Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02810/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02142/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2142 del 2024, proposto da
RO RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Drago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS) con l'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e per la conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. IO FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Il ricorrente, Sig. RT RO, già Sostituto Commissario della Polizia di Stato, espone di essere stato collocato in quiescenza a seguito di dimissioni volontarie con decorrenza dal 30 novembre 2018. Al momento della cessazione dal servizio, aveva maturato un'età anagrafica di 56 anni e un'anzianità di servizio utile di 44 anni.
Successivamente alla cessazione, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha provveduto alla liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) senza tuttavia includere nella base di calcolo la maggiorazione corrispondente ai sei scatti stipendiali, beneficio previsto dall'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Ritenendo tale esclusione illegittima, il Sig. RT, con ricorso notificato in data 2 maggio 2024, ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo del TFS con l'inclusione del predetto beneficio economico e, per l'effetto, la condanna dell'INPS al pagamento delle relative differenze, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo. A fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha invocato la consolidata giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, che riconosce la spettanza del beneficio anche al personale cessato a domanda.
Si è costituito in giudizio l'INPS, depositando una memoria difensiva con cui ha resistito alla domanda. In via preliminare, l'Istituto ha eccepito la decadenza del ricorrente dal diritto per non aver presentato la domanda di quiescenza entro il termine del 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti, nonché la prescrizione quinquennale del diritto azionato, calcolata dalla data di cessazione dal servizio. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 ai casi di cessazione volontaria e, in subordine, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale della norma, così come interpretata dalla giurisprudenza favorevole al ricorrente, per violazione degli artt. 3 e 81 della Costituzione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 18 marzo 2026.
1.- Sulle eccezioni preliminari
Prima di esaminare il merito della controversia, il Collegio deve pronunciarsi sulle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione sollevate dall'INPS. Entrambe le eccezioni devono essere respinte in quanto infondate.
1.1. Sull'eccezione di decadenza
L'Istituto resistente eccepisce la decadenza del ricorrente dal diritto al beneficio, in quanto la domanda di collocamento in quiescenza non sarebbe stata presentata "entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità", come previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987.
Tale eccezione non può trovare accoglimento. La giurisprudenza amministrativa, con un orientamento ormai consolidato e dal quale questo Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi, ha chiarito che il termine del 30 giugno non ha natura perentoria o decadenziale, costituendo, piuttosto, un onere procedimentale la cui funzione è meramente organizzativa: consentire all'Amministrazione di appartenenza di programmare con congruo anticipo i collocamenti a riposo, la cui decorrenza è fissata dal successivo comma 3 al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda (TAR LAZIO - Roma num. 839/2024]. La giurisprudenza ha sottolineato che, in assenza di una espressa comminatoria di decadenza, l'eventuale ambiguità della disposizione non può essere interpretata in senso pregiudizievole per il dipendente, poiché una conseguenza così grave come la perdita del diritto "presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti" (Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; TAR Lazio - Roma num. 14922/ 2025). Pertanto, il rispetto di tale termine non è una condizione sostanziale per l'attribuzione del beneficio, ma incide unicamente sulla tempistica del collocamento a riposo (Consiglio di Stato num. 3904/2023).
L'eccezione va, di conseguenza, respinta.
1.2. Sull'eccezione di prescrizione
L'INPS eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto, sostenendo che il termine di prescrizione decorra dalla data di cessazione dal servizio (30 novembre 2018) e che, pertanto, il ricorso notificato il 2 maggio 2024 sarebbe tardivo.
Anche questa eccezione è infondata. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo consolidato un principio diverso e più aderente alla specificità della fattispecie. Secondo tale prevalente orientamento, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti relativi al TFS, e in particolare per le azioni di riliquidazione, non decorre dalla data di cessazione dal servizio, bensì dal momento in cui il diritto può essere concretamente fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c. Tale momento si identifica con la data di emanazione del provvedimento di liquidazione del TFS o, in caso di pagamento rateale, con la data dell'ultimo ordinativo di pagamento. È solo da quel momento, difatti, che il dipendente acquisisce piena e completa conoscenza dell'importo liquidato e dei criteri di calcolo applicati, potendo così rilevare eventuali errori o omissioni, quale il mancato computo dei sei scatti.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dall'INPS stesso, risulta che l'ordinativo di pagamento relativo all'ultima rata del TFS è stato emesso in data 3 dicembre 2021. Il ricorso, notificato il 2 maggio 2024, è stato quindi proposto ampiamente entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente da tale data. L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.
2.- Nel merito
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La questione giuridica centrale del presente giudizio attiene al diritto del personale della Polizia di Stato, cessato dal servizio a domanda dopo aver maturato i requisiti di anzianità previsti dalla legge, a vedersi includere nella base di calcolo del trattamento di fine servizio la maggiorazione dei cosiddetti "sei scatti" stipendiali.
La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387. Il comma 1 di tale articolo stabilisce che: "Al personale della Polizia di Stato [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio [...]". Il successivo comma 2, di fondamentale importanza per il caso di specie, estende l'ambito di applicazione della norma, prevedendo che: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile".
La giurisprudenza amministrativa, dopo alcune iniziali incertezze, ha raggiunto un orientamento ormai granitico e consolidato nel ritenere che la lettura combinata dei due commi non lasci adito a dubbi: il beneficio dei sei scatti spetta non solo al personale cessato per le cause indicate al comma 1, ma anche a quello che, come il ricorrente, sia cessato a domanda, a condizione che possegga i requisiti minimi di età (55 anni) e di servizio (35 anni) ivi indicati (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 15 maggio 2023, n. 4844; Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; TAR Lazio - Roma num. 14922/2025).
Nel caso in esame, è pacifico e documentalmente provato che il Sig. RT, al momento della cessazione dal servizio a domanda (30.11.2018), possedeva requisiti di gran lunga superiori a quelli minimi richiesti dalla norma, avendo compiuto 56 anni di età e maturato ben 44 anni di servizio utile.
Le argomentazioni difensive dell'INPS non sono idonee a inficiare la fondatezza della pretesa.
In primo luogo, non è pertinente il richiamo all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997, che subordina il beneficio al pagamento della contribuzione residua per chi cessa a domanda. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, tale disposizione si applica esclusivamente ai fini del calcolo della "base pensionabile" e non incide sulla diversa e autonoma disciplina relativa alla quantificazione del TFS, che ha natura di retribuzione differita e non di trattamento pensionistico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 marzo 2023, n. 3098).
In secondo luogo, appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'Istituto. Per quanto concerne la presunta violazione dell'art. 81 Cost. per mancanza di copertura finanziaria, si osserva che la norma di copertura è rinvenibile nell'art. 1 del medesimo D.L. n. 387/1987 e che, in ogni caso, il principio di copertura finanziaria costituisce un vincolo per il legislatore, non per il giudice nell'esercizio della sua funzione interpretativa e applicativa della legge vigente (TAR Bologna num. 59/2025).
Riguardo alla presunta violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevolezza, la costante giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che l'estensione del beneficio non è affatto generalizzata, ma è ancorata al possesso di requisiti di anzianità anagrafica e contributiva particolarmente elevati. Tale estensione persegue la finalità, del tutto ragionevole, di omogeneizzare i trattamenti all'interno del comparto sicurezza, evitando ingiustificate disparità tra categorie di lavoratori assimilabili, in piena armonia con il principio di eguaglianza (TAR Emilia Romagna - Bologna num. 59/2025).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto. Va pertanto accertato il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Per l'effetto, l'INPS deve essere condannato a corrispondere al ricorrente le differenze economiche maturate a seguito di tale ricalcolo. Su tali somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, con esclusione del cumulo con la rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 (Cass. Civ., Sez. L, N. 22390 del 25-07-2023).
3.- Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente, Sig. RT RO, alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387;
2. condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) a corrispondere al ricorrente le somme risultanti dalla predetta rideterminazione, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Salvatore Drago, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OC PA, Presidente FF
IO FF, Primo Referendario, Estensore
Mara ZZ, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IO FF | OC PA |
IL SEGRETARIO