Parte_1
periodo compreso fra il Gennaio 2022 ed il luglio 2024, non sia debitrice di alcuna somma nei riguardi dell'Istituto procedente…”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto della
SI.ra alla percezione dell'assegno sociale n.07839891/INVCIV per il Parte_1
periodo ricompreso fra il gennaio 2022 e l'Ottobre 2024; per l'effetto: Ritenere e dichiarare illegittimo il recupero operato dall'INPS della somma di euro 3.600,00 erogata in favore della
SI.ra a titolo di assegno sociale n.07839891/INVCIV per il periodo Parte_1
ricompreso fra il gennaio 2022 ed il luglio 2024; Ritenere e dichiarare illegittimo il mancato pagamento dei ratei di assegno sociale relativi ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024;
Ritenere e dichiarare illegittima la trattenuta mensile di euro 49,37 operata dall , a CP_1
decorrere dal novembre 2024, sull'assegno sociale n.07839891/INVCIV. Condannare l'Inps al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei di assegno sociale relativi ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024, nonché al pagamento, a titolo di restituzione, di tutte le somme trattenute al fine del recupero del presunto credito;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con distrazione in favore dell'infrascritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso anticipi sugli onorari”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando. Precisava: “L'indebito oggetto di causa è relativo alla prestazione INVCIV n. 07839891, è pari ad € 3.600,00 Ed è maturato relativamente al 2022. La prestazione era stata rideterminata una prima volta in data
09.07.24 in considerazione dei redditi da lavoro dipendente dichiarati dal ricorrente per il 2022 per complessivi € 24.854 che, dato il limite reddituale fissato in € 17.050,52, avevano determinato un indebito pari ad € 13.353,17 relativamente agli anni 2022/23/24. Tale rideterminazione è stata tuttavia rielaborata pochi mesi dopo (in all. TE08 del 13.09.2024) per la ricostituzione della pensione effettuata su domanda della ricorrente del 10.09.24 elaborata il 13.09.24. A seguito della ricostituzione, la prestazione è stata accertata come spettante per gli anni 2023 e 2024 (generando così in credito di € 9.753,17, meramente contabile ad annullamento del precedente indebito), mentre invece è stato confermato l'indebito per l'anno
2022, che è appunto quello oggetto di causa. La differenza tra il precedente accertamento a debito e la successiva rideterminazione a credito pari ad € 3.600 costituisce quanto indebitamente percepito nel 2022 per superamento limite reddituale”.
La causa veniva istruita mediante audizione del Funzionario Inps che dichiarava:
“L' ha liquidato la somma complessiva di euro 1.482,43 per ratei assegno sociale per CP_1
agosto, settembre e ottobre 2024 e per restituzione di trattenuta operata sul medesimo assegno sociale per novembre e dicembre 2024, oltre a una variazione dell'importo dell'indennità di accompagnamento per circa 78 euro. La prestazione è stata completamente ripristinata dal novembre 2024 con pagamento pieno. Il debito relativo al 2022 è stato annullato formalmente a febbraio 2025 a seguito di ricostituzione”.
La causa, esaminati gli atti delle parti e le note depositate, viene decisa con sentenza completa di dispositivo e motivi, a seguito di udienza sostituita con note scritte. Parte ricorrente con le note scritte, stante l'annullamento in autotutela dell'indebito e della restituzione delle somme indebitamente trattenute, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto, verificato l'annullamento in autotutela dell'indebito opposto e la liquidazione dedotta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il riconoscimento delle ragioni della ricorrente è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, che la ricorrente è stata costretta a instaurare per ottenere il ripristino e la liquidazione delle prestazioni cui aveva diritto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 5/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/10/2025.
La Giudice
LA AR