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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/08/2025, n. 6529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6529 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Anna Cattaneo Presidente dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 26/06/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 16.06.2023 , discussa nella
Camera di Consiglio del 25/05/2025 promossa
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ARALDI FRANCESCA MARIA presso il cui studio in VIA FRANCESCO LONDONIO, 24 20154 MILANO è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
ATTRICE contro nato a [...] il [...], cittadino egiziano, C.F. CP_1
C.F._2 CONVENUTO CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28.03.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
pagina 1 di 4 e il Signor (matrimonio civile trascritto nei registri di stato civile del Comune di CP_1
Milano, Anno 1997, R. 01, N. 0937, P. 1 S) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
8.9.1997, a Milano - iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 1997, R. 01, N. 0937, P. 1 S). Dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza n. 9326/2013, depositata in data 2.7.2013, pronunciata in contumacia del convenuto, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e poneva a carico del marito un assegno mensile di € 100,00.
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 la ricorrente chiedeva la declaratoria di scioglimento del matrimonio, rappresentando di non avere più contatti con il marito ormai dal 2012 – epoca in cui era intervenuta la cessazione della convivenza e che lo stesso era peraltro rimasto completamente inadempiente rispetto al contributo di mantenimento previsto in suo favore.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, nessuno compariva all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in data 15.04.2025 e il G.D. verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in accoglimento della richiesta di parte ricorrente – impossibilitata a comparire per motivi familiari – rinviava l'udienza al 16/06/2025 in cui parte ricorrente compariva e il G.D. provvedeva a dichiarare la contumacia del resistente, che invece non compariva né si costituiva;
quindi, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione - stante la mancata comparizione del resistente, veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava di non aver pi visto e sentito il marito già da prima della separazione e di non sapere dove lo stesso si trovi attualmente;
riferiva inoltre di occuparsi a tempo pieno della madre malata di Alzheimer da 15 anni e di esser stata assunta come badante dall'ADS.
Il G.D. invitava quindi la difesa di parte ricorrente a interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate;
la difesa rinunciava alla domanda di assegno divorzile e concludeva come da ricorso chiedendo che la causa venisse rimessa al collegio per la sola decisione sulla restante domanda di status.
All'esito della discussione il Giudice delegato non assumeva provvedimenti provvisori in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul divorzio;
la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
pagina 2 di 4 Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati giusta sentenza n. 9326/2013, depositata in data 2.7.2013 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(essendo stato il ricorso depositato il 26.02.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo e l'irreperibilità di fatto del marito, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
Le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano nell'anno 1997, R. 01, CP_1
N. 0937, P. 1 S.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza ,dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. pagina 3 di 4 Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Anna Cattaneo Presidente dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 26/06/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 16.06.2023 , discussa nella
Camera di Consiglio del 25/05/2025 promossa
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ARALDI FRANCESCA MARIA presso il cui studio in VIA FRANCESCO LONDONIO, 24 20154 MILANO è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
ATTRICE contro nato a [...] il [...], cittadino egiziano, C.F. CP_1
C.F._2 CONVENUTO CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28.03.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
pagina 1 di 4 e il Signor (matrimonio civile trascritto nei registri di stato civile del Comune di CP_1
Milano, Anno 1997, R. 01, N. 0937, P. 1 S) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
8.9.1997, a Milano - iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 1997, R. 01, N. 0937, P. 1 S). Dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza n. 9326/2013, depositata in data 2.7.2013, pronunciata in contumacia del convenuto, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e poneva a carico del marito un assegno mensile di € 100,00.
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 la ricorrente chiedeva la declaratoria di scioglimento del matrimonio, rappresentando di non avere più contatti con il marito ormai dal 2012 – epoca in cui era intervenuta la cessazione della convivenza e che lo stesso era peraltro rimasto completamente inadempiente rispetto al contributo di mantenimento previsto in suo favore.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, nessuno compariva all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in data 15.04.2025 e il G.D. verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in accoglimento della richiesta di parte ricorrente – impossibilitata a comparire per motivi familiari – rinviava l'udienza al 16/06/2025 in cui parte ricorrente compariva e il G.D. provvedeva a dichiarare la contumacia del resistente, che invece non compariva né si costituiva;
quindi, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione - stante la mancata comparizione del resistente, veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava di non aver pi visto e sentito il marito già da prima della separazione e di non sapere dove lo stesso si trovi attualmente;
riferiva inoltre di occuparsi a tempo pieno della madre malata di Alzheimer da 15 anni e di esser stata assunta come badante dall'ADS.
Il G.D. invitava quindi la difesa di parte ricorrente a interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate;
la difesa rinunciava alla domanda di assegno divorzile e concludeva come da ricorso chiedendo che la causa venisse rimessa al collegio per la sola decisione sulla restante domanda di status.
All'esito della discussione il Giudice delegato non assumeva provvedimenti provvisori in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul divorzio;
la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
pagina 2 di 4 Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati giusta sentenza n. 9326/2013, depositata in data 2.7.2013 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(essendo stato il ricorso depositato il 26.02.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo e l'irreperibilità di fatto del marito, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
Le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano nell'anno 1997, R. 01, CP_1
N. 0937, P. 1 S.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza ,dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. pagina 3 di 4 Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Anna Cattaneo
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