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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/10/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 6488/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6488 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Stefano Petrioli in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato Alessandro Giannelli in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 09/10/2025):
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 - porre a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo CP_1 Parte_1 mensile di € 305,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat a decorrere dal mese di marzo 2026, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio da Per_1 versare entro il giorno 20 di ogni mese;
- prevedere che l'assegno unico per il figlio venga percepito integralmente da Per_1
; Parte_1
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio;
per la concreta individuazione delle spese straordinarie nonché per le modalità di rimborso, i coniugi si accordano per adottare le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del Consiglio Nazionale Forense;
- i due cani di proprietà dei coniugi saranno accuditi da , senza richiesta Parte_1 alcuna nei confronti del coniuge per le spese di mantenimento, mentre rimarranno a carico di entrambi le spese veterinarie, in misura del 50% ciascuno;
durante il periodo estivo, i coniugi si ripartiranno nel seguente modo le spese per un eventuale pensionato per cani per 15 giorni: 60% a carico di e 40% a carico di;
CP_1 Parte_1
qualora reperisca un diversa sistemazione alloggiativa, si impegna a CP_1 tenere con sé i cani per 15 giorni durante il periodo estivo, previo accordo con Parte_1
in merito al periodo;
[...]
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , il quale si CP_1
è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la
2 separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 90/2024 pubblicata in data 07/03/2024, che ha omologato le condizioni concordate tra le parti.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(26/05/2025), erano già trascorsi, dalla suddetta pronuncia, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio nato il [...], maggiorenne ancorché non economicamente Per_1 autosufficiente, al quale è garantito un congruo mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
3 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rignano sull'Arno (FI) in data 21/04/1996 da , n. a IL (PA) il Parte_1
04/03/1971, e , n. a FIRENZE (FI) il 25/06/1971, trascritto CP_1 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rignano sull'Arno (FI) al n. 1, parte 2, serie A, anno 1996;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6488 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Stefano Petrioli in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato Alessandro Giannelli in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 09/10/2025):
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 - porre a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo CP_1 Parte_1 mensile di € 305,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat a decorrere dal mese di marzo 2026, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio da Per_1 versare entro il giorno 20 di ogni mese;
- prevedere che l'assegno unico per il figlio venga percepito integralmente da Per_1
; Parte_1
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio;
per la concreta individuazione delle spese straordinarie nonché per le modalità di rimborso, i coniugi si accordano per adottare le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del Consiglio Nazionale Forense;
- i due cani di proprietà dei coniugi saranno accuditi da , senza richiesta Parte_1 alcuna nei confronti del coniuge per le spese di mantenimento, mentre rimarranno a carico di entrambi le spese veterinarie, in misura del 50% ciascuno;
durante il periodo estivo, i coniugi si ripartiranno nel seguente modo le spese per un eventuale pensionato per cani per 15 giorni: 60% a carico di e 40% a carico di;
CP_1 Parte_1
qualora reperisca un diversa sistemazione alloggiativa, si impegna a CP_1 tenere con sé i cani per 15 giorni durante il periodo estivo, previo accordo con Parte_1
in merito al periodo;
[...]
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , il quale si CP_1
è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la
2 separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 90/2024 pubblicata in data 07/03/2024, che ha omologato le condizioni concordate tra le parti.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(26/05/2025), erano già trascorsi, dalla suddetta pronuncia, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio nato il [...], maggiorenne ancorché non economicamente Per_1 autosufficiente, al quale è garantito un congruo mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
3 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rignano sull'Arno (FI) in data 21/04/1996 da , n. a IL (PA) il Parte_1
04/03/1971, e , n. a FIRENZE (FI) il 25/06/1971, trascritto CP_1 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rignano sull'Arno (FI) al n. 1, parte 2, serie A, anno 1996;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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