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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SS AN, Presidente
ANTONELLI CLAUDIO, Relatore
BARBERA AN, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 302/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - PA
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2022 00112958 79 000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 marzo 2023 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.29920220011295879000, notificava, su impulso dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in data
27.10.2022, afferente il ruolo emesso dalla Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze e
Credito, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019 relativa all'autovettura targata Targa_2
Ha chiesto la ricorrente dichiararsi la inesistenza/nullità del predetto titolo:
- per mancata notifica del propedeutico avviso di accertamento;
- perché notificato da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri;
- per difetto di legittimazione passiva non risultando la ricorrente proprietaria dell'autovettura de qua.
Ha resistito, a mezzo controdeduzioni del 29.06.2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale di questa Corte e il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché variamente contestando la fondatezza delle avverse doglianze delle quali ha chiesto il rigetto.
Nessuno si è costituito per la Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito.
All'esito della camera di consiglio del 21.01.2026, esposti dal relatore i termini della controversia e sentite le parti, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve essere dichiarata la contumacia della Regione Sicilia Assessorato Economia
Dipartimento Finanze e Credito non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente convenuta.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale.
In proposito la Corte di Cassazione (ord. 28064/2019) ha affermato il principio per cui qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva (nella specie l'intimazione di pagamento), facendo valere vizi propri dell'atto presupposto (nell'odierna vicenda dell'avviso di accertamento e del relativo ruolo) assertivamente non notificato precedentemente, “è territorialmente competente, ai sensi dell'art.4, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo,
a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo
2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore”.
Opzione interpretativa che – fondata su una lettura combinata del disposto dell'art.19, comma 1, lett. d), e comma 3 e 21, comma 1, del D.lgs. n.546/1992 – a fronte di un contestuale impugnazione dell'atto di riscossione, del propedeutico provvedimento impositivo e del ruolo, esclude da un lato il frazionamento delle cause tra giudici diversi e dall'altro sottrae al ricorrente la possibilità di scelta del giudice territorialmente competente (in tal senso Cass. n.15829/2016; n.20671/2014; n.7635/20179). In altri termini la funzione “recuperatoria” dell'impugnazione dell'atto dell'Agenzia della Riscossione, volta a contestare la legittimità anche dell'atto presupposto (nella fattispecie di causa perché assertivamente mai notificato ovvero per mancata sottoscrizione del relativo ruolo esattoriale o ancora per prescrizione dei crediti ingiunti), non determina alcuna alterazione delle regole codicistiche in tema di individuazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è chiamato a decidere sia in ordine all'impugnazione dell'atto notificato (l'intimazione di pagamento) che, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati
(avviso di accertamento, ruolo esattoriale), potenzialmente impugnabili autonomamente, anche nelle ipotesi in cui questi siano formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.
Preme infatti evidenziare, come l'Agenzia delle RI (Ente Pubblico economico istituito ai sensi dell'art.1 D.L. n.193/2016 - subentrata, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia S.p.a.) – sia un soggetto distinto dall'Agenzia delle Entrate (sebbene sottoposto al suo indirizzo operativo e al suo controllo) perché dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
Ne consegue, pertanto, l'operativa nell'odierna vicenda processuale delle regole dettate dalla prima parte
(“Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”) e non dalla seconda parte
(“Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”) dell'art.4, comma 1, d.lgs.546/1992.
La cartella oggi impugnata, come si legge nell'epigrafe della stessa, è stata emessa dall'Agente della
Riscossione della Provincia di PA, con sede in PA nella Piazza XXI Aprile, cosicché correttamente la causa è stata incardinata innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Ancora in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Si ricorda in proposito che
- a norma dell'art.39 del D.Lgs. n.112/99 (ma già in forza del previgente art.40 del Dpr n.43/1998), “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”;
- per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 18/09/2014, n.19667; Cass. civ.. sez. VI,
03/02/2014, n.2248; Cass. civ. sez. trib. 07/05/2014, n.9762; Cass. civ., sez. VI, 20/03/2014, n.6596), se l'azione del debitore per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione della cartella di pagamento è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, se la medesima azione è svolta nei riguardi del concessionario questi, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito;
- nella fattispecie di causa, eccependo la ricorrente anche la prescrizione delle pretese tributarie ingiunte e trattandosi di una contestazione concernente profili gestionali non esclusivamente imputabili alla sfera di diretta responsabilità della società di riscossione, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta anche nei confronti dell'Ente impositore, quale principale soggetto legittimato a contraddire avverso le suddette doglianze;
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, non ha, tuttavia, formulato richiesta, in conformità al disposto dell'art.23, comma 3, D.lgs. 546/1992, di essere autorizzata a chiamare in giudizio, ex art.14, comma 3, D.lgs. 546/1992, gli enti impositori.
Passando al merito della vertenza deve essere esaminata l'eccezione di nullità della cartella per inosservanza della procedura di notificazione telematica degli atti esattivi effettuata da un indirizzo PEC (“notifica.acc. sicilia@pec.agenziariscossione.gov.it”) non risultante dai pubblici elenchi.
Deduce, in particolare, la ricorrente l'invalidità della notifica perché effettuata da un mittente del tutto sconosciuto e non presente nei pubblici elenchi. La cartella, infatti, era stata notificata dall'indirizzo (“notifica. acc.sicilia@pec.agenziariscossione.gov.it”), quando l'unico indirizzo presente all'epoca nei pubblici elenchi riconducibile al concessionario era “protocollo@pec.agcnziariscossione.gov.it”, così da non consentire di verificare l'autenticità dell'atto medesimo, per essersi l'amministrazione notificatrice totalmente discostata dallo schema tipico previsto al riguardo dall'art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Tale eccezione non può trovare accoglimento alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n.18684/2023, ma già Cass. n.2460/2021) per la quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Osserva, infatti, la Suprema Corte, in motivazione che:
- “sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n.23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs.
n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L.
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia”;
- “D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGindE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica”;
- “Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023)”;
Pregiudizio non adeguatamente specificato dalla ricorrente, la quale si è limitata a generiche asserzioni di principio estranee all'odierna vicenda, nella quale, piuttosto, la ricorrente ha tempestivamente ed esaustivamente esposto le proprie argomentazioni difensive ben individuando il soggetto notificante la cartella impugnata.
E' del pari infondato il secondo motivo di opposizione. L'art.19, comma 1, della legge reg. Siciliana Sicilia 5 dicembre 2016, n.24, intervenendo sull'impianto della legge reg. Siciliana n. 16 del 2015, ha introdotto all'interno dell'art.2, il comma 2-bis, in forza del quale, anche con riferimento alla tassa automobilistica regionale, «trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento
», prevedendo altresì che «in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
E' stato, dunque, previsto un meccanismo in base al quale l'ente impositore, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento.
La previsione normativa in parola è stata poi dichiarata conforme alla Costituzione dal Giudice delle leggi, con sentenza n.152/2018, innanzi al quale era stata sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 97 e 117 Cost..
Non merita accoglimento neppure l'ultima doglianza.
L'allegato certificato dell'Automobile Club D'Italia – Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di PA
è, infatti, privo di qualsiasi data che ne attesti l'estrazione, ragion per cui non si può escludere che in epoca successiva al 19.10.1979, coincidente con l'ultimo aggiornamento ivi trascritto, l'autovettura targata Targa_2 non sia stata oggetto di un successivo trasferimento in favore dell'odierna ricorrente.
Ricorrente_1, parte processualmente soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Nulla per le spese di lite nei riguardi della convenuta contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PA, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, nella contumacia della Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze
e Credito, rigetta il ricorso.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione delle spese di lite, che liquida in € 250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Nulla per le spese di lite nei riguardi della convenuta contumace.
Così deciso in PA il 21 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SS AN, Presidente
ANTONELLI CLAUDIO, Relatore
BARBERA AN, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 302/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - PA
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2022 00112958 79 000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 marzo 2023 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.29920220011295879000, notificava, su impulso dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in data
27.10.2022, afferente il ruolo emesso dalla Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze e
Credito, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2019 relativa all'autovettura targata Targa_2
Ha chiesto la ricorrente dichiararsi la inesistenza/nullità del predetto titolo:
- per mancata notifica del propedeutico avviso di accertamento;
- perché notificato da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri;
- per difetto di legittimazione passiva non risultando la ricorrente proprietaria dell'autovettura de qua.
Ha resistito, a mezzo controdeduzioni del 29.06.2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale di questa Corte e il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché variamente contestando la fondatezza delle avverse doglianze delle quali ha chiesto il rigetto.
Nessuno si è costituito per la Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito.
All'esito della camera di consiglio del 21.01.2026, esposti dal relatore i termini della controversia e sentite le parti, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve essere dichiarata la contumacia della Regione Sicilia Assessorato Economia
Dipartimento Finanze e Credito non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente convenuta.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale.
In proposito la Corte di Cassazione (ord. 28064/2019) ha affermato il principio per cui qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva (nella specie l'intimazione di pagamento), facendo valere vizi propri dell'atto presupposto (nell'odierna vicenda dell'avviso di accertamento e del relativo ruolo) assertivamente non notificato precedentemente, “è territorialmente competente, ai sensi dell'art.4, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo,
a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo
2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore”.
Opzione interpretativa che – fondata su una lettura combinata del disposto dell'art.19, comma 1, lett. d), e comma 3 e 21, comma 1, del D.lgs. n.546/1992 – a fronte di un contestuale impugnazione dell'atto di riscossione, del propedeutico provvedimento impositivo e del ruolo, esclude da un lato il frazionamento delle cause tra giudici diversi e dall'altro sottrae al ricorrente la possibilità di scelta del giudice territorialmente competente (in tal senso Cass. n.15829/2016; n.20671/2014; n.7635/20179). In altri termini la funzione “recuperatoria” dell'impugnazione dell'atto dell'Agenzia della Riscossione, volta a contestare la legittimità anche dell'atto presupposto (nella fattispecie di causa perché assertivamente mai notificato ovvero per mancata sottoscrizione del relativo ruolo esattoriale o ancora per prescrizione dei crediti ingiunti), non determina alcuna alterazione delle regole codicistiche in tema di individuazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è chiamato a decidere sia in ordine all'impugnazione dell'atto notificato (l'intimazione di pagamento) che, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati
(avviso di accertamento, ruolo esattoriale), potenzialmente impugnabili autonomamente, anche nelle ipotesi in cui questi siano formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.
Preme infatti evidenziare, come l'Agenzia delle RI (Ente Pubblico economico istituito ai sensi dell'art.1 D.L. n.193/2016 - subentrata, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia S.p.a.) – sia un soggetto distinto dall'Agenzia delle Entrate (sebbene sottoposto al suo indirizzo operativo e al suo controllo) perché dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
Ne consegue, pertanto, l'operativa nell'odierna vicenda processuale delle regole dettate dalla prima parte
(“Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”) e non dalla seconda parte
(“Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”) dell'art.4, comma 1, d.lgs.546/1992.
La cartella oggi impugnata, come si legge nell'epigrafe della stessa, è stata emessa dall'Agente della
Riscossione della Provincia di PA, con sede in PA nella Piazza XXI Aprile, cosicché correttamente la causa è stata incardinata innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Ancora in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Si ricorda in proposito che
- a norma dell'art.39 del D.Lgs. n.112/99 (ma già in forza del previgente art.40 del Dpr n.43/1998), “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”;
- per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 18/09/2014, n.19667; Cass. civ.. sez. VI,
03/02/2014, n.2248; Cass. civ. sez. trib. 07/05/2014, n.9762; Cass. civ., sez. VI, 20/03/2014, n.6596), se l'azione del debitore per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione della cartella di pagamento è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, se la medesima azione è svolta nei riguardi del concessionario questi, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito;
- nella fattispecie di causa, eccependo la ricorrente anche la prescrizione delle pretese tributarie ingiunte e trattandosi di una contestazione concernente profili gestionali non esclusivamente imputabili alla sfera di diretta responsabilità della società di riscossione, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta anche nei confronti dell'Ente impositore, quale principale soggetto legittimato a contraddire avverso le suddette doglianze;
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, non ha, tuttavia, formulato richiesta, in conformità al disposto dell'art.23, comma 3, D.lgs. 546/1992, di essere autorizzata a chiamare in giudizio, ex art.14, comma 3, D.lgs. 546/1992, gli enti impositori.
Passando al merito della vertenza deve essere esaminata l'eccezione di nullità della cartella per inosservanza della procedura di notificazione telematica degli atti esattivi effettuata da un indirizzo PEC (“notifica.acc. sicilia@pec.agenziariscossione.gov.it”) non risultante dai pubblici elenchi.
Deduce, in particolare, la ricorrente l'invalidità della notifica perché effettuata da un mittente del tutto sconosciuto e non presente nei pubblici elenchi. La cartella, infatti, era stata notificata dall'indirizzo (“notifica. acc.sicilia@pec.agenziariscossione.gov.it”), quando l'unico indirizzo presente all'epoca nei pubblici elenchi riconducibile al concessionario era “protocollo@pec.agcnziariscossione.gov.it”, così da non consentire di verificare l'autenticità dell'atto medesimo, per essersi l'amministrazione notificatrice totalmente discostata dallo schema tipico previsto al riguardo dall'art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Tale eccezione non può trovare accoglimento alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n.18684/2023, ma già Cass. n.2460/2021) per la quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Osserva, infatti, la Suprema Corte, in motivazione che:
- “sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n.23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs.
n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L.
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia”;
- “D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGindE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica”;
- “Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023)”;
Pregiudizio non adeguatamente specificato dalla ricorrente, la quale si è limitata a generiche asserzioni di principio estranee all'odierna vicenda, nella quale, piuttosto, la ricorrente ha tempestivamente ed esaustivamente esposto le proprie argomentazioni difensive ben individuando il soggetto notificante la cartella impugnata.
E' del pari infondato il secondo motivo di opposizione. L'art.19, comma 1, della legge reg. Siciliana Sicilia 5 dicembre 2016, n.24, intervenendo sull'impianto della legge reg. Siciliana n. 16 del 2015, ha introdotto all'interno dell'art.2, il comma 2-bis, in forza del quale, anche con riferimento alla tassa automobilistica regionale, «trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento
», prevedendo altresì che «in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
E' stato, dunque, previsto un meccanismo in base al quale l'ente impositore, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento.
La previsione normativa in parola è stata poi dichiarata conforme alla Costituzione dal Giudice delle leggi, con sentenza n.152/2018, innanzi al quale era stata sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 97 e 117 Cost..
Non merita accoglimento neppure l'ultima doglianza.
L'allegato certificato dell'Automobile Club D'Italia – Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di PA
è, infatti, privo di qualsiasi data che ne attesti l'estrazione, ragion per cui non si può escludere che in epoca successiva al 19.10.1979, coincidente con l'ultimo aggiornamento ivi trascritto, l'autovettura targata Targa_2 non sia stata oggetto di un successivo trasferimento in favore dell'odierna ricorrente.
Ricorrente_1, parte processualmente soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Nulla per le spese di lite nei riguardi della convenuta contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PA, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, nella contumacia della Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze
e Credito, rigetta il ricorso.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione delle spese di lite, che liquida in € 250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Nulla per le spese di lite nei riguardi della convenuta contumace.
Così deciso in PA il 21 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente