Ordinanza collegiale 27 febbraio 2026
Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02404/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2404 del 2025, proposto da
Società Cooperativa Sociale Genesi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Carnovale, con domicilio eletto digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.P.A.B. Casa di Ospitalità "Collereale e Asili D'Infanzia", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1430/2019 del 9.09.20219 del Tribunale Civile di Messina notificato in data 28.9.2019 non opposto, divenuto esecutivo e definitivo giusto provvedimento di esecutorietà n. 779/2020 del 29/01/2020, notificato in forma esecutiva in data 8.06.2024, nei confronti della IPAB CASA DI OSPITALITÀ "COLLEREALE"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.P.A.B. Casa di Ospitalità "Collereale e Asili D'Infanzia";
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AG RI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 3 novembre 2025 la società Cooperativa sociale Genesi ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1430/2019 emesso dal Tribunale di Messina in data 9 settembre 2019, con cui l’I.P.A.B. Casa di Ospitalità "Collereale e Asili D'Infanzia" è stato condannato a corrispondere alla ricorrente, la somma di € 1.398.680,10, oltre interessi ome da domanda.
2. L’I.P.A.B. Casa di Ospitalità "Collereale e Asili D'Infanzia" si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica del titolo esecutivo.
3. All’udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, il Collegio, rilevato il mancato deposito della prova della notifica del titolo esecutivo, su richiesta della parte ricorrente, ha disposto un rinvio della trattazione della causa al fine di consentire alla stessa di integrare la documentazione mancante.
In data 16 febbraio 2026, parte ricorrente ha versato in atti: a) copia in formato PDF della “prima” notifica del decreto ingiuntivo n. 1430 del 9 settembre 2019 e del decreto di esecutorietà n. 779 del 29 gennaio 2020, effettuata a mezzo di Ufficiale Giudiziario in data 8 giugno 2020 privo di attestazione di conformità all’originale analogico da cui è stata estratta; a) copia in formato PDF della “seconda” notifica del decreto ingiuntivo n. 1430 del 9 settembre 2019 e del decreto di esecutorietà n. 779 del 29 gennaio 2020, priva di attestazione di conformità all’originale digitale da cui è stata estratta;
3. Con ordinanza collegiale n. 580 del 27 febbraio 2026 il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente un ulteriore termine perentorio di dieci giorni per depositare: - copia in formato PDF della notifica del decreto ingiuntivo 1430/2019 e del decreto di esecutorietà 779/2024, effettuata a mezzo di Ufficiale Giudiziario in data 8 giugno 2020, munita di attestazione di conformità ai documenti analogici da cui è tratta, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82;- oppure, le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” della notifica del titolo esecutivo effettuata a mezzo PEC il 26 luglio 2024, o, in mancanza, la copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, munita di attestazione di conformità ai documenti informatici da cui è tratta, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il 6 marzo 2026 la società ricorrente ha depositato l’attestazione di conformità all’originale della prova della notifica all’IPAB Casa di Ospitalità “Collereale e Asili D'Infanzia”, del Decreto Ingiuntivo n. 1430 del 9 settembre 2019 e del Decreto di Esecutorietà n. 779 del 29 gennaio 2020, effettuata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 8 giugno 2020.
4. All’udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
5.1. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
5.2. Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà n. 779 del 29 gennaio 2020, è stato notificato presso la sede dell’Ente in data 8 giugno 2020.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’Ente intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
5.3. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Messina con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Comune.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’ I.P.A.B. Casa di Ospitalità "Collereale e Asili D'Infanzia", in persona del legale rappresentante pro tempore, di eseguire il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina, n. 1430 del 9 settembre 2019;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Messina, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente;
- condanna l’ I.P.A.B. Casa di Ospitalità "Collereale e Asili D'Infanzia" al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ MA AS, Presidente
Calogero Commandatore, Consigliere
AG RI LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG RI LL | AZ MA AS |
IL SEGRETARIO