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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/10/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 955 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel. con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da: nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
LO IT del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cernusco sul
Naviglio via G. Leopardi n. 5,
APPELLANTE contro
, nata a [...] [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti CE LO e
DO GU del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
CE LO in Milano viale Bianca Maria 3
APPELLATA
pagina 1 di 12 avverso la sentenza del Tribunale di MO n. 413/2025 – emessa nella causa civile n. 120/2021
R.G. emessa il 23.1.2025, depositata il 26.2.2025, notificata il 27.2.2025, avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di MO
n.413/2025, pubblicata il 26.2.2025, resa al termine del procedimento n.120/2021 RG e notificata con PEC il 27.2.2025: in via preliminare, in rito, dichiarare l'appello tempestivo e, pertanto, ammissibile;
sospendere ex art 283 l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale, nel merito, in punto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e confermare la sentenza non definitiva n.145/2023; Parte_1 Controparte_2 sempre in via principale, per tutti i motivi dedotti, in riforma della sentenza n. 413/2025 resa dal
Tribunale di MO di domenica, il 23.2.2025, e pubblicata mediante deposito il 26.2.2025, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve alla sig.ra sia a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, dichiarando infondata la domanda da quest'ultima svolta a tale titolo, sia per il rimborso del mutuo acceso per l'acquisto della sua casa di abitazione;
con vittoria di spese e competenze di causa, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
in via istruttoria, si reiterano le istanze avanzate in primo grado con la seconda memoria istruttoria, pp 3,4 e 5 (riproposte anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado)
e, così si chiede l'eventuale ammissione dell'interrogatorio formale della signora Controparte_1
e la prova per testi, con i testi già indicati nella memoria istruttoria del 26 marzo 2023, sulle circostanze di seguito capitolate:
1)vero che la sig.ra in ossequio agli accordi assunti in sede di separazione Controparte_1 lasciava la casa coniugale per andare ad abitare in una nuova casa acquistata contraendo un mutuo per il cui pagamento delle rate mensili riceveva dal ricorrente signor il Parte_1 relativo importo mensile;
pagina 2 di 12 2)vero che la signora provvedeva autonomamente a estinguere il predetto mutuo Controparte_1
e a contrarne uno nuovo per un maggior importo e una maggiore durata, al fine di acquistare una casa più grande e più prestigiosa, senza previamente darne notizia al signor;
Parte_1
3)vero che sin dall'acquisto dell'abitazione – villetta in Carugate (MI), in via Ticino n.1, il relativo mutuo è stato pagato fino a settembre 2021 dal signor;
Parte_1
4)vero che la signora svolge attività di consulenza “tecnico-legale-stragiudiziale” Controparte_1 per pratiche automobilistiche e per la gestione di sinistri stradali, di “recupero crediti” e di
“consulenza contabile e fiscale” sin dal 2008; di chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi sulle prove eventualmente ammesse di controparte;
si chiede, inoltre, volersi: ordinare l'esibizione degli estratti conto di tutti i rapporti bancari in essere – tra i quali quelli su
Banca Intesa San Paolo – intestati o cointestati alla signora per gli anni dal 2012 Controparte_1 al 2022 (ultimi 10 anni) al fine di dimostrare che la resistente è economicamente autosufficiente;
nonché disporsi l'ispezione dell'abitazione -villetta di proprietà della signora al Controparte_1 fine di verificarne il pregio e il valore degli arredi;
disporsi ogni accertamento necessario per verificare la capacità reddituale e la consistenza patrimoniale della resistente sig.ra CP_1
[...]
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Chiede che l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiari l'appello inammissibile per tardività; rigetti integralmente l'appello proposto dal sig. , in quanto infondato in fatto e Parte_1 in diritto, confermando la sentenza impugnata n.413/2025 emessa dal Tribunale di MO Sezione
Civile; dichiari la piena validità ed efficacia vincolante dell'accordo patrimoniale sottoscritto in data 13 gennaio 2011, omologato nel procedimento RG 3291/2010 del Tribunale di MO, con particolare riferimento all'obbligo di pagamento dell'importo mensile di € 700,00 fino a gennaio 2029;
pagina 3 di 12 ribadisca la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di € 250,00 in favore della resistente, tenuto conto della sua attuale condizione economica, del contributo prestato alla vita familiare e lavorativa durante il matrimonio, anche in assenza di retribuzione, noncè del mancato versamento degli oneri contributivi e previdenziali da parte dell'allora coniuge, circostanza che ha precluso alla sig.ra l'accesso a qualsivoglia forma di tutela CP_1 pensionistica;
il tutto alla luce dei criteri interpretativi enunciati dalla Suprema Corte in tema di assegno divorzile
(Cass. SS.UU. n. 18287/2018; Cass. Civ. n.32198/2021) con particolare riguardo alla funzione compensativo- perequativa dell'assegno; dichiari inammissibile e comunque infondata l'istanza ex art 283 cpc, formulata da parte appellante, per difetto sia del fumus boni iuris che del periculum in mora;
condanni il sig. ai sensi dell'art 96 co.3 cpc, per abuso del processo tenuto Parte_1 conto: delle plurime condotte elusivo-patrimoniali documentate;
della pendenza di procedimenti penali per violazione degli obblighi familiari (ex art 570 bis cp); dell'evidente malafede processuale, testimoniata da deduzioni contraddittore, offese personali e pretestuose insinuazioni patrimoniali;
disponga, ove ritenuto necessario, accertamenti officiosi circa la reale situazione patrimoniale dell'appellante e dei soggetti ad esso contigui, in particolare della sig.ra Parte_2
al fine di escludere intestazioni fittizie e movimentazioni finalizzate degli obblighi
[...] giudiziali;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio;
in via istruttoria si chiede l'ammissione delle seguenti prove: prova per interpello dell'appellante sui seguenti capitoli: Parte_1
1. Dica se percepisce redditi da attività lavorativa, anche occasionale, e se tali redditi sono stati dichiarati all'Agenzia delle Entrate;
2. Dica se risulti intestatario o delegata di conti correnti o strumenti finanziari presso banche o istituti di credito, anche all'estero;
3. Dica se abbia mai trasferito la proprietà di beni mobili o immobili a favore di terzi, specificando natura, valore e rapporto con i destinatari;
prova per testi da escutere sui medesimi capitoli e in particolare: pagina 4 di 12 si indica quale testimone la sig.ra attuale compagna dell'appellante, Parte_2 da escutere sui seguenti capitoli di prova:
4. Vero che ella ha ricevuto, a più riprese, bonifici bancari provenienti da conti intestati Part all'appellante o a società dallo stesso amministrate e, in particolare, dalla CP_3
5. Vero che tali bonifici non erano giustificati da rapporti di lavoro o prestazioni professionali rese?
6. Vero che beni mobili e immobili originariamente riconducibili all'appellante sono stati intestati a lei, pur restando nella piena disponibilità materiale e decisionale dello stesso?
7. Vero che l'appellante ha continuato a gestire direttamente i rapporti con clienti e fornitori della anche dopo aver formalmente cessato di ricoprire cariche sociali? CP_4
8. Vero che ella si è occupata, per conto dell'appellante, di movimentazioni bancarie, gestione di corrispondenza commerciale o attività connesse alla vita della società Di.Gi.Car srl?
9. Vero che l'appellante ha continuato a percepire entrate economiche, in parte in contanti e in parte tramite conti intestati a terzi, tra cui lei medesima, senza documentazione contabile o dichiarazioni fiscali?
10. Vero che l'appellante ha contribuito, anche recentemente, al mantenimento del vostro nucleo familiare mediante somme non tracciabili o prive di evidenza reddituale?
11. Vero che ella ha partecipato ad acquisti o investimenti riconducibili economicamente all'appellante, pur risultando come formale intestataria o beneficiaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , mediante atto di citazione notificato il 28.2.2025 e iscritto a ruolo il Parte_1
1.4.2025, ha impugnato la sentenza del Tribunale di MO n. 413/2025 – emessa il 23.1.2025 nella causa civile n. 120/2021 R.G., comunicata il 26.2.2025 e notificata il 27.2.2025, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dallo stesso contro Controparte_1
Il sig. presentava ricorso per la dichiarazione di divorzio chiedendo la cessazione di Parte_1 qualsiasi contribuzione economica per la moglie ancora in corso: assegno di contributo al mantenimento pari ad € 250,00 mensili come ridotto in sede di modifica delle condizioni di separazione con decreto del Tribunale di MO del 23.10.2008, sostenendo: di aver cessato l'attività lavorativa e di sopravvivere grazie all'aiuto della figlia;
che la moglie lavora come segretaria in uno studio legale e che in ogni caso dal 2003 ha avuto tempo di rendersi autosufficiente;
pagina 5 di 12 il sig. , inoltre, con decreto del Tribunale di MO è stato dichiarato tenuto in forza di accordo Pt_1 recepito dal decreto a pagare € 700 mensili da Gennaio 2011 a gennaio 2029 quale restituzione alla moglie del mutuo originariamente contratto.
La sig.ra ha chiesto la conferma dell'assegno di € 250 a titolo di assegno divorzile e Controparte_1 dell'assegno di € 700 assumendo che di fatto il lavori amministrando la sua società Parte_1 intestata alla figlia e conduca un elevato tenore di vita;
che le somme a lei erogate provengono Per_1
Part direttamente dal conto corrente della società ; di aver sempre Controparte_5 lavorato senza stipendio nell'azienda di famiglia e di aver gestito figli e casa;
che il marito è moroso e ciò la danneggia;
di essere titolare di partiva Iva dal 2008 e di gestire in via autonoma consulenze stragiudiziali in materia di sinistri automobilistici;
di aver lavorato anche per la figlia;
che il Per_1 marito ha intestato due autovetture dell'azienda della figlia e questa il 11.11.2022 ha sporto denuncia contro il padre per appropriazione indebita di denari per € 26.000 e di automobili portate a Cologno
Monzese ove la sua compagna convivente ha aperto una attività di impresa individuale senza aver iniziato l'attività; di ritenere che la aperta presso i locali, ove il marito ha stipulato Parte_3 preliminare di locazione di capannone e ufficio in data 13.10.2022, sia da lui gestita.
In via provvisoria il Tribunale di MO con decreto del 13.4.2022 aveva ridotto l'assegno di divorzio ad € 100 mensili.
Il Tribunale di MO ha confermato la somma di € 250 mensili a titolo di assegno divorzile a favore della sig.ra ha dichiarato inammissibile la domanda di modifica degli accordi separativi;
ha CP_1 condannato il sig. alla rifusione alla delle spese legali di lite liquidate in Parte_1 CP_1
€ 6000 oltre 15% e accessori di legge.
Il Tribunale di MO ha ritenuto che: già in sede di modifica delle condizioni di separazione il Tribunale di MO con decreto del
23.10.2008 (riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 250) aveva ritenuto inattendibili i dati offerti dal in ordine ai propri redditi lavorativi supportati unicamente dalle dichiarazioni dei Parte_1 redditi (a fronte di un dichiarato di € 17.700 il sig. nel 2005 ha regolarmente pagato il Parte_1 mutuo e l'assegno alla moglie complessive € 18.000, ha pagato l'affitto dell'abitazione e della annessa officina, nonché il mantenimento dei due figli e il proprio e così nel 2006 nonostante una dichiarazione dei redditi di € 13.000);
pagina 6 di 12 nel corso di questo giudizio non ha depositato documentazione reddituale e patrimoniale e le dichiarazione dei redditi non sarebbero attendibili essendovi ragioni di ritenere, come da documenti versati dalla che sia amministratore di fatto di altra carrozzeria non a lui formalmente CP_1 intestata (trattative per l'acquisto di un capannone per € 240.000 (doc.13) e proposta per l'affitto di capannone e ufficio in Cologno Monzese via Achille Grandi 10 intestato a per € 30.000 CP_6 di canone in nome e per conto di sé stesso (doc. 15b); costituzione di impresa individuale a nome di sua convivente il 3.11.2011 (doc.15a); bonifico a favore della convivente Parte_2 di € 70.004,00 del 28.10.2022 e a favore di di € 12.004 il 14.11.2022; Parte_1 dichiarazione di cui alla nota 28.10.2024 di aver aiutato la figlia ad acquistare un immobile nel Per_1
2014 dandole la somma di € 131.870; considerata la pluridecennale esperienza, la natura del lavoro svolto prevalentemente da uomini, la disinvolta precedente intestazione alla figlia della carrozzeria, appare sicuramente probabile che lui continui ad esercitare l'attività di carrozziere intestando l'azienda ora alla compagna;
la sig.ra ha prodotto dichiarazioni redditi con partita Iva: 2018 € 2.044; 2019 € 1443; 2020 € CP_1
6837; 2022 € 4407; il matrimonio è durato 22 anni con la crescita di due figli e il contributo all'azienda familiare, il divario economico e la capacità reddituale delle parti;
ha dichiarato inammissibile le altre domande di modifica degli accordi separativi.
Ha proposto appello svolgendo i seguenti motivi di censura della sentenza Parte_1 impugnata. in via preliminare ha chiesto la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art 283 cpc;
nel merito dichiarare che nulla deve a titolo di assegno divorzile e per il rimborso del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi da distrarsi a favore del difensore antistatario;
in via istruttoria ha reiterato le istanze per interrogatorio e testi riproposte in sede di pc in primo grado
(circostanze afferenti al rimborso accordato in sede di separazione del mutuo per l'acquisto di una nuova casa, al fatto che lei estingueva il mutuo e ne contraeva nel 2008 un altro di maggior importo e durata per l'acquisto di una casa più grande e più prestigiosa senza previamente darne notizia al marito;
che il marito ha rimborsato questo mutuo fino al settembre 2021; che la moglie dal 2008 esercita pagina 7 di 12 attività autonoma di consulenza per pratiche automobilistiche, gestione sinistro stradali e recupero crediti, consulenza contabile e fiscale); chiede di essere ammesso in prova contraria con i medesimi testi;
chiede disporsi esibizioni degli estratti conto bancari in essere tra cui quelli su Banca Intesa San Paolo intestati o cointestati a per gli anni dal 2012 al 2022 per dimostrare che è Controparte_1 economicamente autosufficiente;
disporsi l'ispezione dell'abitazione villetta di proprietà della ex moglie per verificare che è di pregio e il valore degli arredi;
disporsi ogni opportuno e necessario accertamento per verificare capacità reddituale e consistenza patrimoniale di Controparte_1
Motivi: la sentenza è erronea perché basata sul più probabile della prevalenza maschile dell'attività e non sulla verifica dei presupposti per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile;
non ha considerato che lui ha cessato l'attività; carente di motivazione per la dichiarata inammissibilità della modifica degli accordi separativi riguardanti l'obbligo di rimborso del mutuo alla ex moglie e per omessa pronuncia sulla domanda ex art 96 cpc svolta in primo grado dall'odierno appellante;
non è vero che abbia concordato sulla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio e che la corresponsione di € 700 mensili si riferisca all'acquisto della casa coniugale;
lui, non ha una casa, ha dovuto rilasciare il 29.1.2025 quella che abitava di proprietà della figlia, ha cessato l'attività lavorativa da quando è stato revocato il 4.11.2022 dalla carica di amministratore della Part i cui soci sono i suoi due figli ed è ora gestita dalla figlia che non è un maschio, CP_3 Per_1 come da verbale d'assemblea di cui è stata segretaria non percepisce reddito ed è Controparte_1 debitore esecutato dalla ex moglie con pignoramenti mobiliari e immobiliari in cui è intervenuta l'Agenzia delle Entrate per reclamare alla data del 3.10.2023 un credito di € 290.637,40 (doc. nn 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in primo grado depositata il 5.1.2023; la ex moglie ha avuto tutto il tempo per rendersi indipendente e non è credibile che riesca a vivere con quanto dichiarato sulla cui attendibilità il Giudice non ha avuto dubbi senza compararli con il modulo spese depositato da il 20.9.2021; CP_1 ha rigettato le istanze istruttorie con la motivazione generica in quanto documentali e/o generiche;
pagina 8 di 12 non ha considerato che lui ha dovuto cessare la ditta individuale il 23.12.2016 (doc.8) in conseguenza degli accertamenti della Guardia di Finanza disposti su denuncia della moglie dopo la separazione;
ha lasciato di conseguenza molti debiti da pagare (AE, ENEL); ha accolto acriticamente le allegazioni di (proposta di acquisto capannone mai stipulata, CP_1 proposta di locazione mai portata a termine, fondando la decisione sul più probabile che non senza acquisire la soglia della sostenibilità delle presunzioni, non avendo espletato il completo dovere istruttorio;
non ha considerato che la ex moglie è proprietaria della casa in cui vive, mentre l'ex marito non ha casa, che la ex moglie ha prodotto dichiarazioni redditi di dubbia attendibilità; non ha valutato il doc 24 (lettera di recesso di dal contratto n. 100688342 a sé Parte_4 intestato presso Unicredit da cui è uscito il bonifico di € 70.004del 28.10.2022 a favore di Parte_2
ConCont
sua madre e quindi questo non era uscito dal conto della
[...] se poteva essere verosimile che lui gestiva la carrozzeria della sua compagna altrettanto poteva essere che fosse socio occulto della società della figlia essendo stata chiesta di fungere da segretario CP_1 nel verbale del 4.11.2022 (doc.23), anche perché risulta provato che lei fosse sempre in officina
(querela 7.2.2023 sporta da;
CP_1 circa il rimborso della quota di mutuo non ha prodotto alcuna documentazione attestante la CP_1 regolarità dei suoi versamenti;
lui non è più stato in grado di versare da quando è stato revocato da amministratore dalla società della figlia con verbale assemblea 4.11.2022 a cui ha partecipato CP_1 la quale ha speso € 228.800 per acquistare la nuova casa;
i doc. 23 e 24 attengono al conto corrente della madre del e li ha spacciati per quelli di lui;
Parte_1 CP_1 non sussistono i presupposti per l'assegno divorzile: è separata dal 2002 e ha aperto la partita Iva nel
2008; lui non ha depositato documentazione reddituale e patrimoniale perché non ha nulla da dichiarare: aveva 1/5 della casa della madre pignoratagli da lei non ha dimostrato di essersi presa cura CP_1 della famiglia sacrificando la propria carriera: da quando si sono separati i figli sono stati con il padre;
lei ha iniziato a lavorare già prima di separarsi come segreteria dello studio legale;
non è stata provata inadeguatezza dei mezzi di sussistenza della moglie e nemmeno la valutazione comparativa;
errata la decisione sulla domanda di revoca dell'obbligo di pagamento del mutuo, dichiarato un accordo negoziale, in quanto al di là delle imputazioni date nell'accordo dai coniugi il marito doveva pagare pagina 9 di 12 alla moglie la somma di € 950,00 di cui 250 per mantenimento;
lei avrebbe potuto aver già estinto il mutuo o di fatto non pagarlo;
il Tribunale ha omesso la pronuncia sulla domanda ex art 96 cpc.
Propone Istanza di sospensiva per manifesta infondatezza e pregiudizio grave e irreparabile anche vista la pendenza del procedimento penale
Si è costituita in data 25.6.2025, eccependo quanto segue: Controparte_1 rito irrituale: l'appello è stato introdotto con atto di citazione, rito ancora più incompatibile con quello ex art 127 cpc;
l'appello è tardivo per tardiva iscrizione a ruolo: la sentenza è stata notificata il 27 febbraio 2025, mentre la citazione in appello è stata notificata il 28 marzo 2025 e iscritta a ruolo il 1 aprile 2025 a termine scaduto il 31 marzo 2025; nel merito sostiene che: per anni ha lavorato gratis nell'azienda del coniuge;
la sentenza è corretta in tutti i punti motivazionali;
l'accordo del 13.1.2011 è un accordo patrimoniale vincolante, omologato dal
Trib di MO RG 3291/2010 dichiarato tale da diversi provvedimenti giurisdizionali (Trib MO RG
2195/2008; Rg 1283/2008); solo l'importo dell'assegno di mantenimento era revisionabile;
CP_7 lei ha anche subito il pignoramento della casa per un debito del mutuo di € 120.000; lei ha querelato perché ha subito minacce di morte ed era in officina per aiutare i figli.
Chiede la conferma della sentenza e la condanna anche ex art 96 cpc.
Contesta l'istanza di sospensiva in quanto infondata, in quanto l'eventuale pregiudizio in caso di accoglimento dell'appello è compensabile in recupero rispetto alla somma da pagare per il mutuo che resta fuori dalla causa di divorzio.
Si rimette per ogni accertamento d'ufficio sulla condizione patrimoniale delle parti e riformula le istanze istruttorie.
In data 27.7.2025 parte appellante ha depositata autocertificazione reddituale a per gli anni CP_8
2022,2023 e 2024 e in data 31.7.2025 Certificazione reddito ZERO Agenzia Entrate.
All'udienza del 11 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione orale in presenza, precisate le conclusioni da parte delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 10 di 12 In via preliminare la Corte accerta l'improcedibilità del presente appello per tardività della sua iscrizione a ruolo.
Parte appellante ha introdotto la presente impugnazione per appellare la sentenza del Tribunale di
MO n. 413/2025 notificatagli in data 27.2.2025 mediante atto di citazione notificato a parte appellata in data 28 marzo 2025 e con successiva iscrizione a ruolo in data 1° aprile 2025.
La Corte osserva che versando il caso di specie in materia di contenzioso di famiglia, trattandosi di domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la relativa azione giudiziaria sia in primo grado che in secondo deve essere introdotta con Ricorso, come prescritto dalla L. 898/1970
e dall'art 473 bis n. 30 cpc.
Anche a voler ritenere validamente introdotto l'appello con la notifica dell'atto di citazione anziché con il prescritto ricorso, in applicazione del principio di conservazione degli atti, parte appellante non risulta ritualmente e tempestivamente costituito in giudizio avendo iscritto a ruolo l'atto di citazione tardivamente in violazione della tassatività dei relativi termini fissati dagli artt. 347 e 165 cpc.
Risultando documentalmente provato e, peraltro non contestato, che la sentenza di primo grado è stata notificata a da parte avversaria a mezzo pec in data 27 febbraio 2025, il termine Parte_1 ultimo per la regolare iscrizione a ruolo dell'appello e conseguente regolare costituzione in giudizio di parte appellante è spirato il 31 marzo 2025, dovendosi calcolare i 30 giorni utili per proporre appello dal 28.2.2025, giorno successivo alla intervenuta notifica della sentenza impugnata, con termine scaduto sabato 29 marzo 2025, termine slittato ex lege a lunedì 31 marzo 2025.
L'iscrizione a ruolo dell'appello in data 1° aprile 2025 è, pertanto, tardiva e va dichiarata la improcedibilità ex art 348 co.1 cpc. del gravame.
Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico del sig. Parte_1
la soccombenza alle spese di lite del secondo grado a favore della sig.ra nella Controparte_1
misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al
2022.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di MO n. 413/2025 – emessa nella causa civile n. 120/2021 R.G. il
23.1.2025, depositata il 26.2.2025, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così dispone:
1)dichiara l'appello improcedibile ex art 348 co.1 cpc;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio che si liquidano in € 3.966,00, oltre spese generali, Cap e Iva ove dovuta;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico di parte appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel. con l'intervento del Procuratore Generale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da: nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
LO IT del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cernusco sul
Naviglio via G. Leopardi n. 5,
APPELLANTE contro
, nata a [...] [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti CE LO e
DO GU del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
CE LO in Milano viale Bianca Maria 3
APPELLATA
pagina 1 di 12 avverso la sentenza del Tribunale di MO n. 413/2025 – emessa nella causa civile n. 120/2021
R.G. emessa il 23.1.2025, depositata il 26.2.2025, notificata il 27.2.2025, avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di MO
n.413/2025, pubblicata il 26.2.2025, resa al termine del procedimento n.120/2021 RG e notificata con PEC il 27.2.2025: in via preliminare, in rito, dichiarare l'appello tempestivo e, pertanto, ammissibile;
sospendere ex art 283 l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale, nel merito, in punto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e confermare la sentenza non definitiva n.145/2023; Parte_1 Controparte_2 sempre in via principale, per tutti i motivi dedotti, in riforma della sentenza n. 413/2025 resa dal
Tribunale di MO di domenica, il 23.2.2025, e pubblicata mediante deposito il 26.2.2025, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve alla sig.ra sia a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, dichiarando infondata la domanda da quest'ultima svolta a tale titolo, sia per il rimborso del mutuo acceso per l'acquisto della sua casa di abitazione;
con vittoria di spese e competenze di causa, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
in via istruttoria, si reiterano le istanze avanzate in primo grado con la seconda memoria istruttoria, pp 3,4 e 5 (riproposte anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado)
e, così si chiede l'eventuale ammissione dell'interrogatorio formale della signora Controparte_1
e la prova per testi, con i testi già indicati nella memoria istruttoria del 26 marzo 2023, sulle circostanze di seguito capitolate:
1)vero che la sig.ra in ossequio agli accordi assunti in sede di separazione Controparte_1 lasciava la casa coniugale per andare ad abitare in una nuova casa acquistata contraendo un mutuo per il cui pagamento delle rate mensili riceveva dal ricorrente signor il Parte_1 relativo importo mensile;
pagina 2 di 12 2)vero che la signora provvedeva autonomamente a estinguere il predetto mutuo Controparte_1
e a contrarne uno nuovo per un maggior importo e una maggiore durata, al fine di acquistare una casa più grande e più prestigiosa, senza previamente darne notizia al signor;
Parte_1
3)vero che sin dall'acquisto dell'abitazione – villetta in Carugate (MI), in via Ticino n.1, il relativo mutuo è stato pagato fino a settembre 2021 dal signor;
Parte_1
4)vero che la signora svolge attività di consulenza “tecnico-legale-stragiudiziale” Controparte_1 per pratiche automobilistiche e per la gestione di sinistri stradali, di “recupero crediti” e di
“consulenza contabile e fiscale” sin dal 2008; di chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi sulle prove eventualmente ammesse di controparte;
si chiede, inoltre, volersi: ordinare l'esibizione degli estratti conto di tutti i rapporti bancari in essere – tra i quali quelli su
Banca Intesa San Paolo – intestati o cointestati alla signora per gli anni dal 2012 Controparte_1 al 2022 (ultimi 10 anni) al fine di dimostrare che la resistente è economicamente autosufficiente;
nonché disporsi l'ispezione dell'abitazione -villetta di proprietà della signora al Controparte_1 fine di verificarne il pregio e il valore degli arredi;
disporsi ogni accertamento necessario per verificare la capacità reddituale e la consistenza patrimoniale della resistente sig.ra CP_1
[...]
Parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni:
“Chiede che l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiari l'appello inammissibile per tardività; rigetti integralmente l'appello proposto dal sig. , in quanto infondato in fatto e Parte_1 in diritto, confermando la sentenza impugnata n.413/2025 emessa dal Tribunale di MO Sezione
Civile; dichiari la piena validità ed efficacia vincolante dell'accordo patrimoniale sottoscritto in data 13 gennaio 2011, omologato nel procedimento RG 3291/2010 del Tribunale di MO, con particolare riferimento all'obbligo di pagamento dell'importo mensile di € 700,00 fino a gennaio 2029;
pagina 3 di 12 ribadisca la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di € 250,00 in favore della resistente, tenuto conto della sua attuale condizione economica, del contributo prestato alla vita familiare e lavorativa durante il matrimonio, anche in assenza di retribuzione, noncè del mancato versamento degli oneri contributivi e previdenziali da parte dell'allora coniuge, circostanza che ha precluso alla sig.ra l'accesso a qualsivoglia forma di tutela CP_1 pensionistica;
il tutto alla luce dei criteri interpretativi enunciati dalla Suprema Corte in tema di assegno divorzile
(Cass. SS.UU. n. 18287/2018; Cass. Civ. n.32198/2021) con particolare riguardo alla funzione compensativo- perequativa dell'assegno; dichiari inammissibile e comunque infondata l'istanza ex art 283 cpc, formulata da parte appellante, per difetto sia del fumus boni iuris che del periculum in mora;
condanni il sig. ai sensi dell'art 96 co.3 cpc, per abuso del processo tenuto Parte_1 conto: delle plurime condotte elusivo-patrimoniali documentate;
della pendenza di procedimenti penali per violazione degli obblighi familiari (ex art 570 bis cp); dell'evidente malafede processuale, testimoniata da deduzioni contraddittore, offese personali e pretestuose insinuazioni patrimoniali;
disponga, ove ritenuto necessario, accertamenti officiosi circa la reale situazione patrimoniale dell'appellante e dei soggetti ad esso contigui, in particolare della sig.ra Parte_2
al fine di escludere intestazioni fittizie e movimentazioni finalizzate degli obblighi
[...] giudiziali;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio;
in via istruttoria si chiede l'ammissione delle seguenti prove: prova per interpello dell'appellante sui seguenti capitoli: Parte_1
1. Dica se percepisce redditi da attività lavorativa, anche occasionale, e se tali redditi sono stati dichiarati all'Agenzia delle Entrate;
2. Dica se risulti intestatario o delegata di conti correnti o strumenti finanziari presso banche o istituti di credito, anche all'estero;
3. Dica se abbia mai trasferito la proprietà di beni mobili o immobili a favore di terzi, specificando natura, valore e rapporto con i destinatari;
prova per testi da escutere sui medesimi capitoli e in particolare: pagina 4 di 12 si indica quale testimone la sig.ra attuale compagna dell'appellante, Parte_2 da escutere sui seguenti capitoli di prova:
4. Vero che ella ha ricevuto, a più riprese, bonifici bancari provenienti da conti intestati Part all'appellante o a società dallo stesso amministrate e, in particolare, dalla CP_3
5. Vero che tali bonifici non erano giustificati da rapporti di lavoro o prestazioni professionali rese?
6. Vero che beni mobili e immobili originariamente riconducibili all'appellante sono stati intestati a lei, pur restando nella piena disponibilità materiale e decisionale dello stesso?
7. Vero che l'appellante ha continuato a gestire direttamente i rapporti con clienti e fornitori della anche dopo aver formalmente cessato di ricoprire cariche sociali? CP_4
8. Vero che ella si è occupata, per conto dell'appellante, di movimentazioni bancarie, gestione di corrispondenza commerciale o attività connesse alla vita della società Di.Gi.Car srl?
9. Vero che l'appellante ha continuato a percepire entrate economiche, in parte in contanti e in parte tramite conti intestati a terzi, tra cui lei medesima, senza documentazione contabile o dichiarazioni fiscali?
10. Vero che l'appellante ha contribuito, anche recentemente, al mantenimento del vostro nucleo familiare mediante somme non tracciabili o prive di evidenza reddituale?
11. Vero che ella ha partecipato ad acquisti o investimenti riconducibili economicamente all'appellante, pur risultando come formale intestataria o beneficiaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , mediante atto di citazione notificato il 28.2.2025 e iscritto a ruolo il Parte_1
1.4.2025, ha impugnato la sentenza del Tribunale di MO n. 413/2025 – emessa il 23.1.2025 nella causa civile n. 120/2021 R.G., comunicata il 26.2.2025 e notificata il 27.2.2025, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dallo stesso contro Controparte_1
Il sig. presentava ricorso per la dichiarazione di divorzio chiedendo la cessazione di Parte_1 qualsiasi contribuzione economica per la moglie ancora in corso: assegno di contributo al mantenimento pari ad € 250,00 mensili come ridotto in sede di modifica delle condizioni di separazione con decreto del Tribunale di MO del 23.10.2008, sostenendo: di aver cessato l'attività lavorativa e di sopravvivere grazie all'aiuto della figlia;
che la moglie lavora come segretaria in uno studio legale e che in ogni caso dal 2003 ha avuto tempo di rendersi autosufficiente;
pagina 5 di 12 il sig. , inoltre, con decreto del Tribunale di MO è stato dichiarato tenuto in forza di accordo Pt_1 recepito dal decreto a pagare € 700 mensili da Gennaio 2011 a gennaio 2029 quale restituzione alla moglie del mutuo originariamente contratto.
La sig.ra ha chiesto la conferma dell'assegno di € 250 a titolo di assegno divorzile e Controparte_1 dell'assegno di € 700 assumendo che di fatto il lavori amministrando la sua società Parte_1 intestata alla figlia e conduca un elevato tenore di vita;
che le somme a lei erogate provengono Per_1
Part direttamente dal conto corrente della società ; di aver sempre Controparte_5 lavorato senza stipendio nell'azienda di famiglia e di aver gestito figli e casa;
che il marito è moroso e ciò la danneggia;
di essere titolare di partiva Iva dal 2008 e di gestire in via autonoma consulenze stragiudiziali in materia di sinistri automobilistici;
di aver lavorato anche per la figlia;
che il Per_1 marito ha intestato due autovetture dell'azienda della figlia e questa il 11.11.2022 ha sporto denuncia contro il padre per appropriazione indebita di denari per € 26.000 e di automobili portate a Cologno
Monzese ove la sua compagna convivente ha aperto una attività di impresa individuale senza aver iniziato l'attività; di ritenere che la aperta presso i locali, ove il marito ha stipulato Parte_3 preliminare di locazione di capannone e ufficio in data 13.10.2022, sia da lui gestita.
In via provvisoria il Tribunale di MO con decreto del 13.4.2022 aveva ridotto l'assegno di divorzio ad € 100 mensili.
Il Tribunale di MO ha confermato la somma di € 250 mensili a titolo di assegno divorzile a favore della sig.ra ha dichiarato inammissibile la domanda di modifica degli accordi separativi;
ha CP_1 condannato il sig. alla rifusione alla delle spese legali di lite liquidate in Parte_1 CP_1
€ 6000 oltre 15% e accessori di legge.
Il Tribunale di MO ha ritenuto che: già in sede di modifica delle condizioni di separazione il Tribunale di MO con decreto del
23.10.2008 (riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 250) aveva ritenuto inattendibili i dati offerti dal in ordine ai propri redditi lavorativi supportati unicamente dalle dichiarazioni dei Parte_1 redditi (a fronte di un dichiarato di € 17.700 il sig. nel 2005 ha regolarmente pagato il Parte_1 mutuo e l'assegno alla moglie complessive € 18.000, ha pagato l'affitto dell'abitazione e della annessa officina, nonché il mantenimento dei due figli e il proprio e così nel 2006 nonostante una dichiarazione dei redditi di € 13.000);
pagina 6 di 12 nel corso di questo giudizio non ha depositato documentazione reddituale e patrimoniale e le dichiarazione dei redditi non sarebbero attendibili essendovi ragioni di ritenere, come da documenti versati dalla che sia amministratore di fatto di altra carrozzeria non a lui formalmente CP_1 intestata (trattative per l'acquisto di un capannone per € 240.000 (doc.13) e proposta per l'affitto di capannone e ufficio in Cologno Monzese via Achille Grandi 10 intestato a per € 30.000 CP_6 di canone in nome e per conto di sé stesso (doc. 15b); costituzione di impresa individuale a nome di sua convivente il 3.11.2011 (doc.15a); bonifico a favore della convivente Parte_2 di € 70.004,00 del 28.10.2022 e a favore di di € 12.004 il 14.11.2022; Parte_1 dichiarazione di cui alla nota 28.10.2024 di aver aiutato la figlia ad acquistare un immobile nel Per_1
2014 dandole la somma di € 131.870; considerata la pluridecennale esperienza, la natura del lavoro svolto prevalentemente da uomini, la disinvolta precedente intestazione alla figlia della carrozzeria, appare sicuramente probabile che lui continui ad esercitare l'attività di carrozziere intestando l'azienda ora alla compagna;
la sig.ra ha prodotto dichiarazioni redditi con partita Iva: 2018 € 2.044; 2019 € 1443; 2020 € CP_1
6837; 2022 € 4407; il matrimonio è durato 22 anni con la crescita di due figli e il contributo all'azienda familiare, il divario economico e la capacità reddituale delle parti;
ha dichiarato inammissibile le altre domande di modifica degli accordi separativi.
Ha proposto appello svolgendo i seguenti motivi di censura della sentenza Parte_1 impugnata. in via preliminare ha chiesto la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art 283 cpc;
nel merito dichiarare che nulla deve a titolo di assegno divorzile e per il rimborso del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi da distrarsi a favore del difensore antistatario;
in via istruttoria ha reiterato le istanze per interrogatorio e testi riproposte in sede di pc in primo grado
(circostanze afferenti al rimborso accordato in sede di separazione del mutuo per l'acquisto di una nuova casa, al fatto che lei estingueva il mutuo e ne contraeva nel 2008 un altro di maggior importo e durata per l'acquisto di una casa più grande e più prestigiosa senza previamente darne notizia al marito;
che il marito ha rimborsato questo mutuo fino al settembre 2021; che la moglie dal 2008 esercita pagina 7 di 12 attività autonoma di consulenza per pratiche automobilistiche, gestione sinistro stradali e recupero crediti, consulenza contabile e fiscale); chiede di essere ammesso in prova contraria con i medesimi testi;
chiede disporsi esibizioni degli estratti conto bancari in essere tra cui quelli su Banca Intesa San Paolo intestati o cointestati a per gli anni dal 2012 al 2022 per dimostrare che è Controparte_1 economicamente autosufficiente;
disporsi l'ispezione dell'abitazione villetta di proprietà della ex moglie per verificare che è di pregio e il valore degli arredi;
disporsi ogni opportuno e necessario accertamento per verificare capacità reddituale e consistenza patrimoniale di Controparte_1
Motivi: la sentenza è erronea perché basata sul più probabile della prevalenza maschile dell'attività e non sulla verifica dei presupposti per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile;
non ha considerato che lui ha cessato l'attività; carente di motivazione per la dichiarata inammissibilità della modifica degli accordi separativi riguardanti l'obbligo di rimborso del mutuo alla ex moglie e per omessa pronuncia sulla domanda ex art 96 cpc svolta in primo grado dall'odierno appellante;
non è vero che abbia concordato sulla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio e che la corresponsione di € 700 mensili si riferisca all'acquisto della casa coniugale;
lui, non ha una casa, ha dovuto rilasciare il 29.1.2025 quella che abitava di proprietà della figlia, ha cessato l'attività lavorativa da quando è stato revocato il 4.11.2022 dalla carica di amministratore della Part i cui soci sono i suoi due figli ed è ora gestita dalla figlia che non è un maschio, CP_3 Per_1 come da verbale d'assemblea di cui è stata segretaria non percepisce reddito ed è Controparte_1 debitore esecutato dalla ex moglie con pignoramenti mobiliari e immobiliari in cui è intervenuta l'Agenzia delle Entrate per reclamare alla data del 3.10.2023 un credito di € 290.637,40 (doc. nn 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in primo grado depositata il 5.1.2023; la ex moglie ha avuto tutto il tempo per rendersi indipendente e non è credibile che riesca a vivere con quanto dichiarato sulla cui attendibilità il Giudice non ha avuto dubbi senza compararli con il modulo spese depositato da il 20.9.2021; CP_1 ha rigettato le istanze istruttorie con la motivazione generica in quanto documentali e/o generiche;
pagina 8 di 12 non ha considerato che lui ha dovuto cessare la ditta individuale il 23.12.2016 (doc.8) in conseguenza degli accertamenti della Guardia di Finanza disposti su denuncia della moglie dopo la separazione;
ha lasciato di conseguenza molti debiti da pagare (AE, ENEL); ha accolto acriticamente le allegazioni di (proposta di acquisto capannone mai stipulata, CP_1 proposta di locazione mai portata a termine, fondando la decisione sul più probabile che non senza acquisire la soglia della sostenibilità delle presunzioni, non avendo espletato il completo dovere istruttorio;
non ha considerato che la ex moglie è proprietaria della casa in cui vive, mentre l'ex marito non ha casa, che la ex moglie ha prodotto dichiarazioni redditi di dubbia attendibilità; non ha valutato il doc 24 (lettera di recesso di dal contratto n. 100688342 a sé Parte_4 intestato presso Unicredit da cui è uscito il bonifico di € 70.004del 28.10.2022 a favore di Parte_2
ConCont
sua madre e quindi questo non era uscito dal conto della
[...] se poteva essere verosimile che lui gestiva la carrozzeria della sua compagna altrettanto poteva essere che fosse socio occulto della società della figlia essendo stata chiesta di fungere da segretario CP_1 nel verbale del 4.11.2022 (doc.23), anche perché risulta provato che lei fosse sempre in officina
(querela 7.2.2023 sporta da;
CP_1 circa il rimborso della quota di mutuo non ha prodotto alcuna documentazione attestante la CP_1 regolarità dei suoi versamenti;
lui non è più stato in grado di versare da quando è stato revocato da amministratore dalla società della figlia con verbale assemblea 4.11.2022 a cui ha partecipato CP_1 la quale ha speso € 228.800 per acquistare la nuova casa;
i doc. 23 e 24 attengono al conto corrente della madre del e li ha spacciati per quelli di lui;
Parte_1 CP_1 non sussistono i presupposti per l'assegno divorzile: è separata dal 2002 e ha aperto la partita Iva nel
2008; lui non ha depositato documentazione reddituale e patrimoniale perché non ha nulla da dichiarare: aveva 1/5 della casa della madre pignoratagli da lei non ha dimostrato di essersi presa cura CP_1 della famiglia sacrificando la propria carriera: da quando si sono separati i figli sono stati con il padre;
lei ha iniziato a lavorare già prima di separarsi come segreteria dello studio legale;
non è stata provata inadeguatezza dei mezzi di sussistenza della moglie e nemmeno la valutazione comparativa;
errata la decisione sulla domanda di revoca dell'obbligo di pagamento del mutuo, dichiarato un accordo negoziale, in quanto al di là delle imputazioni date nell'accordo dai coniugi il marito doveva pagare pagina 9 di 12 alla moglie la somma di € 950,00 di cui 250 per mantenimento;
lei avrebbe potuto aver già estinto il mutuo o di fatto non pagarlo;
il Tribunale ha omesso la pronuncia sulla domanda ex art 96 cpc.
Propone Istanza di sospensiva per manifesta infondatezza e pregiudizio grave e irreparabile anche vista la pendenza del procedimento penale
Si è costituita in data 25.6.2025, eccependo quanto segue: Controparte_1 rito irrituale: l'appello è stato introdotto con atto di citazione, rito ancora più incompatibile con quello ex art 127 cpc;
l'appello è tardivo per tardiva iscrizione a ruolo: la sentenza è stata notificata il 27 febbraio 2025, mentre la citazione in appello è stata notificata il 28 marzo 2025 e iscritta a ruolo il 1 aprile 2025 a termine scaduto il 31 marzo 2025; nel merito sostiene che: per anni ha lavorato gratis nell'azienda del coniuge;
la sentenza è corretta in tutti i punti motivazionali;
l'accordo del 13.1.2011 è un accordo patrimoniale vincolante, omologato dal
Trib di MO RG 3291/2010 dichiarato tale da diversi provvedimenti giurisdizionali (Trib MO RG
2195/2008; Rg 1283/2008); solo l'importo dell'assegno di mantenimento era revisionabile;
CP_7 lei ha anche subito il pignoramento della casa per un debito del mutuo di € 120.000; lei ha querelato perché ha subito minacce di morte ed era in officina per aiutare i figli.
Chiede la conferma della sentenza e la condanna anche ex art 96 cpc.
Contesta l'istanza di sospensiva in quanto infondata, in quanto l'eventuale pregiudizio in caso di accoglimento dell'appello è compensabile in recupero rispetto alla somma da pagare per il mutuo che resta fuori dalla causa di divorzio.
Si rimette per ogni accertamento d'ufficio sulla condizione patrimoniale delle parti e riformula le istanze istruttorie.
In data 27.7.2025 parte appellante ha depositata autocertificazione reddituale a per gli anni CP_8
2022,2023 e 2024 e in data 31.7.2025 Certificazione reddito ZERO Agenzia Entrate.
All'udienza del 11 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione orale in presenza, precisate le conclusioni da parte delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 10 di 12 In via preliminare la Corte accerta l'improcedibilità del presente appello per tardività della sua iscrizione a ruolo.
Parte appellante ha introdotto la presente impugnazione per appellare la sentenza del Tribunale di
MO n. 413/2025 notificatagli in data 27.2.2025 mediante atto di citazione notificato a parte appellata in data 28 marzo 2025 e con successiva iscrizione a ruolo in data 1° aprile 2025.
La Corte osserva che versando il caso di specie in materia di contenzioso di famiglia, trattandosi di domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la relativa azione giudiziaria sia in primo grado che in secondo deve essere introdotta con Ricorso, come prescritto dalla L. 898/1970
e dall'art 473 bis n. 30 cpc.
Anche a voler ritenere validamente introdotto l'appello con la notifica dell'atto di citazione anziché con il prescritto ricorso, in applicazione del principio di conservazione degli atti, parte appellante non risulta ritualmente e tempestivamente costituito in giudizio avendo iscritto a ruolo l'atto di citazione tardivamente in violazione della tassatività dei relativi termini fissati dagli artt. 347 e 165 cpc.
Risultando documentalmente provato e, peraltro non contestato, che la sentenza di primo grado è stata notificata a da parte avversaria a mezzo pec in data 27 febbraio 2025, il termine Parte_1 ultimo per la regolare iscrizione a ruolo dell'appello e conseguente regolare costituzione in giudizio di parte appellante è spirato il 31 marzo 2025, dovendosi calcolare i 30 giorni utili per proporre appello dal 28.2.2025, giorno successivo alla intervenuta notifica della sentenza impugnata, con termine scaduto sabato 29 marzo 2025, termine slittato ex lege a lunedì 31 marzo 2025.
L'iscrizione a ruolo dell'appello in data 1° aprile 2025 è, pertanto, tardiva e va dichiarata la improcedibilità ex art 348 co.1 cpc. del gravame.
Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico del sig. Parte_1
la soccombenza alle spese di lite del secondo grado a favore della sig.ra nella Controparte_1
misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al
2022.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di MO n. 413/2025 – emessa nella causa civile n. 120/2021 R.G. il
23.1.2025, depositata il 26.2.2025, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così dispone:
1)dichiara l'appello improcedibile ex art 348 co.1 cpc;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio che si liquidano in € 3.966,00, oltre spese generali, Cap e Iva ove dovuta;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico di parte appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
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