TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/09/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1417 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rossella Pietrobattista (c.f.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Marruvio n. 30
ATTRICE
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Esposito (c.f. , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gragnano C.F._3
(NA), alla via Castellammare n. 263
CONVENUTO
Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
9.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 11.6.2025; per parte convenuta come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 8.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 12.6.2025
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.9.2019 ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo di accertare la responsabilità di detto ente nella Controparte_1 causazione del sinistro occorsole in data 25.2.2017 alle ore 18:30 circa, quando, in prossimità del fontanile sito in via Camilla Peretti, scivolava su una lastra di ghiaccio formatasi a seguito del congelamento di un rivolo di acqua fuoriuscito dal vascone della fontana ed a causa delle crepe esistenti su tale vascone, riportando, una “lieve riduzione della rima articolare a carico del comparto femoro-tibiale. Piccola formazione ossicalcifica si proietta superiormente al piatto tibiale in sede posteriore” (come diagnosticato nel referto della clinica “L'Immacolata – Servizio di radiologia e diagnostica” di presso cui si recava in data 1.3.2017), con successiva CP_1 sottoposizione ad un intervento chirurgico in data 19.10.2017 presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Sulmona, da cui veniva dimessa con la diagnosi di “lesione menisco mediale e condropatia di 3° CFL e di 2° CFM ginocchio dx”.
L'attrice ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051
c.c., di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 10.238,09, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il
, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della domanda Controparte_1 formulata da parte attrice in quanto generica, nonché, nel merito, il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, l'ente ha dedotto l'insussistenza della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. evidenziando: i) l'insussistenza di una situazione di imprevedibile pericolo in ragione della normale trasformazione dell'acqua in ghiaccio in pieno inverno, specie in prossimità di un fontanile;
ii) la carenza di legittimazione passiva di esso convenuto in ragione dell'assenza di qualsivoglia relazione tra la dinamica del sinistro dedotta dall'attrice e la cosa in proprietà dell'ente; iii) la necessità di ascrivere l'evento alla condotta della danneggiata per non aver impiegato la dovuta diligenza nell'utilizzo della sede stradale, peraltro in un luogo conosciuto dalla danneggiata medesima;
iv) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto.
3. Acquisiti i documenti prodotti, escussi i testi ammessi ed espletata C.T.U. medico-legale, la causa, con ordinanza del 4.7.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex
2 art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
4. La domanda formulata da parte attrice risulta fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
5. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta di nullità, per genericità, della domanda proposta.
A tal riguardo occorre premettere che, a seguito di un esame complessivo dell'atto introduttivo, la nullità della citazione si produce solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, dal contenuto dell'atto introduttivo è agevolmente individuabile la domanda formulata da parte attrice e le ragioni poste a base della stessa, sì da consentire al convenuto stesso l'approntamento di una precisa linea difensiva ed al giudicante l'immediata contezza del thema decidendum, ragion per cui l'eccezione di parte convenuta risulta insuscettibile di accoglimento.
6. Nel merito la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ed infatti, pacifico il luogo in cui si è verificata la caduta, deve rilevarsi che non sono state specificamente contestate dall'ente convenuto sia la classificazione come comunale della strada ove si sarebbe verificata la caduta sia l'appartenenza all'ente convenuto della fontana da cui sarebbe fuoriuscita l'acqua che, secondo la ricostruzione di parte attrice, si sarebbe poi trasformata in ghiaccio ed avrebbe quindi causato la caduta.
Del resto l'ente convenuto, nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, ha fatto riferimento “all'assenza di qualsivoglia relazione tra la dinamica della caduta dedotta dall'attrice
e la cosa in proprietà del medesimo” così incentrando le proprie difese, a ben vedere, sull'assenza di nesso causale più che sull'insussistenza di un rapporto di custodia.
Deve peraltro escludersi che venga in rilievo un bene insuscettibile di custodia in termini oggettivi ed assoluti, trattandosi di una strada sita all'interno del centro abitato del non è stato del CP_1 resto puntualmente dedotto e, comunque, dimostrato che venga in rilievo un bene che, per caratteristiche e dimensioni, non consentirebbe una adeguata e tempestiva vigilanza.
Alla luce di quanto detto ricorre, dunque, la legittimazione passiva dell'ente convenuto.
3 7. Così inquadrata l'azione proposta, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22,
Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., n. 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24,
Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui:
- tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto;
- l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto;
- il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali;
- non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode;
- è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale;
- segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode;
- laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la
4 colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale;
- nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- in particolare, come detto, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
8. Tanto premesso in linea generale nel caso di specie si rileva che, ritenuta sussistente, come detto, la relazione di custodia, l'attrice ha assolto all'onere di dimostrare la dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
In particolare, può ritenersi provato che l'attrice sia caduta, nel giorno e nell'ora indicati in citazione, mentre transitava a piedi nella zona antistante il fontanile di via Camilla Peretti e che in tale tratto sul suolo fosse presente del ghiaccio che ha determinato la caduta.
Le testi escusse hanno infatti puntualmente e concordemente confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo.
La teste – del tutto estranea rispetto ai fatti di causa - ha riferito di aver assistito alla caduta Tes_1 in quanto si stava recando alla lavanderia industriale ubicata vicino, riferendo altresì che era ormai buio, che la strada era scarsamente illuminata e che comunque l'illuminazione esistente non andava ad illuminare il fontanile;
la teste ha altresì riferito che vi era una lastra di ghiaccio a ridosso del fontanile nel punto in cui l'attrice era caduta ma che, nelle sopra descritte condizioni, il ghiaccio alla vista sembrava acqua;
la medesima teste ha poi dichiarato che le condizioni del fontanile erano quelle raffigurate nelle foto prodotte da parte attrice e che ella, transitando spesso sui luoghi di causa, vedeva l'acqua fuoriuscire dal fontanile stesso e formare lastre di ghiaccio.
Anche la teste - amica dell'attrice - ha riferito di aver assistito alla caduta perché stava Tes_2 facendo una camminata insieme all'attrice dopo il lavoro, confermando la presenza della lastra di
5 ghiaccio vicino al fontanile e nel punto della caduta, oltre che la scarsa illuminazione dei luoghi tanto che la strada sembrava bagnata anziché ghiacciata;
la teste ha altresì confermato che le condizioni del fontanile erano quelle raffigurate nelle foto prodotte da parte attrice.
Entrambe le testi escusse hanno poi confermato che, successivamente all'evento per cui è causa, il convenuto ha provveduto a chiudere l'acqua del fontanile durante la stagione invernale. CP_1
Tali dichiarazioni, intrinsecamente coerenti e puntuali oltre che pienamente concordi, risultano attendibili, anche perché le conseguenze riportate dalla danneggiata sono risultate compatibili con una caduta quale quella allegata (come riscontrato dal C.T.U., per come si dirà).
Può quindi ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente caduta a causa del ghiaccio formatosi a seguito della fuoriuscita di acqua dalla fontana, anche tenuto conto dell'assenza di elementi di segno contrario da cui evincere plausibili spiegazioni alternative dell'evento.
Giova peraltro sottolineare, ad ulteriore riprova del nesso causale e della concreta potenzialità dannosa della cosa, che non risulta specificamente contestato quanto emerso nel corso CP_ dell'istruttoria in ordine alla decisione dell' convenuto di chiudere l'acqua del fontanile nel periodo invernale successivamente ai fatti per cui è causa.
9. Il convenuto non ha di contro a sua volta assolto all'onere di dimostrare che la condotta CP_1 dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta situazione della strada ove è intervenuta la caduta, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno.
Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza.
Ebbene, nella specie l'attrice percorreva a piedi il tratto di strada antistante il fontanile ed utilizzava dunque in modo del tutto ordinario il bene “strada”, coerentemente con la sua destinazione.
Può inoltre ritenersi provato che l'evento si sia verificato in un momento in cui non vi era idonea visibilità, sia per l'orario (le 18.30 di un pomeriggio invernale) sia per la scarsa illuminazione del tratto interessato (riferita puntualmente da tutti i testi escussi).
Non può poi assumere rilievo il fatto che non sia del tutto imprevedibile l'evento della formazione del ghiaccio su una strada vicino ad una fontana nel periodo invernale.
6 Al riguardo deve infatti ed in primo luogo evidenziarsi che non è emerso che l'attrice transitasse con abitualità in tale tratto di strada, vuoi perché abitava e/o lavorava nelle immediate vicinanze vuoi per altri motivi.
Ne deriva che lo stato del fontanile, l'eventuale frequenza di incidenti analoghi e la conseguente maggiore prevedibilità della possibile formazione del ghiaccio non possono ritenersi circostanze note alla danneggiata e, quindi, per tale profilo non può esserle richiesta una particolare diligenza e attenzione nel percorrere la strada.
Inoltre, per quanto concerne la cautela ordinariamente esigibile da un qualsiasi utente della strada
(anche in ipotesi non a conoscenza del particolare stato dei luoghi), deve rilevarsi che tutti i testi escussi hanno specificamente riferito che, nelle condizioni di visibilità esistenti, il ghiaccio poi rivelatosi presente sul manto stradale sembrava solo acqua (peraltro anche a chi, come la teste
, ha riferito di transitare spesso sui luoghi di causa). Tes_1
Anche sotto tale profilo deve quindi escludersi che la ricorrente abbia tenuto una condotta imprudente.
Alla luce di tali considerazioni può quindi ritenersi sussistente la responsabilità dell'ente custode e non è di contro configurabile un concorso colposo della danneggiata.
10. Venendo ora ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento deve in primo luogo richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata.
Il consulente, sulla base dei referti medici e delle cartelle cliniche in atti e previa visita dell'attrice, ha infatti in primo luogo verificato che l'attrice ha riportato, a seguito del sinistro subito in data
25.2.2017, un valido trauma contusivo – distorsivo a carico del ginocchio destro a seguito del quale, stante la persistenza della sintomatologia dolorosa, si è poi reso necessario un intervento chirurgico di meniscectomia selettiva e microfatture CFL in artroscopia del predetto ginocchio destro (con diagnosi in entrata di meniscopatia interna ginocchio destro in uscita di lesione menisco mediale e condropatia di 3° CFL E DI 2° CFM ginocchio destro).
Tale lesione, secondo l'ausiliario, risulta compatibile con la dinamica riferita e del resto in tal senso depongono anche le testimonianze sopra riportate.
Riscontrata tale lesione del bene salute, l'ausiliario ha altresì concluso che da tale lesione è derivato un danno conseguenza all'attrice di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente (danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo).
7 Ed infatti, stando alle risultanze dell'elaborato peritale, dall'esame obiettivo locale a carico dell'attrice sono stati rilevati ipotonotrofia delle masse attivatrici dell'arto (1 cm ove misurate rispetto al contro laterale), varo – valgo stress positivo ed indicativo di sofferenza legamentosa del comparto interno, apley test positivo medialmente, un deficit flessorio articolare di circa 15° in via antalgica e difficoltà nelle manovre di accosciamento.
Sempre secondo l'ausiliario persistono dunque disturbi algo-disfunzionali a carico del ginocchio
(lesione meniscale interna e lieve lassità dell'emicomparto interno), senza possibilità di ipotizzare miglioramenti dello stato dell'attrice mediante idonea terapia.
Sulla base di tali elementi il consulente ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 2,5%, nonché in giorni 20 l'invalidità temporanea totale ed in giorni 30 l'invalidità temporanea parziale al 50%.
L'ausiliario ha altresì ravvisato la congruità delle spese mediche documentate nella misura di €
436,03, escludendo per altro verso la necessità di spese future.
Le suesposte conclusioni peritali possono essere condivise, in quanto congruamente ed analiticamente motivate sulla base della documentazione esaminata e della visita dell'attrice, oltre a non essere state oggetto di specifiche considerazioni critiche dalle parti.
Né peraltro le suesposte conclusioni possono essere inficiate in considerazione del tempo intercorso tra l'evento e l'intervento chirurgico (intervento comunque relativo alla parte del corpo interessata dalla caduta ed intervenuto nel corso dello stesso anno), tenuto conto delle risultanze del referto di pochi giorni successivo all'evento, della non necessità di intervenire chirurgicamente in via d'urgenza e della mancata prospettazione di possibili e plausibili ragioni alternative dell'intervento chirurgico stesso.
Per quanto quindi concerne la liquidazione del danno riconosciuto effettivamente esistente giova precisare che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività
e quindi sugli aspetti dinamico-relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent. n.
7513/2018).
8 Nella specie, tenuto conto dell'epoca di verificazione e della tipologia di evento, si ritiene di fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nell'ultima formulazione del 5.6.2024, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni ed in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (cfr., Cass., sent. n. 8532/20, Cass., sent. n. 33005/21, nonché, con riguardo all'applicabilità di tali tabelle in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c. anche con riguardo al danno biologico per lesioni c.d. micropermanenti, Cass., ord. n. 32373/23, Cass., ord. n.
4509/2022).
Applicando, per tali motivi, i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto del fatto che parte attrice ha comunque chiesto la condanna al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (clausola che, come noto, non può ritenersi di mero stile), avuto riguardo alle sopra richiamate risultanze della C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età della danneggiata (46 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio, operando la media aritmetica tra le percentuali del 2% e del 3%, il complessivo importo di € 7.127,40 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, importo già liquidato all'attualità, rispetto alla data delle suindicate tabelle, trattandosi di debito di valore e dunque già comprensivo della rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Come noto, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria del danno non patrimoniale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26972/08 11.11.2008, n. 26972, Cass., sent. n. 7513/18), il danno morale non è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo
(trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Tale danno non patrimoniale ha tuttavia autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico – relazionale, sicché deve essere specificamente allegato ed accertato, anche presuntivamente, nel corso del giudizio, non potendo venire ad integrare un danno in re ipsa (cfr., Cass., ord. n. 7892/24,
Cass., ord. n. 29206/19).
Ebbene nella specie difetta la necessaria puntuale allegazione di tale danno e peraltro, anche a voler ritenere sufficiente un'allegazione enucleabile dall'entità e dalla sintetica esplicazione
9 nell'atto introduttivo delle voci richieste a titolo risarcitorio, detto danno non potrebbe neanche ritenersi presuntivamente provato sulla base della sola entità dei postumi, non venendo nella specie un rilievo una lesione macropermanente (cfr., Cass., ord. n. 13383/25 in ordine al maggiore rigore nell'allegazione e nella prova che è richiesto per il concreto riconoscimento delle conseguenze dannose rivendicate in caso di danno biologico di lieve entità).
Del pari alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale posta è riconoscibile solo in presenza di circostanze, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della pretesa azionata, tali da rendere il pregiudizio concretamente subito più grave ed eccezionale rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
(cfr., Cass., ord. n. 31681/24, Cass., sent. n. 23778/14, Cass., sent. n. 7513/18).
Tale inquadramento è del resto del tutto coerente con il fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico – relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione esprimendo anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi.
Di contro è onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili.
Simili elementi non risultano analiticamente dedotti e non sono stati comunque dimostrati, sicché non può riconoscersi alcun importo a tale titolo.
Può poi riconoscersi il danno patrimoniale richiesto con riferimento alle suindicate spese mediche documentate e ritenute congrue dall'ausiliario, con conseguente riconoscimento dell'importo complessivo di € 525,85 (già liquidato all'attualità, rispetto alla data dell'evento, per le medesime motivazioni sopra esposte con riferimento al danno biologico).
L'importo del risarcimento come complessivamente determinato (€ 7.653,25) deve altresì maggiorato degli interessi cc.dd. compensativi, calcolati al saggio legale su tale importo prima devalutato al momento dell'evento dannoso (25.2.2017) e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
10 Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent., n. 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte convenuta, tali pese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo secondo il criterio del “decisum”, avuto riguardo per il compenso ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) tenuto conto della contenuta complessità della controversia, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Analogamente a carico di parte convenuta deve essere definitivamente posto il compenso già liquidato al C.T.U. con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1417/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE nei limiti di cui in parte motiva la domanda proposta da nei Parte_1 confronti del e per l'effetto condanna il al pagamento in Controparte_1 Controparte_1 favore di della somma di € 7.653,25, oltre interessi al saggio legale sulla somma Parte_1 devalutata all'epoca dell'evento (come indicata in parte motiva) e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- CONDANNA il al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso ed € 264,00 per spese, oltre spese generali,
I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente a carico del il compenso liquidato al C.T.U. con Controparte_1 separato decreto.
Così deciso in data 18.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1417 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rossella Pietrobattista (c.f.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Marruvio n. 30
ATTRICE
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Esposito (c.f. , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gragnano C.F._3
(NA), alla via Castellammare n. 263
CONVENUTO
Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
9.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 11.6.2025; per parte convenuta come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 8.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 12.6.2025
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.9.2019 ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo di accertare la responsabilità di detto ente nella Controparte_1 causazione del sinistro occorsole in data 25.2.2017 alle ore 18:30 circa, quando, in prossimità del fontanile sito in via Camilla Peretti, scivolava su una lastra di ghiaccio formatasi a seguito del congelamento di un rivolo di acqua fuoriuscito dal vascone della fontana ed a causa delle crepe esistenti su tale vascone, riportando, una “lieve riduzione della rima articolare a carico del comparto femoro-tibiale. Piccola formazione ossicalcifica si proietta superiormente al piatto tibiale in sede posteriore” (come diagnosticato nel referto della clinica “L'Immacolata – Servizio di radiologia e diagnostica” di presso cui si recava in data 1.3.2017), con successiva CP_1 sottoposizione ad un intervento chirurgico in data 19.10.2017 presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Sulmona, da cui veniva dimessa con la diagnosi di “lesione menisco mediale e condropatia di 3° CFL e di 2° CFM ginocchio dx”.
L'attrice ha quindi chiesto, accertata la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051
c.c., di condannare l'ente medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 10.238,09, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il
, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della domanda Controparte_1 formulata da parte attrice in quanto generica, nonché, nel merito, il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, l'ente ha dedotto l'insussistenza della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. evidenziando: i) l'insussistenza di una situazione di imprevedibile pericolo in ragione della normale trasformazione dell'acqua in ghiaccio in pieno inverno, specie in prossimità di un fontanile;
ii) la carenza di legittimazione passiva di esso convenuto in ragione dell'assenza di qualsivoglia relazione tra la dinamica del sinistro dedotta dall'attrice e la cosa in proprietà dell'ente; iii) la necessità di ascrivere l'evento alla condotta della danneggiata per non aver impiegato la dovuta diligenza nell'utilizzo della sede stradale, peraltro in un luogo conosciuto dalla danneggiata medesima;
iv) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche con riferimento al quantum richiesto.
3. Acquisiti i documenti prodotti, escussi i testi ammessi ed espletata C.T.U. medico-legale, la causa, con ordinanza del 4.7.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex
2 art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
4. La domanda formulata da parte attrice risulta fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
5. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta di nullità, per genericità, della domanda proposta.
A tal riguardo occorre premettere che, a seguito di un esame complessivo dell'atto introduttivo, la nullità della citazione si produce solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, dal contenuto dell'atto introduttivo è agevolmente individuabile la domanda formulata da parte attrice e le ragioni poste a base della stessa, sì da consentire al convenuto stesso l'approntamento di una precisa linea difensiva ed al giudicante l'immediata contezza del thema decidendum, ragion per cui l'eccezione di parte convenuta risulta insuscettibile di accoglimento.
6. Nel merito la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ed infatti, pacifico il luogo in cui si è verificata la caduta, deve rilevarsi che non sono state specificamente contestate dall'ente convenuto sia la classificazione come comunale della strada ove si sarebbe verificata la caduta sia l'appartenenza all'ente convenuto della fontana da cui sarebbe fuoriuscita l'acqua che, secondo la ricostruzione di parte attrice, si sarebbe poi trasformata in ghiaccio ed avrebbe quindi causato la caduta.
Del resto l'ente convenuto, nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, ha fatto riferimento “all'assenza di qualsivoglia relazione tra la dinamica della caduta dedotta dall'attrice
e la cosa in proprietà del medesimo” così incentrando le proprie difese, a ben vedere, sull'assenza di nesso causale più che sull'insussistenza di un rapporto di custodia.
Deve peraltro escludersi che venga in rilievo un bene insuscettibile di custodia in termini oggettivi ed assoluti, trattandosi di una strada sita all'interno del centro abitato del non è stato del CP_1 resto puntualmente dedotto e, comunque, dimostrato che venga in rilievo un bene che, per caratteristiche e dimensioni, non consentirebbe una adeguata e tempestiva vigilanza.
Alla luce di quanto detto ricorre, dunque, la legittimazione passiva dell'ente convenuto.
3 7. Così inquadrata l'azione proposta, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22,
Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., n. 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24,
Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui:
- tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto;
- l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto;
- il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali;
- non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode;
- è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente condizione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale;
- segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode;
- laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la
4 colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale;
- nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- in particolare, come detto, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
8. Tanto premesso in linea generale nel caso di specie si rileva che, ritenuta sussistente, come detto, la relazione di custodia, l'attrice ha assolto all'onere di dimostrare la dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
In particolare, può ritenersi provato che l'attrice sia caduta, nel giorno e nell'ora indicati in citazione, mentre transitava a piedi nella zona antistante il fontanile di via Camilla Peretti e che in tale tratto sul suolo fosse presente del ghiaccio che ha determinato la caduta.
Le testi escusse hanno infatti puntualmente e concordemente confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo.
La teste – del tutto estranea rispetto ai fatti di causa - ha riferito di aver assistito alla caduta Tes_1 in quanto si stava recando alla lavanderia industriale ubicata vicino, riferendo altresì che era ormai buio, che la strada era scarsamente illuminata e che comunque l'illuminazione esistente non andava ad illuminare il fontanile;
la teste ha altresì riferito che vi era una lastra di ghiaccio a ridosso del fontanile nel punto in cui l'attrice era caduta ma che, nelle sopra descritte condizioni, il ghiaccio alla vista sembrava acqua;
la medesima teste ha poi dichiarato che le condizioni del fontanile erano quelle raffigurate nelle foto prodotte da parte attrice e che ella, transitando spesso sui luoghi di causa, vedeva l'acqua fuoriuscire dal fontanile stesso e formare lastre di ghiaccio.
Anche la teste - amica dell'attrice - ha riferito di aver assistito alla caduta perché stava Tes_2 facendo una camminata insieme all'attrice dopo il lavoro, confermando la presenza della lastra di
5 ghiaccio vicino al fontanile e nel punto della caduta, oltre che la scarsa illuminazione dei luoghi tanto che la strada sembrava bagnata anziché ghiacciata;
la teste ha altresì confermato che le condizioni del fontanile erano quelle raffigurate nelle foto prodotte da parte attrice.
Entrambe le testi escusse hanno poi confermato che, successivamente all'evento per cui è causa, il convenuto ha provveduto a chiudere l'acqua del fontanile durante la stagione invernale. CP_1
Tali dichiarazioni, intrinsecamente coerenti e puntuali oltre che pienamente concordi, risultano attendibili, anche perché le conseguenze riportate dalla danneggiata sono risultate compatibili con una caduta quale quella allegata (come riscontrato dal C.T.U., per come si dirà).
Può quindi ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente caduta a causa del ghiaccio formatosi a seguito della fuoriuscita di acqua dalla fontana, anche tenuto conto dell'assenza di elementi di segno contrario da cui evincere plausibili spiegazioni alternative dell'evento.
Giova peraltro sottolineare, ad ulteriore riprova del nesso causale e della concreta potenzialità dannosa della cosa, che non risulta specificamente contestato quanto emerso nel corso CP_ dell'istruttoria in ordine alla decisione dell' convenuto di chiudere l'acqua del fontanile nel periodo invernale successivamente ai fatti per cui è causa.
9. Il convenuto non ha di contro a sua volta assolto all'onere di dimostrare che la condotta CP_1 dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta situazione della strada ove è intervenuta la caduta, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno.
Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza.
Ebbene, nella specie l'attrice percorreva a piedi il tratto di strada antistante il fontanile ed utilizzava dunque in modo del tutto ordinario il bene “strada”, coerentemente con la sua destinazione.
Può inoltre ritenersi provato che l'evento si sia verificato in un momento in cui non vi era idonea visibilità, sia per l'orario (le 18.30 di un pomeriggio invernale) sia per la scarsa illuminazione del tratto interessato (riferita puntualmente da tutti i testi escussi).
Non può poi assumere rilievo il fatto che non sia del tutto imprevedibile l'evento della formazione del ghiaccio su una strada vicino ad una fontana nel periodo invernale.
6 Al riguardo deve infatti ed in primo luogo evidenziarsi che non è emerso che l'attrice transitasse con abitualità in tale tratto di strada, vuoi perché abitava e/o lavorava nelle immediate vicinanze vuoi per altri motivi.
Ne deriva che lo stato del fontanile, l'eventuale frequenza di incidenti analoghi e la conseguente maggiore prevedibilità della possibile formazione del ghiaccio non possono ritenersi circostanze note alla danneggiata e, quindi, per tale profilo non può esserle richiesta una particolare diligenza e attenzione nel percorrere la strada.
Inoltre, per quanto concerne la cautela ordinariamente esigibile da un qualsiasi utente della strada
(anche in ipotesi non a conoscenza del particolare stato dei luoghi), deve rilevarsi che tutti i testi escussi hanno specificamente riferito che, nelle condizioni di visibilità esistenti, il ghiaccio poi rivelatosi presente sul manto stradale sembrava solo acqua (peraltro anche a chi, come la teste
, ha riferito di transitare spesso sui luoghi di causa). Tes_1
Anche sotto tale profilo deve quindi escludersi che la ricorrente abbia tenuto una condotta imprudente.
Alla luce di tali considerazioni può quindi ritenersi sussistente la responsabilità dell'ente custode e non è di contro configurabile un concorso colposo della danneggiata.
10. Venendo ora ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento deve in primo luogo richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata.
Il consulente, sulla base dei referti medici e delle cartelle cliniche in atti e previa visita dell'attrice, ha infatti in primo luogo verificato che l'attrice ha riportato, a seguito del sinistro subito in data
25.2.2017, un valido trauma contusivo – distorsivo a carico del ginocchio destro a seguito del quale, stante la persistenza della sintomatologia dolorosa, si è poi reso necessario un intervento chirurgico di meniscectomia selettiva e microfatture CFL in artroscopia del predetto ginocchio destro (con diagnosi in entrata di meniscopatia interna ginocchio destro in uscita di lesione menisco mediale e condropatia di 3° CFL E DI 2° CFM ginocchio destro).
Tale lesione, secondo l'ausiliario, risulta compatibile con la dinamica riferita e del resto in tal senso depongono anche le testimonianze sopra riportate.
Riscontrata tale lesione del bene salute, l'ausiliario ha altresì concluso che da tale lesione è derivato un danno conseguenza all'attrice di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente (danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo).
7 Ed infatti, stando alle risultanze dell'elaborato peritale, dall'esame obiettivo locale a carico dell'attrice sono stati rilevati ipotonotrofia delle masse attivatrici dell'arto (1 cm ove misurate rispetto al contro laterale), varo – valgo stress positivo ed indicativo di sofferenza legamentosa del comparto interno, apley test positivo medialmente, un deficit flessorio articolare di circa 15° in via antalgica e difficoltà nelle manovre di accosciamento.
Sempre secondo l'ausiliario persistono dunque disturbi algo-disfunzionali a carico del ginocchio
(lesione meniscale interna e lieve lassità dell'emicomparto interno), senza possibilità di ipotizzare miglioramenti dello stato dell'attrice mediante idonea terapia.
Sulla base di tali elementi il consulente ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 2,5%, nonché in giorni 20 l'invalidità temporanea totale ed in giorni 30 l'invalidità temporanea parziale al 50%.
L'ausiliario ha altresì ravvisato la congruità delle spese mediche documentate nella misura di €
436,03, escludendo per altro verso la necessità di spese future.
Le suesposte conclusioni peritali possono essere condivise, in quanto congruamente ed analiticamente motivate sulla base della documentazione esaminata e della visita dell'attrice, oltre a non essere state oggetto di specifiche considerazioni critiche dalle parti.
Né peraltro le suesposte conclusioni possono essere inficiate in considerazione del tempo intercorso tra l'evento e l'intervento chirurgico (intervento comunque relativo alla parte del corpo interessata dalla caduta ed intervenuto nel corso dello stesso anno), tenuto conto delle risultanze del referto di pochi giorni successivo all'evento, della non necessità di intervenire chirurgicamente in via d'urgenza e della mancata prospettazione di possibili e plausibili ragioni alternative dell'intervento chirurgico stesso.
Per quanto quindi concerne la liquidazione del danno riconosciuto effettivamente esistente giova precisare che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività
e quindi sugli aspetti dinamico-relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent. n.
7513/2018).
8 Nella specie, tenuto conto dell'epoca di verificazione e della tipologia di evento, si ritiene di fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nell'ultima formulazione del 5.6.2024, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni ed in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (cfr., Cass., sent. n. 8532/20, Cass., sent. n. 33005/21, nonché, con riguardo all'applicabilità di tali tabelle in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c. anche con riguardo al danno biologico per lesioni c.d. micropermanenti, Cass., ord. n. 32373/23, Cass., ord. n.
4509/2022).
Applicando, per tali motivi, i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto del fatto che parte attrice ha comunque chiesto la condanna al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (clausola che, come noto, non può ritenersi di mero stile), avuto riguardo alle sopra richiamate risultanze della C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età della danneggiata (46 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio, operando la media aritmetica tra le percentuali del 2% e del 3%, il complessivo importo di € 7.127,40 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, importo già liquidato all'attualità, rispetto alla data delle suindicate tabelle, trattandosi di debito di valore e dunque già comprensivo della rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Come noto, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria del danno non patrimoniale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26972/08 11.11.2008, n. 26972, Cass., sent. n. 7513/18), il danno morale non è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo
(trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Tale danno non patrimoniale ha tuttavia autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico – relazionale, sicché deve essere specificamente allegato ed accertato, anche presuntivamente, nel corso del giudizio, non potendo venire ad integrare un danno in re ipsa (cfr., Cass., ord. n. 7892/24,
Cass., ord. n. 29206/19).
Ebbene nella specie difetta la necessaria puntuale allegazione di tale danno e peraltro, anche a voler ritenere sufficiente un'allegazione enucleabile dall'entità e dalla sintetica esplicazione
9 nell'atto introduttivo delle voci richieste a titolo risarcitorio, detto danno non potrebbe neanche ritenersi presuntivamente provato sulla base della sola entità dei postumi, non venendo nella specie un rilievo una lesione macropermanente (cfr., Cass., ord. n. 13383/25 in ordine al maggiore rigore nell'allegazione e nella prova che è richiesto per il concreto riconoscimento delle conseguenze dannose rivendicate in caso di danno biologico di lieve entità).
Del pari alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale posta è riconoscibile solo in presenza di circostanze, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della pretesa azionata, tali da rendere il pregiudizio concretamente subito più grave ed eccezionale rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
(cfr., Cass., ord. n. 31681/24, Cass., sent. n. 23778/14, Cass., sent. n. 7513/18).
Tale inquadramento è del resto del tutto coerente con il fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico – relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione esprimendo anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi.
Di contro è onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili.
Simili elementi non risultano analiticamente dedotti e non sono stati comunque dimostrati, sicché non può riconoscersi alcun importo a tale titolo.
Può poi riconoscersi il danno patrimoniale richiesto con riferimento alle suindicate spese mediche documentate e ritenute congrue dall'ausiliario, con conseguente riconoscimento dell'importo complessivo di € 525,85 (già liquidato all'attualità, rispetto alla data dell'evento, per le medesime motivazioni sopra esposte con riferimento al danno biologico).
L'importo del risarcimento come complessivamente determinato (€ 7.653,25) deve altresì maggiorato degli interessi cc.dd. compensativi, calcolati al saggio legale su tale importo prima devalutato al momento dell'evento dannoso (25.2.2017) e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
10 Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent., n. 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte convenuta, tali pese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo secondo il criterio del “decisum”, avuto riguardo per il compenso ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) tenuto conto della contenuta complessità della controversia, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Analogamente a carico di parte convenuta deve essere definitivamente posto il compenso già liquidato al C.T.U. con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1417/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE nei limiti di cui in parte motiva la domanda proposta da nei Parte_1 confronti del e per l'effetto condanna il al pagamento in Controparte_1 Controparte_1 favore di della somma di € 7.653,25, oltre interessi al saggio legale sulla somma Parte_1 devalutata all'epoca dell'evento (come indicata in parte motiva) e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- CONDANNA il al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso ed € 264,00 per spese, oltre spese generali,
I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente a carico del il compenso liquidato al C.T.U. con Controparte_1 separato decreto.
Così deciso in data 18.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
11