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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2732/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.03.2025 da
1) Parte_1 nato ad [...] il [...] cittadino: Pt_2
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], Loc. Piantone n. 1
e
2) Parte_3 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_4
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] entrambi assistiti e rappresentati dall'Avv. Luigi Alessandrello, (C.F. ) del Foro C.F._3 di Milano, con studio in Milano (20122 MI), Via Visconti Venosta n. 7, presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.09.1993 in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
(Anno 1993 - Atto n. 75 - Parte II - Serie A)
□ X separati consensualmente con verbale in data 19.07.2017 omologato con decreto del 09.10.2017
pagina 1 di 4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi in data 18.09.1993 in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), atto registrato nei Registri di Stato
Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1993;
b) ordinare al Comune di Cernusco sul Naviglio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) dichiarare compensate le spese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
18.09.1993 in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), atto registrato nei Registri di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1993, tra il Sig.
[...]
e la Sig.ra Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese di procedura.
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025 pagina 2 di 4 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.03.2025 da
1) Parte_1 nato ad [...] il [...] cittadino: Pt_2
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], Loc. Piantone n. 1
e
2) Parte_3 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_4
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] entrambi assistiti e rappresentati dall'Avv. Luigi Alessandrello, (C.F. ) del Foro C.F._3 di Milano, con studio in Milano (20122 MI), Via Visconti Venosta n. 7, presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 18.09.1993 in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
(Anno 1993 - Atto n. 75 - Parte II - Serie A)
□ X separati consensualmente con verbale in data 19.07.2017 omologato con decreto del 09.10.2017
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FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi in data 18.09.1993 in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), atto registrato nei Registri di Stato
Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1993;
b) ordinare al Comune di Cernusco sul Naviglio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) dichiarare compensate le spese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
18.09.1993 in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), atto registrato nei Registri di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1993, tra il Sig.
[...]
e la Sig.ra Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese di procedura.
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025 pagina 2 di 4 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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